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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE
Alicante, 26/07/2016
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ISTITUTO ITALIANO MARCHI E BREVETTI di Silvio dr. Di Iorio Galleria Buenos Aires, 15 I-20124 Milano ITALIA |
Fascicolo nº: |
15280019 |
Vostro riferimento: |
C-02 |
Marchio: |
CLEAN CABLE |
Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
UNIKA VIA DELL'EURO, 5 I-46031 BAGNOLO SAN VITO MN ITALIA |
In data 18/04/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 09/06/2016 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
La particolarità del cavo CLEAN CABLE è legata alle speciali mescole utilizzate per la guaina esterna che lo rendono adatto in utilizzo in acqua potabile, in quanto la permanenza del cavo in acqua non la contamina. Il cavo è stato testato e ha ottenuto le certificazioni sanitarie WRAS, ACS, etc, le quali certificano che il cavo non contamina microbiologicamente l’acqua potabile nella quale è immerso, per questo la definizione di CLEAN CABLE. In particolare la guaina del cavo è stata testata per: 1. Nessuna crescita/proliferazione microbiologica. 2 Nessun cambiamento di colore/odore/sapore. 3 Nessuna migrazione di sostanze pericolose. Da ciò consegue che il marchio CLEAN CABLE nel settore cavi elettrici associato alla certificazioni summenzionate non rappresenta una dicitura che permette al consumatore di percepirne o fraintenderne le caratteristiche.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
Innanzitutto, si rileva che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
La richiedente non ha in alcun modo contestato quanto inviato nella precedente comunicazione, né le definizioni date relative all’espressione “CLEAN CABLE”, né il loro stretto legame con i prodotti nella classe 9, ovvero cavi elettrici, né la determinazione pubblico rilevante, ossia quello di lingua inglese all’interno dell’Unione europea né infine il livello di attenzione.
Al contrario non si può non rilevare come nelle proprie osservazioni la richiedente non faccia che confermare le conclusioni alle quali la Divisione D’Esame era giunta, ovvero che i termini “CLEAN CABLE” informano immediatamente i consumatori senza ulteriori riflessioni da parte di questi ultimi che i prodotti oggetto della domanda sono uno o più cavi elettrici puliti/privi di impurità e che, dato che il marchio ha un chiaro carattere descrittivo relativamente ai prodotti oggetto della domanda, l’impatto del marchio sul pubblico cui è rivolto sarà principalmente descrittivo per natura, offuscando così l’impressione che il marchio possa indicare un’origine commerciale.
La richiedente sottolinea infatti come l’espressione CLEAN CABLE sia stata adottata e discenda dal fatto che “il cavo non contamina microbiologicamente l’acqua potabile nella quale è immerso”. Ciò è evidentemente una piena ed incontrovertibile conferma della bontà della precedente obiezione.
In mancanza di ulteriori osservazioni, la
Divisione d’Esame non può quindi che confermare in toto quanto
trasmesso nella precedente comunicazione e ribadire come nell’insieme
il marchio oggetto della domanda –
– sia privo di carattere distintivo che permetta di distinguere i
prodotti per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, RMUE.
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 280 019 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Andrea VALISA