|
UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
Dipartimento Operazioni L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio comunitario ex articolo 7, RMC, e regola 11, paragrafo 3, REMC
Alicante, 09/03/2016
|
Andrea Sasso Fraz.Bottonasco 15 I-12020 Valgrana ITALIA |
Fascicolo nº: |
014771521 |
Vostro riferimento: |
|
Marchio: |
EnergyCloud |
Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
Andrea Sasso Fraz.Bottonasco 15 I-12020 Valgrana ITALIA |
In data 18/11/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMC, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 19/11/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che vengono riportate di seguito, letteralmente:
“buongiorno
ho ricevuto la vs comunicazione sul rifiuto alla registrazione del marchio "EnergyCloud".
non riesco a capire come la mia richiesta sia stata rifiutata con quelle motivazioni mentre se si fa una richiesta con il vs strumento esearch si rilevano diverse declinazioni dello stesso nome (e quindi basate sulle stesse due parole Energy e Cloud che sono state oggetto delle vs motivazioni del rifiuto. non capisco quindi perchè altri marchi simili abbiano potuto e la mia richiesta sia stata invece rifiutata. in attesa di vs risposta.
Cordialmente
andrea sasso”
Ai sensi dell’articolo 75 RMC, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione per le seguenti ragioni.
In linea generale si rammenta che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMC stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMC sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (sentenza del 16/09/2004, C‑329/02 P, “SAT.1”, punto 25).
Vietando la registrazione quale marchio comunitario di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMC
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
(V. sentenza del 23/10/2003, C‑191/01 P, “Wrigley”, punto 31).
"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMC sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (sentenza del 26/11/2003, T‑222/02, “ROBOTUNITS”, punto 34).
Per quanto riguarda le specifiche argomentazioni del richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'UAMI, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio comunitario, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio comunitario dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (sentenza del 15/09/2005, C‑37/03 P, 'BioID', punto 47; e sentenza del 09/10/2002, T‑36/01, “Surface d'une plaque de verre”, punto 35).
"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (sentenza del 27/02/2002, T‑106/00, “STREAMSERVE”, punto 67).
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMC, la domanda di marchio comunitario n. 14 771 521 è respinta per tutti i prodotti/servizi oggetto della domanda.
La informiamo che, ai sensi dell’articolo 59 RMC, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Inoltre, si deve presentare una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso si considera presentato soltanto dopo il pagamento della tassa di ricorso di 800 EUR.
Michele M. BENEDETTI - ALOISI
Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • Spagna
Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344