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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE
Alicante, 19/09/2017
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CLC Via Monte San Michele N1/A I-87100 Cosenza ITALIA |
Fascicolo nº: |
016633315 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
I CALABRESI eccellenze mediterranee |
Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
CLC Via Monte San Michele N1/A I-87100 Cosenza ITALIA |
In data 14/05/2017 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera J, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 15/06 /2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
Il segno
non
è evocativo delle DOP
Bergamotto di Calabria per prodotti non commestibili;
Capocollo di Calabria per prodotti a base di carne;
Cipolla rossa di tropea Calabria per frutta, vegetali e cereali;
Clementine di Calabria per frutta, vegetali e cereali;
Liquirizia di Calabria per spezie, dolci, torte, biscotti e dolciumi;
Pancetta di Calabria per prodotti a base di carne;
Salsiccia di Calabria per prodotti a base di carne;
Sopressata di Calabria per prodotti a base di carne;
perché:
Esistono marchi quali 'TOSCANO' 'PIEMONTESE', regolarmente registrati;
Calabresi' è un diffuso cognome italiano che non evoca le DOP; diverso archio DOP;
Una ricerca eseguita anteriorità possibili aveva e ha dato riosultato favorevole;
Inoltre gli uffici repressione frodi hanno assentito alla apposizione del marchio poichè la natura del bene marchiato è scritta sul retro ed il nome della linea di prodotti non evoca né indice in confusione il consumatore.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
Sono oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, « i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte».
I prodotti coperti dal marchio e dalla DOP sono gli stessi.
Si tratta quindi di stabilire con ragionevole certezza che il consumatore europeo di riferimento, o quella sua parte che non conosce la lingua italiana, possa essere indotto a collegare, nella sua mente, il prodotto DOP con il prodotto commercializzato con il marchio della richiedente. In altri termini, si tratta di stabilire, sulla base delle somiglianze fonetiche e visive, se queste sono sufficienti a far evocare il prodotto protetto dalla DOP.
Secondo la Corte, “evocazione” copre “la situazione in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che quando il consumatore si trova di fronte al nome del prodotto, l'immagine generata nella sua mente è quella del prodotto la cui denominazione è protetta” (sentenze del 04/03/1999, C-87/97, "Cambozola", para.Cambozola, EU:C:1999:115, § 25; 26/02/2008, C-132/05, para. Commissione v Germania, EU:C:2008:117, § 44).
E se è alquanto improbabile che ciò avvenga per un consumatore italiano, non lo è altrettanto per un consumatore per il quale le parole CALABRESI (o Calabria) sono molto simili soprattutto da un punto di vista fonetico e, o sono prive di significato, ovvero evocano genericamente lo stesso riferimento alla regione Calabria. È chiaro che questi due termini rappresentano, in ciascun segno, l’elemento vedette o predominante in comparazione agli altri.
Insomma i segni sono certamente simili soprattutto per l’analogo riferimento concettuale percepito anche dal pubblico non italiano di riferimento.
D’altra parte, per questo pubblico non italiano la dicituraa “eccellenze mediterranee” è perfettamente insignificante” e, quindi, inattiva in merito alla possibilità di costituire un elemento scriminante tra i segni di modo che, quando il consumatore si trova di fronte ad un formaggio o altro prodotto alimentare di nome I CALABRESI, è altamente probabile che l'immagine generata nella sua mente sia quella del prodotto la cui denominazione è protetta.
Accertato il carattere evocativo del segno rispetto alla DOP, le circostanze citate dalla richiedente della presentazione del prodotto sul retro della confezione, oppure quella citata del carattere di comune cognome italiano della parola Calabresi o della ricerca di anteriorità effettuata dalla stessa richiedente, sono secondarie e insufficienti per se stesse a escludere l’agganciamento tra i segni che il consumatore non italiano di riferimento sarà portato a fare sulla base della loro somiglianza. D’altra parte, dette circostanze, o non sono rilevanti per un consumatore non italiano, o comunque riguardano aspetti dell’attività della richiedente che nulla hanno a che fare con la reale percezione del consumatore europeo di riferimento. Infatti, la protezione di cui al citato articolo si attiva per la mera evocazione della DOP all’atto dell’acquisto e, quindi non suppone un’attività ulteriore come può essere quella di una lettura degli ingredienti o delle altre informazioni circa la reale natura del prodotto. Si tratta, quindi, di circostanze irrilevanti in un giudizio formale com’è il processo di registrazione di un marchio presso un’autorità amministrativa come l’Ufficio.
Per quanto riguarda l'argomento del richiedente in base a cui diverse registrazioni simili (TOSCANO' 'PIEMONTESE'), sono state accettate dall'EUIPO, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Pertanto il fatto che l’Ufficio abbia già in precedenza registrato segni simili a quello della richiedente non è sufficiente a respingere l’obiezione di cui alla nostra precedente comunicazione.
Pertanto, lo scrivente ritiene che la possibilità di un collegamento evocativo tra i segni sia certamente possibile ed al di là di ogni ragionevole dubbio.
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 633 315 è respinta parzialmente per i prodotti delle classi 29, 30 e 33.
La domanda proseguirà a registrazione per i rimanenti prodotti e servizi.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Mauro BUFFOLO