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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE
Alicante, 10/10/2016
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PERANI & PARTNERS SPA Piazza San Babila, 5 I-20122 Milano ITALIA |
Fascicolo nº: |
014549604 |
Vostro riferimento: |
C007313 |
Marchio: |
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Tipo de marchio: |
Tridimensionale |
Nome del richiedente: |
CLOETTA ITALIA S.R.L. Via Milano, 16 I-26100 Cremona ITALIA |
In data 02/11/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 01/03/2016 dopo aver richiesto una proroga dei termini, la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
La richiedente allega che il marchio è distintivo in relazione a parte, se non tutti i prodotti rivendicati.
La decisione di rifiuto dell’Ufficio non fornisce le adeguate motivazioni per cui la forma non è distintiva in relazione ad ogni prodotto rivendicato.
La richiedente rileva che, se la forma da cui è costituito il marchio tridimensionale può essere ritenuta debole in relazione ai prodotti in classe 30 “caramelle al latte”, lo stesso non è possibile affermare per i prodotti della classe 29 “Latte; prodotti derivati dal latte” poiché non sono commercializzati/prodotti/confezionati con una simile forma. Quindi il consumatore abituato a vedere prodotti quali “latte; prodotti derivati dal latte” non potrà che attribuire la dovuta distintività al segno della richiedente.
La richiedente indica una serie di marchi tridimensionali dell’’Unione europea che l’Ufficio ha registrato e che rivendicano prodotti simili in classe 29 e 30, ossia EUTM n. 1979020, EUTM n. 834150, EUTM n. 1654664 e EUTM n. 576066.
La richiedente rileva che il segno in questione è altresì minimamente distintivo anche in relazione ai prodotti in classe 30, “Caramelle al latte”.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di revocare la propria obiezione per i seguenti prodotti:
Classe 29 Latte; Prodotti derivati dal latte.
L'obiezione viene mantenuta per i rimanenti prodotti.
Osservazioni di carattere generale:
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
In relazione ai punti 1, 2, 3, e 4, L’Ufficio condivide l’opinione della richiedente circa la distintività del segno in questione in relazione ai prodotti della classe 29. L’Ufficio quindi per ragioni di economia del procedimento replica al rifiuto limitatamente ai seguenti prodotti:
Caramelle al latte.
Per quanto concerne il punto 5, è giurisprudenza consolidata che "Il carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro" (09/10/2002, T‑360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Relativamente ai marchi tridimensionali, più la forma di cui è richiesta la registrazione si avvicina alla forma più probabile che assumerà il prodotto in esame, più è verosimile che detta forma sia priva del carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) [RMUE]. Al contrario, un marchio che si discosta significativamente dalla norma o dagli usi del settore e, conseguentemente, assolve la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo.
(24/11/2004, T‑393/02, Kopfflasche, EU:T:2004:342, § 31).
L’Ufficio rileva che il segno in questione non si discosta molto dalla forma assunta dai prodotti in esame; infatti, come già indicato nella notifica di rifiuto provvisorio, il marchio in oggetto è costituito dalla riproduzione grafica di una forma sostanzialmente rotonda, in cui la parte alta appare smussata lungo la circonferenza. La superficie del segno appare priva di asperità. Si tratta di una forma assai semplice, priva di elementi capaci di imprimersi in modo duraturo nella mente del consumatore che non consente al pubblico interessato, il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di distinguere immediatamente e con certezza i prodotti del richiedente da quelli di altra origine commerciale.
Nel suo complesso, il segno in esame è costituito soltanto da un insieme di caratteristiche di presentazione che sono tipiche della forma dei prodotti in questione, ovvero le caramelle. Questa forma non differisce in modo notevole da varie forme dei prodotti in questione che sono comunemente usate in commercio, ma rappresenta semplicemente una variante di queste.
Pertanto, il marchio richiesto, come percepito da un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non può consentire di individuare i prodotti di cui trattasi e di distinguerli da quelli aventi una diversa origine commerciale. Esso è quindi privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti.
Quindi le argomentazioni del richiedente del punto 5 debbono essere quindi respinte.
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 549 604 è respinta per i seguenti prodotti:
Classe 30 Caramelle al latte.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Antonino TIZZANO