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UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
Dipartimento Operazioni
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Rifiuto di una domanda di marchio comunitario ex articolo 7, RMC, e regola 11, paragrafo 3, REMC
Alicante, 09/11/2015
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UFFICIO BREVETTI RAPISARDI S.R.L. Via Serbelloni, 12 I-20122 Milano ITALIA |
Fascicolo nº: |
014277818 |
Vostro riferimento: |
23582 |
Marchio: |
No ordinary Bank |
Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
WIDIBA S.p.A. Via Rosellini 16 I-20124 Milano ITALIA |
In data 01/07/2015 l'Ufficio ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMC, per i motivi esposti nella lettera allegata.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMC, la domanda di marchio comunitario n. 14 277 818 è respinta per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 9 Carte di credito.
Classe 36 Affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.
La domanda è accolta per i rimanenti prodotti e servizi.
La informiamo che, ai sensi dell’articolo 59 RMC, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Inoltre, si deve presentare una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso si considera presentato soltanto dopo il pagamento della tassa di ricorso di 800 EUR.
Andrea VALISA
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Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344