DIVISIONE D’OPPOSIZIONE




OPPOSIZIONE N. B 2 688 953


Cabassi & Giuriati S.p.A., Via Uruguay 20/22, 35100 Padova, Italia (opponente), rappresentata da Ufficio Veneto Brevetti, Via Sorio, 116, 35141 Padova, Italia (rappresentante professionale)


c o n t r o


Nutravis S.r.l., Via Corsica, 2/9, 16128 Genova, Italia (richiedente), rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italia (rappresentante professionale).


Il 11/08/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente



DECISIONE:


1. L'opposizione n. B 2 688 953 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia


Classe 5: Abbronzanti [pillole]; acaricidi; acidi per uso farmaceutico; acqua di mare per bagni medicinali; acqua vegetominerale; acque minerali per uso medico; acque termali; additivi nutrizionali per uso medico; alcool per uso farmaceutico; aldeidi per uso farmaceutico; alginati per uso farmaceutico; alimenti a base di albumina per uso medico; alimenti dietetici per uso medico; amido per uso dietetico o farmaceutico; aminoacidi per uso medico; aminoacidi per uso veterinario; analgesici; anelli antireumatici; antisettici; articoli contro l'emicrania; articoli per medicazioni; assorbenti igienici; assorbenti periodici; bagni vaginali; balsami per uso medico; balsamo antigeloni per uso farmaceutico; bastoncini di cotone per uso medico; bastoncini fumiganti; bendaggi per medicazioni; bevande dietetiche per uso medico; bicarbonato di sodio per uso farmaceutico; borse medicinali da viaggio; braccialetti antireumatici; braccialetti per uso medico; callicidi; calmanti; capsule per medicamenti; caramelle per uso medico; carta antitarme; carta reattiva per scopi medici o veterinari; cassette di pronto soccorso; caustici per uso farmaceutico; cellule staminali per uso medico; cellule staminali per uso veterinario; cerotti adesivi; cloroformio; collari antiparassitari per animali; collirio; colture di tessuti biologici per uso medico; colture di tessuti biologici per uso veterinario; complementi alimentari per animali; compresse; compresse per uso farmaceutico; contraccettivi chimici; cortecce per uso farmaceutico; cotone antisettico; cotone asettico; cotone per uso medico; cuscinetti per duroni; decotti per uso farmaceutico; deodoranti, eccetto quelli per uso personale o per gli animali; deodoranti per ambienti; deodoranti per indumenti o materie tessili; depurativi; detergenti [detersivi] per uso medico; digestivi per uso farmaceutico; disinfettanti; droghe per uso medico; elisir [preparazioni farmaceutiche]; enzimi per uso medico; enzimi per uso veterinario; erbe da fumare per uso medico; erbe medicinali; essenze balsamiche per uso medico; essiccanti per uso medico; fanghi medicinali; fanghi per bagni; farine per uso farmaceutico; febbrifughi; fermenti per uso farmaceutico; fibre vegetali alimentari dietetiche; fungicidi; garza per medicazioni; garza per uso medico; gelatina per uso medico; glicerina per uso medico; glucosio per uso medico; gomme per uso medico; grassi per uso medico; grassi per uso veterinario; infusioni medicinali; insetticidi; insettifughi; Integratori alimentari e preparati dietetici; integratori alimentari medicati; integratori alimentari dietetici; integratori alimentari per uso medico; integratori alimentari per uso dietetico; integratori alimentari sanitari principalmente a base di minerali; integratori alimentari sanitari principalmente a base di vitamine; integratori alimentari minerali; lassativi; lozioni per uso farmaceutico; lozioni per uso veterinario; lubrificanti sessuali; matite emostatiche; medicamenti per la medicina umana; medicamenti per uso dentario; medicamenti per uso veterinario; mutande igieniche per incontinenti; olii per uso medicinale; oppiacei; ormoni per uso medico; ovatta idrofila; ovatta per uso medico; pannolini igienici per incontinenti; pappa reale per uso medico; parassiticidi; pastiglie per uso farmaceutico; pesticidi; pillole anoressizzanti; pillole dimagranti; pomate per uso medico; pozioni medicinali; preparati biologici per uso veterinario; preparati chimici per uso farmaceutico; preparati chimici per uso medico; preparati chimici per uso veterinario; preparati di oligo-elementi per il consumo umano e animale; preparati enzimatici per uso medico; preparati enzimatici per uso veterinario; preparati medici per la crescita dei capelli; preparati per il bagno ad uso medico; preparati per la pulizia delle lenti a contatto ; preparati per lavaggi oculari; preparazioni batteriche per uso medico o veterinario; preparazioni batteriologiche per uso medico o veterinario; preparazioni diagnostici per uso veterinario; preparazioni di vitamine; preparazioni farmaceutiche; preparazioni mediche dimagranti; preparazioni per il trattamento contro l'acne; preparazioni terapeutiche per il bagno; prodotti antiparassitari; prodotti antisolari [unguenti contro le bruciature da sole]; prodotti antitarme; prodotti biologici per uso medico; prodotti chimico-farmaceutici; prodotti contro le bruciature; prodotti farmaceutici per le cure della pelle; nutraceutici per uso terapeutico; prodotti nutraceutici da utilizzare come integratori dietetici; prodotti opoterapici; prodotti per distruggere i parassiti dell'uomo; prodotti per la cura della bocca per uso medico ; prodotti per la purificazione dell'aria; prodotti veterinari; radici medicinali; sali di acque minerali; sali per bagni di acque minerali; sali per uso medico; sciroppi per uso farmaceutico; sieri; sigarette senza tabacco per uso medico; soluzioni per lenti a contatto ; sonniferi; sostanze dietetiche per uso medico; steroidi; stoffe per medicazioni; supposte; tè medicinale; tinture per uso medico; tisane per uso medico; tovaglioli imbevuti di lozioni farmaceutiche; unguenti per uso farmaceutico; vaccini.


2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 032 221 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.


3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 620 EUR.



MOTIVAZIONE:


L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 032 221, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 5. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 10 507 911. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.



RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE


Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.


L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'opponente dell’Unione europea n.  10 507 911.



  1. I prodotti


I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:


Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.


classe 5: prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebè; impiastri, materiale per fasciature; materie per otturare i denti e impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.


Classe 31: Sementi, piante e fiori naturali.


I prodotti contestati sono i seguenti:


Classe 5: Abbronzanti [pillole]; acaricidi; acidi per uso farmaceutico; acqua di mare per bagni medicinali; acqua vegetominerale; acque minerali per uso medico; acque termali; additivi nutrizionali per uso medico; alcool per uso farmaceutico; aldeidi per uso farmaceutico; alginati per uso farmaceutico; alimenti a base di albumina per uso medico; alimenti dietetici per uso medico; amido per uso dietetico o farmaceutico; aminoacidi per uso medico; aminoacidi per uso veterinario; analgesici; anelli antireumatici; antisettici; articoli contro l'emicrania; articoli per medicazioni; assorbenti igienici; assorbenti periodici; bagni vaginali; balsami per uso medico; balsamo antigeloni per uso farmaceutico; bastoncini di cotone per uso medico; bastoncini fumiganti; bendaggi per medicazioni; bevande dietetiche per uso medico; bicarbonato di sodio per uso farmaceutico; borse medicinali da viaggio; braccialetti antireumatici; braccialetti per uso medico; callicidi; calmanti; capsule per medicamenti; caramelle per uso medico; carta antitarme; carta reattiva per scopi medici o veterinari; cassette di pronto soccorso; caustici per uso farmaceutico; cellule staminali per uso medico; cellule staminali per uso veterinario; cerotti adesivi; cloroformio; collari antiparassitari per animali; collirio; colture di tessuti biologici per uso medico; colture di tessuti biologici per uso veterinario; complementi alimentari per animali; compresse; compresse per uso farmaceutico; contraccettivi chimici; cortecce per uso farmaceutico; cotone antisettico; cotone asettico; cotone per uso medico; cuscinetti per duroni; decotti per uso farmaceutico; deodoranti, eccetto quelli per uso personale o per gli animali; deodoranti per ambienti; deodoranti per indumenti o materie tessili; depurativi; detergenti [detersivi] per uso medico; digestivi per uso farmaceutico; disinfettanti; droghe per uso medico; elisir [preparazioni farmaceutiche]; enzimi per uso medico; enzimi per uso veterinario; erbe da fumare per uso medico; erbe medicinali; essenze balsamiche per uso medico; essiccanti per uso medico; fanghi medicinali; fanghi per bagni; farine per uso farmaceutico; febbrifughi; fermenti per uso farmaceutico; fibre vegetali alimentari dietetiche; fungicidi; garza per medicazioni; garza per uso medico; gelatina per uso medico; glicerina per uso medico; glucosio per uso medico; gomme per uso medico; grassi per uso medico; grassi per uso veterinario; infusioni medicinali; insetticidi; insettifughi; Integratori alimentari e preparati dietetici; integratori alimentari medicati; integratori alimentari dietetici; integratori alimentari per uso medico; integratori alimentari per uso dietetico; integratori alimentari sanitari principalmente a base di minerali; integratori alimentari sanitari principalmente a base di vitamine; integratori alimentari minerali; lassativi; lozioni per uso farmaceutico; lozioni per uso veterinario; lubrificanti sessuali; matite emostatiche; medicamenti per la medicina umana; medicamenti per uso dentario; medicamenti per uso veterinario; mutande igieniche per incontinenti; olii per uso medicinale; oppiacei; ormoni per uso medico; ovatta idrofila; ovatta per uso medico; pannolini igienici per incontinenti; pappa reale per uso medico; parassiticidi; pastiglie per uso farmaceutico; pesticidi; pillole anoressizzanti; pillole dimagranti; pomate per uso medico; pozioni medicinali; preparati biologici per uso veterinario; preparati chimici per uso farmaceutico; preparati chimici per uso medico; preparati chimici per uso veterinario; preparati di oligo-elementi per il consumo umano e animale; preparati enzimatici per uso medico; preparati enzimatici per uso veterinario; preparati medici per la crescita dei capelli; preparati per il bagno ad uso medico; preparati per la pulizia delle lenti a contatto; preparati per lavaggi oculari; preparazioni batteriche per uso medico o veterinario; preparazioni batteriologiche per uso medico o veterinario; preparazioni diagnostici per uso veterinario; preparazioni di vitamine; preparazioni farmaceutiche; preparazioni mediche dimagranti; preparazioni per il trattamento contro l'acne; preparazioni terapeutiche per il bagno; prodotti antiparassitari; prodotti antisolari [unguenti contro le bruciature da sole]; prodotti antitarme; prodotti biologici per uso medico; prodotti chimico-farmaceutici; prodotti contro le bruciature; prodotti farmaceutici per le cure della pelle; nutraceutici per uso terapeutico; prodotti nutraceutici da utilizzare come integratori dietetici; prodotti opoterapici; prodotti per distruggere i parassiti dell'uomo; prodotti per la cura della bocca per uso medico; prodotti per la purificazione dell'aria; prodotti veterinari; radici medicinali; sali di acque minerali; sali per bagni di acque minerali; sali per uso medico; sciroppi per uso farmaceutico; sieri; sigarette senza tabacco per uso medico; soluzioni per lenti a contatto; sonniferi; sostanze dietetiche per uso medico; steroidi; stoffe per medicazioni; supposte; tè medicinale; tinture per uso medico; tisane per uso medico; tovaglioli imbevuti di lozioni farmaceutiche; unguenti per uso farmaceutico; vaccini.


I prodotti impugnati abbronzanti [pillole]; acidi per uso farmaceutico; acqua di mare per bagni medicinali; acqua vegetominerale; acque minerali per uso medico; acque termali; aldeidi per uso farmaceutico; alginati per uso farmaceutico; amido per uso dietetico o farmaceutico; aminoacidi per uso medico; aminoacidi per uso veterinario; analgesici; anelli antireumatici; articoli contro l'emicrania; articoli per medicazioni; balsami per uso medico; balsamo antigeloni per uso farmaceutico; bicarbonato di sodio per uso farmaceutico; borse medicinali da viaggio; braccialetti antireumatici; braccialetti per uso medico; callicidi; calmanti; capsule per medicamenti; caramelle per uso medico; carta reattiva per scopi medici o veterinari; cassette di pronto soccorso; caustici per uso farmaceutico; cellule staminali per uso medico; cellule staminali per uso veterinario; cloroformio; collirio; colture di tessuti biologici per uso medico; colture di tessuti biologici per uso veterinario; compresse per uso farmaceutico; contraccettivi chimici; cortecce per uso farmaceutico; decotti per uso farmaceutico; depurativi; digestivi per uso farmaceutico; droghe per uso medico; elisir [preparazioni farmaceutiche]; enzimi per uso medico; enzimi per uso veterinario; erbe da fumare per uso medico; erbe medicinali; essenze balsamiche per uso medico; essiccanti per uso medico; fanghi medicinali; fanghi per bagni; farine per uso farmaceutico; febbrifughi; fermenti per uso farmaceutico; gelatina per uso medico; glicerina per uso medico; glucosio per uso medico; gomme per uso medico; grassi per uso medico; grassi per uso veterinario; lassativi; lozioni per uso farmaceutico; lozioni per uso veterinario; lubrificanti sessuali; matite emostatiche; medicamenti per la medicina umana; medicamenti per uso dentario; medicamenti per uso veterinario; olii per uso medicinale; oppiacei; ormoni per uso medico; pappa reale per uso medico; pastiglie per uso farmaceutico; pomate per uso medico; pozioni medicinali; preparati biologici per uso veterinario; preparati chimici per uso farmaceutico; preparati chimici per uso medico; preparati chimici per uso veterinario; preparati di oligo-elementi per il consumo umano e animale; preparati enzimatici per uso medico; preparati enzimatici per uso veterinario; preparati medici per la crescita dei capelli; preparati per il bagno ad uso medico; preparati per lavaggi oculari; preparazioni batteriche per uso medico o veterinario; preparazioni batteriologiche per uso medico o veterinario; preparazioni diagnostici per uso veterinario; preparazioni di vitamine; preparazioni farmaceutiche; preparazioni per il trattamento contro l'acne; preparazioni terapeutiche per il bagno; prodotti antisolari [unguenti contro le bruciature da sole]; prodotti biologici per uso medico; prodotti chimico-farmaceutici; prodotti contro le bruciature; prodotti farmaceutici per le cure della pelle; prodotti opoterapici; prodotti veterinari; radici medicinali; sali di acque minerali; sali per bagni di acque minerali; sali per uso medico; sciroppi per uso farmaceutico; sieri; sigarette senza tabacco per uso medico; sonniferi; steroidi; supposte; tè medicinale; tinture per uso medico; tisane per uso medico; tovaglioli imbevuti di lozioni farmaceutiche; unguenti per uso farmaceutico; vaccini sono identicamente contenuti, si sovrappongono con o sono inclusi nell’ampia categoria dei prodotti farmaceutici e veterinari dell’opponente. Tali prodotti sono, pertanto, identici.


I prodotti impugnati additivi nutrizionali per uso medico; dietetici; alimenti a base di albumina per uso medico; alimenti dietetici per uso medico; bevande dietetiche per uso medico; complementi alimentari per animali; fibre vegetali alimentari dietetiche; infusioni medicinali; Integratori alimentari e preparati dietetici; integratori alimentari medicati; integratori alimentari dietetici; integratori alimentari per uso medico; integratori alimentari per uso dietetico; integratori alimentari sanitari principalmente a base di minerali; integratori alimentari sanitari principalmente a base di vitamine; integratori alimentari minerali; pillole anoressizzanti; pillole dimagranti; preparazioni mediche dimagranti; nutraceutici per uso terapeutico; prodotti nutraceutici da utilizzare come integratori; sostanze dietetiche per uso medico sono identicamente contenuti, si sovrappongono con o sono inclusi nell’ampia categoria delle sostanze dietetiche per uso medico dell’opponente. Tali prodotti sono, pertanto, identici.


I prodotti impugnati alcool per uso farmaceutico; antisettici; preparati per la pulizia delle lenti a contatto; prodotti per la purificazione dell'aria; soluzioni per lenti a contatto sono inclusi nell’ampia categoria dei disinfettanti dell’opponente. Tali prodotti sono, pertanto, identici.


I disinfettanti; fungicidi sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.


I prodotti impugnati acaricidi; bastoncini fumiganti; carta antitarme; collari antiparassitari per animali; cotone antisettico; insetticidi; insettifughi; parassiticidi; pesticidi; prodotti antiparassitari; prodotti antitarme prodotti per distruggere i parassiti dell'uomo si sovrappongono con o sono inclusi nell’ampia categoria dei prodotti per la distruzione degli animali nocivi dell’opponente e, pertanto, sono identici.


I prodotti impugnati assorbenti igienici; assorbenti periodici; bagni vaginali; bastoncini di cotone per uso medico; prodotti per la cura della bocca per uso medico; deodoranti, eccetto quelli per uso personale o per gli animali; deodoranti per ambienti; deodoranti per indumenti o materie tessili; detergenti [detersivi] per uso medico; mutande igieniche per incontinenti; pannolini igienici per incontinenti si sovrappongono con o sono inclusi nell’ampia categoria dei prodotti igienici per la medicina dell’opponente e, pertanto, sono identici.


I prodotti impugnati bendaggi per medicazioni; cerotti adesivi; compresse; cotone asettico; cotone per uso medico; cuscinetti per duroni; garza per medicazioni; garza per uso medico; ovatta idrofila; ovatta per uso medico; stoffe per medicazioni si sovrappongono con o sono inclusi nell’ampia categoria di materiale per fasciature dell’opponente e, pertanto, sono identici.



  1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione


Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.


Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.


Dalla giurisprudenza risulta evidente che, nel caso delle preparazioni farmaceutiche, il grado di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente elevato, indipendentemente dal fatto che siano vendute o meno su prescrizione medica (15/12/2010, T331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36 e giurisprudenza citata).


In particolare, i professionisti del settore medico prestano un grado elevato di attenzione quando prescrivono medicinali. Anche i non professionisti prestano un grado di attenzione più elevato, indipendentemente dal fatto che i prodotti farmaceutici siano venduti senza prescrizione medica, in quanto tali prodotti incidono sul loro stato di salute.


Poiché il pubblico generale tende maggiormente a confondersi, l’esame si svolgerà su questo presupposto.



  1. I segni




NUTRAVIS


Marchio anteriore


Marchio impugnato



Il territorio di riferimento è l’Unione europea.


La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.


I marchi sono privi di significato in taluni territori, per esempio in Bulgaria. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla Bulgaro.


Il marchio anteriore include il simbolo del marchio registrato, ®. Si tratta di un’indicazione informativa del fatto che il segno è asseritamente registrato e non forma parte del marchio in quanto tale. Di conseguenza, non verrà presa in considerazione ai fini della comparazione.


Gli elementi grafici del marchio anteriore hanno carattere ornamentale e, pertanto, hanno modesta capacità distintiva.


I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.


Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).


I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.


Visivamente, i segni coincidono nelle lettere iniziali ‘N-U-T-R’. I marchi includono inoltre le lettere ‘I’, ‘V’ e ‘A’ anche se in diversa posizione. Essi differiscono nell’ultima lettera del segno impugnato ‘S’ e negli elementi grafici del marchio anteriore.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.


Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere iniziali ‘N-U-T-R’. La presenza in entrambi i segni delle lettere ‘I’, ‘V’ e ‘A’ anche se in diversa posizione conferisce comunque una certa affinità fonetica. I marchi differiscono nella lettera ‘S’ del segno impugnato.


Pertanto, i segni sono simili in media misura.



Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.


Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.



  1. Carattere distintivo del marchio anteriore


Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.


L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.


Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di elementi grafici di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.



  1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione


I prodotti sono identici.


I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visivo e fonetico. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.


Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Nelle sue osservazioni, il richiedente sostiene che il marchio anteriore possiede un modesto carattere distintivo, in quanto vi sono molti marchi che contengono ‘NUTR’. A sostegno della propria tesi, il richiedente ha presentato degli estratti internet di origine incerta relativi a prodotti contraddistinti da marchi con tale costruzione.


La Divisione d’Opposizione rileva che le prove addotte non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti ‘NUTRI’ e sono quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev’essere respinta.


Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.


Alla luce di quanto precede, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico generale. Poiché un rischio di confusione che riguarda solamente una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda impugnata, non vi è motivo di analizzare la parte rimanente del pubblico.


Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione europea n.  10 507 911 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.


Poiché il diritto anteriore marchio dell’Unione europea n. 10 507 911 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).



SPESE


Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.


Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento.


Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.





La Divisione d’Opposizione


Francesca CANGERI

Francesca CANGERI SERRANO

María Clara

IBÁÑEZ FIORILLO


Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.


L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

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