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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE
Alicante, 27/07/2017
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BARZANO' & ZANARDO MILANO S.P.A. Via Borgonuovo, 10 I-20121 Milano ITALIA |
Fascicolo nº: |
016386419 |
Vostro riferimento: |
mtg/AT/5241/CTM |
Marchio: |
FANTASTICALLY FRIED! |
Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
SAGITTARIUS 75 III S.A. 3 RUE DES BAINS L-L-1212 LUSSEMBOURG LUXEMBURGO |
In data 23/03/2017 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di capacità distintiva, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea è respinta per tutti i prodotti/servizi
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Mauro BUFFOLO