|
DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
|
|
L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE
Alicante, 23/08/2016
|
RACHELI S.R.L. Viale San Michele del Carso, 4 I-20144 Milano ITALIA |
Fascicolo nº: |
015364102 |
Vostro riferimento: |
EC/sl/32112 |
Marchio: |
a Different Italy |
Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA Via Garibaldi, 25 I-25024 Leno (BS) ITALIA |
In data 13/06/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 364 102 è respinta per tutti i prodotti/servizi oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Annalisa GIACOMAZZI