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UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
Dipartimento Operazioni
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Rifiuto di una domanda di marchio comunitario ex articolo 7, RMC, e regola 11, paragrafo 3, REMC
Alicante, 07/01/2016
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DE GASPARI OSGNACH S.R.L. Via Oberdan, 20 I-35122 Padova ITALIA |
Fascicolo nº: |
014584304 |
Vostro riferimento: |
TM2028EU00 |
Marchio: |
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Tipo de marchio: |
Colore per se |
Nome del richiedente: |
International Sport Nutrition s.r.l. Via Maestri del Lavoro 20/4 I-35127 Padova ITALIA |
In data 02/10/2015 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMC, per i motivi esposti nella lettera allegata.
La richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMC, la domanda di marchio comunitario n. 14 584 304 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.
La informiamo che, ai sensi dell’articolo 59 RMC, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Inoltre, si deve presentare una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso si considera presentato soltanto dopo il pagamento della tassa di ricorso di 800 EUR.
Andrea VALISA
Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • Spagna
Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344