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DIVISIONE DI ANNULLAMENTO |
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ANNULLAMENTO N. 29 123 C (NULLITÀ)
Casa del Dolce S.p.A., Strada Consorziale dei beni, 1/3, 24045 Fara Gera D'Adda (BG), Italia (richiedente), rappresentata da Bugnion S.p.A., Largo Michele Novaro, 1/A, 43121 Parma, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Damo S.n.c. di Sprea Monica & C., Via Cadrega 2, 37121 Verona, Italia, e Casa del Dolce di Bertolini Gabriella & C. s.n.c., Via Camporosolo 200, 37047 San Bonifacio, Verona, Italia (titolari del MUE), rappresentati da Società Italiana Brevetti S.p.A., Stradone San Fermo, 21/B, 37121 Verona, Italia (rappresentante professionale).
Il 28/08/2019 la Divisione di Annullamento emana la seguente
DECISIONE
1. La domanda di nullità è parzialmente accolta.
2. Il marchio dell’Unione europea n. 16 411 514 è dichiarato nullo per alcuni dei prodotti contestati, ossia:
Classe 30: Pasticceria; prodotti dolciari lievitati; panettoni; pandori; colombe; biscotti, biscotti secchi, biscotti frollini, biscotti all'uovo, biscotti ricoperti, biscotti ripieni, biscotti a sandwich, biscotti salati, piccola pasticceria secca, wafer, fette biscottate, amaretti, cracker, torte pronte continuative; dolci; dolce con pasta sbriciolata; dolce di mandorle; dolce alle fragole; dolce gelato; mousse (dolce); dolcetti; pane allo zenzero (dolce natalizio); preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; cioccolato.
3. Il marchio dell’Unione europea rimane registrato per tutti i restanti prodotti, ossia:
Classe 30: Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, riso, tapioca e sago; farine, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie; ghiaccio.
4. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
MOTIVAZIONI
In data 31/10/2018, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell’Unione europea n. 16 411 514 (nel prosieguo il MUE contestato), depositato il 28/02/2017 e registrato il 26/06/2017, per il seguente segno figurativo:
La domanda è diretta contro tutti i prodotti coperti dal MUE contestato, vale a dire:
Classe 30: Pasticceria; prodotti dolciari lievitati; panettoni; pandori; colombe; biscotti, biscotti secchi, biscotti frollini, biscotti all'uovo, biscotti ricoperti, biscotti ripieni, biscotti a sandwich, biscotti salati, piccola pasticceria secca, wafer, fette biscottate, amaretti, cracker, torte pronte continuative; dolci; dolce con pasta sbriciolata; dolce di mandorle; dolce alle fragole; dolce gelato; mousse (dolce); dolcetti; pane allo zenzero (dolce natalizio); caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio; cioccolato.
La domanda si basa sui seguenti diritti anteriori:
Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 10 522 911, depositato il 23/12/2011 e concesso il 03/05/2012, per il seguente segno figurativo:
La domanda si basa su una parte dei prodotti coperti dal marchio anteriore, ossia confetteria e sciroppo di melassa in classe 30.
Registrazione di marchio italiano n. 1 550 200, depositato il 22/11/2012 e concesso il 03/07/2013, per il seguente segno figurativo:
La domanda si basa su una parte dei prodotti coperti dal marchio anteriore, ossia confetteria, prodotti di confetteria, dolciumi; gomma da masticare non per uso medico; sciroppo di melassa, sciroppi aromatizzati in classe 30.
La richiedente ha invocato l’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.
SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI
Nelle osservazioni presentate insieme alla domanda di nullità in data 31/10/2018, la richiedente sostiene che sussiste un rischio di confusione, nonché di associazione, tra i marchi in conflitto in virtù della forte somiglianza tra i segni e dell’identità e affinità tra i prodotti in conflitto nella classe 30. In particolare, la richiedente rileva che la somiglianza dei marchi risiede nell’elemento comune “CASA DEL DOLCE” che verrà percepito dal pubblico quale componente dominante dei segni in conflitto. Secondo la richiedente, le differenze grafiche tra i segni non sono sufficienti a escludere un rischio di confusione posto che il consumatore potrebbe pensare che il MUE contestato sia un mero restyling realizzato dalla richiedente a fini commerciali. Sotto il profilo concettuale, la richiedente sostiene che la denominazione comune “CASA DEL DOLCE” non contiene un significato associabile direttamente con i prodotti in esame, posto che i termini italiani che la compongono non verranno compresi dalla maggioranza del pubblico di riferimento.
In data 19/11/2018 le osservazioni della richiedente venivano notificate ai titolari del MUE, i quali avevano a disposizione fino al 24/01/2019 per depositare osservazioni di replica. Poiché, alla scadenza del termine, nessuna risposta era pervenuta dai titolari, in data 29/01/2019 l’Ufficio comunicava alle parti che la fase in contraddittorio del procedimento era conclusa e che una decisione sarebbe stata presa in base agli elementi in suo possesso.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento nell’ambito di una valutazione complessiva di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
La domanda di nullità relativa si basa su più di un marchio anteriore. Per ragioni di economia procedurale, la Divisione di Annullamento esaminerà in primo luogo la domanda in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 10 522 911.
I prodotti
I fattori pertinenti per il confronto dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.
I prodotti sui quali si basa la domanda sono i seguenti:
Classe 30: Confetteria e sciroppo di melassa.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 30: Pasticceria; prodotti dolciari lievitati; panettoni; pandori; colombe; biscotti, biscotti secchi, biscotti frollini, biscotti all'uovo, biscotti ricoperti, biscotti ripieni, biscotti a sandwich, biscotti salati, piccola pasticceria secca, wafer, fette biscottate, amaretti, cracker, torte pronte continuative; dolci; dolce con pasta sbriciolata; dolce di mandorle; dolce alle fragole; dolce gelato; mousse (dolce); dolcetti; pane allo zenzero (dolce natalizio); caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio; cioccolato.
In via preliminare, occorre osservare che, secondo l'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.
Nella specie, i prodotti contestati confetteria e sciroppo di melassa sono parimenti coperti dai marchi in conflitto. Ne consegue che tali prodotti sono identici.
I prodotti contestati pasticceria, prodotti dolciari lievitati, panettoni, pandori, colombe, biscotti, biscotti secchi, biscotti frollini, biscotti all'uovo, biscotti ricoperti, biscotti ripieni, biscotti a sandwich, biscotti salati, piccola pasticceria secca, wafer, fette biscottate, amaretti, cracker, torte pronte continuative, dolci, dolce con pasta sbriciolata, dolce di mandorle, dolce alle fragole, dolce gelato, mousse (dolce), dolcetti, pane allo zenzero (dolce natalizio), preparati fatti di cereali, pasticceria, gelati e cioccolato sono, almeno, simili ai prodotti anteriori confetteria. I suddetti prodotti in conflitto condividono la stessa origine commerciale e lo scopo, sono indirizzati allo stesso pubblico e sono venduti nei medesimi punti di vendita. Alcuni di essi possono avere la stessa natura o essere in competizione tra loro.
Vi è inoltre somiglianza tra sciroppo di melassa del marchio della richiedente e zucchero del marchio impugnato, posto che essi coincidono nel pubblico di riferimento, nei canali commerciali e possono essere in competizione tra loro.
I prodotti contestati pane e miele sono lievemente simili, rispettivamente, ai prodotti confetteria e sciroppo di melassa del marchio anteriore, posto che essi possono coincidere nel pubblico rilevante e nei rispettivi canali di distribuzione. Inoltre, non può essere escluso che i prodotti di confetteria e il pane provengono dalla medesima impresa, né che vi possa essere concorrenza tra sciroppo di melassa e miele.
I rimanenti prodotti contestati caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, riso, tapioca e sago; farine, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie e ghiaccio sono dissimili da tutti i prodotti coperti dal marchio anteriore invocato dalla richiedente. Benché si tratti di prodotti alimentari che condividono i medesimi canali di distribuzione e consumatori finali, essi hanno un’origine commerciale e produttiva totalmente differente e il pubblico è al corrente di tale circostanza. Inoltre, hanno differente proposito e non sono né complementari né in competizione.
Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre altresì tenere conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a seconda della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
Riguardo ai consumatori dei prodotti alimentari in esame, si deve considerare che, secondo una giurisprudenza consolidata, tali prodotti, che risultano essere identici e simili (in diverso grado) sono destinati al grande pubblico. Infatti, poiché i prodotti alimentari sono normalmente oggetto di una distribuzione generalizzata, che va dal reparto alimentari dei supermercati ai ristoranti e ai bar, si tratta di prodotti di consumo corrente, il cui pubblico di riferimento è il consumatore medio, che si presume sia mediamente informato e ragionevolmente accorto e avveduto (28/06/2011, T-471/09, Buonfatti, EU:T:2011:307, § 56 e 75). Il pubblico di riferimento è pertanto amplio e a tale pubblico non è possibile ascrivere una soglia di attenzione elevata.
I segni
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Marchio anteriore |
MUE contestato |
Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.
La valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il marchio anteriore è un segno complesso in bianco e nero costituto da un’etichetta di forma ovale al cui interno è raffigurata la dicitura “Casa del Dolce” in caratteri standard neri su sfondo bianco. Alla destra della lettera “e” della parola “dolce”, in alto, è posto il simbolo ®, in dimensioni molto ridotte e che sarà ignorato nella comparazione tra i segni in quanto semplice indicazione che il marchio è registrato. Nella parte inferiore del segno compare in piccolo la dicitura “dal 1950”, in caratteri standard bianchi su sfondo nero.
L’elemento “Casa del Dolce” domina il segno sotto il profilo visivo. La cornice grafica, lungi dall’essere caratterizzante, pone tale dicitura maggiormente in risalto rispetto alla scritta “dal 1950”, riportata in caratteri più piccoli e nella parte inferiore del segno.
Il MUE contestato è anch’esso un segno composto, riprodotto in bianco e nero in una cornice quadrangolare al cui interno compare un cuore stilizzato tracciato su linee nere. All’interno del cuore sono presenti i seguenti elementi verbali e figurativi dall’alto verso il basso: la dicitura “Casa del dolce”, in maiuscolo e in caratteri standard; le parole “Romeo e Giulietta”, in caratteri piuttosto minori; il disegno di una coppia abbracciata su un balcone. Nella parte inferiore del segno compaiono le parole “Giulietta” e “Verona” trascritte in un unico elemento.
Il marchio della titolare è dominato visivamente dalla dicitura “Casa del dolce” e dal disegno del cuore entro cui essa è trascritta. Le ulteriori componenti grafiche e verbali del segno, sebbene non trascurabili, sono, da un lato, raffigurate in dimensioni assai minori (la scritta “Romeo e Giulietta” e il disegno di una coppia su un balcone) e, dall’altro, poste in una posizione decentrata all’interno del segno (l’elemento costituito dall’unione delle parole “Giulietta” e “Verona”).
Quanto alla capacità distintiva degli elementi compresi nei segni, si osserva che le argomentazioni della richiedente sulla confondibilità dei marchi vertono in larga misura sulla percezione che di essi ha il pubblico dell’Unione privo di conoscenza della lingua italiana. Su tale punto, si osserva che i titolari non hanno presentato osservazioni di replica e, pertanto, non hanno contestato gli argomenti della richiedente.
A tal riguardo, il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento diretto a ottenere la dichiarazione di nullità contro qualsiasi marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per dichiarare nullo il marchio contestato.
Nella fattispecie, sebbene i segni presentino elementi in comune dotati di un chiaro significato in italiano (i.e. “casa del dolce”), come addotto dalla richiedente, per altri consumatori nei territori dell’Unione in cui tali termini, o i suoi simili, non esistono (ad esempio, i consumatori di lingua inglese, bulgara, ceca, finlandese, polacca, tedesca e ungherese), essi verranno percepiti come parole di fantasia. Pertanto, la Divisione di Annullamento ritiene opportuno riprendere le osservazioni della richiedente e basare l’esame del rischio di confusione rispetto a questa porzione di pubblico, per la quale l’espressione “casa del dolce” non possiede significato.
In merito agli ulteriori elementi che contraddistinguono il marchio anteriore, è ragionevole ritenere che la componente “dal 1950” verrà percepita dal pubblico come indicazione dell’anno di fondazione o di inizio attività della società della richiedente. Tenuto conto che gli elementi grafici del segno svolgono un ruolo meramente ornamentale, è possibile considerare l’espressione “Casa del Dolce” quale elemento maggiormente distintivo del marchio della richiedente.
Quanto al MUE contestato, oltre alla dicitura “Casa del Dolce”, esso contiene gli elementi sopra descritti che, benché di origine italiana, è probabile che vengano compresi dal pubblico come un riferimento alla famosa tragedia di William Shakespeare “Romeo e Giulietta”, conosciuta anche come una delle storie d'amore più popolari del mondo. Si tratta, infatti, dei nomi dei personaggi, della città nella quale essa è ambientata e del famoso balcone ove i due ragazzi si dichiarano il loro amore, rappresentato dal cuore nel quale tali elementi sono raffigurati. Tali elementi si riferiscono al medesimo nucleo concettuale, che sebbene possa alludere alla “dolcezza” dei prodotti coperti dal marchio in classe 30 rimane pur sempre distintivo. Ne consegue che il MUE contestato non presenta elementi che possano considerarsi maggiormente distintivi rispetto agli altri.
Alla luce di quanto sopra, sul piano visivo, i segni coincidono nell’elemento verbale “Casa del Dolce”, che, come detto, costituisce l’elemento dominante nel segno anteriore e co-dominante nel MUE contestato insieme al disegno del cuore. La dicitura “Casa del Dolce” inoltre assume una valenza distintiva in entrambi segni, in particolare nel marchio anteriore nel quale costituisce l’elemento maggiormente distintivo. Tale parte comune comporta una somiglianza visiva, tanto più che il pubblico è generalmente più attento alla parte iniziale dei segni (06/06/2013, T-411/12, Pharmastreet, EU:T:2013:304, § 25). Le differenze sono date dai rispettivi ulteriori elementi grafici e denominativi sopra descritti, i quali, tuttavia, non sono tali da escludere la somiglianza tra i segni in considerazione del loro minore grado distintivo nel marchio anteriore e per la dimensione e posizione che ricoprono all’interno del MUE contestato. Pertanto, sebbene vi siano elementi differenziali d’impatto visivo, in particolare la figura del cuore nel MUE contestato, i segni a confronto presentano una somiglianza visiva di livello medio.
Quanto all’aspetto fonetico, in via preliminare, va tenuto presente che la comparazione fonetica tra segni complessi dev’essere operata esclusivamente in base agli elementi verbali e non è influenzata da un’eventuale descrizione orale degli elementi figurativi presenti nei marchi, che rientra semmai nella comparazione visiva o in quella concettuale tra gli stessi (v., per analogia, 25/05/2005, T-352/02, PC Works, EU:T:2005:176, § 42). Così, i rispettivi elementi figurativi non hanno alcuna incidenza sulla comparazione fonetica.
Ciò detto, la pronuncia dei segni coincide nel suono del rispettivo elemento iniziale e distintivo (“Casa del dolce”). Per contro, la pronuncia differisce nell’espressione “dal 1950” del segno anteriore, nonché nelle parole “Romeo e Giulietta” e “Giulietta Verona” del MUE contestato. In merito ai rimanenti termini differenziali presenti nei segni, è ragionevole ritenere che le diciture “dal 1950” del segno anteriore e “Romeo e Giulietta” del MUE contestato non verranno pronunciate dalla grande maggioranza del pubblico rilevante alla luce delle loro ridotte dimensioni e delle posizioni marginali che occupano nel segno. Tale circostanza scaturisce anche dalla posizione dominante della scritta “Casa del Dolce” in entrambi i segni e dalla naturale tendenza del consumatore ad accorciare i segni lunghi al momento della loro pronuncia (v., in tal senso, 30/11/2006, T-43/05, “Brothers by Camper”, § 75; 11/11/2009, T-162/08, “Green by missako”, § 43; 31/01/2012, T-378/09, Spa Group, EU:T:2012:34, § 33; 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 28). Pertanto, anche dal punto di vista fonetico si ritiene che i segni siano simili in media misura.
Sotto il profilo concettuale, come sopra indicato, la dicitura comune “Casa del Dolce” non ha significato in lingua inglese, bulgara, ceca, finlandese, polacca, tedesca e ungherese. Per quanto riguarda i rimanenti elementi del MUE contestato, il cuore, il balcone con la coppia, le parole Romeo, Giulietta e Verona, si ritiene, come menzionato, che essi verranno percepiti dalla gran parte del pubblico come un richiamo alla nota tragedia di William Shakespeare “Romeo e Giulietta” e alla città nella quale è ambientata, Verona. La scritta “dal 1950” verrà associata concettualmente all’anno di fondazione o inizio attività della richiedente, seppur si tratta di una valenza semantica secondaria poiché derivante da un elemento secondario. Ne consegue che dal punto di vista concettuale i segni sono dissimili.
Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive e fonetiche, si ritiene che i segni oggetto della comparazione siano simili, ma chiaramente non identici. Ne consegue che, malgrado una parziale identità dei prodotti contestati, l'azione deve essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE in quanto risulta evidente che i marchi non sono identici. La valutazione del caso di specie pertanto procederà con l’analisi del rischio di confusione.
Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui tener conto nella valutazione complessiva del rischio di confusione.
La richiedente non ha esplicitamente dichiarato che il suo marchio ha un carattere particolarmente distintivo in virtù di un uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.
Valutazione complessiva, altri argomenti e conclusioni
Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). Inoltre, tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Si è rilevato, in primo luogo, come i prodotti in conflitto siano in parte identici, in parte simili (in diverso grado) e in parte dissimili, e che siano diretti al grande pubblico, il cui livello di attenzione non è particolarmente elevato.
In secondo luogo, i segni in conflitto presentano somiglianze a livello visivo e fonetico in virtù dell’identità del rispettivo primo elemento “Casa del dolce”, che costituisce la componente maggiormente distintiva e dominante del segno della richiedente, e l’elemento co-dominante insieme al disegno del cuore nel marchio impugnato, nel quale ricopre un ruolo distintivo. Difatti, in linea con quanto stabilito sopra, in svariate lingue in uso nel territorio dell’Unione europea la dicitura “casa del dolce” è priva di significato e quindi è probabile che il pubblico che non comprenderà il suo significato sarà indotto a confondere i marchi ai sensi dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE.
Sebbene i marchi presentino delle differenze, esse, tuttavia, non sono sufficienti a controbilanciare la loro somiglianza complessiva. Gli elementi figurativi e denominativi del marchio anteriore svolgono un ruolo secondario all’interno segno per le ragioni sopra esposte. Nel MUE contestato, i rimanenti elementi non passeranno inosservati soprattutto per il loro impatto visivo e per la loro valenza semantica, ma non sono di natura tale da deviare l’attenzione del consumatore dalla componente “casa del dolce”, trascritta in caratteri maiuscoli e posta al centro del segno. Le differenze tra i marchi in conflitto non sono dunque sufficienti a creare due impressioni completamente distinte e a scongiurare il rischio di confusione o di associazione nella mente dei consumatori. D’altronde, secondo la giurisprudenza, un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, quando quest’ultima costituisce l’elemento dominante nell’impressione globale prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando questa componente può da sola dominare l’immagine del marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta (23/10/2002, T 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 33). Tale condizione è rispettata nel caso di specie.
Inoltre, si deve tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Posto quanto sopra, debitamente considerato ogni altro fattore di rilevanza nel presente caso, ivi incluso il principio di interdipendenza sopra citato, la Divisione di Annullamento conclude che vi sia il rischio che (per lo meno) i consumatori di lingua inglese, bulgara, ceca, finlandese, polacca, tedesca e ungherese siano indotti a ritenere che i prodotti recanti il MUE contestato provengano dalla medesima impresa produttrice dei prodotti contraddistinti dal segno anteriore o da imprese economicamente collegate. Ciò vale sia per i prodotti ritenuti identici sia per quelli considerati affini in media e lieve misura a ragione delle significative analogie sussistenti tra i segni. Come precedentemente precisato nella sezione b) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione è sufficiente per dichiarare il marchio contestato nullo per i seguenti prodotti:
Classe 30: Pasticceria; prodotti dolciari lievitati; panettoni; pandori; colombe; biscotti, biscotti secchi, biscotti frollini, biscotti all'uovo, biscotti ricoperti, biscotti ripieni, biscotti a sandwich, biscotti salati, piccola pasticceria secca, wafer, fette biscottate, amaretti, cracker, torte pronte continuative; dolci; dolce con pasta sbriciolata; dolce di mandorle; dolce alle fragole; dolce gelato; mousse (dolce); dolcetti; pane allo zenzero (dolce natalizio); preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; cioccolato.
La domanda deve invece essere respinta nella parte in cui è diretta contro i restanti prodotti contestati ritenuti dissimili, poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Come
sopra riportato, la richiedente ha inoltre basato la sua domanda
d’annullamento sul marchio anteriore italiano n.
1 550 200. Tuttavia,
dal momento che il marchio coperto dalla registrazione italiana è
identico al marchio anteriore già posto a confronto con il marchio
contestato ed entrambi i segni anteriori coprono lo stesso ambito di
prodotti in classe 30, il risultato non può essere diverso per i
prodotti contestati per i quali la domanda di annullamento è già
stata respinta. Pertanto, non vi è alcun rischio di confusione per
quei prodotti e la domanda di nullità non può essere accolta
neppure in quanto basata sul rimanente diritto anteriore sopra
elencato.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. A norma dell’articolo 109, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l’equità lo richieda, la Divisione di Annullamento decide una ripartizione differente.
Poiché l’annullamento è accolto solamente per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti risultano soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporta le proprie spese.
La Divisione di Annullamento
Jessica LEWIS |
Pierluigi M. VILLANI |
Michele M. BENEDETTI-ALOISI |
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.