DIVISIONE DI ANNULLAMENTO




ANNULLAMENTO N. 20 402 C (NULLITÀ)


Aerazen Lab S.r.l., Viale Luigi Majno, 34, 20129 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da PGA S.p.A., Via Mascheroni, 31, 20145 Milano, Italia (rappresentante professionale)


c o n t r o


GMED Pharma S.r.l., Via O. Antinori, 38, 87036 Rende (CS), Italia, rappresentata da Daniela Barlocco, Demetra S.r.l. Unipersonale, Via A. Saffi 4/1, 17014 Cairo Montenotte (SV), Italia (rappresentante professionale).


Il 21/06/2019, la Divisione di Annullamento emana la seguente



DECISIONE


1. La domanda di nullità è accolta.


2. Il marchio dell’Unione Europea n. 16 347 213 è dichiarato interamente nullo.


3. La titolare del marchio dell’Unione Europea sopporta l’onere delle spese, fissate in Euro 1 080.



MOTIVAZIONI


In data 06/03/2018, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell’Unione Europea n. 16 347 213 (nel prosieguo il “mue contestato”), depositato il 10/02/2017 e registrato il 25/05/2017, per il seguente segno figurativo:



La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal MUE contestato, ossia:


Classe 3: Cosmetici e preparati cosmetici; cosmetici per uso dermatologico; decoloranti per uso cosmetico; deodoranti e antitraspiranti; olii essenziali ed estratti aromatici; pomate per uso cosmetico; preparati per la cura dei capelli; prodotti per la cura della pelle; prodotti per l'igiene orale; saponi e gel; trattamenti per il cuoio capelluto (non medicati -); prodotti per la cura delle unghie; preparazioni per la cura delle labbra non medicate; prodotti per la cura del corpo non medicati; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza.

Classe 5: Farmaci; preparazioni e sostanze farmaceutiche; preparazioni e sostanze medicamentose; preparazioni mediche; prodotti alimentari dietetici per uso medico; prodotti dermatologici; prodotti farmaceutici; prodotti farmaceutici omeopatici; prodotti per neonati; integratori alimentari e preparati dietetici; medicamenti farmaceutici e naturali; medicine; olio di pesce per uso medico; creme farmaceutiche; pastiglie medicate; pastiglie per uso farmaceutico; preparati ed articoli dentali; preparati ed articoli antiparassitari; preparati farmaceutici per la cura della pelle; preparati farmaceutici per il sollievo da punture di insetto; preparati medici per la crescita dei capelli; preparati per la diagnostica; preparati per la rimozione delle verruche; prodotti repellenti per animali; prodotti repellenti per insetti; unguenti medicinali; creme per calli e duroni; creme per la cura della pelle per uso medico; creme per uso dermatologico; disinfettanti ed antisettici; lozione medicata per le mani.


La richiedente ha invocato l’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l’articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, RMUE.



SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI


Nella richiesta introduttiva depositata in data 06/03/2018, la richiedente presenta i seguenti argomenti:


  • La richiedente è l’ideatrice del marchio “ALLEVYAL”, utilizzato per contraddistinguere dispositivi medici. Conformemente agli obblighi di legge, in data 24/04/2015, la richiedente ha ottenuto idonee certificazioni CE per l’immissione in commercio di tali prodotti.


  • In data 24/01/2017, le parti hanno sottoscritto un contratto di distribuzione per mezzo del quale la titolare veniva nominata distributrice esclusiva dei dispositivi medici prodotti dalla richiedente recanti i segni “ALLEVYAL 2%” e “ALLEVYAL 4%”. Tale contratto è stato sottoscritto per la durata di cinque anni e limitatamente ai seguenti territori: Italia, Malta, Cipro, Ungheria, Indonesia, Bielorussia, Spagna, Romania, Portogallo, Mongolia, Vietnam, Laos, Cambogia, Myanmar e Tailandia. Allo scopo di permettere alla titolare di promuovere e commercializzare i suddetti prodotti, la richiedente le ha riconosciuto una licenza gratuita sui marchi per un periodo pari alla durata del contratto e condizionata al perdurare del rapporto di distribuzione.


  • Secondo il contratto, la titolare sarebbe diventata in futuro proprietaria dei segni “ALLEVYAL 2%” e “ALLEVYAL 4%”, ma solo e unicamente nei sopra indicati paesi indicati nel contratto e solo a fronte dell’adempimento dei propri obblighi contrattuali. Qualora avesse voluto ampliare la distribuzione dei prodotti su nuovi mercati esteri, sarebbe stata necessaria una modifica del contratto di distribuzione (mai avvenuta).


  • La richiedente si è impegnata, alla firma del contratto, di fornire alla titolare copia dei propri certificati CE essenziali per l’immissione in commercio dei succitati prodotti, rendendo così ulteriormente palese il fatto che tali marchi fossero di sua proprietà. Tuttavia, in data 10/02/2017, a pochi giorni dalla sottoscrizione del contratto di distribuzione, la titolare senza autorizzazione ha depositato la domanda di registrazione del MUE contestato.


  • La titolare, inoltre, si è resa inadempiente alle obbligazioni principali del contratto, in quanto non ha provveduto né al pagamento della poca merce ordinata, né ha acquistato il quantitativo minimo di merce convenuto. La richiedente si è vista, pertanto, costretta a diffidare la titolare formalmente in data 29/11/2017 e, in seguito a risolvere il contratto per grave inadempimento della distributrice.


  • Alla luce di quanto sopra, è evidente come la titolare abbia agito in malafede. Nel caso di specie, è palese che la titolare non avesse alcun interesse nella distribuzione del prodotto realizzato dalla richiedente, tanto che non ha acquistato la quantità minima di prodotti prevista dal contratto e non ha pagato i pochi prodotti acquistati. È evidente come essa abbia agito con premeditazione, contraendo con la richiedente l’accordo di distribuzione al solo fine di abusare della collaborazione. La titolare era pienamente consapevole del fatto che il deposito del MUE contestato avrebbe danneggiato la richiedente privandola del suo diritto sul segno sia nei paesi inclusi nel contratto, dei quali solo sette dell’Unione Europea, che nei restanti paesi dell’Unione nei quali non era stata nominata distributrice e, anzi, era ben consapevole di sottostare ad un divieto di utilizzo del marchio.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove:


Allegato I: Copia delle Certificazioni CE concessa alla richiedente dalla KIWA Meyer Certification Services Inc. in data 24/04/2015 per prodotti contraddistinti, tra gli altri, dal segno “ALLEVYAL”.


Allegato II: Copia del contratto di distribuzione esclusiva stipulato fra le parti in data 24/01/2017, della durata di cinque anni, nel quale la richiedente è indicata quale produttore dei dispositivi medici “ALLEVYAL 2%” e “ALLEVYAL 4%” e la titolare quale distributore esclusivo di tali prodotti in Italia, Malta, Cipro, Ungheria, Indonesia, Bielorussia, Spagna, Romania, Portogallo, Mongolia, Vietnam, Laos, Cambogia, Myanmar e Tailandia.


Allegato III: Copia della lettera del 29/11/2017 inviata dai legali rappresentanti della richiedente alla titolare, tramite cui la richiedente richiede a quest’ultima il pagamento di crediti maturati per la fornitura dei prodotti “ALLEVYAL 2%” e “ALLEVYAL 4%”. Le fatture indicate nella missiva si riferiscono al periodo tra luglio e agosto 2017.


Allegato IV: Copia della lettera del 21/12/2017 inviata dai legali rappresentanti della richiedente alla titolare, tramite cui la richiedente rivendica il mancato adempimento da parte della titolare degli obblighi contrattuali sorti dall’accordo di distribuzione tra le parti e del conseguente annullamento del contratto per dolo ex articolo 1439 c.c..


In data 26/04/2018, la titolare risponde con i seguenti argomenti:


  • Dal contenuto del contratto presentato dalla richiedente appare evidente che a seguito della firma dello stesso la titolare sia divenuta proprietaria dei diritti sul marchio “ALLEVYAL”. Al punto 2.2 - “oggetto del contratto” - si stabilisce che “GMED PHARMA s.r.l. sarà proprietaria dei marchi ALLEVYAL 2% e ALLEVYAL 4%”. Tale previsione, diversamente da quanto indicato dalla richiedente non è subordinata ad alcun’altra clausola, né territoriale né commerciale, essendo una clausola indipendente dalle altre e senza riferimenti ad altre previsioni. Essa pertanto dispone che la titolare a seguito della sottoscrizione del contratto è divenuta proprietaria dei marchi ALLEVYAL 2% e ALLEVYAL 4%. Proprio alla luce del punto 2.2 sopra riportato la titolare ha provveduto a depositare il marchio a proprio nome essendone legalmente e contrattualmente divenuta titolare.


  • Nel caso di specie, non si vuole entrare nel merito di una violazione contrattuale e di un mancato rispetto degli accordi commerciali vigenti tra le parti in quanto questi elementi non sono valutabili all’interno di un’azione di nullità per deposito in malafede. Al fine di annullare il MUE contestato, la richiedente avrebbe dovuto dimostrare nelle opportune sedi (e non nel contesto di un procedimento di nullità) che sussiste una violazione contrattuale e soprattutto dimostrare che l’eventuale mancato rispetto di alcune clausole contrattuali faccia venir meno la validità del punto 2.2 o dell’intero contratto. Poiché la richiedente non ha depositato alcuna sentenza che stabilisce quanto sopra indicato e considerando quindi che le condizioni sopra citate non sono in alcun modo provate da controparte, l’azione di nullità deve essere rigettata.


Nelle osservazioni di replica agli argomenti della titolare, presentata il 21/06/2018, la richiedente reitera gli argomenti presentati in sede di prima memoria ed espone i seguenti punti:


  • Nelle sue osservazioni, controparte non ha messo in dubbio che il marchio “ALLEVYAL” sia stato ideato dalla richiedente e che i diritti relativi a tale denominazione siano stati, quanto meno prima della firma del contratto, di titolarità di quest’ultima.


  • In merito all’argomento della titolare secondo cui essa avrebbe acquistato il MUE contestato con la stipulazione del contratto, si rileva che il punto 2.2 fa riferimento ai segni “ALLEVYAL 2%” e “ALLEVYAL 4%”, ma non al marchio contestato.


  • Inoltre, la titolare sostiene che una clausola di un contratto che non risulti esplicitamente subordinata ad altre previsioni possa essere interpretata ed esplicare i suoi effetti in modo completamente indipendente dal resto del contratto e dalle restanti clausole. E’ evidente l’infondatezza di una simile posizione, dato che è lapalissiano che ciascuna clausola di un contratto debba essere interpretata e sia efficace solo nel contesto ed alla luce delle previsioni complessive del contratto stesso. Decontestualizzare e isolare una clausola dal contratto in cui è inserita, e applicarla come se fosse un contratto a sé stante, è chiaramente inaccettabile e privo di fondamento legale. Il contratto, difatti, presenta altre disposizioni che chiariscono l’interpretazione e i limiti della clausola in questione, chiarendo che la presunta “cessione” del diritto ai segni “ALLEVYAL 2%” e “ALLEVYAL 4%” fosse stata subordinata a limiti territoriali e temporali, nonché all’obbligo di cessazione dell’uso dei marchi in determinate circostanze.


  • Risulta quindi evidente che la titolare non ha derivato dal contratto alcun diritto di licenza o di deposito del MUE contestato e che il deposito effettuato per l’intera Unione Europea non è stato mai autorizzato, e costituisce un illecito in piena violazione del contratto e chiaramente in malafede.


Nella sua controreplica dell’01/08/2018, la titolare ribadisce gli argomenti già presentati e aggiunge quanto segue:


  • Nel caso di specie è superfluo discutere del fatto che sia o meno la richiedente la titolare originaria del marchio in quanto nel contratto sottoscritto appare evidente che c’è stato un trasferimento di proprietà del marchio stesso.


  • Risulta parimenti irrilevante in questa sede disquisire sulla sussistenza o meno di una violazione contrattuale da parte della titolare in relazione a eventuali pagamenti dovuti in quanto il presente Ufficio non ha competenza in questo senso. Con la presente non si nega che il contratto sia abbastanza confuso e poco chiaro in alcuni punti, che possono essere interpretati in modi differenti, ma la clausola in questione risulta piuttosto chiara ed è evidente che non sia direttamente subordinata ad altre clausole del contratto, ma inserita nel contesto generale di un contratto di fornitura. La clausola citata non indica che la cessione avverrà a termine del periodo di fornitura previsto dal contratto, ma indica che la titolare diverrà titolare del marchio. Appare dunque evidente che essa fosse in assoluta buona fede al momento il deposito del MUE contestato.



MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA – ARTICOLO 59, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE


Principi generali


L’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che il marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.


Non esiste una definizione giuridica precisa del termine “malafede”, il quale si presta a varie interpretazioni. La malafede è una condizione soggettiva basata sulle intenzioni del richiedente al momento del deposito del marchio dell’Unione europea. In linea generale, le intenzioni in quanto tali non sono soggette a conseguenze giuridiche. Perché sussista malafede, è necessaria in primo luogo un’azione da parte del titolare del marchio dell’Unione europea che rifletta chiaramente un’intenzione disonesta e, in secondo luogo, una norma obiettiva sulla base della quale tale azione può essere misurata e di conseguenza considerata come azione in malafede. Sussiste malafede quando il comportamento del richiedente di un marchio dell’Unione europea si discosta dai principi accettati di comportamento etico o dalle consuetudini commerciali e professionali di lealtà, che può essere accertato valutando i fatti oggettivi di ciascuna fattispecie rispetto a tali standard (Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston del 12/03/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60)).


Occorre rilevare che l’esistenza della malafede del richiedente al momento del deposito della domanda di marchio dev’essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).


L’onere della prova della sussistenza della malafede spetta al richiedente la nullità; la buona fede è presunta finché non è provato il contrario.



Valutazione della malafede


Nelle proprie memorie, la richiedente imputa alla titolare una condotta in malafede, atteso che quest’ultima avrebbe depositato il marchio ideato dalla stessa richiedente nonostante le parti avessero precedentemente stipulato un contratto di distribuzione, tramite il quale la titolare veniva nominata distributore esclusivo di dispositivi medici prodotti dalla richiedente recanti il segno. Secondo la richiedente, con il deposito del marchio impugnato, la titolare avrebbe disatteso le clausole contrattuali e ottenuto una tutela esclusiva sul segno senza alcuna autorizzazione, oltretutto in territori non rientranti nell’oggetto dell’accordo. La richiedente adduce che la titolare si è resa inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte, in particolare non pagando i corrispettivi dovuti per la fornitura dei prodotti contraddistinti dal marchio e non acquistando la quantità minima di merce pattuita. A sua detta, ciò indicherebbe che la titolare avrebbe stipulato l’accordo al solo fine di privarla dei suoi diritti sul segno.


Per converso, la titolare osserva che il deposito del MUE contestato è conseguente alla firma del succitato contratto di distribuzione, in particolare in base a quanto stabilito nella clausola 2.2 dell’accordo che, a sua detta, disporrebbe il passaggio a suo nome della proprietà dei marchi ALLEVYAL 2% e ALLEVYAL 4%. Essa sostiene, in sostanza, di aver agito seguendo il contenuto dell’accordo e che la clausola 2.2 è indipendente dalle altre disposizioni contrattuali, la cui eventuale violazione non rientrerebbe nell’ambito di valutazione della presente azione di annullamento.


A tal riguardo, in effetti, l’oggetto della presente analisi non è valutare la questione relativa all’adempimento degli obblighi contrattuali sorti in capo alla titolare con la stipulazione dell’accordo, bensì esaminare la questione relativa alla malafede della titolare al momento del deposito del MUE contestato ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ebbene, tale valutazione implica l’analisi di tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie, tra i quali la natura del rapporto contrattuale tra le parti.


Nella fattispecie, dagli atti risulta che, al momento del deposito della domanda di registrazione del MUE contestato, la richiedente aveva già ideato il segno “ALLEVYAL” e ottenuto, in data 24/04/2015, l’autorizzazione all’immissione al commercio di prodotti medici denominati ALLEVYAL 2% e ALLEVYAL 4% (Allegato I).


Da quanto è dato inferire dal contenuto del contratto (v. punto 2.1, Allegato II), in data 24/01/2017, le parti hanno stipulato un accordo di distribuzione nel quale la richiedente figura quale produttore e proprietario dei prodotti ALLEVYAL 2% e ALLEVYAL 4% (v. allegato A al contratto) e la titolare quale distributore esclusivo dei suddetti prodotti nei seguenti territori: Cipro, Italia, Malta, Portogallo, Romania, Spagna, Ungheria, Bielorussia, Cambogia, Laos, Mongolia, Myanmar, Tailandia e Vietnam.


È evidente perciò che al momento del deposito della domanda del marchio impugnato, avvenuto in data 10/02/2017, la titolare sapeva dell’esistenza del marchio “ALLEVYAL” teso a identificare dispositivi medici della richiedente, in particolare una gamma di fillers a base di acido ialuronico, circostanza peraltro non confutata dalla titolare.


Per valutare l’eventuale malafede della titolare alla data del deposito, tuttavia, occorre esaminare le sue intenzioni, in quanto la conoscenza della titolare in merito all’esistenza del segno anteriore non è, di per sé, una circostanza sufficiente perché si possa presumere la malafede di quest’ultima (11/06/2009, Lindt Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, § 40). Tali intenzioni possono essere dedotte dalle circostanze oggettive e dal suo operato concreto, dal ruolo o dalla posizione rivestita, dalle relazioni di natura contrattuale, precontrattuale o post-contrattuale che intratteneva con la richiedente la nullità, dall’esistenza di doveri o obblighi reciproci, inclusi quelli di lealtà e di correttezza [che ne scaturiscono] … e, più in generale, da tutte le situazioni oggettive di conflitto d’interessi in cui la titolare si è trovata ad operare (11/07/2013, T‑321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 28).


Nelle sue osservazioni, come già menzionato, la titolare rivendica la legittimazione del deposito del marchio contestato facendo riferimento al contenuto del punto 2.2 dell’accordo - che recita quanto segue: “GMED PHARMA che sarà proprietaria dei marchi ALLEVYAL 2% e ALLEVYAL 4%”.


Nelle loro memorie le parti discutono in merito alla portata di tale clausola. In tal senso, si deve constatare che sussiste un problema interpretativo, posto che il contenuto della clausola 2.2 contrasta con le restanti disposizioni contrattuali che fanno evidente riferimento alla concessione di una licenza esclusiva per l’uso dei segni per la durata del contratto, limitata a specifici territori e subordinata al compimento di determinate condizioni.


In primo luogo, sebbene la clausola 2.2 contenga la formulazione “[…] GMED PHARMA S.r.l. che sarà proprietaria dei marchi […]”, dal testo delle altre disposizioni presenti nel contratto non si palesa l’intenzione della richiedente di rinunciare definitivamente ai segni ALLEVYAL 2% e ALLEVYAL 4%. In particolare, dal punto 11, rubricato “Proprietà intellettuale”, si evince che la titolare riceve una licenza d’uso esclusivo al fine di distribuire i prodotti fabbricati dalla richiedente nei paesi designati, ma che tale licenza sarebbe stata concessa sino alla “conclusione del contratto”. Inoltre, la clausola 9.1, rubricata “Riserva di proprietà”, prevede che la richiedente sarebbe rientrata nella disponibilità dei prodotti ALLEVYAL 2% e ALLEVYAL 4 qualora il distributore non avesse adempiuto taluni obblighi (punto 9.1: “[…] nel caso che un qualsiasi importo dovuto dal Distributore sia scaduto e non pagato, il Produttore, senza pregiudizio per ogni altro rimedio applicabile a termini di legge o di contratto, potrà riprendere possesso dei Prodotti per successiva rivendita […]”).


In secondo luogo, il punto 2.2 contiene un generico riferimento a “marchi ALLEVYAL 2% e ALLEVYAL 4%”, senza che sia specificato di che tipo di marchi si tratti. Difatti, dalla documentazione agli atti, appare che al momento della stipulazione del contratto la richiedente non fosse titolare di marchi registrati, con la conseguenza che non vi sono dettagli inerenti alla tipologia di titoli di cui la titolare sarebbe divenuta proprietaria. In altre parole, posto che non vi sono indicazioni che la richiedente fosse titolare di registrazioni di marchi, rimane piuttosto incerto quale sia l’effettivo oggetto del trasferimento di proprietà indicato al punto 2.2.


In terzo luogo, nel contratto non è presente alcuna menzione al deposito di un marchio dell’Unione Europea, né tantomeno alla concessione di un uso dei segni presso l’intero territorio dell’Unione. Sotto il profilo territoriale, difatti, l’accordo indica una licenza d’uso del segno in sette Stati Membri dell’Unione (Cipro, Italia, Malta, Portogallo, Romania, Spagna e Ungheria), sicché il deposito del marchio de quo sembra oltrepassare i limiti territoriali pattuiti.


Alla luce di quanto sopra, contrariamente a quanto sostenuto dalla titolare, non vi sono elementi sufficienti che consentano di considerare che la richiedente abbia autorizzato la titolare al deposito di una domanda di registrazione per un marchio valido nell’intero territorio dell’Unione Europea. Dal contenuto delle clausole presenti nell’accordo, si desume che al momento del deposito del MUE contestato sussistesse un rapporto contrattuale e commerciale tra le parti tale da lasciar intendere che fosse corretto aspettarsi che la titolare si astenesse dal presentare una domanda di registrazione per un marchio dell’Unione Europea pressoché identico ai segni ideati dalla richiedente (13/12/2004, R 582/2003-4 - “East Side Mario’s”, § 23).


Dalla documentazione fornita non vi è nulla che lasci supporre che la richiedente avesse acconsentito, in modo chiaro, preciso ed incondizionato, al deposito del marchio impugnato. Inoltre, benché la titolare ritenga di aver depositato il MUE contestato poiché legittimata dal contenuto del punto 2.2 dell’accordo, occorre rammentare che la titolare di un marchio dell’Unione Europea può aver agito in malafede al momento del deposito anche quando ritiene di avere il diritto morale e giuridico di agire come ha fatto (04/06/2009, R 916/2004‑1, Gerson, § 53).


La titolare ha dunque violato obblighi di lealtà e correttezza che derivano da un vincolo contrattuale e che le incombevano nei riguardi della richiedente. Essa, infatti, doveva rendersi conto del conflitto d’interessi tra l’essere il distributore della richiedente e il deposito di un marchio pressoché identico ai segni creati da quest’ultima e concessi in licenza d’uso per un territorio molto più limitato rispetto a quello coperto da una registrazione di marchio dell’Unione Europea (v. per analogia 11/07/2013, T‑321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 28).


Alla luce di quanto sopra, si conclude che la titolare ha agito in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Vi è malafede quando la titolare, attraverso la registrazione, si propone lo scopo di avanzare pretese sul marchio di un terzo con cui ha avuto rapporti contrattuali o precontrattuali o qualsiasi tipo di rapporto in cui è applicabile il principio della buona fede, che impone al titolare del marchio dell’Unione Europea il dovere di correttezza in relazione alle aspettative e agli interessi legittimi dell’altra parte (13/11/2007, R 336/2007-2 – ‘Claire Fisher/Claire Fisher’, § 24)


Discende da quanto sopra che la domanda deve essere accolta nella sua interezza e che il MUE contestato deve essere dichiarato nullo per tutti i prodotti contestati.


Poiché la domanda ha avuto un esito positivo sulla base dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b) RMUE, non occorre esaminare gli ulteriori impedimenti sollevati dalla richiedente.



SPESE


Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.


Poiché risulta soccombente, la titolare deve sopportare l’onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.


Ai sensi dell’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono la tassa di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.









La Divisione di Annullamento



Jessica LEWIS

Pierluigi M. VILLANI

Michele M.

BENEDETTI - ALOISI



Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.


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