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DECISIONE

della Prima Commisione di ricorso

del 9 gennaio 2017

Nel procedimento R 1487/2015-1

Rummo S.p.A.

Z.I. Ponte Valentino Area ASI snc

82100 Benevento

Italia




Opponente / ricorrente

rappresentato da G.D. DI GRAZIA D'ALTO & C.S.N.C., Isola E1- Centro Direzionale, 80143 Napoli, Italia

contro

MG Service

Via Velia, 47

84122 Salerno

Italia




Richiedente / resistente



RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 261 603 (domanda di marchio dell’Unione europea n. 11 696 515)

LA Prima COMMISSIONE DI RICORSO

composta da Th. M. Margellos (Presidente), C. Rusconi (Relatore) e M. Bra (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

  1. Con domanda del 27 marzo 2013, MG Service (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio figurativo

per i seguenti prodotti:

Class 5 - Semi di lino [integratori alimentari]; Integratori alimentari di glucosio; Integratori alimentari antiossidanti; Integratori minerali per alimenti; Integratori alimentari minerali; Integratori alimentari dietetici; Integratori dietetici e nutrizionali; Integratori alimentari di propoli; Integratori dietetici per bambini piccoli; Integratori dietetici; Prodotti nutraceutici da utilizzare come integratori dietetici; Integratori vitaminici per la dialisi renale; Integratori vitaminici; Olio di semi di lino [integratori alimentari]; Integratori alimentari di polline; Integratori alimentari di lecticina; Integratori alimentari per uso dietetico; Integratori alimentari di caseina; Integratori alimentari di alginati; Integratori di colostro; Preparati vitaminici in forma di integratori alimentari; Integratori vitaminici e minerali; Bevande a base d'integratori dietetici; Integratori alimentari di enzimi; Integratori alimentari sanitari per persone con esigenze dietetiche particolari; Integratori alimentari di proteine.

Classe 29 - Carne, pesce, pollame e selvaggina; Estratti di carne; Frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; Gelatine, marmellate, composte; Uova; Latte e prodotti derivati dal latte; Olii e grassi commestibili; Pasta di pesce; Pasta d'aglio; Pasta di carne; Pasta di olive; "hummus" (pasta di ceci passati e miscelati con pasta di sesamo); Hummus [pasta di ceci]; Pasta di pomodoro; Pasta di guava; Formaggio a pasta molle; Tahini [pasta di grani di sesamo]; Pesce in olio d'oliva; Olio di oliva; Olio di cocco; Olio al peperoncino; Olio di colza commestibile; Olio di soia ad uso alimentare; Olio di colza per uso alimentare; Olio di palma [alimentazione]; Olio di soia; Girasole (Olio di -) commestibile; Olio di canola; Olio di noci di palma [alimentazione]; Olio extra vergine d'oliva; Olio di mais; Olio di granturco; Olio di ossa (per uso alimentare); Olio di burro; Olio di ossa commestibile; Olio miscelato per alimenti; Olio di pesce commestibile [olio di fegato di merluzzo]; Olio di soia per cucinare; Olio d'oliva commestibile; Olio di sesamo; Olio di noci; Olio di semi di lino per uso culinario; Olio di girasole commestibile; Olio di girasole [commestibile]; Olio di arachide; Condensato di pomodori; Pomodori (conservati); Concentrato di pomodori [purea].

Classe 30 - Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; Riso; Tapioca e sago; Farine e preparati fatti di cereali; Pane, pasticceria e confetteria; Gelati; Zucchero, miele, sciroppo di melassa; Lievito, polvere per fare lievitare; Sale; Senape; Aceto, salse (condimenti); Spezie; Ghiaccio; Involucri di pasta; Pasta a base di curry; Pasta alimentare [pasta per dolci]; Involucri di pasta per taco; Dolce con pasta sbriciolata; Pasta sfoglia contenente prosciutto; Sughi per pasta; Paste danesi di pasta sfoglia; Biscotto di pasta frolla; Pasta di peperoncino piccante; Pasta per dolci; Piatti pronti principalmente a base di pasta; Tortini di pasta di fagioli (cinesi); Savarin (dolci di pasta imbevuta di liquore); Pastafrolla ricoperta di un rivestimento aromatizzato al cioccolato; Pasta di fagioli; Mandorle (Pasta di -); Conchiglie di pasta; Pasta di mandorle; Pezzi di pastafrolla ricoperta di cioccolato; Condimenti a base vegetale per pasta; Conserve di pasta; Pastafrolla; Piatti essenzialmente a base di pasta; Pastafrolla con copertura al cioccolato; Pasta sfoglia; Pasta per biscotti; Involucri di pasta per Monaka; Pasta di cacao da bere; Pasta; Piatti a base di pasta; Insalata di pasta; Involucri di pasta per involtini primavera; Involucri per involtini primavera [pasta]; Pasta all'uovo; Involucri di pasta per Gyoza; Cereali per la produzione della pasta; Salse per pasta; Pasta in fogli; Pasta da inserire nella pizza; Pasta con farciture; Pasta ripiena; Torta di pasta frolla; Piatti pronti contenenti pasta; Piatti di pasta pronti; Pasta di sesamo; Fogli di pasta surgelata; Pasta istantanea [noodles]; Creme da spalmare principalmente contenenti pasta di nocciole; Creme da spalmare costituite da pasta di nocciole; Snack principalmente a base di pasta; Pasta integrale; Prodotti essiccati a base di pasta; Pasta per pizza; Pasta secca; Pasta surgelata; Pasta di semi di soia [condimento]; Prodotti in scatola a base di pasta; Pasta di soia (condimento); Pasta lievitata con ripieni di frutta; Pasta per pane; Pasta wasabi; Gnocchi di pasta fritti cinesi; Pasta corta con sugo al formaggio; Pasta lievitata con ripieni alle verdure; Pasta fresca; Pasta lievitata con ripieni di carne; Aceto di vino; Confetteria con ripieno al vino.

Classe 31 - Granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi; Animali vivi; Frutta e ortaggi freschi; Sementi; Piante e fiori naturali; Alimenti per gli animali; Malto; Trucioli di legno per la fabbricazione di pasta di legno; Pomodori non lavorati; Pomodori freschi; Pomodori [freschi]; Pomodori.

Classe 32 - Birre; Acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Sciroppi e altri preparati per fare bevande; Succhi di pomodori [bevande].

Classe 33 - Bevande alcoliche (escluse le birre); Bevande contenenti vino [spritzer]; Vino rosso; Vino bianco; Punch al vino; Porto [vino]; Vino brulé.

La richiedente rivendicava i seguenti colori:

Bianco, azzurro, carta de zucchero, blu, blu scuro, marrone.

  1. La domanda di marchio veniva pubblicata per opposizione in data 18 luglio 2013.

  2. In data 16 ottobre 2013, RUMMO LENTA LAVORAZIONE S.p.A. (“l’opponente”) presentava opposizione sul fondamento dei motivi previsti dagli articoli 8, paragrafo 1, lettera b e 8, paragrafo 5, RMUE.

  3. L’opponente invocava i seguenti marchi anteriori, limitatamente ai prodotti indicati:

  • Il marchio italiano di tipo denominativo n. 1 434 258 LENTA LAVORAZIONE, registrato il 16 marzo 2011 per “farine, sfarinati, pasta alimentare per alimentazione umana prodotta con sfarinati di grano quali; spaghetti, fettuccine, rigatoni, penne, ecc...” nella classe 30;

  • Il marchio italiano n. 999 856,

registrato nel 2006 per “farine, sfarinati, pasta alimentare per alimentazione umana prodotta con sfarinati di grano quali: spaghetti, fettuccine, rigatoni, penne, maccheroni, ecc.” nella classe 30;

  • Il marchio italiano n. 1 521 823

registrato nel 2012 per “carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili” nella classe 29 e “paste alimentari di semola di grano duro; pasta secca, pasta fresca, pasta all’uovo, pasta farcita, in ogni varietà e formato; caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali; pan, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per far lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio” nella classe 30;

  • Il marchio dell’Unione europea n. 4 959 961

registrato nel 2007 per “farine, sfarinati, pasta alimentare per alimentazione umana prodotta con sfarinati di grano quali: spaghetti, fettuccine, rigatoni, penne, maccheroni” nella classe 30;

  • Il marchio italiano n. 1 524 471

registrato nel 2013 per “paste alimentari di semola di grano duro; pasta secca, pasta fresca, pasta all’uovo, pasta farcita, in ogni sua varietà e formato; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria; lievito, polvere per fare lievitare; sale” nella classe 30;

  • Il marchio italiano n. 1 524 472

registrato nel 2013 per “paste alimentari di semola di grano duro; pasta secca, pasta fresca, pasta all’uovo, pasta farcita, in ogni sua varietà e formato; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria; lievito, polvere per fare lievitare; sale” nella classe 30;

  • Il marchio italiano n. 1 524 473

registrato nel 2013 per “paste alimentari di semola di grano duro; pasta secca, pasta fresca, pasta all’uovo, pasta farcita, in ogni sua varietà e formato; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria; lievito, polvere per fare lievitare; sale” nella classe 30;

  • Il marchio dell’Unione europea n. 11 399 557

registrato nel 2013 per “paste alimentari di semola di grano duro; pasta secca, pasta fresca, pasta all’uovo, pasta farcita, in ogni sua varietà e formato; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria; lievito, polvere per fare lievitare; sale” nella classe 30;

  • Il marchio dell’Unione europea n. 11 399 649

registrato nel 2013 per “paste alimentari di semola di grano duro; pasta secca, pasta fresca, pasta all’uovo, pasta farcita, in ogni sua varietà e formato; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria; lievito, polvere per fare lievitare; sale” nella classe 30;

  • Il marchio dell’Unione europea n. 11 399 681

registrato nel 2013 per “paste alimentari di semola di grano duro; pasta secca, pasta fresca, pasta all’uovo, pasta farcita, in ogni sua varietà e formato; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria; lievito, polvere per fare lievitare; sale” nella classe 30;

  • Il marchio internazionale n. 897 054, esteso alla Germania

registrato nel 2006 per “pasta alimentare per alimentazione umana prodotta con sfarinati di grano quali: spaghetti, fettuccine, rigatoni, penne, maccheroni” nella classe 30.

  1. Nella motivazione depositata a sostegno dell’opposizione, l’opponente esponeva che il marchio della richiedente era “molto simile”, sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale, ai marchi anteriori perché ne riproduceva le parole “LENTA LAVORAZIONE”. L’opponente aggiungeva che i marchi “LENTA LAVORAZIONE” e “RUMMO LENTA LAVORAZIONE” avevano acquisito notorietà in Italia attraverso l’uso. In particolare, l’opponente affermava che il marchio “LENTA LAVORAZIONE” contraddistingueva un “metodo tradizionale e artigianale di fare la pasta”, caratterizzato da una lavorazione con cura e “senza fretta” dell’impasto e degli ingredienti. Per dimostrare la notorietà dei marchi in questione, l’opponente forniva cifre sul fatturato risultante dalla vendita negli anni 2012 e 2013 negli Stati membri di merce “contraddistinta dal marchio ‘RUMMO’ e ‘LENTA LAVORAZIONE’”. L’opponente produceva pure cataloghi, opuscoli promozionali, articoli di stampa, materiale pubblicitario, confezioni di pasta.

  2. La richiedente, invitata a replicare ai sensi della regola 20, paragrafo 2, REMC, non reagiva.

  3. Con decisione del 27 maggio 2015 (“la decisione impugnata”), la divisione di Opposizione respingeva l’opposizione.

  4. L’opposizione veniva dapprima esaminata sul fondamento dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE alla luce delle anteriorità n. 1 434 258 e n. 4 959 961 con le seguenti constatazioni:

  • Per motivi di economia procedurale, si considera che i prodotti della domanda siano identici a quelli contraddistinti dalle anteriorità;

  • Il marchio in contestazione contiene l’espressione “LENTA LAVORAZIONE”, già presente nei marchi anteriori ed è, pertanto, globalmente “simile” ad essi dal punto di vista visivo e fonetico e, per il pubblico italofono, concettuale;

  • L’espressione “LENTA LAVORAZIONE”, contenuta nei marchi anteriori, descrive il metodo di elaborazione dei prodotti ed è, per questa ragione, scarsamente distintiva; i marchi anteriori non hanno, agli occhi del pubblico, elementi visivamente dominanti mentre l’elemento visivamente dominante nel marchio in contestazione è la parola “QUINTALUNA”;

  • Le prove fornite confermano l’esistenza di un carattere distintivo elevato per il marchio n. 4 959 961 ma non per il marchio n. 1 434 258 “LENTA LAVORAZIONE”, perché si limitano a mostrare un uso del segno in funzione meramente descrittiva di un metodo di lavorazione; il carattere distintivo di quest’ultimo marchio è, pertanto, “modesto”;

  • Il grado di attenzione del pubblico, tenuto conto che trattasi di prodotti diretti al grande pubblico, varia da medio a inferiore alla media;

  • La somiglianza del marchio in contestazione rispetto a quelli anteriori è unicamente dovuta ad un elemento (“LENTA LAVORAZIONE”) marginale, visivamente (per le ridotte dimensioni) e concettualmente (per il contenuto descrittivo), ed è controbilanciata dalla presenza del termine di fantasia “QUINTALUNA” e, nel caso di uno dei marchi anteriori, del nome “RUMMO”; tali differenze superano le somiglianze e bastano ad escludere ogni rischio di confusione, anche per prodotti identici;

  • Ogni rischio di confusione va a maggior ragione escluso rispetto ai restanti marchi anteriori, che presentano ulteriori elementi di differenziazione, testuali e figurativi.

  1. Per quanto riguarda l’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, la divisione di Opposizione riteneva che il pubblico italiano non avrebbe collegato il marchio in contestazione a quelli anteriori perché all’elemento comune (l’espressione “LENTA LAVORAZIONE”) sarebbe stata ascritta una funzione descrittiva.

  2. In data 24 luglio 2015 l’opponente presentava ricorso. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 24 settembre 2015.

  3. La richiedente, informata del ricorso, non replicava.

Motivi di ricorso

  1. L’opponente chiede alla Commissione di ricorso di annullare la decisione e di rigettare la domanda di registrazione per tutti i prodotti sul fondamento degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b e 8, paragrafo 5, RMUE. L’opponente ritiene sussistenti, in primo luogo, i presupposti dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE per i seguenti motivi:

  • I prodotti rivendicati nella domanda sono identici, per quanto riguarda le classi 29 e 30, e simili, per quanto riguarda le classi 5, 31, 32 e 33, a quelli contraddistinti dai marchi anteriori;

  • La presenza, nel marchio della domanda, dell’espressione “LENTA LAVORAZIONE”, lo rende simile, visivamente, foneticamente e concettualmente, ai marchi anteriori, in particolare i due presi in considerazione dalla divisione di Opposizione, all’interno dei quali la stessa espressione svolge una funzione distintiva;

  • L’espressione “LENTA LAVORAZIONE”, presente nei marchi anteriori, è intrinsecamente distintiva per il consumatore europeo non italofono e, contrariamente a quanto affermato nella decisione, ha acquisito capacità distintiva attraverso l’uso per il consumatore italiano; questa accresciuta capacità distintiva incrementa il rischio di confusione.

  1. L’opponente ritiene sussistenti, altresì, i presupposti di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. L’opponente afferma, infatti, che sussiste quello relativo alla somiglianza dei marchi, che la notorietà dei marchi anteriori “RUMMO LENTA LAVORAZIONE” e “LENTA LAVORAZIONE” sia stata dimostrata dall’abbondante materiale prodotto in prima istanza e che l’inclusione dell’espressione “LENTA LAVORAZIONE” nel marchio in contestazione consentirebbe alla richiedente di indebitamente “beneficiare dei vantaggi, ed abusare, della notorietà” dei marchi anteriori.

Motivazione

  1. Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, il ricorso è ammissibile.

  2. Il ricorso è, tuttavia, infondato perché, per le ragioni che verranno illustrate, non sussistono i presupposti di cui agli articoli 8, paragrafo 1, lettera b e 8, paragrafo 5, RMUE.

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b RMUE

  1. L’opponente ha invocato questo motivo di rifiuto sul fondamento delle undici registrazioni di marchio, elencate al paragrafo 4, di cui è titolare.

  2. La prima delle registrazioni è di tipo denominativo ed ha ad oggetto la dicitura “LENTA LAVORAZIONE”. Altre quattro registrazioni riguardano etichette che riportano la stessa dicitura, ma preceduta dal nome “RUMMO” (“RUMMO LENTA LAVORAZIONE”), dicitura che compare, sempre preceduta dal nome “RUMMO”, anche sulle rimanenti registrazioni che raffigurano fotografie di sei diverse confezioni di pasta.

  3. Il comune denominatore dei dieci marchi figurativi è, quindi, la dicitura “RUMMO LENTA LAVORAZIONE”, il che spiega perché l’opponente si sia particolarmente soffermata, nelle proprie argomentazioni, sul marchio figurativo “RUMMO LENTA LAVORAZIONE”, registrato in Italia e nell’Unione europea oltreché sul marchio denominativo “LENTA LAVORAZIONE”, registrato in Italia. Questi due marchi, infatti, sono rappresentativi di tutti gli altri e sono stati, per questa ragione, percepiti dall’opponente come le anteriorità che, con maggiore probabilità, potevano determinare il successo dell’opposizione.

  4. Questo è anche, evidentemente, il motivo per il quale la stessa divisione di Opposizione ha cominciato l’esame dell’opposizione sulla base di tali marchi.

  5. Poiché la ragione dell’asserita confusione, stando alle argomentazioni dell’opponente, è esclusivamente data dalla presenza, nel marchio in contestazione, dell’espressione “LENTA LAVORAZIONE”, è naturale, anche per la Commissione, iniziare l’esame dell’opposizione sulla base, in primo luogo, del marchio anteriore “LENTA LAVORAZIONE” e, in secondo luogo, del marchio “RUMMO LENTA LAVORAZIONE”.

Il rischio di confusione con il marchio n. 1 434 258 “LENTA LAVORAZIONE”

  1. Il marchio anteriore è registrato in Italia. L’oggetto della privativa è la dicitura “LENTA LAVORAZIONE”, scritta in comuni caratteri tipografici. La registrazione è stata concessa per pasta alimentare e farine.

  2. L’opponente fa valere che il marchio della richiedente contiene la stessa dicitura, che, per questa ragione, presenta con il marchio anteriore “molta somiglianza”, e che indurrà il consumatore italiano a confondere la provenienza commerciale dei prodotti o, quanto meno, credere erroneamente che la richiedente e l’opponente abbiano un qualche vincolo.

  3. La posizione dell’opponente è manifestamente infondata.

  4. Va premesso che il pubblico rispetto al quale dev’essere valutato il rischio di confusione è quello al quale sono destinati i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto. Nella fattispecie, trattasi di prodotti alimentari di largo consumo. Si deve, quindi, ascrivere al consumatore una soglia media di attenzione e discernimento. Poiché il marchio anteriore è registrato in Italia, il pubblico di riferimento è formato da consumatori italiani.

  5. Per costante giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato, per quanto riguarda la somiglianza dei marchi, in concreto, vale a dire calandosi nei panni del consumatore medio di riferimento e prestando attenzione alla maniera in cui questo consumatore percepirà, visivamente, uditivamente e concettualmente, i marchi in conflitto nelle abituali circostanze d’acquisto della merce.

  6. Inoltre, il confronto dei marchi dev’essere fatto sulla base di una visione sintetica, in considerazione del fatto che il consumatore non è solitamente portato ad esaminare un marchio, specie se complesso, in ogni suo dettaglio e viene attratto da elementi visivamente dominanti, specialmente se ritenuti fantasiosi e distintivi.

  7. E’ alla luce dei predetti insegnamenti giurisprudenziali che va verificata la somiglianza tra i marchi.

Somiglianza visiva

  1. Dal punto di vista visivo, il marchio della richiedente presenta, per il consumatore italiano, mediamente attento e avveduto, una debolissima somiglianza con quello anteriore. Infatti, l’elemento che visivamente colpisce il consumatore nei due marchi è diverso: “QUINTALUNA” in un caso, “LENTA LAVORAZIONE”, nell’altro. E’ solamente in seguito ad un’attenta disamina del marchio posteriore che il consumatore leggerà le parole “LENTA LAVORAZIONE”. Tuttavia, a parere della Commissione, la presenza di queste parole determina al più una debolissima somiglianza del marchio posteriore, nell’aspetto complessivo, con quello anteriore. In primo luogo, la scritta in questione è mostrata in lettere di piccole dimensioni e in un contrasto cromatico piuttosto sfumato (grigio-blu chiaro su fondo bianco), così compromettendo in larga misura la sua visibilità. In secondo luogo, la scritta è inserita all’interno di un’espressione più ampia (“pasta artigianale a lenta lavorazione”) senza che le sia stato conferito un rilievo grafico che la faccia risaltare sul resto delle parole, così riducendo la possibilità che il consumatore la separi visualmente dalle parole che la precedono.

  2. Non è vero, quindi, che la presenza dell’espressione “LENTA LAVORAZIONE” nel marchio in contestazione sia sufficiente a provocare una somiglianza con quello anteriore, contrariamente a quanto afferma l’opponente, capace di ingenerare confusione. L’opponente, infatti, realizza un paragone astratto, in virtù del quale il semplice fatto che un elemento sia comune a due segni ne determina necessariamente la somiglianza. Sennonché, come precisato più sopra, il giudizio di somiglianza non va fatto in astratto ma in concreto, vale a dire sulla base della maniera in cui un consumatore ragionevolmente attento e avveduto percepisce i segni nel loro complesso. Nella fattispecie, il diverso rilievo visivo dell’espressione “LENTA LAVORAZIONE” in un marchio e nell’altro, unito alla presenza, in quello posteriore, di un elemento intrinsecamente distintivo (“QUINTALUNA”) mostrato in maniera sovradimensionata, rappresentano fattori decisivi per affermare che l’indice di somiglianza visiva tra i marchi nel loro complesso è minimo.

Somiglianza uditiva

  1. Un confronto uditivo va fatto, come quello visivo, sulla base della percezione dei marchi da parte del pubblico di riferimento. Com’è noto, il pubblico non pronuncia, sempre e necessariamente, tutte le parole che legge in un marchio. A volte, le parole sono molte, alcune di esse possono avere una funzione puramente descrittiva del prodotto e non è quindi necessario pronunciarle tutte, nelle abituali circostanze d’acquisto della merce, per identificare correttamente la marca desiderata. Nella fattispecie, la parte denominativa che il consumatore italiano mediamente attento e avveduto identificherà, all’interno del marchio della richiedente, come idonea ad indicare – nel momento di selezionare la merce sul mercato – la fonte produttiva non sarà certo l’espressione “lenta lavorazione” o “pasta artigianale” bensì “QUINTALUNA”. E’ quest’ultima parola che verrà, quindi, pronunciata per designare il marchio in contestazione mentre le parole da pronunciare, nel caso del marchio anteriore, saranno “LENTA LAVORAZIONE” giacché non ve ne sono altre. Non vi è, quindi, una elevata somiglianza fonetica tra i marchi, come invece afferma l’opponente sulla base dell’improbabile presupposto che il consumatore sillaberebbe ognuna delle nove o dieci parole – comprese “LENTA” e “LAVORAZIONE” – presenti nel marchio posteriore. Com’è stato spiegato, questa è la maniera più improbabile in cui il consumatore italiano citerebbe oralmente quel marchio. Pertanto, la somiglianza fonetica è pressoché nulla, o comunque minima.

Somiglianza concettuale

  1. Il confronto dei marchi dal punto di vista concettuale va fatto alla luce dei summenzionati principi giurisprudenziali circa la necessità di tenere conto della percezione dei marchi da parte del consumatore e della sua inclinazione naturale a selezionare, specie nei marchi complessi, l’elemento più individualizzante, trascurando quelli aventi un contenuto promozionale o descrittivo. L’elemento distintivo del marchio in contestazione è la parola “QUINTALUNA”. Si tratta di un termine di fantasia che allude alla luna e che non presenta alcun nesso concettuale evidente con la pasta. L’espressione oggetto del marchio anteriore verrà incontestabilmente compresa dal pubblico italiano, dato il contesto in cui è impiegata (pasta alimentare), come indicazione della maniera in cui la pasta viene elaborata. Concettualmente, quindi, il messaggio veicolato dai due marchi, se considerati nel loro complesso e tenendo conto dei rispettivi elementi dominanti, è differente giacché quello anteriore designa, in termini banali, un metodo di fabbricazione mentre quello posteriore allude ad un corpo celeste (concetto oltretutto rafforzato dall’immagine di un astro rotante e dal contrasto cromatico blu e bianco) avente, com’è ben noto, una forte carica suggestiva. Il marchio posteriore contiene anch’esso un riferimento al metodo di lavorazione ma il consumatore capirà che l’espressione fa parte di una legenda (“pasta artigianale a lenta lavorazione”) puramente informativa e priva di alcun contenuto distintivo. Complessivamente, quindi, la somiglianza concettuale è pressoché nulla o, al più, minima.

Valutazione globale del rischio di confusione

  1. Globalmente, la somiglianza tra i marchi è talmente bassa che ogni rischio di errore o confusione è da escludersi, anche riguardo quella parte dei prodotti identici che riguardano la pasta. E’ vero che il marchio anteriore è completamente ricompreso nel marchio posteriore. Tuttavia, questa coincidenza non è sufficiente ad ingenerare una sufficiente somiglianza e, quindi, confusione da parte del pubblico di riferimento perché, come ora si vedrà, in primo luogo, la capacità distintiva del marchio anteriore è debole e in secondo luogo, il consumatore comprende che, nel marchio posteriore, l’espressione “lenta lavorazione” non serve ad indicare la provenienza imprenditoriale della merce ma è impiegata in funzione descrittiva.

  2. La capacità distintiva del marchio anteriore è uno dei fattori da prendere in considerazione nell’apprezzamento globale del rischio di confusione.

  3. Com’è stato brevemente anticipato in sede di comparazione concettuale, l’espressione “LENTA LAVORAZIONE” informa il consumatore, considerato il contesto merceologico nella quale è usata e registrata come marchio, circa il metodo seguito dall’opponente per produrre le proprie paste alimentari. E’ la stessa opponente, del resto, a rivelare che “LENTA LAVORAZIONE” è un “metodo con lunghi tempi d’impasto” (si veda il catalogo prodotti del 2009) e che “più la lavorazione [dell’impasto] è lenta, più la pasta è buona” (si veda il catalogo prodotti del 2010). E oltretutto, a questa rivelazione viene dato il massimo rilievo mediatico, vale a dire nella comunicazione pubblicitaria, il che dimostra che quel messaggio informativo è indirizzato proprio al consumatore di riferimento, vale a dire quello che acquista la pasta. L’opponente non può essere creduta, quindi, quando sostiene che quel consumatore, che legge nella pubblicità che la pasta è stata prodotta secondo un metodo di lenta lavorazione – e che, grazie a questa lavorazione, resiste meglio alla cottura e conserva inalterata le sue proprietà organolettiche – annetterà capacità distintiva a questa espressione.

  4. All’espressione, per il fatto di essere stata registrata, va certamente attribuita capacità distintiva intrinseca (si veda, per analogia, 24/05/2012, C‑196/11 P, F1‑Live, EU:C:2012:314) ma tale capacità distintiva è, per le ragioni anzidette, molto modesta. E non è vero che le prove fornite dall’opponente dimostrino che abbia acquisito, attraverso l’uso, una capacità distintiva superiore. Come ha giustamente osservato, al riguardo, la divisione di Opposizione, la documentazione prodotta conferma che l’espressione “LENTA LAVORAZIONE” è impiegata, non già in funzione distintiva dell’origine imprenditoriale della pasta, ma come messaggio informativo circa la tecnica di fabbricazione, tecnica dalla quale, come già detto, la stessa opponente fa discendere pregi ben precisi del prodotto: tenuta alla cottura, conservazione del tenore proteico, resistenza alla masticazione, ecc. 

  5. Le prove d’uso mostrano che l’elemento che realmente assolve una funzione distintiva è il nome “RUMMO” al quale l’espressione “LENTA LAVORAZIONE” è, non a caso, invariabilmente associata sulle confezioni di pasta e nella pubblicità, nella configurazione grafica mostrata dai marchi figurativi azionati nel presente procedimento.

  6. Un uso autonomo dell’espressione “LENTA LAVORAZIONE” non è stato rinvenuto e sarebbe stato, in ogni caso, in contraddizione con la strategia di comunicazione dell’opponente, nella quale, come già detto, il contenuto puramente informativo di questa espressione è sempre messo in avanti.

  7. Al marchio italiano, oggetto di una registrazione regolarmente concessa dall’Ufficio nazionale, va quindi ascritta, ai fini di questa decisione, una capacità distintiva molto modesta che l’uso non è riuscito, a parere della Commissione, ad accrescere.

  8. Il fatto che la stessa espressione sia stata ripresa all’interno del marchio posteriore non basta, di per sé, a generare rischio di confusione perché, come si evince dalla frase nella quale è inserita, l’espressione è impiegata in funzione puramente descrittiva. L’espressione, infatti, non compare isolatamente nel marchio posteriore ma come attributo dell’espressione “pasta artigianale a” e verrà pertanto compresa dal consumatore italiano – in particolare, dall’acquirente di pasta – come informazione circa il metodo di elaborazione della pasta. Può essere interessante ricordare, al riguardo, che tanto la normativa italiana quanto quella comunitaria (si veda l’articolo 12, RMUE) non consentono al titolare del marchio registrato di impedire l’uso dello stesso in funzione puramente informativa. In pratica, l’opponente, pur essendo titolare di un diritto esclusivo, in Italia, sull’espressione “LENTA LAVORAZIONE”, non potrebbe far valere questa esclusiva nei confronti di un terzo che impiegasse in commercio la stessa espressione per indicare che la propria pasta è stata ottenuta a seguito di lenta lavorazione.

  9. Il grado di somiglianza tra i marchi in questione è talmente basso da non poter essere controbilanciato, a parere della Commissione, dall’identità di alcuni dei prodotti contraddistinti dai rispettivi marchi, vale a dire farine e pasta alimentare. Infatti, l’unico fattore di somiglianza, vale a dire l’espressione “LENTA LAVORAZIONE”, è, in riferimento a detti prodotti identici, puramente descrittivo. Per tale ragione, la presenza, nel marchio posteriore, di questa espressione – oltretutto collocata all’interno di una frase più lunga – verrà compresa dal consumatore italiano mediamente attento e avveduto in funzione descrittiva e non genererà la confusione lamentata dall’opponente, anche in considerazione della presenza dell’elemento fortemente individualizzante costituito dalla parola “QUINTALUNA” che permetterà di distinguere la pasta e le farine della richiedente da quelle dell’opponente. 

  10. Alla luce di quanto precede, non sussiste rischio di confusione tra il marchio della richiedente e quello anteriore n. 1 434 258.

Il rischio di confusione con il marchio dell’Unione europea n. 4 959 961 e italiano n. 999 856 “RUMMO LENTA LAVORAZIONE” (fig.)

  1. In questo caso, il marchio anteriore registrato nell’Unione europea e in Italia. Il pubblico da prendere in considerazione è quello di tutti gli Stati membri dell’Unione. Trattasi di consumatori di prodotti alimentari ai quali va ascritto una soglia media di attenzione.

  2. Ai fini del confronto tra i marchi valgono le premesse espresse ai paragrafi 25 e 26 circa l’importanza della maniera in cui i marchi vengono percepiti dal pubblico.

Somiglianza visiva

  1. A giudizio della Commissione può essere esclusa una somiglianza visiva tra il marchio in contestazione e quello anteriore. Entrambi i marchi sono figurativi ma gli elementi che più plausibilmente cattureranno l’attenzione del consumatore sono le diciture e, tra queste, quelle fornite, nei rispettivi marchi, del maggior risalto grafico. Trattasi delle parole “QUINTALUNA”, nel marchio posteriore e “RUMMO”, nel marchio anteriore. All’elemento comune – l’espressione “LENTA LAVORAZIONE” – è attribuito, nei due marchi, un rilievo grafico e posizionale secondario. L’espressione presenta una limitata leggibilità nel marchio posteriore in ragione delle piccole dimensioni dei caratteri, del fatto che è inserita all’interno di una frase più lunga e del ridotto contrasto cromatico (scritta in grigio-blu su fondo bianco). La leggibilità dell’espressione nel marchio anteriore è compromessa, specie per un pubblico che non abbia familiarità con la lingua italiana, dalla grafia arzigogolata. 

Somiglianza uditiva

  1. Una somiglianza uditiva può essere esclusa dal momento che il pubblico di riferimento si limiterà a pronunciare, con ogni probabilità, le parti dei marchi che leggerà con più facilità, vale a dire “QUINTALUNA” e “RUMMO”. Com’è ovvio, queste due parole sono foneticamente molto distanti a prescindere dalla lingua usata per pronunciarle.

Somiglianza concettuale

  1. Un confronto concettuale darebbe, ad avviso della Commissione, esiti incerti giacché, da un lato, gli elementi denominativi dominanti – “QUINTALUNA” e “RUMMO” – non sembrano possedere contenuti identificabili e dall’altro, non vi sono informazioni sufficienti circa la comprensione dell’espressione “LENTA LAVORAZIONE” – ammettendo che sia effettivamente letta nei due marchi – da parte di un consumatore europeo non italofono. Per quanta riguarda il pubblico italiano, valgono ovviamente le osservazioni fatte in precedenza in occasione del confronto con il marchio “LENTA LAVORAZIONE”.

  2. Globalmente, quindi, il marchio della richiedente può essere considerato dissimile dal marchio anteriore.

Valutazione globale del rischio di confusione

  1. La somiglianza tra i marchi è un requisito indispensabile per l’accertamento dell’esistenza del rischio di confusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

  2. La mancata somiglianza dei marchi in questione è quindi sufficiente per respingere l’opposizione.

Il rischio di confusione con i restanti marchi anteriori

  1. I restanti marchi anteriori sono, in due casi (n. 1 521 823 e n. 897 054), una variante del marchio n. 4 959 961, ragione per la quale valgono le considerazioni e le conclusione espresse per quest’ultimo.

  2. Per il resto, si tratta di sei marchi costituiti da fotografie di altrettanto confezioni di pasta, il cui unico elemento distintivo è il marchio figurativo “RUMMO LENTA LAVORAZIONE”, che è già stato analizzato nelle sezioni precedenti.

  3. Non vi è, quindi, nulla da aggiungere a quanto già osservato, oltre alla circostanza ovvia che la presenza di altri elementi figurativi riportati sulle confezioni riduce ulteriormente l’indice di somiglianza con il marchio in contestazione.

  4. Il rischio di confusione va quindi escluso anche nei confronti di queste anteriorità.

  5. Poiché l’opposizione è stata giudicata infondata, a fronte di ognuno dei diritti azionati, sul fondamento dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è necessario esaminare ora la fondatezza dell’altro motivo di opposizione, quello di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

Articolo 8, paragrafo 5 RMUE

  1. L’opponente ha rivendicato, nell’atto di opposizione, la rinomanza di tutti gli undici marchi posti a fondamento dell’opposizione, in Italia e nella maggior parte dei rimanenti Stati membri. All’inizio della motivazione (lettera del 27 giugno 2014, punto 6) depositata per sostenere l’opposizione, tuttavia, l’opponente ha precisato che rivendicava la rinomanza “del marchio ‘RUMMO LENTA LAVORAZIONE’, soprattutto in Italia, in relazione alle paste alimentari” e nei successivi svolgimenti, fornisce fatturati relativi alla vendita di merce contraddistinta “dal marchio ‘RUMMO’ e ‘LENTA LAVORAZIONE’” in Italia e in altri Stati membri e, al punto 7 della motivazione, annovera, tra i marchi di cui rivendica la rinomanza, il marchio denominativo italiano “LENTA LAVORAZIONE”.

  2. Alla luce di queste indicazioni non prive di ambiguità (il marchio “RUMMO” di per sé non è stato invocato a sostegno dell’opposizione), la Commissione ritiene che l’intenzione dell’opponente fosse di rivendicare la rinomanza del marchio figurativo “RUMMO LENTA LAVORAZIONE”, registrato in Italia al n. 999 856 e nell’Unione europea al n. 4 959 961 e del marchio denominativo “LENTA LAVORAZIONE”, registrato in Italia.

  3. Questa è stata, del resto, anche l’interpretazione della divisione di Opposizione che ha esaminato le prove della rinomanza per ciascuno dei due marchi separatamente, giungendo, oltretutto, a conclusioni diverse. Infatti, l’esistenza della rinomanza è stata accertata per il marchio “RUMMO LENTA LAVORAZIONE” ma negata per il marchio “LENTA LAVORAZIONE”.

  4. Ad avviso della Commissione, le conclusioni alle quali è arrivata la divisione di Opposizioni sono esatte per le ragioni che ora si illustrano.

  5. L’opponente ha prodotto, per provare la rinomanza dei marchi, cataloghi della sua produzione, opuscoli promozionali, immagini di stands fieristici, rassegne stampa, un questionario rivolto ai consumatori e cifre di fatturato.

  6. Queste prove non distinguono tra i due marchi e mostrano che il marchio “LENTA LAVORAZIONE” non è mai stato impiegato, in commercio, con una autonoma funzione distintiva. Quel marchio accompagna invariabilmente, tanto sulle confezioni di prodotto quanto nella comunicazione pubblicitaria, il marchio “RUMMO”. Anche se è vero che l’uso contemporaneo di due marchi sullo stesso prodotto è pratica diffusa, resta che, nel caso in cui uno dei marchi è intrinsecamente carente di capacità distintiva e l’altro è invece intrinsecamente distintivo, diventa difficile stabilire che il primo marchio svolge una funzione distintiva autonoma – e ha, oltretutto, acquisito una rinomanza autonoma – quando è invariabilmente usato assieme all’altro marchio intrinsecamente distintivo. Ed è questo il caso delle denominazioni “RUMMO” e “LENTA LAVORAZIONE”. I marchi sono sempre usati assieme, di modo che il consumatore non è in grado di riconoscere al secondo una capacità distintiva e una rinomanza indipendente da quella del marchio “RUMMO”. Al contrario, grazie anche alla comunicazione pubblicitaria alla quale è stato esposto, quel consumatore comprenderà che quel marchio è semplicemente il nome di un tipo di lavorazione della pasta alla quale, pertanto, non attribuirà alcuna capacità distintiva o rinomanza separatamente dal nome “RUMMO”. Ciò viene ulteriormente confermato dal questionario sottoposto nel 2007 ad un campione di consumatori italiani, nel quale la “lenta lavorazione” viene presentata come una tecnica di fabbricazione e un criterio di qualità ma non come un segno distintivo.

  7. Non è, quindi, possibile affermare che il marchio “LENTA LAVORAZIONE” abbia acquisito rinomanza agli effetti del presente procedimento.

  8. Al contrario, la Commissione è dell’avviso che le prove dimostrino la rinomanza del marchio figurativo “RUMMO LENTA LAVORAZIONE” in Italia. Dal materiale prodotto si evince, infatti, che quel marchio contraddistingue pasta di qualità, appartenente alla fascia alta di mercato, approvata dalla Federazione Italiana Cuochi e certificata dal Bureau Veritas. La pasta è venduta in Italia dalle maggiori catene di distribuzione ed è stata oggetto di un importante riconoscimento (Premio Leonardo).

  9. Il requisito concernente la rinomanza può quindi dirsi soddisfatto.

  10. E’ pure presente il requisito della somiglianza con il marchio in contestazione, come si è accertato in occasione dell’esame del motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE ma dev’essere riaffermato che il grado di somiglianza è molto basso e non elevato, come invece afferma l’opponente.

  11. Affinché un’opposizione abbia successo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE è poi necessario che l’uso del marchio in contestazione possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore o possa recare nocumento a tale rinomanza.

  12. Nella fattispecie, l’opponente fa valere (si veda il punto 7 della memoria contenente i motivi di opposizione) in primo luogo che l’uso del marchio in contestazione, nella misura in cui comprende le parole “lenta lavorazione”, consentirebbe alla richiedente di rendere i prodotti più attraenti per il consumatore, così ottenendo una indebita “agevolazione commerciale”. In secondo luogo, tale uso costituirebbe motivo di “svilimento” del marchio anteriore e danneggerebbe la sua immagine positiva presso il pubblico.

  13. A parere della Commissione, nessuna delle due forme di pregiudizio è plausibile nella fattispecie. Infatti, l’espressione “LENTA LAVORAZIONE”, presente nel marchio della richiedente, non viene rappresentata in maniera da richiamare il marchio dell’opponente, ma per descrivere una tecnica di fabbricazione della pasta. L’espressione, in primo luogo, non possiede una grafia tale da catturare l’attenzione del consumatore. In particolare, non viene imitata la grafia arzigogolata che caratterizza in maniera costante la stessa espressione quando è impiegata dall’opponente. Viene invece usata una grafia assai comune. In secondo luogo, l’espressione è il normale complemento logico delle parole che la precedono “pasta artigianale a”, ragione per la quale il consumatore non la percepirà isolatamente ma come parte di una frase informativa, tanto più che alle parole “lenta lavorazione” è stato dato lo stesso risalto grafico che alle parole “pasta artigianale a”. In terzo luogo, non si può dimenticare che il marchio in contestazione non è solamente formato dalla frase “PASTA ARTIGIANALE A LENTA LAVORAZIONE” ma comprende, come elemento fondamentale, la parola di fantasia “QUINTALUNA”. La presenza di questa parola suggestiva e fortemente distintiva contribuisce naturalmente ad escludere che il marchio in contestazione – che deve essere osservato, anche nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, nella sua interezza – possa danneggiare la rinomanza del marchio anteriore che, occorre ricordarlo, non è solamente costituito dall’espressione “LENTA LAVORAZIONE” ma comprende altresì il nome distintivo “RUMMO”.

  14. Per le stesse ragioni, dev’essere escluso che l’impiego del marchio della richiedente possa determinare svilimento del marchio anteriore.

  15. Di conseguenza, l’opposizione fondata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE è anch’essa infondata.

Spese

  1. L’opponente, pur soccombente, non dovrà rifondere le spese alla richiedente, che è priva di rappresentazione professionale.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

Il ricorso è respinto.







Signed


Th. M. Margellos





Signed


C. Rusconi




Signed


M. Bra





Registrar:


Signed


H.Dijkema




09/01/2017, R 1487/2015-1, QUINTALUNA pasta artigianale a lenta lavorazione www.quintaluna.it (fig.) / RUMMO Lenta Lavorazione (fig.) et al.

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