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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE
Alicante, 22/08/2017
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ZANOLI & GIAVARINI S.P.A. Via Melchiorre Gioia, 64 I-20125 Milano ITALIA |
Fascicolo nº: |
016398901 |
Vostro riferimento: |
LFRM1804/EU |
Marchio: |
LA FARRA |
Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
Az. Agr. La Farra s.s. Soc. Agr. San Francesco, 44 I-31010 Farra di Soligo (TV) ITALIA |
In data 24/03/2017 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 29/06/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
Dalla lettura dell’articolo citato appare evidente come all’interno di queste definizioni non rientrino alcuni prodotti rivendicati dalla domanda di marchio LA FARRA ovvero: “grappa; liquori; Bevande alcoliche a base di frutta”. Riteniamo dunque che, prescindendo dalle considerazioni che andremo a formulare qui di seguito, la decisione di rifiuto non debba interessare i prodotti sopra citati che, pertanto, possono essere ammessi a registrazione.
Infine, quanto alla presunta natura evocativa del marchio LA FARRA in relazione ai prodotti risultanti dalla suddetta limitazione rispetto alla DOP “FARA”, riteniamo che tale rischio/intento di evocazione debba considerarsi come assolutamente scongiurato in virtù della lunga e pacifica coesistenza tra i due segni sul mercato italiano, ovvero il mercato evidentemente più esposto rispetto ad un’ipotesi di possibile interferenza.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di revocare la propria obiezione per i seguenti prodotti:
Classe 33 grappa; liquori; Bevande alcoliche a base di frutta”..
L'obiezione viene anche revocata in merito agli altri prodotti in considerazione delle prove relative alla mancanza di un rischio di evocazione in considerazione della pluriennale coesistenza.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Mauro BUFFOLO