DIVISIONE D’OPPOSIZIONE




OPPOSIZIONE N. B 2 917 766


Consorzio Cooperative Riunite d'Abruzzo Società Cooperativa Agricola, Contrada Cucullo, 66026, Ortona (CH), Italia (opponente), rappresentata da Ing. Claudio Baldi S.r.l., Viale Cavallotti, 13, 60035, Jesi (AN), Italia (rappresentante professionale)


c o n t r o


Cantina Sociale La Guardiense Società Cooperativa Agricola, Località Santa Lucia 104/105, 82034, Guardia Sanframondi (BN), Italia (richiedente), rappresentata da Francesco Musella, Via Dei Fiorentini n.10, 80133, Napoli, Italia (rappresentante professionale).


Il 28/08/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente



DECISIONE:


1. L’opposizione n. B 2 917 766 è accolta per tutti i prodotti contestati.


2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 405 318 è totalmente respinta.


3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.



NOTA PRELIMINARE


A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.



MOTIVAZIONE:


L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 405 318 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 379 554 per il marchio denominativo ‘QUID’. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.





PROVA DELL’USO


Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.


La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.


Nelle proprie osservazioni del 16/02/2018 la richiedente ha richiesto espressamente che l’opponente fornisse la prova d’uso del proprio marchio italiano anteriore ai sensi dell’art. 47 par. 2 e 3 RMUE


Tuttavia, la richiedente non ha presentato la richiesta di prova dell’uso mediante un documento separato come richiesto dall’articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.


Pertanto, la richiesta di prova dell’uso non è ammissibile ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.



RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE


Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.



  1. I prodotti


I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:


Classe 33: Vini; spumanti; liquori; bevande alcooliche (tranne le birre).


I prodotti contestati sono i seguenti:


Classe 33: Vino; vino rosso; vino bianco; vino brulé; punch al vino; vino di fragole; aperitivi a base di vino; bevande a base di vino; vinello; acquavite; grappa; amari [liquori]; liquori; liquori alle erbe; digestivi [alcooli e liquori]; bevande alcoliche; refrigeratori per vini [bibite]; vini; vini frizzanti; vini spumanti; vini brulé; vini rosati; vini dolci; vini fermi; vini rossi spumanti; vini bianchi spumanti; vini di frutta; vini da tavola; vini per aperitivi; vini frizzanti a fermentazione naturale; vini da cucina; spiriti e liquori.


I prodotti del marchio impugnato vino; vino rosso; vino bianco; vino brulé; punch al vino; vino di fragole; aperitivi a base di vino; bevande a base di vino; vinello; acquavite; grappa; amari [liquori]; liquori; liquori alle erbe; digestivi [alcooli e liquori]; bevande alcoliche; refrigeratori per vini [bibite]; vini; vini frizzanti; vini spumanti; vini brulé; vini rosati; vini dolci; vini fermi; vini rossi spumanti; vini bianchi spumanti; vini di frutta; vini da tavola; vini per aperitivi; vini frizzanti a fermentazione naturale; vini da cucina; spiriti e liquori sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o sono compresi nelle ampie categorie di vini; liquori; bevande alcooliche (tranne le birre) dell’opponente. Pertanto, tutti i suddetti prodotti sono identici.



  1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione


Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.


Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.



  1. I segni


QUID


Marchio anteriore


Marchio impugnato


Il territorio di riferimento è l’Italia.


La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dal termine ‘QUID’. Il marchio impugnato è invece un marchio figurativo. Esso è formato dal termine ‘QVID’ riprodotto in caratteri stilizzati neri maiuscoli.


La Divisione d’Opposizione ritiene che una parte sostanziale del pubblico di lingua italiana riconoscerà in entrambi i marchi il medesimo pronome latino, ossia ‘QUID’, che viene usato nella lingua italiana per indicare qualche cosa di indeterminato o di non facilmente definibile. Ciò è anche dovuto al fatto che la stragrande maggioranza dei consumatori di lingua italiana è a conoscenza del fatto che la lettera ‘U’ e la lettera ‘V’ hanno la stessa remota origine. Queste lettere hanno una storia comune fino a tempi molto vicini ai nostri. I latini avevano infatti in età classica la sola lettera V, sia con il valore vocalico della u italiana di uno (come nel lat. vnvs), sia con quello semiconsonantico della u italiana di quale (lat. qvalis). La forma U della lettera V comparve nelle iscrizioni latine fin dal 2° sec. d.C., ma fu solo una variante calligrafica; e tale si mantenne, maiuscola o minuscola, per molti secoli (informazioni principalmente attinte dall’Enciclopedia Treccani, versione online).


Entrambi i segni possiedono un carattere distintivo normale in considerazione del fatto che il termine “QUID/QVID” non presenta connessione alcuna con i prodotti nella Classe 33.


Il segno contestato presenta una stilizzazione assai limitata e nessun elemento aggiuntivo. Esso pertanto non possiede elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.


Visivamente, i segni coincidono nelle lettere ‘Q-ID’ dei termini ‘QUID’ e ‘QVID’. Inoltre, esiste una significativa somiglianza grafica tra le lettere ‘U’ e ‘V’.


Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.


Sotto il profilo fonetico, alla luce del fatto che le lettere ‘U’ e ‘V’ di un termine di origine latina saranno pronunciate nello stesso modo, ovvero come una lettera ‘U’, i segni sono identici.


Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. In considerazione del fatto che entrambi i segni saranno percepiti come il medesimo pronome di origine latina, i segni sono concettualmente identici.


Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.



  1. Carattere distintivo del marchio anteriore


Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.


L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.


Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.



  1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione


In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti considerati potrebbero provare confusione.


La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).


I prodotti nella classe 33 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico il quale nel presente caso presterà un grado di attenzione medio.


I segni sono molto simili da un punto di vista visivo e foneticamente e concettualmente identici, in considerazione del fatto che una parte sostanziale del pubblico di lingua italiana li assocerà al medesimo pronome latino.


Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Nel presente caso la sola differenza tra i segni, dal peso assai limitato, si riscontra a livello grafico.


Pertanto, poiché i prodotti sono identici e in considerazione della forte somiglianza visiva tra i segni e la loro identità fonetica e concettuale, sussiste un rischio di confusione. L’opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 1 379 554 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.


Per dovere di completezza, la Divisione d’Opposizione rileva che nelle proprie osservazioni del 16/02/2018, la richiedente sostiene di essere titolare di una registrazione di marchio italiano contenente la parola "QVID" che coesiste con il marchio anteriore dell’opponente.


Secondo la giurisprudenza, non è possibile escludere l’eventualità che la coesistenza di due marchi su un particolare mercato possa, unitamente ad altri elementi, contribuire a ridurre la probabilità di confusione tra tali marchi per parte del pubblico di riferimento (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). In alcuni casi, la coesistenza di marchi anteriori sul mercato potrebbe ridurre la probabilità di confusione che l’Ufficio rileva tra due marchi contrapposti (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Tuttavia siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, quanto meno nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, il richiedente del marchio dell’Unione europea abbia debitamente dimostrato che la detta coesistenza si fondava sull’insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori da esso fatti valere e il marchio anteriore dell’interveniente su cui si fonda l’opposizione e con riserva del fatto che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici (11/05/2005, T‑31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).


Sul punto va osservato che la coesistenza formale di alcuni marchi nei registri nazionali o in quello dell’Unione non è di per sé particolarmente rilevante. È infatti necessario dimostrare la loro coesistenza nel mercato, ovvero il fatto che i consumatori sono abituati a vedere i marchi senza confonderli. Infine, ma cosa non meno importante, occorre rilevare che, la valutazione effettuata dall’Ufficio sarà, in linea di principio, limitata ai soli marchi in conflitto.


È quindi solo in speciali circostanze che la divisione d’Opposizione può considerare la prova della coesistenza di altri marchi nel mercato (ed eventualmente nel registro) a livello nazionale e/o dell’Unione come una indicazione dell’«affievolimento o diluizione» del carattere distintivo del marchio dell’opponente, fatto questo che indurrebbe a negare l’ipotesi dell’esistenza di un rischio di confusione.


Si tratta tuttavia di una questione che va valutata caso per caso. Invero, ci si trova di fronte ad una indicazione meramente orientativa, che deve essere maneggiata con cautela, dal momento che le ragioni che giustificano la coesistenza di segni simili possono essere alquanto diverse, in quanto dovute, ad esempio, a specifiche situazioni di fatto o di diritto sorte in passato oppure ad accordi stipulati tra le parti relativi al riconoscimento di diritti anteriori.


Pertanto, in mancanza di argomenti convincenti e suffragati da prove, la rivendicazione della richiedente va respinta in quanto infondata.


La richiedente sostiene poi che il marchio “QVID” gode di notorietà, adducendo diverse prove a sostegno della propria asserzione.


Il diritto connesso a un marchio dell’Unione europea sorge a partire dal deposito della domanda, non prima. Per quanto riguarda il procedimento di opposizione è quindi necessario prendere in esame il marchio dell’Unione europea a partire da tale data.


Pertanto, nel valutare se un marchio dell’Unione europea ricade nell’ambito di applicazione di uno degli impedimenti relativi alla registrazione, gli eventi o i fatti verificatisi prima della data di deposito del marchio dell’Unione europea sono privi di rilievo, in quanto i diritti dell’opponente, nella misura in cui precedono il marchio dell’Unione europea, debbono considerarsi anteriori rispetto al marchio dell’Unione europea del richiedente. Anche quest’ultima rivendicazione della richiedente va dunque respinta in quanto infondata.



SPESE


Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.


Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.


Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.




Divisione d’Opposizione



Michele M.

BENEDETTI-ALOISI

Andrea VALISA

Riccardo RAPONI



Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.


Latest News

  • FEDERAL CIRCUIT AFFIRMS TTAB DECISION ON REFUSAL
    May 28, 2021

    For the purpose of packaging of finished coils of cable and wire, Reelex Packaging Solutions, Inc. (“Reelex”) filed for the registration of its box designs under International Class 9 at the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”).

  • THE FOURTH CIRCUIT DISMISSES NIKE’S APPEAL OVER INJUNCTION
    May 27, 2021

    Fleet Feet Inc, through franchises, company-owned retail stores, and online stores, sells running and fitness merchandise, and has 182 stores, including franchises, nationwide in the US.

  • UNO & UNA | DECISION 2661950
    May 22, 2021

    Marks And Spencer Plc, Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom, (opponent), represented by Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Grays Inn Road, London WC1X 8BT, United Kingdom (professional representative)