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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE
Alicante, 25/01/2017
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BARZANO' & ZANARDO MILANO S.P.A. Via Borgonuovo, 10 I-20121 Milano ITALIA |
Fascicolo nº: |
015535511 |
Vostro riferimento: |
cm/AT/4994/ctm |
Marchio: |
CREDIMI |
Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
CREDIMI S.P.A. VIA VITTOR PISANI 20 I-20124 MILANO ITALIA |
In data 26/07/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata. Allegare L110
In data 25/11/2016 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
Esporre in sintesi le argomentazioni del richiedente/titolare. Utilizzare numeri come in questo formato campione.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
Ciò premesso, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale” (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
L’Ufficio ha innanzitutto proceduto all’esame del termine “CREDIMI” in lingua italiana. Il suo significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati e, cioè: “…prestare fede alle sue parole, alle sue attestazioni o promesse:” (informazione attinta dal Dizionario Treccani on-line il 21/01/2017 all’indirizzo: http://www.treccani.it/enciclopedia/clitici_%28Enciclopedia-dell'Italiano%29/
Si tratta del significato che, al di là di ogni ragionevole dubbio, le verrebbe molto probabilmente conferito, di primo acchito e spontaneamente, dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, essendo “CREDIMI” un termine del tutto corrente e comprensibile al grande pubblico nell’accezione di cui sopra.
Considerando i servizi richiesti, nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua italiana) l’Ufficio ritiene che la parola “CREDIMI” data la sua natura di mero imperativo che contiene unicamente ed inequivocabilmente senza, quindi, altri significati chiaramente ed immediatamente percepibili, un invito od incoraggiamento a fidarsi, esso non potrà essere immediatamente riconosciuto dal pubblico interessato anche come indicazione d’origine commerciale dei prodotti (cfr. il caso T-216/02 Fieldturf/UAMI (LOOKS LIKE GRASS … FEELS LIKE GRASS … PLAYS LIKE GRASS) [2004] Racc. II-1023, paragrafo 25).
Infatti, come già rilevato nella nostra precedente comunicazione, non resta che ribadire come l’espressione “CREDIMI” si caratterizzi per essere un mero e generico invito a fare affidamento che, in quanto tale, è passibile di utilizzazione in relazione a qualsiasi prodotto e servizio proveniente da qualunque soggetto.
Peraltro, il segno richiesto non presenta ulteriori elementi che potrebbero, al di là del suo evidente significato promozionale, permettere al pubblico di riferimento di memorizzare facilmente e immediatamente il segno quale marchio distintivo per i prodotti e servizi in oggetto (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28).
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 535 511 è respinta per tutti i prodotti/servizi oggetto della domanda:
Classe 9 software; carte di credito magnetiche..
Classe 35 ricerche di mercato e per affari; valutazione e gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale.
Classe 36 assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.
Classe 42 servizi di analisi e di ricerca, di progettazione e sviluppo hardware e software.
Classe 45 servizi di assistenza legale; concessione di licenze di banche dati; concessione di licenze di software.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Mauro BUFFOLO