DIVISIONE DI ANNULLAMENTO





ANNULLAMENTO N. 14872 C (DECADENZA)


4b Company S.R.L., Via Guido Rossa, 1, 63833 Montegiorgio (Fermo), Italia (richiedente), rappresentata/o da Apta S.R.L., Piazza dei Martiri, 1, 40121 Bologna, Italia (rappresentante professionale)


c o n t r o


Deenz Holding Ltd, 505 Empire Heights - Business Bay, Dubai, Emirati Arabi Uniti (titolare del marchio dell’Unione europea), rappresentata da Gallo & Partners S.R.L., Via Rezzonico, 6, 35131 Padova, Italia (rappresentante professionale).


Il 07/06/2019, la divisione di annullamento emana la seguente



DECISIONE


1. La domanda di decadenza è parzialmente accolta.


2. Il titolare del marchio dell’Unione europea è decaduto dai suoi diritti in relazione al marchio dell’Unione europea n. 5 828 116 a decorrere dal 28/04/2017 per una parte dei prodotti contestati, ossia:


Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi (ad eccezione di gioielleria); orologeria e strumenti cronometrici.


3. Il marchio dell’Unione europea rimane registrato per tutti i restanti prodotti, ossia:


Classe 14: Gioielleria; pietre preziose.


4. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.



MOTIVAZIONI


La richiedente ha presentato una domanda di decadenza per il marchio dell’Unione europea n. 5 828 116 (marchio denominativo) “FRANCO PIANEGONDA”. La richiesta era originalmente diretta contro tutti i prodotti coperti dal marchio dell’Unione europea nelle classi 3, 9, 14, 18, 20 e 25. Tuttavia, a seguito dell’ultimo rinnovo parziale, la domanda si intende diretta contro tutti i prodotti per i quali il marchio contestato è attualmente registrato, ovvero:


Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.


Il richiedente ha invocato l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE.





SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI


La richiedente sostiene che negli ultimi cinque anni il marchio della titolare non è stato oggetto di uso effettivo per i tutti prodotti per cui è stato registrato.


Dopo una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni e prove, in data 20/10/2017, la titolare risponde fornendo la documentazione al fine di provare l’uso del MUE contestato che, a seguito del rinnovo del 04/10/2017, è registrato unicamente per i prodotti della classe 14 menzionati nella sezione “MOTIVAZIONI”. La titolare spiega che Franco Pianegonda è stato il fondatore e titolare della società Pianegonda S.r.l fino al dissesto finanziario della società che fu messa in liquidazione nel 2015. Il marchio “FRANCO PIANEGONDA” è stato depositato il 12/04/2007 a nome Franco Pianegonda, il quale, contestualmente, concesse l’utilizzo gratuito di detto marchio alla società Pianegonda S.r.l.. Successivamente, in data 19/03/2013 il marchio “Pianegonda” registrato a nome Pianegonda S.r.l. fu concesso in licenza alla società Morellato S.p.A., nota azienda del settore orafo, affinchè lo utilizzasse limitatamente ad una seconda linea di gioielli, più economica, mentre il marchio “FRANCO PIANEGONDA” rimase nella disponibilità di Franco Pianegonda all’interno della Maison Franco Pianegonda S.r.l. per contraddistinguere la prima linea di gioielli di alta fascia. In data 14/07/2015, l’attuale richiedente acquistò nell’ambito della procedura concorsuale della Pianegonda S.r.l. (divenuta PF S.r.l. in liquidazione) alcuni beni, con esclusione, tra l’altro, del marchio “FRANCO PIANEGONDA”.


La titolare sostiene che la documentazione prodotta comprova l’effettivo utilizzo del MUE contestato nel territorio dell’Unione Europea nel periodo di riferimento per i prodotti registrati nella classe 14.


La richiedente presenta osservazioni di replica sostenendo che le prove della titolare non sono sufficienti a provare l’uso del marchio contestato e obietta in dettaglio ciascuna di tali prove sulla base, in particolare, del tempo, l’estensione e la natura dell’uso del marchio contestato. Inoltre, deposita vari documenti volti in particolare a supportare le sue obiezioni riguardo l’attuale stato della società titolare del marchio contestato.


Nella sua controreplica del 11/07/2018, la titolare ribadisce che dalla documentazione depositata è possibile verificare l’uso genuino del segno e sottolinea che, riguardo le fatture, nonostante il marchio contestato non sia presente nella descrizione dei prodotti esso è tuttavia presente nell’intestazione di ogni fattura, sia in forma denominativa che in forma figurativa. In alcune delle fatture il nome FRANCO PIANEGONDA è contenuto anche nella descrizione dei prodotti ed è presente sui prodotti stessi, come dalle immagini degli articoli di gioielleria recanti il marchio in questione. In questo contesto, la titolare nota come molto spesso il marchio FRANCO PIANEGONDA è riportato all’interno dei gioielli, come nel caso degli anelli, e che pertanto talvolta la dicitura, pur essendo presente, non compare nelle fotografie dei cataloghi, in particolar modo qualora i gioielli appaiono indossati dalle modelle.


In data 11/07/2018, la titolare deposita, seppure fuori dai termini, ulteriori documenti volti ad integrare la documentazione originariamente prodotta, ovvero:


  • Numerose fatture relative al periodo dal 2012-2017 emesse a soggetti residenti in Italia, Spagna, Francia, Belgio, Slovenia e altri paesi membri dell’Unione Europea. Le fatture si riferiscono essenzialmente agli stessi articoli di gioielleria che formano oggetto delle fatture depositate per tempo.

  • Cataloghi di prodotti di gioielleria per gli anni 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, che si riferiscono ad articoli di gioielleria come collane, bracciali, anelli e catene.

  • Fatture emesse per i servizi fotografici per le collezioni di gioielli a marchio “Franco Pianegonda”,

  • Diversi screenshot tratti da ‘Webarchive’ e relativi all’utilizzo del sito ww.francopianegonda.net negli anni 2012-2017, ed estratti dal database dei domini internet “whois”.

  • Alcuni esempi di inviti alle Fiere di Vicenza negli anni 2013, 2015 e 2016 e di Basilea dell’anno 2013, riferentesi al marchio “FRANCO PIANEGONDA” o “PIANEGONDA”.



MOTIVI DELLA DECISIONE


Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE, il titolare del marchio comunitario decade dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.


L’uso effettivo di un marchio sussiste quando esso è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale, che consiste nel garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di creare o mantenere uno sbocco per tali prodotti o servizi. Perché il suo uso sia effettivo, il marchio deve essere utilizzato realmente sul mercato dei prodotti o dei servizi che ne sono contrassegnati; l’uso non deve essere simbolico, ossia finalizzato al mero mantenimento dei diritti conferiti dal marchio, né deve avvenire solamente all’interno dell’impresa interessata (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, in particolare § 35-37, 43).


Occorre prendere in considerazione, nel verificare l'uso effettivo del marchio, tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Per contro, la disposizione che impone l’uso effettivo del marchio anteriore “non è diretta a valutare il successo commerciale né a controllare la strategia economica di un’impresa né a riservare la tutela dei marchi solamente a loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo (08/07/2004, T‑203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).


Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, RDMUE, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le indicazioni e le prove relative alla prova dell’utilizzazione definiscono il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio contestato per i prodotti e/o i servizi per i quali esso è stato registrato.


Nei procedimenti di decadenza che si basano sulla mancata utilizzazione, l’onere della prova spetta al titolare del marchio dell’Unione europea poiché il richiedente non può essere tenuto a fornire la prova di un fatto negativo, ossia che il marchio non è stato utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni. Spetta pertanto al titolare del marchio dell’Unione europea dimostrare l'uso effettivo nell'Unione europea o fornire adeguata giustificazione per la mancata utilizzazione.


In questo caso il marchio dell’Unione europea è stato registrato in data 13/03/2008 La domanda di decadenza è stata depositata il 28/04/2017. Di conseguenza, alla data di deposito della domanda il marchio dell’Unione europea era registrato da oltre cinque anni. Il titolare del marchio dell’Unione europea doveva dimostrare l’uso effettivo del marchio dell’Unione europea contestato nel corso dei cinque anni precedenti la data della domanda di decadenza, vale a dire dal 28/04/2012 al 27/04/2017 compreso, per i prodotti della classe 14.


In data 20/10/2017 la titolare del marchio dell’Unione europea ha presentato prove dell’uso.


Poiché la titolare del marchio dell’Unione europea ha richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto a terzi, alcuni dei dati commerciali contenuti nel materiale probatorio, la decisione fornirà una descrizione delle prove in termini generali, senza divulgare tali dati.


Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:


  • Allegato 1: Contratto di licenza del marchio “Pianegonda” alla società Morellato S.p.A., recante la data del 19/03/2013, da cui si evince che tale marchio è destinato a contraddistinguere una linea di gioielli più economica rispetto a quella contraddistinta dal marchio “FRANCO PIANEGONDA” che contraddistingue gioielli di alta fascia. Quest’allegato include anche il comunicato stampa del 25/03/2013, con il quale si informava il mercato della partnership tra la maison Franco Pianegonda e la società Morellato per la produzione e distribuzione delle collezioni create dallo stesso Franco Pianegonda, firmate con il rinnovato logo PIANEGONDA JOY Celebrate life, a partire dalla stagione autunno inverno 2013-14. Nel comunicato si indica che la Maison Franco Pianegonda si concentra nello sviluppo del brand Franco Pianegonda, usato per pezzi “haute couture”.

  • Allegato 2: Una selezione di fatture di vendita di prodotti di gioielleria emesse a società e privati in vari paesi dell’Unione Europea, come Italia, Spagna, Francia, Slovenia, Paesi Bassi e Germania divise per anno, dal 09/02/2012 al 13/12/2016. Le fatture datate dal 2012 al 2014 non contengono il marchio contestato nel campo ‘descrizione’, tuttavia riportano nell’intestazione i segni o che includono la dicitura “FRANCO PIANEGONDA”. Tuttavia, le fatture datate 2016 includono nel campo “descrizione” il marchio “FRANCO PIANEGONDA” insieme alla descrizione “Enjoy all you are”. Inoltre, le fatture datate tra il 2012 e 2014 e 2016 includono, in calce, il nome della società “LA MAISON FRANCO PIANEGONDA S.r.l.” con i corrispondenti dati fiscali, mentre le fatture datate 2015 riproducono in calce il nome e dati fiscali della società “MP DISCTRIBUZIONE GIOIELLI SRL”. Queste società, a detta della richiedente, sono connesse al Sig. Franco Pianegonda. Le fatture si riferiscono a vari tipi di articoli di gioielleria (come ad esempio, anelli, collane e braccialetti). Le fatture sono emesse per somme che variano da poche centinaia a varie migliaia di euro. L’Allegato 2/b include anche un documento intitolato ‘Lista Fatture 2013’ e contenente i nomi dei clienti associati a diversi importi.

  • Allegato 3: Estratti di brochure, “look book” e cataloghi contenenti collezioni di gioielli a marchio “FRANCO PIANEGONDA”, datati 2013-2014 e 2014-2015 e un catalogo della collezione “FRANCO PIANEGONDA Enjoy All You Are – haute joaillerie” datato 2016, con listini prezzi in euro. Il marchio “Franco Pianegonda” è visibile nell’intestazione di tali cataloghi e brochure ed è anche inciso sugli anelli e altri pezzi di gioielleria raffigurati. Questo allegato include anche estratti dalla banca dati “Web Archive” che mostrano immagini del sito internet Pianegonda datati tra il 2010 e 2016; alcuni estratti di brochure contenenti immagini di gioielli a marchio ‘FRANCO PIANEGONDA’ con diverse fotografie di personaggi famosi, anche a livello internazionale, che indossano i gioielli della titolare, nonché diverse copertine ed articoli ritraenti i gioielli a marchio “FRANCO PIANEGONDA” apparsi su note riviste come Vogue, Vogue Italia, Glamour, Ocean Drive, Miami Living, Aventura, Elle, ecc. in diverse lingue incluse Italiano, Spagnolo, e Inglese.

  • Allegato 4: Copie di buste per la corrispondenza e biglietti da visita, immagini di materiale per il confezionamento e packaging dei gioielli della titolare nonché portagioielli in dotazione ad agenti e distributori, recanti il marchio “FRANCO PIANEGONDA” in varie rappresentazioni grafiche, come , , , ecc., che secondo la titolare risalgono agli anni 2008-2014, comprese fatture emesse da società terze per la fornitura di packaging e negli anni 2009 e 2013.

  • Allegato 5: Immagini relative ad inviti alla fiera del settore orafo di Vicenza "VicenzaOro", per gli anni 2014 e 2015, pubblicizzata sulla pagina facebook di “Maison Franco Pianegonda”. Il marchio della richiedente è visibile sui documenti e inciso sui gioielli fotografati nei volantini; articolo apparso sul sito http://styleandfashion.blogosfere.it, in cui si cita la partecipazione della titolare con i suoi prodotti a marchio “FRANCO PIANEGONDA” alla Biennale di Milano nel 2016; copia dell’invito alla mostra “Gioielli alla moda” tentutasi a Milano nel novembre 2016 ed articoli relativi ad essa dove si menzionano i gioielli “FRANCO PIANEGONDA”; fotografie relative alla Fiera di settore di Las Vegas in cui è visibile lo stand dei prodotti della titolare e immagini degli inviti alla mostra del 2013; Fotografie dello stand e dell'esposizione del marchio “FRANCO PIANEGONDA” alla fiera di Basilea del 2012 e 2013 in cui sono anche visibili i prodotti della titolare,

  • Allegato 6: Fotografie del negozio boutique ad insegna “FRANCO PIANEGONDA” che secondo la titolare è stato inaugurato nel 2007 a San Paolo in Brasile; invito al cocktail di apertura del negozio “FRANCO PIANEGONDA” all’Aventura Mall a Miami; invito e presentazione delle boutique monomarca di Vicenza e di Padova; Inviti e presentazione delle linee FRANCO PIANEGONDA presso alcuni rivenditori del nord Italia; brochure riportante i riferimenti dei vari negozi e rivenditori dei prodotti a marchio “FRANCO PIANEGONDA”.

  • Allegato 7: Numerosi articoli pubblicati in giornali cartacei e online comparsi in riviste italiane ed estere, in cui si menziona il marchio “FRANCO PIANEGONDA” e le creazioni dell’omonimo artista. In particolare, per l’anno 2012, estratti dalle riviste JWM Magazine, distribuite in tutto il mondo ai clienti della famosa catena di alberghi JW Marriott; un estratto dal giornale spagnolo “El dia de Zamora” che annuncia l’esposizione dei prodotti Franco Pianegonda; estratti dalla rivista “Maxima” (Brasile) di luglio 2012 in cui il marchio compare in un articolo e in pubblicità; Anno 2013: estratto dal “Giornale di Vicenza” in cui si annuncia un evento sorto dalla collaborazione tra il brand ed un caffè locale; estratti dei giornali Portoghesi Maxima e Chronos; Anno 2014: estratto dalla rivista Today’s Outlook in cui compare la pubblicità del marchio “FRANCO PIANEGONDA”; Anno 2015: estratto dalla rivista online fashion network riguardante l’esposizione “Vicenza Oro” tenutasi a Dubai in cui si cita fra gli espositori Franco Pianegonda; Anno 2016: - estratto dalla rivista online AdnKronos in cui si annuncia l’imminente apertura delle vendite online dei prodotti a marchio “FRANCO PIANEGONDA”; estratto dalla rivista online “IO DONNA” in cui si tratta dell’esposizione a palazzo reale e si riporta foto di un bracciale con didascalia “FRANCO PIANEGONDA”.



Osservazioni preliminari


Sui prodotti coperti dal marchio contestato


Si osserva che in data 04/10/2017, ovvero posteriormente al deposito della domanda di decadenza, il marchio contestato è stato rinnovato solamente per la classe 14 e non anche per le classi 3, 9, 18, 20 e 25. Pertanto, come anche osservato da entrambe le parti, il marchio contestato è attualmente registrato esclusivamente per i seguenti prodotti appartenenti alla classe merceologica 14 per i quali la titolare è tenuta a provare l’uso effettivo: metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.


Prove tardive


In data 11/07/2018 la titolare ha presentato prove dell’uso supplementari (dopo la scadenza del termine).


Nel caso in esame, la questione se l’Ufficio possa o meno esercitare il potere discrezionale conferitogli dall’articolo 95, paragrafo 2, RMUE che gli consente di tenere conto delle prove supplementari presentate l’11/07/2018 può essere lasciata in sospeso, dal momento che le prove presentate entro il temine sono sufficienti a dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato.


Incidentalmente, e per completezza, si nota che le prove tardive (fatture, cataloghi, inviti, ecc.) riguardano gli stessi articoli cui si riferiscono le prove prodotte per tempo, ovvero solamente articoli di gioielleria quali anelli, braccialetti, collane e catene a marchio “FRANCO PIANEGONDA”. Nessuna menzione è fatta, invece, al resto dei prodotti contestati.


Uso da parte di un terzo


La richiedente sostiene chele fatture prodotte per l’anno 2012 si riferiscono al marchio ”PIANEGONDA” e non “FRANCO PIANEGONDA” poiché sono state emesse dalla Maison Franco Pianegonda S.r.l. (già Pianegonda S.r.l.), che è la società titolare del diverso marchio “PIANEGONDA”. Similarmente, l’invito alla presentazione della collezione My Amazon dei gioielli “FRANCO PIANEGONDA” boutique di Venezia e Padova (Allegato 6) del 2012 provengano in realtà dalla Maison Franco Pianegonda, titolare del marchio PIANEGONDA.


A questo proposito occorre rilevare che, come spiegato dalla titolare nelle sue memorie di replica, il marchio “FRANCO PIANEGONDA” è rimasto nella disponibilità di Franco Pianegonda all’interno della Maison Franco Pianegonda S.r.l.


Inoltre, le fatture in questione riproducono tutte nell’intestazione la dicitura FRANCO PIANEGONDA nei segni i segni e .


Ad ogni modo, le vicende riguardanti il cambio di titolarità della società Maison Franco Pianegonda s.r.l. non sono rilevanti poiché quello che occorre valutare in questa sede è l’uso effettivo del marchio contestato e non la verifica del soggetto che ha utilizzato detto marchio.


A tal uopo giova ricordare che, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, RMUE, l’uso del marchio dell’Unione europea con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare.


Il fatto che la titolare del marchio comunitario abbia presentato prove dell’uso dei suoi marchi che può essere stato fatto da parte di terzi dimostra implicitamente il suo consenso a siffatto uso (08/07/2004, T‑203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).


Di conseguenza, dal momento che è possibile presumere che le prove presentate dalla titolare del marchio dell’Unione europea costituiscono un’indicazione implicita che l’uso è stato effettuato con il suo consenso, gli argomenti della richiedente in tal senso mancano di rilevanza.



Valutazione dell’uso effettivo – fattori


Tempo dell’uso


La documentazione prodotta davanti alla divisione di annullamento mostra l’uso del marchio nel corso del periodo di riferimento.


La richiedente sostiene, in più occasioni, che alcuni dei documenti prodotti (ad esempio alcune delle fatture del 2012) sono datati al di fuori del periodo di riferimento e che altri documenti sono privi di data, ad esempio le immagini delle confezioni, buste, ecc. dell’Allegato 4 nonché alcuni gli estratti dai giornali e riviste dell’Allegato 7.


Per quanto riguarda le prove relative all’uso al di fuori del periodo di riferimento, si osserva che esse non sono prese in considerazione, a meno che gli elementi probatori specifici consentano di dimostrare in modo indiretto e definitivo che il marchio è stato oggetto di uso effettivo anche nel periodo di riferimento. Le circostanze posteriori al periodo di riferimento possono consentire di confermare o di apprezzare meglio l’estensione dell’uso del marchio nel corso del periodo di riferimento nonché le reali intenzioni del titolare del marchio dell’Unione europea nel corso dello stesso periodo (27/01/2004, C‑259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).


Nella fattispecie in esame, le prove relative all’uso al di fuori del periodo di riferimento confermano l’utilizzo del marchio nel periodo di riferimento. La ragione risiede nel fatto che l’uso cui si riferiscono i documenti in quesitone (datati 09/02/2012, 01/03/2012, 08/03/2012, 09/03/2012, 27/03/2012 e 27/04/2012) è molto vicino nel tempo all’inizio del periodo di riferimento (28/04/2012). Tali documenti sono, pertanto, idonei a provare una continuità e coerenza nell’utilizzo del marchio anche durante il periodo di riferimento.


Per quanto riguarda l’obiezione della richiedente in merito alla mancanza di fatture per l’anno 2017, si osserva che le fatture depositate riguardano il periodo 2012-2016, ovvero una parte sostanziale del periodo di riferimento (che come detto sopra va dal 28/04/2012 al 27/04/2017, compreso). A questo riguardo, è importante rammentare che solo i marchi il cui uso effettivo è stato interrotto per un periodo continuo di cinque anni sono soggetti alle sanzioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, RMUE. Pertanto, per evitare le sanzioni è sufficiente che un marchio sia stato effettivamente utilizzato anche solo per una parte di tale periodo (16/12/2008, T‑86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52; 09/07/2009, R 623/2008‑4, Walzer Traum (fig.) / Walzertraum, § 28).


Infine, sebbene, come rilevato dalla richiedente, alcuni dei documenti non sono datati o la loro datazione ha origine solo nelle dichiarazione della titolare, rimane pure il fatto che nel contesto di una valutazione complessiva, essere nondimeno pertinente e preso in considerazione congiuntamente con altri elementi di prova riportanti una data (17.2.2011, T-324/09, Friboi, EU: T: 2011: 47, § 33).


In ogni caso, si ritiene che vi siano sufficienti indicazioni, contenute in particolare nelle fatture, gli inviti alle fiere di settore, i cataloghi e look book, che l'uso del marchio ha avuto luogo durante il periodo pertinente.


Di conseguenza, le prove dell’uso presentate dalla titolare del marchio dell’Unione europea contengono indicazioni sufficienti sulla durata dell’uso.


Luogo dell’uso


Le prove devono dimostrare l’uso effettivo del marchio dell’Unione europea contestato nell’Unione europea (cfr. articolo 18, paragrafo 1, e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE).


Le fatture di vendita, il materiale per l’imballaggio e confezione dei prodotti, gli articoli e pubblicità apparsi sulle varie riviste depositate, gli inviti alle fiere di settore in Italia e gli estratti da internet dimostrano che il luogo in cui l'uso è avvenuto è prevalentemente l’Unione Europea.


Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti (prevalentemente italiano, e, in misura minore, inglese), dalla valuta menzionata (l’Euro) e da alcuni indirizzi delle fatture in diversi paesi europei, come Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo e Slovenia. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.


La ricorrente afferma che alcuni documenti, come quelli contenuti nell’Allegato 5 (foto di stand in fere tenutesi peraltro nel 2010 a Las Vegas, Basilea e in Svizzera), nell’Allegato 6 (foto di negozi a San Paolo del Brasile e a Miami, USA), nell’Allegato 7 (l’estratto di una rivista riguardante una mostra a Dubai), sono relativi all’uso del marchio in Stati non appartenenti all’Unione europea.


Da un lato, l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), RMUE comprende l'uso per scopi di esportazione. Quindi i documenti che si riferiscono a paesi extra-UE possono contenere indizi utili da tenere in considerazione nella valutazione complessiva circa l’uso del marchio, in quanto dimostrano gli sforzi sostenuti della titolare per promuovere la vendita degli articoli da essa prodotti e commercializzati con il MUE.


Ad ogni modo, quando si considerino gli altri documenti prodotti, in particolare i cataloghi, gli inviti alle fiere in Italia, gli articoli di giornali e le fatture, il fatto che i cataloghi e look book siano prevalentemente in lingua italiana (e in misura minore in inglese), le fatture siano state emesse a clienti siti nell’Unione europea, che gli inviti alle fiere includono fiere tenutesi in Italia, che gli articoli e la pubblicità sia apparsa su pubblicazioni a diffusione nazionale o internazionale (e ad ogni modo entro i confini del territorio pertinente, come nel caso delle riviste ‘Elle’, ‘Io Donna’, ‘Vogue Italia’) lascia spazio a ben pochi dubbi circa il luogo d’uso del marchio impugnato. Le prove suddette fanno riferimento ad un uso effettuato prevalentemente in Italia, oltre ad un’attività di vendita effettuata anche in altri Paesi dell’Unione europea, tra cui Spagna, Francia e Portogallo e in misura quantitativamente più limitata anche Germania, Slovenia e Paesi Bassi.


Alla luce di quanto precede, il criterio del luogo dell’uso può dirsi soddisfatto.


Natura dell’uso


La natura dell’uso effettivo richiede che l'uso sia fatto come marchio in conformità con la sua funzione essenziale, che è quella di garantire l'identità dell'origine dei prodotti o servizi per i quali è registrato (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145, § 43).


L’uso di un segno come contrassegno, denominazione sociale o nome commerciale può considerarsi alla stregua di un uso del marchio, a condizione che i prodotti o servizi di cui trattasi vengano individuati e offerti sul mercato con tale segno (sentenza del 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56).


La “natura dell’utilizzazione” nel contesto dell’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE richiede inoltre prove dell’uso del marchio come registrato, o di una sua variante che, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), RMUE, non altera il carattere distintivo del marchio dell’Unione europea contestato.



  1. Uso come marchio


Le prove depositate dimostrano che il marchio contestato è utilizzato non solo come marchio, ma anche come contrassegno o nome commerciale (come si può vedere dalle fatture) per designare l’azienda che produce e distribuisce i prodotti “FRANCO PIANEGONDA”.


Il marchio contestato come indicazione dell'origine commerciale è stato apposto sulle confezioni dei prodotti, imballaggi, packaging, buste ecc. (Allegato 4) e intestazione delle fatture (Allegato 2) dove appare come “La maison Franco PIANEGONDA”, . A tal proposito si osserva che il fatto che una parola sia usata come denominazione commerciale sociale non ne preclude l’uso come marchio per designare prodotti e/o servizi (30/11/2009, T‑353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38).


In altri casi, come nel caso delle foto dei gioielli sui cataloghi, è chiaramente visibile l’utilizzo del segno “FRANCO PIANEGONDA” su collane, braccialetti ed anelli.


Infine, come anche rilevato dalla richiedente, si nota che nonostante nella maggior parte delle fatture il marchio contestato non appaia nella descrizione dei prodotti, confrontando le fatture con i cataloghi e look book vi è corrispondenza tra alcuni codici dei prodotti presenti sulle fatture egli articoli riprodotti sui cataloghi, che presentano gli stessi codici. È il caso dei codici AAVE 0811 “Anello cuore oro” presente nella fattura n. 606 del 06/12/2013, l’anello con pietra incastonata con codice AAVE 0803 e AAVE 0804 nelle fatture n. 359 del 25/06/2013 e n. 452 del 25/07/2013; i bracciali con codici BAVE 1121 e BAVE 1122 delle fatture 19/07/2013, e, infine, l’anello con codice AAVE 0818 nelle fatture n. 6/2016 del 16/03/2016 e n. 17/2016 del 05/07/2016.


Si ritiene, pertanto, che le prove dimostrano che la titolare ha usato il segno “FRANCO PIANEGONDA” come indicatore per i beni in questione e in conformità con il suo essenziale funzione di un marchio.


  1. Uso del marchio come registrato



Il marchio contestato, come puntualizzato dalla richiedente, appare riprodotto in vari modi. Su molti dei gioielli fotografati nei cataloghi e look book il marchio è rappresentato in una variante figurativa con la parola “FRANCO” riprodotta in maniera stilizzata , come si vede, a titolo di esempio, nelle seguenti immagini, , . Su altri documenti come, in particolare, i cataloghi e look book, il marchio è riprodotto insieme ad altri elementi figurativi o verbali, come ad esempio o , dove compare insieme alle diciture “Enjoy All You Are”, “la Maison”, “art for a lifestile of natural luxury”, “VERITAS” od il simbolo . Infine, su alcune delle foto prodotte, è visibile il solo marchio “PIANEGONDA” e non “FRANCO PIANEGONDA”.


Secondo la richiedente la presenza di tali elementi aggiuntivi o la mancanza del nome “FRANCO” indicherebbe che il marchio non è stato usato nella forma in cui è stato registrato.

La divisione di annullamento osserva che non è richiesta una rigorosa identità tra il marchio come registrato e le forme utilizzate del marchio in commercio, al fine di soddisfare i requisiti della prova dell'uso.

Lo scopo dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), che evita di imporre una rigida conformità tra la forma utilizzata del marchio e quella in cui il marchio è stato registrato, è di consentire al titolare di quest’ultimo di apportare al segno, in vista del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti. Conformemente al suo scopo, l’ambito di applicazione ratione materiale di tale disposizione va considerato limitato alle situazioni in cui il segno concretamente utilizzato dal titolare di un marchio per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali quest'ultimo è stato registrato costituisce la forma in cui tale stesso marchio è sfruttato in commercio. In situazioni di questo tipo, allorché il segno utilizzato in commercio differisce dalla forma in cui è stato registrato unicamente per elementi trascurabili, in modo tale che i due segni possano essere considerati come complessivamente equivalenti, la citata disposizione prevede che l’obbligo di utilizzare il marchio registrato possa essere adempiuto fornendo la prova dell’utilizzazione del segno che ne costituisce la forma utilizzata in commercio (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU: T: 2006: 65, § 50, confermata su questo punto da 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU: C: 2007: 514, § 86).

Nel caso di specie, le rappresentazioni del marchio in questione non sono considerate tali da alterare il carattere distintivo del marchio come registrato, che si basa nelle parole stesse (FRANCO PIANEGONDA). La presenza di elementi figurativi o la stilizzazione degli elementi verbali sono da considerarsi mere aggiunte ornamentali agli elementi verbali “FRANCO PIANEGONDA” che sono sempre visibili e leggibili.


In quanto alle diciture “Enjoy All You Are” e “VERITAS”, la prima sarà intesa, da coloro che comprendono l’inglese, come uno slogan che incita a godere di tutto ciò che si è. Ad ogni modo tale dicitura è presentata in una posizione subordinata e secondaria rispetto agli elementi “FRANCO PIANEGONDA”. Per quanto riguarda l’elemento “VERITAS”, dai vari documenti depositati, in particolare i cataloghi, questo risulta chiaramente essere il nome di una delle collezioni di gioielli della titolare. Esso verrà pertanto percepito come indicativo del fatto che i prodotti su cui è apposto appartengono alla linea di gioielli denominata “VERITAS”. Infine “la Maison” verrà intesa molto probabilmente come riferentesi alla “casa” produttrice dei beni in questione.


Il simbolo verrà percepito o come un elemento figurativo di fantasia ovvero come una rappresentazione altamente stilizzata delle iniziali F. P., stanti per FRANCO PIANEGONDA.



Sulla stessa linea di ragionamento si può affermare che il carattere distintivo del marchio non è alterato dalla riproduzione del marchio che vedel’aggiunta delle parole “art for a lifestile of natural luxury”, , presente nell’intestazione delle fatture e gli estratti da Webarchive. Difatti, la frase “art for a lifestile of natural luxury”, oltre a venir intesa come uno slogan che promuove uno stile di vita ispirato al lusso naturale, è di difficile lettura viste le sue dimensioni molto ridotte. I colori usati sono anche dotati di scarso carattere distintivo in quanto servono uno scopo meramente ornamentale e nulla aggiungono al carattere distintivo del marchio che risiede, ancora una volta, negli elementi visivamente dominanti “Franco PIANEGONDA”.

Giova ad ogni modo ricordare che diversi segni possono essere utilizzati contemporaneamente senza alterare il carattere distintivo del segno registrato (sentenza dell’08/12/2005, T-29/04,Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34). Inoltre, la dicitura “FRANCO PIANEGONDA” è chiaramente dominante nella composizione dei segni figurativi anche in considerazione del limitato carattere distintivo degli elementi addizionali, come sopra delineato. Pertanto, il carattere distintivo del marchio come registrato non è considerato alterato dalle forme in cui è stato usato, che costituiscono, quindi, variazioni accettabili (10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU: T: 2015: 950, § 50).


La richiedente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni sull’alterazione del carattere distintivo del marchio come utilizzato, precedenti decisioni emesse dall’Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.


Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).


Sebbene le precedenti decisioni dell’Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare.


La richiedente si riferisce alla decisione della divisione di annullamento 11366 C, in cui il carattere distintivo del marchio verbale “Upsale” era stato considerato alterato nell’uso come . Ebbene, le ragioni di tale valutazione traggono origine dal fatto che l’elemento figurativo sovrastante la parola “UPSALE” è stato ritenuto dominante tanto quanto la parola stessa. Nel presente caso, invece, dalle prove si evince che gli elementi “FRANCO PIANEGONDA” sono sempre dominanti rispetto al resto di elementi verbali e/o figurativi all’interno delle varie rappresentazioni figurative del marchio.


L’altra decisione menzionata dalla richiedente in questo contesto è la decisione della divisione di opposizione B 1 781 064, in cui l’uso dei marchi e non sono stati considerati idonei a provare l’uso del marchio ‘Virgin’ poiché contenenti l’elemento ‘VIE’ che è stato ritenuto distintivo e, nella rappresentazione , dominante rispetto all’elemento ‘Virgin’. Nella caso di specie, invece, gli elementi verbali e figurativi addizionali sono stati considerati possedere un carattere distintivo debole, come sopra spiegato, e, ad ogni modo, non sono visualmente dominanti rispetto alle parole “FRANCO PIANEGONDA”.


Nel caso in esame, i precedenti richiamati dalla richiedente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento.


Per quanto riguarda la questione se il marchio contestato come registrato (con due elementi verbali, “FRANCO PIANEGONDA”) e come usato in alcuni dei documenti prodotti (con un solo elemento, “PIANEGONDA”) possano essere considerati sostanzialmente equivalenti perché differiscono in elementi trascurabili, si può dedurre dalla giurisprudenza che la valutazione del carattere distintivo o dominante di uno o più componenti di un marchio deve essere basato sulle qualità intrinseche di ciascuno di questi componenti, nonché sulla posizione relativa delle diverse componenti all'interno del marchio (per analogia, 30.11.2009, T-353/07, Coloris, EU: T: 2009: 475, § 30).


Le qualità intrinseche degli elementi “FRANCO PIANEGONDA” non sono equivalenti, in quanto il primo sarà percepito come un nome e il secondo come un cognome. Per reiterata giurisprudenza, i cognomi hanno, in linea di principio, un valore intrinseco più elevato come indicatori dell'origine di beni e servizi rispetto ai nomi di battesimo. Questo perché l'esperienza generale indica che lo stesso nome può appartenere a un gran numero di persone che non hanno nulla in comune, mentre lo stesso cognome potrebbe implicare un legame tra queste persone, vale a dire un collegamento familiare (per analogia, 01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU: T: 2005: 73, § 52). Pertanto, i consumatori tendono a prestare più attenzione ai nomi di famiglia che ai nomi di battesimo. Questa pratica è stata seguita dal Tribunale (tra gli altri, e per analogia,13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU: T: 2005: 285). Pertanto, in considerazione del fatto che “FRANCO” sarà riconosciuto come un nome maschile, il secondo elemento del segno contestato, “PIANEGONDA” può essere considerato avere un valore distintivo leggermente superiore rispetto al primo. Inoltre, è lecito ritenere che nella prassi commerciale, non è infrequente o inusuale riferirsi a, o anche utilizzare, un marchio, facendo riferimento solo a uno dei suoi componenti, posto che si tratta del componente con maggior valore distintivo.


Alla luce di quanto precede, il fatto che il marchio raffigurato su alcuni dei gioielli sia “PIANEGONDA” e non “FRANCO PIANEGONDA” può ritenersi utile per avvalorare l’uso del marchio contestato.

Ne segue che, in questo contesto, le prove prodotte devono ritenersi nel complesso sufficienti a provare l’uso del marchio contestato come registrato.


Estensione dell’uso


Riguardo all’estensione dell’uso, secondo una giurisprudenza consolidata occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale dell’uso complessivo e della durata del periodo durante il quale il marchio è stato utilizzato nonché della frequenza dell’uso (per es. 08/07/2004, T‑334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).


Sotto questo profilo, occorre valutare se, tenuto conto della situazione di mercato dello specifico settore industriale o commerciale considerato, dalle prove addotte sia possibile desumere che il titolare abbia seriamente tentato di acquisire una posizione commerciale nel mercato di cui trattasi. L’uso effettivo deve concernere prodotti o servizi che sono già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall’impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie, è imminente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

La valutazione dell'uso effettivo comporta quindi una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione. Pertanto, il fatto che il volume commerciale raggiunto con il marchio non sia elevato può essere compensato dal fatto che l'uso del marchio è esteso o molto regolare, e viceversa. Similarmente, la portata territoriale dell'uso è solo uno dei numerosi fattori da prendere in considerazione, in modo tale che una portata territoriale dell’uso limitata può essere bilanciata da un volume di vendita più significativo o un’estesa durata dell’uso.


Le prove non possono essere valutate in termini assoluti, ma in relazione ad altri fattori pertinenti. A questo proposito, le prove dovrebbero essere esaminate in relazione alla natura dei prodotti e alla struttura del mercato rilevante (30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 53).

Bisogna infine ricordare che l’obbligo di addurre la prova dell'uso di un marchio anteriore non è diretto a monitorare il successo commerciale o controllare la strategia commerciale di un’impresa. Non è escluso che per un’impresa sia economicamente ed obiettivamente giustificato commercializzare un prodotto o una gamma di prodotti con un determinato marchio anche se la loro parte nel fatturato annuale dell’impresa di cui trattasi è irrisoria.

La divisione di annullamento è del parere che le prove, in particolare le fatture, lette insieme ai cataloghi, gli articoli di giornale, la pubblicità e la presenza del marchio apposto sui prodotti della titolare in numerose riviste internazionali, forniscano informazioni sufficienti circa il grado di utilizzo del marchio, il volume commerciale, la durata e frequenza dell’uso, almeno per una parte dei prodotti per i quali il MUE è registrato. Considerando che i numeri identificativi delle fatture (salvo alcuni casi, come ad esempio le fatture del 2015) sono piuttosto distanti tra loro e sono indirizzati a diversi clienti privati o rivenditori in diversi Stati membri dell'UE (ad esempio Italia, Spagna, Portogallo, ecc.), ciò consente di dedurre che questi documenti siano solo esempi di vendite.


Facendo un controllo incrociato delle fatture con i cataloghi e look book, che mostrano i prodotti e i loro prezzi, e i vari articoli di giornale, gli inviti alle fiere e la pubblicità su numerose riviste, la divisione di annullamento è arrivata alla conclusione che la titolare di MUE abbia seriamente tentato di acquisire una posizione nel mercato rilevante.


Ê vero che, come osservato dalla richiedente, alcune delle fatture datate 2015 sono state emesse a titolo di “riparazione gioiello” (come riportato nel campo ‘descrizione’ delle fatture). Queste riparazioni si riferiscono ai gioielli della titolare, come si evince dagli ulteriori dettagli contenuti nel campo “descrizione”, ad esempio “Silver bracelet Franco Pianegonda” (fattura n. 6 del 20/11/2015 e n. 7 del 16/12/2015) “Ring bracelet Franco Pianegonda” (fattura n. 8 del 16/12/2015) emesse ad un negozio di gioielli di Roma, “Ring bracelet Franco Pianegonda - Bracelet Franco Pianegonda Enjoy all you are” (fattura n. 9 del 16/12/2015) emessa ad un negozio in Spagna. Seppur è vero, come sottolineato dalla richiedente, che tali fatture si riferiscono a servizi di riparazione e non già alla vendita dei prodotti della titolare, è pur vero che le riparazioni hanno ad oggetto chiaramente i gioielli a marchio “FRANCO PIANEGONDA”. Inoltre, il fatto che tali riparazioni siano state fatte in favore di negozi al dettaglio (in Italia e Spagna) lascia dedurre che si tratta dei prodotti della richiedente destinati alla vendita da parte di tali negozi, ovvero di prodotti già venduti e che hanno sofferto dei malfunzionamenti tali da richiedere una riparazione. Di conseguenza, pare ragionevole ritenere questi documenti una prova indiretta dell’uso del marchio in relazione agli articoli di gioielleria della titolare.


Inoltre, la titolare ha depositato fatture datate 2015 che si riferiscono alla vendita (“sale jewel”) di articoli commercializzati con il marchio contestato, come nel caso delle fatture n. 11 del 16/12/2015 (“sale jewel, Ring silver – gold AASTRING Franco Pianegonda FPenjoyallyouare”) ad una cliente in Portogallo e fattura n. 13 del 21/12/2015 (“Sale jewel - COLLANA ARGENTO CON NOME FRANCO PIANEGONDA FPenjoyallyouare”) ad un cliente in Italia.

Si può concludere, pertanto, che le fatture presentate dalla titolare del marchio dell'Unione europea mostrano un volume commerciale non irrilevante di articoli di gioielleria, venduti con una certa regolarità e frequenza sotto il marchio contestato. Le vendite sono distribuite in vari Paesi dell’Unione europea e sono state realizzate per diversi anni nel periodo di riferimento. A tale riguardo, è dimostrato che le fatture coprono un lungo periodo di tempo e che l'estensione territoriale dell'uso è ampia.


Uso in relazione ai prodotti registrati


L’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE e l’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE prevedono che il titolare del marchio dell’Unione europea dimostri l’uso effettivo per i prodotti e servizi contestati per i quali il marchio dell’Unione europea è registrato.


Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, RMUE, se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio contestato è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.


Il marchio contestato è registrato per metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici nella classe 14.


La gioielleria è una categoria sufficientemente ampia perché diverse sottocategorie siano identificate al suo interno. Tuttavia, le prove (cataloghi, fatture, e articoli di giornale e pubblicità) dimostrano che il marchio dell’Unione europea contestato è stato utilizzato per bracciali, catene, orecchini, anelli e collane, molti dei quali racchiudenti gemme, perle e pietre preziose naturali, includendo un ampio spettro di gioielleria. Pertanto, si ritiene che la titolare abbia dimostrato l'uso del marchio contestato per la gioielleria e pietre preziose.


La categoria dei metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi forma una categoria molto ampia ed è, tra l’altro, considerata dall’Ufficio un termine vago e rispetto al quale la titolare non ha chiarito l’effettivo ambito di protezione. Nondimeno, il fatto che si tratti di un termine vago non impedisce alla divisione di annullamento di verificare che il marchio sia stato utilizzato per prodotti coperti da tale espressione. La titolare ha approvato l’uso del MUE per diversi articoli come collane, bracciali, anelli, e cosi via che rientrano nella categoria gioielleria (come sopra spiegato), quest’ultima costituente anche sottocategoria della più ampia categoria di metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi.


Infine, non vi è alcuna indicazione nei documenti depositati che il marchio sia stato usato per i rimanenti prodotti contestati né gli argomenti della titolare non offrono alcuna giustificazione per il non-uso rispetto a tali prodotti. Occorre quindi concludere che la titolare non è riuscita a dimostrare l’uso in relazione al resto dei prodotti.


Valutazione complessiva


Per esaminare, in una fattispecie, l’effettività dell’uso del marchio anteriore, occorre procedere a una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa (08/07/2004, T‑334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).


Alla luce della loro valutazione globale, nonché della loro messa a confronto reciproco,

le prove risultano sufficienti per quanto attiene ai criteri del tempo, del luogo e dell’estensione e della natura dell’uso solo per gioielleria e pietre preziose.


Per contro, la documentazione della titolare risulta essere insufficiente a dimostrare un

uso effettivo del marchio per i restanti prodotti contestati nella classe 14.


Pertanto, considerando che la titolare non ha invocato ragioni legittime per il non uso, l’articolo 58, paragrafo 2, RMUE sull’uso parziale deve trovare applicazione e la domanda di decadenza deve essere parzialmente accolta. La decadenza del marchio contestato deve essere dichiarata per tutti i prodotti per i quali la titolare non ha dimostrato l’uso effettivo del MUE contestato, ovvero


Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi (ad eccezione di gioielleria); orologeria e strumenti cronometrici.


Ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, RMUE, la decadenza decorre dalla data della sua

domanda, ossia dal 28/04/2017.




SPESE


Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. A norma dell’articolo 109, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l’equità lo richieda, la divisione di annullamento decide una ripartizione differente.


Poiché l’annullamento è accolto solamente per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti risultano soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporta le proprie spese.




La divisione di annullamento



Jessica LEWIS

Claudia ATTINÀ

Ana MUÑÍZ RODRÍGUEZ



Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.


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