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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 05/10/2017
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Beatrice Menzani Via 22 Luglio n. 15 I-43121 Parma ITALIA |
Fascicolo nº: |
016918716 |
Vostro riferimento: |
FlatGreciGianelli |
Marchio: |
FLAT |
Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
Francesco Gianelli Via Don Sturzo n.8 I-43100 Parma ITALIA
Matilde Greci Via Adorni Madre Anna Maria n. 10 I-43100 Parma ITALIA |
In data 14/07/2017 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 918 716 è respinta per i seguenti prodotti:
Classe 16 Carta; borse per la spesa in carta.
Classe 25 Abbigliamento; calzature; cappelleria.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Andrea VALISA