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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE
Alicante, 23/02/2017
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LIAN SUNPING St.Bulong NO.522, Xiangyun Building 701 ShenZhen REPÚBLICA POPULAR DE CHINA |
Fascicolo nº: |
016010514 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
Cyanbamboo |
Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
LIAN SUNPING St.Bulong NO.522, Xiangyun Building 701 ShenZhen REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
ASCANIO MICHELE ROSSI VIA MESSINA 15 I-20154 MILANO ITALIA |
In data 22/11/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 010 514 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Annalisa GIACOMAZZI