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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE
Alicante, 15/09/2017
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Francesco De Sanzuane Via Borghi Mamo, 1 I-40137 Bologna ITALIA |
Fascicolo nº: |
016517922 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
BOLOGNA FOR YOU |
Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
ETTORE MASERATI VIA MARCONI 16 I-40122 BOLOGNA ITALIA |
In data 17/05/2017 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 23/06/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
Il richiedente rileva la non attinenza della motivazione di rifiuto del marchio “BOLOGNA FOR YOU”, ciò a partire dal fatto che in relazione ai servizi in oggetto, ben si adatta ad essere connesso ai servizi di accoglienza, questo collegamento è forte e palese.
Considerare il pubblico di riferimento limitatamente a quello inglese è errato dato le parole inglesi “for” e “you” sono termini generici entrati a far parte del linguaggio corrente e sono perfettamente comprensibili dall’intero pubblico europeo.
Nell’economia mondiale in cui operano aziende che operano a livello internazionale nel campo dell’ospitalità alberghiera quali Booking e Uber, non si ritiene possibile sostenere che parole generiche inglesi, possano limitare il messaggio solo ai consumatori di lingua inglese nell’Unione. Questo aspetto ha poca rilevanza non solo per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, ma anche in virtù del fatto che l’intero pubblico comprende ed utilizza detti termini.
Il pubblico in questione è un consumatore evoluto abituato ad utilizzare internet quale strumento di ricerca e i cui migliori risultati si ottengono se la ricerca viene effettuata in lingua inglese. Quindi se il marchio “BOLOGNA FOR YOU” è utilizzato per contraddistinguere affitto di alloggi temporanei sarà inteso come la “Bologna per te” o la “Bologna che è a tua disposizione, per accoglierti”. Altri significati, anche forzosamente, sarebbero difficile da attribuire. Pertanto non sia corretto sostenere che il marchio non indichi un preciso comportamento del richiedente, in quanto “Bologna for you” è idoneo a identificare i servizi obiettati. Il segno è distintivo e facilmente memorizzabile in relazione ai servizi in questione.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
In primo luogo l’Ufficio ricorda che la notifica dei motivi di rifiuto trasmessa in data 17/05/2016 è stata emessa ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) (assenza di capacità distintiva) e non ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) (descrittività del segno). Pertanto, le considerazioni riguardo all’assenza di indicazioni descrittive rispetto ai prodotti richiesti nel caso di specie sono irrilevanti.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine "è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale" (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
L’Ufficio ha proceduto all’esame dei termini inglesi che formano il segno, ovvero “Bologna”, “for” e “you”. Si tratta di vocaboli del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati.
La dicitura è inoltre grammaticalmente corretta e non è pertanto percepita come inusuale dal consumatore di riferimento.
Essa trasmette un messaggio chiaro e inequivoco, ed è traducibile in italiano come “Bologna per te/voi”.
L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali.
Considerando la natura del marchio, i servizi richiesti, nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua inglese), l’Ufficio ritiene che la dicitura “BOLOGNA FOR YOU” non può che essere considerata come un messaggio promozionale destinato a evidenziare una caratteristica dei servizi del richiedente, il cui proposito è quello di descrivere gli aspetti positivi dei servizi in questione.
Se applicata a prodotti quali ad esempio “(Agenzie immobiliari [beni immobili]; Locazione di proprietà immobiliari; Locazione di beni immobiliari; Servizi immobiliari; Alloggi temporanei; Alloggio temporaneo; Alloggi temporanei ammobiliati; Prenotazione di alloggi; Alloggi per vacanze; Fornitura di alloggi temporanei nell'ambito di pacchetti turistici di accoglienza; Servizi di agenzia di viaggio per la prenotazione di alloggi temporanei; etc.”, l’espressione “BOLOGNA FOR YOU” non sarà interpretata dal consumatore come marchio, bensì come un messaggio promozionale destinato a evidenziare gli aspetti positivi dei servizi, ovvero che sono appositamente disegnati per soddisfare le esigenze/le necessità del consumatore che visita e/o vive a Bologna.
L’argomento del richiedente secondo cui il senso del marchio possa essere come “la città che accoglie te” o altri numerosi significati similari, rendono il concetto di accoglienza ed ospitalità proprio dei servizi obiettati (e pertanto appositamente disegnati per soddisfare le esigenze/necessità del consumatore che visita e/o vive a Bologna) (v., per analogia, 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, ECLI:EU:T:2011:526, § 24), sarà senza dubbio interpretata dal consumatore di riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell’origine commerciale dei servizi. Quindi alla luce di quanto sopra affermato, il richiedente stesso non fa che corroborare quanto rilevato dall’Ufficio, ossia che si tratta di un segno privo di carattere distintivo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la dicitura invocherà gli sforzi intensi del richiedente per offrire i migliori servizi possibili, siano essi Locazione di proprietà immobiliari, Valutazione e gestione relative di beni immobiliari, Affitto di alloggi (classe 36), Offerta di alloggi temporanei, Alloggi per turisti, ovvero servizi appositamente concepiti per soddisfare i bisogni dei consumatori che sono desiderosi di visitare o che risiedono stabilmente a Bologna.
Per le ragioni su esposte il segno non può essere considerato idoneo ad identificare i servizi in questione, contrariamente a quanto affermato dal richiedente.
L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione.
L’argomento del richiedente secondo cui non è giusto considerare il pubblico di riferimento limitatamente a quello inglese è errato dato che le parole inglesi “for” e “you” sono termini generici comprensibili dall’intero pubblico europeo. Non solo, nell’ economia mondiale in cui operano aziende che operano a livello internazionale nel campo dell’ospitalità alberghiera quali Booking e Uber, non si ritiene possibile sostenere che parole generiche inglesi, possano limitare il messaggio solo ai consumatori di lingua inglese nell’Unione. Questo aspetto ha poca rilevanza non solo per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, ma anche in virtù del fatto che l’intero pubblico comprende ed utilizza detti termini.
A questo proposito va rilevato in primis che l'articolo 7, paragrafo 1, RMUE è una disposizione comunitaria e va interpretata in base a criteri europei uniformi. Non è corretto applicare criteri diversi in materia di carattere distintivo, basati su tradizioni nazionali diverse, o applicare standard diversi, cioè più blandi o più severi, a seconda del paese di cui si tratti.
Tuttavia, l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’Unione europea (UE). Non solo va rilevato che comunque lo stesso articolo sarà vigente e applicato anche dopo l’avvenuta uscita del Regno Unito dall’Unione europea, infatti l’inglese è la lingua ufficiale anche di Irlanda e Malta.
Ciò significa che, ai fini di un rigetto, è sufficiente che il marchio sia descrittivo o privo di carattere distintivo in una qualsiasi lingua ufficiale dell’UE (sentenza del 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57), così come nel caso del segno in esame.
Allorché un'obiezione non è basata su un significato semantico di una parola, l'impedimento riguarda di norma l'intera Unione europea. Tuttavia, la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento, la prassi commerciale o l'uso dei prodotti e servizi rivendicati possono essere diversi nell’ambito dell’Unione europea.
In secondo luogo, l’Ufficio non può che essere d’accordo con l’argomento del richiedente circa la sempre maggior diffusione e conoscenza della lingua inglese fuori da quei territori dove è la lingua del paese. Questo fenomeno che riguarda in pratica tutti gli Stati Membri dell’Unione, e soprattutto quando si tratta, come giustamente indicato dal richiedente, di termini basici quali “for” e “you”, non farà altro che confermare quanto già sopra ampliamente argomentato limitatamente al consumatore di lingua inglese, ossia che si tratta di un messaggio promozionale destinato a evidenziare gli aspetti positivi dei servizi. Poi il fatto che il sintagma “BOLOGNA FOR YOU” sia comprensibile come tale anche dal pubblico non anglofono non rende il segno distintivo. Infatti, ammesso e non concesso, che quanto affermato dal richiedente ampli il pubblico di riferimento, questo fatto non si traduce automaticamente in rendere un segno privo di carattere distintivo in distintivo, anzi la percezione sarà la stessa ma ampliata, ovvero quella di un segno privo di carattere distintivo anche in quei paesi dell’Unione dove l’inglese non è la lingua ufficiale.
Per quanto concerne l’argomento del richiedente secondo il quale il marchio sarebbe idoneo in relazione ai servizi in questione, va osservato che il motivo per cui l’Ufficio ritiene che il segno sia carente di capacità distintiva non è la mancanza di originalità o di novità del medesimo, bensì la sua incapacità di fungere da indicatore dell’origine commerciale dei prodotti in questione, dal momento che il pubblico percepirà l’espressione “BOLOGNA FOR YOU” come un’informazione di carattere promozionale (09 gennaio 2014, R 1475/2013-5, I’M SMART, § 21).
Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di carattere distintivo.
Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel messaggio in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse “educato” a farlo attraverso un lungo processo di “familiarizzazione” con i prodotti di cui trattasi.
Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 517 922 è respinta per i seguenti servizi:
Classe 36 Agenzie immobiliari [beni immobili]; Locazione di proprietà immobiliari; Locazione di beni immobiliari; Servizi immobiliari; Amministrazione di beni immobiliari; Valutazione di proprietà immobiliari; Gestione di beni immobiliari; Servizi di agenzie immobiliari; Servizi d'agenzie immobiliari residenziali; Servizi relativi ad affari immobiliari; Agenzie di locazione [proprietà immobiliari]; Locazione (organizzazione di -) [solo proprietà immobiliari]; Servizi di gestione di beni immobiliari; Amministrazione di beni e di proprietà immobiliari; Valutazione e gestione relative di beni immobiliari; Organizzazione di contratti di locazione di proprietà immobiliari; Servizi di gestione immobiliare relativi a complessi immobiliari; Servizi di agenzia per la locazione di proprietà immobiliari; Stesura di contratti d'affitto e di locazione di beni immobiliari; Amministrazione di alloggi; Fornitura di alloggi; Affitto di alloggi; Alloggi (affitto di -) [appartamenti]; Alloggi (locazione di -) [appartamenti]; Agenzia di locazione di alloggi [appartamenti].
Classe 43 Alloggi temporanei; Alloggio temporaneo; Alloggi temporanei ammobiliati; Prenotazione di alloggi; Alloggi per vacanze; Alloggi per turisti; Locazione di alloggi temporanei; Offerta di alloggi temporaneo; Prenotazione di alloggi temporanei; Organizzazione di alloggi temporanei; Servizi di prenotazione di alloggi; Servizi per prenotazione di alloggi; Servizi di agenzie per alloggi; Locazione di alloggi per vacanze; Affitto di alloggi per vacanze; Affitto di alloggi [temporanei]; Fornitura di alloggi temporanei; Servizi di ospitalità [alloggio]; Servizi di alloggio temporaneo; Fornitura di alloggi per vacanze; Organizzazione e fornitura di alloggi temporanei; Prenotazione di alloggi temporanei tramite internet; Servizi relativi ad alloggi per vacanze; Fornitura di alloggi temporanei per gli ospiti; Agenzie per la prenotazione di alloggi temporanei; Fornitura di alloggi temporanei in appartamenti per le vacanze; Servizi di agenzie di prenotazione di alloggi per vacanze; Fornitura di informazioni in tema di alloggio tramite internet; Affitto di alloggi temporanei in case e appartamenti per vacanze; Fornitura di informazioni in tema di alloggi temporanei tramite internet; Fornitura di informazioni in tema di servizi di alloggio temporaneo; Fornitura di alloggi temporanei nell'ambito di pacchetti turistici di accoglienza; Servizi di agenzia di viaggio per la prenotazione di alloggi temporanei; Servizi di accoglienza per alloggi temporanei [gestione di arrivi e partenze]; Fornitura di informazioni online in tema di prenotazione di alloggi di vacanza.
La domanda può proseguire per i rimanenti servizi.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Antonino TIZZANO