DIPARTIMENTO OPERAZIONI



L123


Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE



Alicante, 26/04/2019



SOCIETA' AGRICOLA TERRE DI MARCA

RIva Pasubio, 15

I-35013 CITTADELLA

ITALIA


Fascicolo nº:

014376313

Vostro riferimento:

Marchio:

Prosecco Bio Doc Terre di Marca

Tipo de marchio:

Marchio figurativo

Nome del richiedente:

SOCIETA' AGRICOLA TERRE DI MARCA

RIva Pasubio, 15

I-35013 CITTADELLA

ITALIA



In data 18/12/2018 l’Ufficio, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento sul marchio comunitario, ha riesaminato la Sua domanda di marchio dell’Unione europea al fine di verificare che non rientri fra nessuno degli impedimenti alla registrazione previsti dall’articolo 7 RMUE. La riapertura dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio è infatti possibile in qualsiasi fase precedente la registrazione del marchio.


Dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.


In data 15/02/2019 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:



  • L’ufficio si è limitato ad analizzare il segno in ogni suo singolo termine separatamente e non nel suo complesso. Ciò avrebbe permesso all’ufficio di verificare che il segno stesso corrisponde al nome della società agricola produttrice del vino. La parola “Marca”, peraltro, è in se priva di una connotazione geografica determinata ma è espressione generica che indica una regione di confine che peraltro viene identificata anche con altri appellativi del tipo “Marca di Verona”, “Marca del Friuli”;

  • D'altra parte, la parola “Marca” fa piuttosto riferimento al tipo di vino noto come “Marca trevigiana” e che non è il vino prosecco;

  • Le indicazioni Prosecco; Bio, Doc, sarebbero distintive poiché costituiscono la DOP “prosecco”;

  • L’elemento figurativo, diversamente da quanto sostiene l’Ufficio, è dotato di un minimo di carattere distintivo;

  • Da ultimo, la richiedente sostiene che comunque l’Ufficio ha già registrato segni simili come ad esempio: “prosecco PDO Prosecco Doc” registrato nel 2013.

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.


Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione contro TUTTI i prodotti:


Classe 33: Vini prodotti conformemente alle specifiche della Denominazione di Origine Protetta "PROSECCO".


L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.


È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE


persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.


(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).


"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).


Con riferimento all’argomento della richiedente di cui al primo punto, l’Ufficio ritiene che esso sia giustificato nel senso che l’Ufficio avrebbe dovuto considerare il segno ed in particolare la locuzione di “Terre di marca” come un unico elemento.


In ogni caso, anche valutando il risultato che deriva dalla loro combinazione, è necessario comunque valutare quali sono gli elementi che nell’insieme risaltano rispetto agli altri concentrando quindi su essi l’attenzione o la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento.


Innanzitutto, va osservato che i segno informa immediatamente ed esplicitamente il consumatore che il prodotto offerto alla vendita sotto quel segno è vino “Prosecco” biologico prodotto secondo, appunto, le prescrizioni del protocollo della Doc “Prosecco”.


Quest’informazione, quindi, condiziona il consumatore nel senso di predisporlo ad un certa interpretazione dell’altra parte del segno, cioè della locuzione “Terre di Marca”, facendo da quadro di riferimento interpretativo. In altri termini, il significato di Terre di Marca non è lo stesso se percepito sullo sfondo del riferimento tipologico del prodotto specifico “prosecco” o, per esempio, con riferimento ad altro tipo di vino o altro prodotto.


È infatti innegabile che il vino “prosecco “ sia attualmente un prodotto conosciuto e reputato dalla gran parte del pubblico di riferimento non solo italiano. In particolare, come si è dimostrato nella nostra comunicazione precedente, il “prosecco” è collegato alla sua zona d’origine che è la marca trevigiana. È molto improbabile, quindi, e, comunque, la richiedente non lo ha dimostrato, che il vino “prosecco” possa essere collegato, per esempio, al Friuli, e in particolare, al paesino carsico di Prosecco.


Infatti, storicamente la fama del prosecco si è venuta formando nella zona del trevigiano:


In una rivista specializzata del settore si può leggere: “[…] Il nostro Itinerario è dedicato Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. La fama del Prosecco è sotto gli occhi di tutti. In ogni angolo del mondo la parola Prosecco è sinonimo di spumante. Nato in sordina tra le colline dell’alta marca trevigiana, oggi è un fenomeno planetario e le sue quotazioni, anche nella vendita come vino sfuso, sono in costante crescita” (vedi: https://www.slowfood.it/slowine/finalmente-e-online-slow-wine-magazine-7/ ).


Sempre nella stessa rivista si legge che “Già nel XV secolo era diffusa nelle colline attorno a Conegliano una fiorente viticoltura, ma bisogna aspettare il 1773 perché il Prosecco venga citato per la prima volta tra i vitigni coltivati in quella zona. Storicamente presente in quasi tutte le province del Veneto, la terra d’elezione è certamente il Trevigiano (in particolare le colline che congiungono Conegliano a Valdobbiadene)” (https://www.slowfood.it/slowine/vitigni-slowine/glera-prosecco/) .


Talmente note sono le colline del Trevigiano che per esse c’è una procedura di riconoscimento presso la Unesco come patrimonio dell’umanità: “[…] il Prosecco è un vino che, per lunga storia e tradizione, NASCE SOLO SU QUESTE COLLINE […] ,Il “vero” Prosecco invece – che si differenzia da “quell’altro” per il titolo della DOCG – è solamente quello che si produce con uve che vengono da queste meravigliose (anche se veramente difficili da coltivare) colline…”.


https://www.slowfood.it/slowine/le-colline-del-prosecco-non-entrano-nel-patrimonio-dellumanita-unesco/



Pertanto, come si sottolineava nella nostra precedente comunicazione, è ragionevole pensare che il pubblico di riferimento, confrontandosi al segno di cui alla domanda, segno che mette in relazione l’informazione relativa al prodotto (prosecco) con la parola “Marca”, possa fare questo collegamento, cioè possa leggere e percepire il segno come prosecco della Marca Trevigiana. Il collegamento è quindi molto probabile data la notorietà del prosecco e l’uso esteso della parola “Marca” come sinonimo di “provincia di Treviso”. In altri termini, l’uso della parola Marca in relazione a vini e a prosecchi in particolare, non può dirsi esattamente un uso arbitrario o di fantasia della parola stessa. Si tratta piuttosto di un uso esclusivamente descrittivo di una sineddoche.


D’altra parte, anche la parola TERRE è abbastanza frequente nel settore enologico e non è termine di fantasia in quanto significa semplicemente “zona”, area geografica. Vedi ad esempio; Terre di Pisa; Terra del Franciacorta.


Con ciò non si vuole sostenere che la relazione tra TERRE DI MARCA e Marca Trevigiana sia nota a tutto il pubblico di riferimento ma certamente ad una sua parte non trascurabile.


Pertanto una considerazione complessiva del segno rafforza il suo significato d’indicazione di origine geografica dei prodotti di vino prosecco rivendicati dalla domanda. Il segno verrebbe, come si è detto, molto probabilmente interpretato come “prosecco della marca trevigiana o del Trevigiano” senza che in questa percezione da parte del pubblico di riferimento si possa rintracciare, anche in maniera residuale, un significato di valore distintivo.


Con riferimento all’argomento della richiedente secondo la quale non vi sarebbe descrittività nel segno richiesto in quanto il riferimento geografico costituito dalla parola Marca verrebbe utilizzato per il vino prosecco e non, invece, per l’altro vino noto come “Marca trevigiana”, risulta evidente che la conseguenza di quest’uso del segno risulterebbe nella decettività del segno stesso.


Inoltre, il fatto che la parola Marca possa essere riferita ad un altro tipo di vino da una parte del pubblico non è sufficiente per concludere che il segno stesso sia arbitrario con riferimento al prosecco e, quindi, distintivo. Innanzitutto, la richiedente non apporta elementi sufficienti che possano escludere tale descrittività sulla base della generale conoscenza della diversa accezione della parola. In altri termini, mentre è ragionevole pensare, sulla base di quanto detto in precedenza, che vi sia una relazione tra Marca e prosecco, non vi sono elementi che possano provare che il pubblico medio di riferimento, in una sua parte rilevante, associ il termine Marca all’altro tipo di vino, cioè al vino “Marca trevigiana”.


Così va anche rigettato l’altro argomento secondo il quale le indicazioni Prosecco; Bio, Doc, sarebbero distintive [sic] in quanto costituiscono la DOP “prosecco”. All’Ufficio sfugge il motivo di quest’affermazione che appare non sufficientemente motivata ma che viene presentata come mero dato di fatto. In ogni caso, che le parole succitate siano descrittive dei prodotti o delle loro qualità essenziali, sembra difficilmente contestabile.


Con riferimento all’argomento che riguarda la distintività dell’elemento figurativo, oltre a quanto argomentato nella nostra precedente comunicazione, va detto che il gradiente di arbitrarietà o originalità del elemento grafico necessario a che il segno possa essere, nel suo complesso, considerato come distintivo, dev’essere tale da controbilanciare la mancanza di distintività dell’elemento verbale e concettuale. Non basta, quindi, che l’elemento verbale sia confezionato con degli elementi grafici di scarsa originalità e di poco impatto visivo per il consumatore, il quale, appunto, concentrerebbe l’attenzione sull’aspetto descrittivo del segno ignorando gli elementi banali o insufficientemente inusuali o originali. Pertanto, tenuto conto del fatto che il colore verde, di per sé, non è elemento inconsueto per un’etichetta ne lo sono i caratteri utilizzati, si deve concludere che il segno, nel suo complesso, non è dotato di un minimo grado di distintività nemmeno dal punto fi vista grafico o visivo.


Da ultimo, la richiedente sottolinea come diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO.


Secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).


Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).


Pertanto, si ribadisce che essendo il segno descrittivo esso è contemporaneamente privo di carattere distintivo a norma della lettera b) dell’articolo 7, paragrafo 1) RMUE.


Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 14376313  è respinta.


Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.





Mauro BUFFOLO

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


Latest News

  • FEDERAL CIRCUIT AFFIRMS TTAB DECISION ON REFUSAL
    May 28, 2021

    For the purpose of packaging of finished coils of cable and wire, Reelex Packaging Solutions, Inc. (“Reelex”) filed for the registration of its box designs under International Class 9 at the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”).

  • THE FOURTH CIRCUIT DISMISSES NIKE’S APPEAL OVER INJUNCTION
    May 27, 2021

    Fleet Feet Inc, through franchises, company-owned retail stores, and online stores, sells running and fitness merchandise, and has 182 stores, including franchises, nationwide in the US.

  • UNO & UNA | DECISION 2661950
    May 22, 2021

    Marks And Spencer Plc, Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom, (opponent), represented by Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Grays Inn Road, London WC1X 8BT, United Kingdom (professional representative)