|
DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
|
|
|
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE
Alicante, 19/05/2017
|
Gioia Trombetti Via Portazza, 8 I-40139 Bologna ITALIA |
Fascicolo nº: |
016310708 |
Vostro riferimento: |
|
Marchio: |
AIRSPRAY DUALCONE |
Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
Toselli Srl Unipersonale Via Newton 17 I-40017 San Giovanni In Persiceto (BO) ITALIA |
In data 10/02/2017 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 06/04/2017 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
Il carattere distintivo e il carattere descrittivo di un marchio devono essere valutati sia con riferimento ai prodotti che il marchio è destinato a contraddistinguere sia con riferimento al tipo di pubblico a cui il marchio si rivolge. Il marchio in questione è relativo a macchine ed attrezzature di grandi dimensioni e di elevati contenuti tecnici, destinato alla commercializzazione di macchine, tipo trattori, equipaggiati con barre lunghe anche trenta metri per irrorare vasti terreni e coltivazioni. I prodotti che il marchio dovrebbe contraddistinguere sono rivolti a un pubblico tecnicamente informato e altamente professionale, in grado di riconoscere e distinguere il prodotto a cui il marchio è riferito.
La dicitura “AIRSPRAY DUALCONE” è priva di significato nella lingua italiana e, se considerata complessivamente, anche nella lingua inglese. Nella lingua inglese i termini, singolarmente analizzati, significano “AEROSOL CONODOPPIO” e pertanto potrebbero essere associati a bombolette spray o a macchine per aerosol a forma di cono raddoppiato, senza comunque avere nessun riferimento diretto con macchine agricole per l’irrorazione dei campi. Il marchio non veicola nessuna informazione o descrizione del prodotto, essendo costituito da termini generici e non direttamente riferibili al settore specifico, ma caratterizza un prodotto commerciale di alto contenuto tecnico consistente in barre di lunghe dimensioni trainate o integrate in grossi trattori.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Nel presente caso, come già rilevato nella precedente comunicazione e come pure sottolineato dalla richiedente nelle proprie osservazioni, i prodotti non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda, ovvero irroratrici per raccolti; irroratrici da montare su trattori; irroratrici sotto forma di rimorchi nella Classe 7 sono prodotti specialistici e sono principalmente destinati a un pubblico professionale. Data la natura dei prodotti in questione, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarà quella del consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Il marchio “AIRSPRAY DUALCONE” contiene vocaboli in inglese ed è pertanto di lingua inglese il pubblico di riferimento rispetto al quale deve essere esaminato l’impedimento assoluto.
La richiedente sostiene altresì che nella lingua inglese i termini che formano il marchio de quo, singolarmente analizzati, significano “AEROSOL CONODOPPIO” e pertanto potrebbero essere associati a bombolette spray o a macchine per aerosol a forma di cono raddoppiato, senza comunque avere nessun riferimento diretto con macchine agricole per l’irrorazione dei campi.
La Divisione d’Esame è del parere che l’analisi della richiedente sul tema sia parziale e non giustificata da allegazioni incontrovertibili. Al contrario, come allegato nella precedente comunicazione, i principali dizionari non limitano la definizione di “AEROSOL” a quella di aerosol così come comunemente e limitatamente inteso in lingua italiana, ma chiariscono che per l’appunto in lingua inglese il termine “AEROSOL” indica la dispersione colloidale di particelle solide o liquide in un gas, che è per l’appunto l’azione principale effettuate dalle macchine irroratrici di cui al marchio de quo, che convertono una sostanza in un elemento che può essere disperso nell’aria.
Come peraltro chiarito da giurisprudenza costante
È ... indifferente che le caratteristiche dei prodotti o servizi che possono essere descritte siano essenziali o accessorie sul piano commerciale. Infatti, la lettera [dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE] non fa distinzione in base alle caratteristiche che i segni o le indicazioni che compongono il marchio possono designare. Di fatto, alla luce dell’interesse generale sotteso alla detta norma, qualsiasi impresa deve poter utilizzare liberamente tali segni o indicazioni per descrivere una qualsiasi caratteristica dei suoi prodotti, a prescindere dalla sua importanza sul piano commerciale.
(12/02/2004, C‑363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
All’elemento “AEROSOL” è giustapposto il termine “DUALCONE”, che sarà inteso come formato da due elementi semanticamente distinguibili, ovvero “DUAL” e “CONE”.
Questi due elementi significano, semplicemente, “CONO DOPPIO”, come pure ammesso dalla richiedente, la quale tuttavia limita nuovamente a uno solo dei significati possibili l’interpretazione di detti termini.
Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE,
non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
Nell’insieme, i termini “AIRSPRAY DUALCONE” informano immediatamente i consumatori senza ulteriori riflessioni da parte di questi ultimi che i prodotti oggetto della domanda sono caratterizzati da o contengono un doppio cono per l’irrorazione colloidale/aerea.
Ciò è palese se si tiene presente che uno, e possibilmente il principale, degli elementi delle macchine irroratrici è necessariamente l’ugello spruzzatore, il quale, per l’appunto disperde una sostanza in forma di spray nell’aria e spesso ha la forma di un cono. Detto cono, oltre ad essere normalmente pieno, o in altri casi cavo, può possedere la caratteristica di essere doppio, il che rende l’aggettivo “DUAL” una semplice descrizione di una possibile caratteristica di un cono.
La Divisione d’Esame ritiene quindi che il marchio “AIRSPRAY DUALCONE” veicoli informazioni ovvie e dirette su genere e qualità dei prodotti in oggetto, i quali per l’appunto possono essere di un tipo a doppio cono, aventi lo scopo di generare un getto dalla forma definita, che è poi la principale caratteristica operativa di una macchina irroratrice.
Di conseguenza, la relazione tra i termini “AIRSPRAY DUALCONE” e i prodotti di cui all’oggetto della domanda di registrazione è sufficientemente stretta da far sì che il segno rientri nel campo di applicazione del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, RMUE.
Infine, dato che il marchio ha un chiaro carattere descrittivo relativamente ai prodotti oggetto della domanda, l’impatto del marchio sul pubblico cui è rivolto sarà principalmente descrittivo per natura, offuscando così l’impressione che il marchio possa indicare un’origine commerciale.
Il marchio oggetto della domanda – AIRSPRAY DUALCONE – è quindi privo di carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, RMUE.
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 310 708 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Andrea VALISA