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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE
Alicante, 01/06/2016
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bingliang hu via del popolino, 2 I-59100 prato ITALIA |
Fascicolo nº: |
015174006 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
wine legend |
Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
bingliang hu via del popolino, 2 I-59100 prato ITALIA |
In data 21/03/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 174 006 è respinta per i seguenti prodotti:
Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre); Preparati per fare bevande alcoliche.
La domanda sarà accolta per i rimanenti prodotti, ossia per:
Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; Servizi di scambi commerciali ed informazione ai consumatori; Servizi pubblicitari, Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali di ricerche di mercato e promozionali.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Michele M. BENEDETTI - ALOISI