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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE
Alicante, 23/06/2016
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FRANCO MARTEGANI S.R.L. Via Carlo Alberto, 41 I-20052 Monza (MI) ITALIA |
Fascicolo nº: |
015188022 |
Vostro riferimento: |
5242 |
Marchio: |
ALLWRAPPER BASIC |
Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
COLINES S.P.A. Via XX Settembre, 15 I-28100 NOVARA ITALIA |
In data 24/03/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 12/04/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
La parola “ALLWRAPPER” è un neologismo che evoca solo lo scopo dei prodotti rivendicati e unitamente al termine “BASIC” costituisce un marchio tuttalpiù evocativo. La capacità distintiva va valutata anche relativamente al segno nel suo insieme e non solo ai singoli elementi. Ogni scostamento percepibile dal linguaggio corrente è sufficiente a rendere il segno distintivo. Il marchio sarebbe nella peggiore delle ipotesi debole. In la senso il richiedente ritiene che la giustapposizione di ““ALLWRAPPER e BASIC” sarebbe inusuale.
Il significato del segno sarebbe percepito solo dal pubblico di lingua inglese mentre per il resto del pubblico il segno sarebbe distintivo.
Il pubblico di riferimento sarebbe costituito solo da professionisti che quindi presenterebbero una maggiore attenzione e sarebbero in grado di distinguere in prodotti dell’impresa da quelli di altre imprese.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
In relazione alle argomentazioni di cui al punto n. 1, si rileva che perché un marchio costituito da un neologismo o da un termine risultante da una combinazione di elementi sia considerato descrittivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, non è sufficiente che un eventuale carattere descrittivo venga constatato per ciascuno dei detti elementi. Tale carattere deve essere constatato anche per il neologismo o il termine stesso (12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).
Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono: ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi ...
(12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Nello stesso senso, è utile anche un’analisi del termine in questione alla luce delle pertinenti regole lessicali e grammaticali (30/11/2004, T‑173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21).
Nel presente caso l’Ufficio ha costatato che, sebbene la dizione corretta sarebbe “ALL WRAPPER”, il neologismo “ALLWRAPPER” ha senso compiuto in lingua inglese.
Inoltre, poiché il termine “BASIC” ha senso compiuto, indipendentemente dal fatto che sia piazzato prima o dopo il termine “ALLWRAPPER”, l’insieme dei due termini, è rispettoso delle regole grammaticali e lessicali della lingua inglese.
Le argomentazioni di cui al punto 1 debbono essere dunque rigettate.
L’argomentazione di cui al punto 2 trova l’Ufficio concorde con il richiedente ed è proprio per questo che il segno è stato obiettato limitatamente al pubblico di lingua inglese dell’Unione e non di tutto il pubblico (si veda comunicazione allegata). Tale argomentazione sebbene corretta è dunque irrilevante.
L’argomentazione di cui al punto 3 trova l’Ufficio discorde. In tal senso un pubblico specializzato lungi dall’attribuire al segno in questione capacità distintiva, proprio in virtù della sua specializzazione, riterrà il segno carente di carattere distintivo.
In tal senso, tale pubblico, laddove confrontato con i prodotti in questione comprenderà immediatamente che i prodotti sono materiali basici che possono essere usati per imballare/impacchettare/incartare/confezionare una molteplicità di prodotti. Inoltre comunica che alcuni dei prodotti sono essi stessi il modello base di macchine usate per imballare/impacchettare/incartare/confezionare una molteplicità di prodotti.
Si rileva in tal senso che il segno che è descrittivo per un pubblico non specializzato, non diventa distintivo per quello specializzato, di contro per quest’ultimo, se possibile, è ancor più descrittivo, poiché la conoscenza del settore permette a questo pubblico di associare, immediatamente, la portata semantica del segno carente di capacità distintiva con il prodotto che descrive o le cui caratteristiche descrive.
Anche le argomentazioni di cui al punto 3 debbono dunque essere rigettate.
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 188 022 è respinta per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Michele M. BENEDETTI - ALOISI