DIVISIONE D’OPPOSIZIONE
OPPOSIZIONE N. B 2 999 723
Consorzio Vino Chianti Classico, Via Pianigiani, 9, 53017 Radda in Chianti (Siena), Italia (opponente), rappresentato da Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci S.r.l., Via della Scala, 4, 50123 Firenze, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Consorzio Vino Chianti, Viale Belfiore, 9, Firenze, Italia (richiedente), rappresentato da Studio Torta S.p.A., Via Viotti, 9, 10121 Torino, Italia (rappresentante professionale).
Il 11/06/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE
1. L’opposizione n. B 2 999 723 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 940 314 è totalmente respinta.
MOTIVAZIONI
In data 28/11/2017, l’opponente ha presentato opposizione contro la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 940 314 (nel prosieguo la ‘domanda di MUE’), depositata in data 30/06/2017 e pubblicata in data 01/09/2017, per il seguente segno figurativo:
L’opposizione è diretta contro tutti i prodotti e servizi coperti dalla domanda di MUE, ossia contro tutti i prodotti e servizi rivendicati nelle classi 3, 8, 14, 18, 21, 25, 30, 33, 41 e 43.
L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE sulla base, inter alia, dei seguenti diritti anteriori:
- Registrazione di marchio italiano n. 988 453 ‘CHIANTI CLASSICO’ (marchio collettivo), depositato il 09/05/2005, registrato il 21/12/2005, e rinnovato al n. 1 645 352, per vini in classe 33.
- Registrazione di marchio italiano n. 1 614 370, depositato il 13/03/2013 e registrato il 13/11/2014, per vari prodotti e servizi delle classi 3, 8, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 41 e 43, per il seguente segno figurativo:
- Registrazione di marchio internazionale n. 877 636 ‘CHIANTI CLASSICO’ (marchio collettivo), concessa in data 21/12/2005 e designante inter alia Austria, Benelux, Germania, Danimarca, Spagna, Svezia e Regno Unito, per vino in classe 33.
- Registrazione di marchio del Regno Unito n. 2 480 371 ‘CHIANTI CLASSICO’, depositato il 21/02/2008 e registrato il 20/07/2012, per prodotti della classe 33.
L’opposizione è inoltre basata sul marchio non registrato ‘CHIANTI CLASSICO COLLECTION’ e sui nomi di dominio ‘www.chianticlassico.com’, ‘www.chianticlassico.wine’ e ‘www.chianticlassico.vin’ ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, nonché sulla denominazione di origine protetta ‘Chianti Classico’ ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, RMUE.
Osservazioni preliminari
L’opponente ha basato la presente opposizione su vari diritti anteriori tra i quali il marchio del Regno Unito n. 2 480 371, la registrazione internazionale n. 877 636 designante inter alia il Regno Unito e i nomi di dominio ‘www.chianticlassico.com’, ‘www.chianticlassico.wine’ e ‘www.chianticlassico.vin’ utilizzati nella normali prassi commerciale in vari paesi, tra cui il Regno Unito.
A tal riguardo, occorre rilevare che l’01/02/2020 il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea. Ciò ha segnato l'inizio di un periodo transitorio che si è protratto fino al 31/12/2020. Durante questo periodo di transizione, il diritto dell’Unione europea è rimasto applicabile nel Regno Unito. A partire dall’01/01/2021, tuttavia, i diritti del Regno Unito non sono più considerati ex lege quali diritti anteriori protetti «in uno Stato membro» ai fini dei procedimenti basati su impedimenti relativi ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1, 4 e 5, RMUE.
Posto che le condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafi 1, 4 e 5, RMUE, redatte al tempo presente, devono essere soddisfatte anche al momento dell’adozione della decisione, il marchio del Regno Unito n. 2 480 371, la designazione del Regno Unito della registrazione internazionale n. 877 636 e i nomi di dominio ‘www.chianticlassico.com’, ‘www.chianticlassico.wine’ e ‘www.chianticlassico.vin’ utilizzati nella normali prassi commerciale nel Regno Unito non possono considerarsi quali validi diritti anteriori a fondamento dell’opposizione in esame.
L’opposizione deve quindi essere respinta nella misura in cui si fonda su tali diritti anteriori.
Ciò detto, la Divisione di Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione ai marchi italiani n. 988 453 e n. 1 614 370 ‘CHIANTI CLASSICO’ rispetto ai motivi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:
Marchio collettivo italiano n. 988 453
Classe 33: Vini.
Classe 3: Saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
Classe 8: Utensili e strumenti azionati manualmente; coltelleria, forchette e cucchiai.
Classe 9: Software.
Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; oreficeria; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.
Classe 18: Bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio.
Classe 21: Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i pennelli).
Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
Classe 30: Pasticceria e confetteria.
Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
Classe 43: Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.
I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:
Classe
3: Saponi;
profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni; dentifrici.
Classe 8: Utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria; forchette e cucchiai.
Classe 14: Oreficeria; gioielleria; pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici; bigiotteria; portachiavi.
Classe 18: Borse; borsette; portafogli; portamonete; custodie per kit per vino in cuoio; ombrelli; bastoni da passeggio.
Classe 21: Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; piatti; bicchieri; boccali; decanter; bottiglie; vasi.
Classe 25: Articoli di abbigliamento, uomo, donna e bambino; cappellini con visiera; T-shirt; felpe; foulard; bandane.
Classe 30: Pasticceria; confetteria; caramelle; prodotti dolciari; tutti contenenti vino che corrisponde al disciplinare della denominazione di origine protetta “Chianti”; pasticceria; confetteria; caramelle; prodotti dolciari; tutti contenenti vino che corrisponde al disciplinare della denominazione di origine protetta “Vin Santo del Chianti.
Classe 33: Vino che corrisponde al disciplinare della denominazione di origine protetta “Chianti”; aperitivi a base di vino che corrisponde al disciplinare della denominazione di origine protetta “Chianti”; bevande a base di vino che corrisponde al disciplinare della denominazione di origine protetta “Chianti”; Vino che corrisponde al disciplinare della denominazione di origine protetta “Vin Santo del Chianti; aperitivi a base di vino che corrisponde al disciplinare della denominazione di origine protetta “Vin Santo del Chianti”; bevande a base di vino che corrisponde al disciplinare della denominazione di origine protetta “Vin Santo del Chianti”.
Classe 41: Edizione e pubblicazione di testi; organizzazione di eventi culturali e sportivi; organizzazione di corsi nel settore dell'enologia; organizzazione di concorsi, convegni, seminari, simposi, fiere; congressi nel settore dell'enologia e nel settore gastronomico; servizi di degustazione di vini; organizzazione di eventi per la degustazione di vini.
Classe 43: Servizi di catering; servizi di ristorazione; servizi di bar; servizi alberghieri; servizi di bed e breakfast; organizzazione di sistemazioni turistiche.
Prodotti contestati in Classe 3
I prodotti contestati saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici e dentifrici sono parimenti coperti dal marchio italiano anteriore n. 1 614 370 e sono, pertanto, identici.
Le lozioni del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, le lozioni per capelli del marchio anteriore n. 1 614 370. Posto che è impossibile filtrare questi prodotti dalla categoria sopra menzionata, in quanto la Divisione di Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria dei prodotti del richiedente, i prodotti in questione sono considerati identici.
Prodotti contestati in Classe 8
Utensili e strumenti azionati manualmente, forchette e cucchiai sono protetti sia dal marchio contestato sia dal marchio anteriore n. 1 614 370. Tali prodotti sono, dunque identici. Vi è inoltre identità tra i prodotti contestati articoli di coltelleria e la voce coltelleria del marchio anteriore n. 1 614 370, posto che si tratta, in sostanza, dei medesimi prodotti.
Prodotti contestati in Classe 14
I prodotti contestati oreficeria, gioielleria, pietre preziose, orologeria e strumenti cronometrici sono identicamente protetti dal marchio anteriore n. 1 614 370.
La designazione bigiotteria presente nel marchio impugnato è una categoria generale comprendente gioielli fatti di materiale non pregiato. Tale voce rientra e si sovrappone con l’ampia categoria gioielleria del marchio anteriore n. 1 614 370. Detti prodotti sono, dunque, identici.
I rimanenti prodotti contestati portachiavi sono, almeno, lievemente simili alla voce gioielleria coperta dal marchio anteriore n. 1 614 370. Tenuto conto che i produttori di gioielli offrono in vendita anche portachiavi-gioiello, impreziositi da dettagli creativi che possono includere materiali preziosi, i prodotti in esame possono condividere la medesima origine commerciale. Inoltre, sono diretti al medesimo pubblico e possono essere venduti attraverso gli stessi canali di distribuzione (v., per analogia, 19/12/2019, R 794/2019-5, JP ADVAN (fig.) / GA (fig.), § 34-37).
Prodotti contestati in Classe 18
I prodotti ombrelli e bastoni da passeggio sono identicamente protetti dal marchio contestato e dal marchio anteriore n. 1 614 370.
I prodotti contestati borse, borsette, portafogli, portamonete e custodie per kit per vino in cuoio sono perlomeno simili in grado medio ai prodotti anteriori bauli e valigie del marchio italiano n. 1 614 370, posto che si tratta di prodotti che possono coincidere nella origine commerciale, nei canali commerciali ed essere destinati al medesimo pubblico.
Prodotti contestati in Classe 21
Gli utensili e recipienti per uso domestico o di cucina sono parimenti protetti dal marchio contestato e dal marchio anteriore n. 1 614 370. Essi sono dunque identici.
I prodotti contestati piatti, bicchieri, boccali, decanter, bottiglie e vasi sono inclusi nella categoria generale utensili e recipienti per uso domestico o di cucina del marchio anteriore n. 1 614 370. I suddetti prodotti sono, dunque, identici.
Prodotti contestati in Classe 25
I prodotti contestati articoli di abbigliamento, uomo, donna e bambino, T-shirt, felpe, foulard e bandane, da un lato, e cappellini con visiera, dall’altro, sono inclusi, rispettivamente, nelle ampie categorie articoli di abbigliamento e cappelleria del marchio anteriore n. 1 614 370. I suddetti prodotti sono, dunque, identici.
Prodotti contestati in Classe 30
I prodotti contestati pasticceria; confetteria; caramelle; prodotti dolciari; tutti contenenti vino che corrisponde al disciplinare della denominazione di origine protetta “Chianti”; pasticceria; confetteria; caramelle; prodotti dolciari; tutti contenenti vino che corrisponde al disciplinare della denominazione di origine protetta “Vin Santo del Chianti” sono inclusi nelle categorie generali pasticceria e confetteria del marchio anteriore n. 1 614 370. Tali prodotti sono, dunque, identici.
Prodotti contestati in Classe 33
I prodotti contestati vino che corrisponde al disciplinare della denominazione di origine protetta “Chianti”; vino che corrisponde al disciplinare della denominazione di origine protetta “Vin Santo del Chianti” sono inclusi nella voce vini del marchio collettivo anteriore n. 988 453. Tali prodotti sono, pertanto, identici.
I prodotti contestati aperitivi a base di vino che corrisponde al disciplinare della denominazione di origine protetta “Chianti”; bevande a base di vino che corrisponde al disciplinare della denominazione di origine protetta “Chianti”; aperitivi a base di vino che corrisponde al disciplinare della denominazione di origine protetta “Vin Santo del Chianti”; bevande a base di vino che corrisponde al disciplinare della denominazione di origine protetta “Vin Santo del Chianti” sono bevande alcoliche a base di vino, che, in quanto tali, condividono con i vini del marchio collettivo n. 988 453 la stessa natura, i canali di distribuzione e il modo d’uso e il pubblico di riferimento. Inoltre, si tratta di prodotti potenzialmente concorrenti. Ne consegue che sussiste, perlomeno, una somiglianza di grado medio tra tali prodotti.
Nelle sue osservazioni, il richiedente contesta l’identità tra i suddetti prodotti facendo riferimento al fatto che i marchi in conflitto corrispondono alle denominazioni di origine protetta ‘Chianti Classico’ e ‘Chianti’, le quali, aggiunge, identificano prodotti diversi per origine, natura e qualità. La richiedente sottolinea che i vini coperti dalla domanda di MUE contestata sono prodotti specifici la cui produzione, imbottigliamento ed etichettatura è conforme a quanto previsto dal disciplinare della DOCG ‘Chianti’.
Su tale punto, occorre rammentare che il raffronto fra prodotti e servizi deve basarsi sulla loro definizione letterale, quale indicata nei rispettivi elenchi dei prodotti e servizi coperti dai segni in esame. Il fatto che i marchi in conflitto contengano elementi che identificano nel mercato vini diversi per denominazione di origine protetta non assume rilievo nella presente analisi. Difatti, il raffronto tra i prodotti in esame fa parte della valutazione del rischio di confusione in relazione ai prodotti su cui l’opposizione si fonda e nei cui confronti è rivolta. Non è una valutazione di confusione o violazione effettiva (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
Pertanto, l’eccezione sollevata dal richiedente non trova fondamento e non è in grado di confutare le conclusioni di cui sopra sull’identità e somiglianza tra la categoria generale vini dell’opponente e i prodotti contestati nella classe 33 del marchio impugnato.
Servizi contestati in Classe 41
I servizi contestati organizzazione di eventi culturali; organizzazione di corsi nel settore dell'enologia; organizzazione di concorsi, convegni, seminari, simposi, fiere; congressi nel settore dell'enologia e nel settore gastronomico; servizi di degustazione di vini; organizzazione di eventi per la degustazione di vini sono inclusi nelle categorie generali educazione e formazione del marchio anteriore n. 1 614 370. Tali prodotti sono, pertanto, identici. Parimenti i servizi di organizzazione di eventi sportivi rientrano nelle attività sportive del medesimo marchio dell’opponente e sono, dunque, identici.
I prodotti anteriori software del marchio italiano n. 1 614 370 includono software ideati per la pubblicazione, l’impaginazione e la revisione di contenuti in formato elettronico che consentano agli utenti di pubblicare i propri testi senza dover richiedere la prestazione di servizi da terzi. I servizi contestati di edizione e pubblicazione di testi includono la pubblicazione elettronica di libri o riviste che sono per lo più destinati ad essere letti su schermo (ad es. su computer o tablet). Di conseguenza, sebbene tali prodotti e servizi abbiano in genere una diversa origine commerciale, essi possono servire allo stesso scopo (ad es. la pubblicazione, l’impaginazione e la revisione di testi in formato elettronico) e possono essere destinati al medesimo pubblico, quali autori o aziende in cerca di soluzioni editoriali facili da usare e a costi sostenuti. Inoltre, posto che un autore o un’azienda potrebbero scegliere di acquistare un software per l'impaginazione e la creazione di documenti per la stampa, anziché ricorrere a servizi di editoria e pubblicazione offerti da terzi, tali prodotti e servizi possono essere anche in concorrenza tra loro. Pertanto, si riscontra un lieve grado di similitudine.
Servizi contestati in Classe 43
I servizi di catering, servizi di ristorazione e servizi di bar sono inclusi nelle categoria generale servizi di ristorazione (alimentazione) del marchio anteriore n. 1 614 370, così come i servizi alberghieri, servizi di bed e breakfast e organizzazione di sistemazioni turistiche rientrano negli alloggi temporanei dello stesso marchio. Tali servizi sono identici.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti in classe 3 che risultano identici si rivolgono, in generale, al grande pubblico con un livello medio di attenzione (28/11/2019, T-644/18, DermoFaes Atopiderm, EU:T:2019:817, § 21, 23). I prodotti identici e simili delle classi 8 e 21 che consistono in utensili da cucina e per uso domestico (ad es. posate, stoviglie, vasi, ecc.) sono anch’essi diretti prevalentemente al grande pubblico che presterà un livello d’attenzione medio (14/01/2016, T-535/14, VITA+VERDE / VITAVIT, EU:T:2016:2, § 2928/11/2019; R 821/2019-5, karel (fig.) / Kartell et al. § 28). Medesime conclusioni valgono in merito ai prodotti identici e simili nelle classi 18 e 25, comprendenti, in sostanza, ombrelli, borse, bastoni, bauli, capi di abbigliamento e prodotti di cappelleria diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione al momento dell’acquisto dei prodotti in questione deve considerarsi di grado medio (07/10/2015, T-227/14, Frecce Tricolori/Trecolore, § 27-28; 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 55; 19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 41). Parimenti, i prodotti identici della classe 30 sono beni alimentari di largo consumo destinati al grande pubblico, che presterà un livello di attenzione medio al momento dell’acquisto (28/06/2011, T-471/09, Buonfatti, EU:T:2011:307, § 56 e 75). Per quanto concerne i servizi identici in classe 43, anch’essi sono diretti al grande pubblico con un livello di attenzione medio (13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295, iHotel, § 42).
I prodotti identici e simili appartenenti alla classe 33 consistono in vini e altre bevande alcoliche a base di vino destinati al grande pubblico. Poiché tali prodotti sono normalmente oggetto di una distribuzione generalizzata, che va dal reparto alimentari dei grandi magazzini ai ristoranti e ai bar, si tratta di beni di consumo corrente, il cui pubblico di riferimento è il consumatore medio dei prodotti di largo consumo, che si presume sia mediamente informato e ragionevolmente accorto e avveduto (09/03/2012, T-32/10, Ella Valley Vineyards, EU:T:2012:118, § 25; 14/05/2013, T-393/11, Ca’ Marina, EU:T:2013:241, § 24). Tali prodotti pertanto, sono sostanzialmente destinati al consumatore medio, il cui livello di attenzione non è particolarmente elevato (27/11/2014, T-153/11, ZENATO RIPASSA, EU:T:2014:998, § 24).
I prodotti rilevanti della Classe 14 sono in parte destinati al grande pubblico e in parte a professionisti, come i gioiellieri. Tenendo conto della natura dei prodotti, la cui lavorazione richiede conoscenze e competenze specifiche, nonché del fatto che alcuni di tali prodotti possano raggiungere costi elevati, il livello di attenzione di entrambe le categorie del pubblico di riferimento varierà da medio ad alto (05/07/2016, T-167/15, Neuschwanstein, EU:T:2016:391, § 22; 25/06/2015, T-662/13, M (fig.) / dm, EU:T:2015:434, § 21).
I servizi identici e simili in lieve grado in classe 41 sono diretti sia il grande pubblico sia i professionisti e il livello di attenzione varierà da medio ad alto (24/09/2019, T 497/18, IAK (fig.) / IAK - Institut für angewandte Kreativität, EU:T:2019:689, § 32-33; 07/11/2013, T-533/12, IBSolution, EU:T:2013:582, § 20).
In merito a queste ultime categorie di prodotti e servizi, occorre tuttavia rammentare che quando due gruppi di consumatori con un diverso livello di attenzione sono coinvolti, è sufficiente che esista un rischio di confusione per uno dei gruppi (15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25). Infatti, il rischio di confusione dev’essere valutato rispetto al gruppo con il grado di attenzione minore e che, quindi, è più esposto al rischio di confusione (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62).
Pertanto la presente analisi si incentrerà sulla parte di pubblico che presterà un livello di attenzione medio.
c) I segni
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Marchio individuale anteriore n. 1 614 370 |
Il territorio di riferimento è l’Italia.
La valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il marchio collettivo anteriore n. 988 453 ‘CHIANTI CLASSICO’ è un segno puramente denominativo che, in quanto tale, non contiene elementi che possano considerarsi visivamente dominanti.
Dalla documentazione fornita dall’opponente e dalle informazioni estratte dall’Ufficio Brevetti e Marchi Italiano (UIBM) appare che il marchio individuale anteriore n. 1 614 370 è stato concesso in forma figurativa. Ad ogni modo, è evidente come il segno sia costituito dell'elemento verbale ‘CHIANTI CLASSICO’, rappresentato in caratteri maiuscoli standard e senza alcuna variante figurativa rilevante. Tale segno non presenta elementi dominanti.
La domanda di MUE contestata è un segno figurativo che contiene una lettera ‘C’ stilizzata in rosso seguita dalla parola ‘Chianti’, anch’essa in rosso. Nessuno di tali elementi è in grado di dominare sull’altro sul piano visivo e, di conseguenza, neanche il marchio contestato mostra elementi visivamente dominanti.
Dalle memorie e dal materiale documentale agli atti, emerge che le diciture ‘Chianti Classico’ e ‘Chianti’ corrispondono a due distinte denominazioni di origine protetta per vini prodotti in diverse aeree geografiche situate in Toscana (Italia). Dalla documentazione presentata dalle parti, appare che l’opponente e la richiedente sono i consorzi a cui è affidata l’attività di tutela, rispettivamente, delle denominazioni ‘chianti classico’ e ‘chianti’.
Secondo il richiedente, tenuto conto che i marchi anteriori e la domanda di MUE contestata identificano denominazioni di origine diverse, i segni sono da ritenersi nel loro complesso dissimili ed è, pertanto, possibile escludere un rischio di confusione. Nelle sue osservazioni, il richiedente adduce che l’elemento ‘CHIANTI’ “connota in maniera inequivocabile” il marchio impugnato e possiede “un indiscusso valore distintivo di una ben determinata zona e specifico prodotto” [vino]. Inoltre, a sua detta, l’aggettivo ‘classico’ dei marchi anteriori definisce uno specifico e ben determinato tipo di vino, vale dire il ‘Chianti Classico’, che si differenzia dal ‘Chianti’.
A tal riguardo, occorre tuttavia rilevare che il presente esame non ha come oggetto il raffronto di denominazioni di origine protetta, bensì è volto a verificare se sussista un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE per il pubblico rilevante in merito all’origine commerciale dei prodotti e servizi designati, da un lato, dai marchi anteriori e, dall’altro, dal marchio impugnato. Su tale punto, si osserva che le indicazioni geografiche, da un lato, e i marchi, dall’altro, sono segni che rientrano in regimi giuridici distinti e perseguono scopi differenti. Così, mentre la funzione svolta da un marchio individuale è di distinguere l’origine commerciale di prodotti o servizi di un’impresa da quelli delle imprese concorrenti, che nel caso di un marchio collettivo si realizza nel distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese, l’indicazione geografica è una denominazione che identifica il prodotto come originario di una determinata area geografica, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una qualità, la reputazione o un’altra caratteristica e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata (20/09/2017, C 673/15 P & C 674/15 P & C 675/15 P & C 676/15 P, DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 62).
Pertanto, nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, qualora i segni in conflitto siano, da un lato, marchi collettivi, e, dall’altro, marchi individuali, la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti e i servizi contraddistinti dai segni in conflitto abbiano, o meno, la medesima provenienza geografica non può costituire un fattore rilevante per determinare la loro identità o somiglianza (v., per analogia, 20/09/2017, C 673/15 P & C 674/15 P & C 675/15 P & C 676/15 P, DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 64).
Difatti, una delle fasi d’esame dell’esame del rischio di confusione consiste nel compiere un raffronto tra i segni in conflitto, la cui somiglianza consta in un confronto visivo, fonetico e concettuale fondato sull’impressione complessiva che questi segni lasciano, in considerazione delle loro qualità intrinseche, nella memoria del pubblico di riferimento (11/06/2020, C 115/19 P, CCB (fig.) / CB (fig.) et al., EU:T:2020:469, § 56; 04/03/2020, C 328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 71).
Nel caso di specie, i segni in esame condividono l’elemento ‘CHIANTI’, il quale identifica il nome di un “vino rosso da pasto, prodotto nella omonima regione toscana (v. chiantigiano) con uve provenienti dalla mescolanza di quattro vitigni: sangiovese, canaiolo nero, trebbiano toscano e malvasia del Chianti; […] Si specifica secondo le zone di produzione in classico […] (v. definizione di ‘chianti’ presente nel dizionario Treccani online). Inoltre, come menzionato sopra, entrambe le diciture ‘chianti classico’ e ‘chianti’ corrispondono a denominazioni di origine protetta per vini.
Ne consegue che rispetto ai prodotti della classe 33, vale a dire per i vini coperti dal marchio collettivo anteriore n. 988 453, nonché per i vini e le altre bevande alcoliche a base di vino designate dalla domanda impugnata, l’elemento ‘CHIANTI’ è da considerarsi descrittivo. Tuttavia, per tali prodotti, anche i rimanenti elementi del marchio collettivo n. 988 453 e della domanda contestata sono descrittivi o, comunque, non distintivi.
Nel marchio collettivo, benché, come detto, le prove mostrino che il termine ‘classico’ sia parte della denominazione di origine protetta ‘Chianti Classico’, la Divisione di Opposizione ritiene che una parte sostanziale del pubblico italiano percepirà il termine ‘classico’ come un aggettivo qualificante caratteristiche attribuibili al vino ‘chianti’ (ad es. tradizionale, tipico).
Nel marchio impugnato, la lettera ‘C’ verrà intesa come la lettera iniziale dell’elemento che la segue, la parola ‘Chianti’, e le verrà attribuito il medesimo valore semantico di quest’ultimo (v., per analogia, 26/03/2020, T 653/18, GIORGIO ARMANI le Sac 11 (fig.) / LESAC et al., EU:T:2020:121, § 61), che, nel caso di specie, come detto, detiene una connotazione descrittiva rispetto ai prodotti della classe 33. Gli elementi grafici del segno sono meramente ornamentali e, perciò, non distintivi.
Ne discende che rispetto ai prodotti della classe 33, il marchio collettivo anteriore e il marchio contestato non hanno elementi che possano considerarsi maggiormente distintivi, in quanto includono componenti che, considerate individualmente, presentano una valenza descrittiva o non-distintiva.
Ad ogni modo, come si vedrà nel prosieguo della decisione, malgrado il marchio collettivo italiano n. 988 453 sia costituito da una dicitura designante un tipo di vino, esso è una registrazione nazionale alla quale va riconosciuto un minimo grado di carattere distintivo. Difatti, nell’ambito dei procedimenti di opposizione o di nullità dinanzi l’Ufficio, non è possibile constatare l’assenza di carattere distintivo di un marchio protetto in uno Stato membro poiché una constatazione siffatta non sarebbe compatibile con la coesistenza dei marchi dell’Unione europea e dei marchi nazionali né con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, interpretato in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, RMUE. Ne consegue che, quando un marchio nazionale è invocato quale diritto anteriore nei procedimenti succitati, ne va riconosciuto un certo grado di carattere distintivo (24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41 e 47).
Ne deriva che la dicitura ‘Chianti Classico’ del marchio collettivo anteriore n. 988 453 presenta un minimo grado di distintività.
Rispetto ai prodotti e servizi in esame nelle classi 3, 30, 41 e 43, la capacità distintiva della componente ‘CHIANTI’ del marchio anteriore n. 1 614 370 e degli elementi ‘C’ e ‘CHIANTI’ del marchio contestato è debole posto che tali prodotti e servizi includono, da un lato, prodotti che possono contenere proprietà o ingredienti derivanti dal vino Chianti (ad es. cosmetici, profumi, essenze, alimenti, ecc.) e, dall’altro, servizi che possono avere ad oggetto l’offerta di vino Chianti (ad es. degustazioni, attività di ristorazione, ecc.) ovvero servizi di attività alberghiera resi nella zona del Chianti (Toscana). Il termine ‘classico’ denota, come detto caratteristiche attribuibili al sostantivo ‘chianti’ (ad es. ‘tradizionale’ o ‘tipico’) e, dunque, non è distintivo.
L’elemento ‘CHIANTI’ è invece da considerarsi distintivo per i rimanenti prodotti delle classi 8, 9, 14, 18, 21 e 25 coperti dal marchio anteriore n. 1 614 370 e dal marchio contestato nelle classi 8, 14, 18, 21 e 25, rispetto ai quali non assume alcun significato particolare. Dal momento che nel marchio anteriore la parola ‘classico’ verrà percepita come un aggettivo qualificante caratteristiche positive dei suddetti prodotti, essa non è distintiva. Per quanto riguarda la distintività della lettera ‘C’, essa, come menzionato, verrà vista come la prima lettera della parola ‘Chianti’ e le sarà conferito il medesimo valore semantico che, in questo caso, è distintivo.
Fatto salvo quanto detto sopra, sotto il profilo visivo, i marchi coincidono nell’elemento ‘CHIANTI’, mentre differiscono nella componente ‘CLASSICO’ dei segni anteriori, nonché nella lettera ‘C’ e negli elementi grafici del marchio impugnato.
Sebbene nel marchio collettivo anteriore n. 988 453 l’elemento comune designi la natura dei prodotti rilevanti nella classe 33, e sia pertanto descrittivo, lo stesso elemento è presente nella domanda di MUE contestato in relazione ai medesimi prodotti della classe 33 senza che vi siano ulteriori elementi grafici o figurativi che abbiano un carattere distintivo maggiore. Infatti, malgrado la lettera ‘C’ non passerà inosservata agli occhi del consumatore, come rilevato supra, essa verrà associata alla parola ‘Chianti’ dal pubblico rilevante e le verrà conferito il medesimo carattere descrittivo. Inoltre, le componenti grafiche della domanda contestata saranno percepite come elementi meramente ornamentali. Su tale ultimo aspetto, giova ricordare che le differenze tra i segni di natura figurativa hanno un impatto minore sulla percezione dei consumatori appartenenti al pubblico di rifermento, posto che, secondo consolidata giurisprudenza, quando un segno è costituito da elementi denominativi e figurativi, i primi hanno in principio un maggiore impatto nella percezione del consumatore (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45; 30/11/2015, T-718/14, W E, EU:T:2015:916, § 53; 01/03/2016, T-61/15, 1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61; 05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34). Inoltre, nella fattispecie, gli elementi figurativi della domanda impugnata quale il colore rosso e la stilizzazione degli elementi verbali svolgono una funzione meramente decorativa-ornamentale.
Ne deriva che, benché il termine condiviso non sia distintivo per i prodotti della classe 33, alla luce della loro struttura e configurazione, il marchio collettivo anteriore n. 988 453 e il marchio impugnato non contengono elementi aggiuntivi capaci di distogliere l’attenzione del consumatore dall’elemento comune ‘CHIANTI’. Ne consegue che rispetto a tali prodotti, i segni sono visivamente simili in media misura.
Tale grado di somiglianza visiva sarà invece elevato per i rimanenti prodotti e servizi per i quali il termine ‘CHIANTI’ incluso nel marchio italiano n. 1 614 370 e nel marchio contestato avrà un carattere distintivo debole (classi 3, 30, 41 e 43) e medio (classi 8, 9, 14, 18, 21 e 25).
Le medesime conclusioni valgono sotto il profilo fonetico e concettuale.
Dal punto di vista fonetico, contrariamente a quanto affermato dalla richiedente, il pubblico si riferirà al marchio impugnato pronunciando solamente la parola ‘Chianti’ in quanto la lettera separata ‘C’ verrà considerata come mera riproduzione della lettera iniziale di tale elemento (16/12/2015, T 356/14, Kerashot / K KERASOL, EU:T:2015:978, § 61). L’aggiunta del termine ‘classico’ nei marchi anteriori determinerà una tenue differenza fonetica tra i segni essendo tale elemento non-distintivo per i motivi previamente menzionati.
Pertanto, il grado di somiglianza fonetica tra i segni sarà medio per i prodotti della classe 33 per i quali l’elemento comune ha una valenza descrittiva ed elevato per i rimanenti prodotti e servizi per cui la sua distintività è da considerarsi debole o media.
Concettualmente, come precedentemente analizzato, il nucleo semantico dei segni in esame è definito dalla parola ‘Chianti’. Il marchio impugnato non presenta ulteriori elementi dotati di significato dato che la lettera ‘C’ verrà associata alla parola ‘Chianti’, mentre i segni anteriori includono il concetto di ‘classico’ che, tuttavia, verrà percepito solamente come un aggettivo che comunica qualità riferibili ai prodotti e servizi anteriori.
Nonostante il concetto comune ai segni abbia un’accezione descrittiva per i prodotti della Classe 33, tale concetto è l’unico presente nel marchio impugnato ed è in sostanza il concetto primario dei marchi anteriori dal momento che l’aggettivo ‘classico’ introduce una mera differenza semantica associata ad un aggettivo qualificante, ad es., la tipicità del prodotto.
Ne deriva che per i prodotti della classe 33, dal punto di vista concettuale, i marchi debbano considerarsi simili in grado medio, mentre per i rimanenti prodotti e servizi per i quali l’elemento comune ‘Chianti’ è debole o normalmente distintivo tale somiglianza è elevata.
In conclusione, tenuto conto della giurisprudenza secondo cui due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30), e tenuto conto delle loro coincidenze visive, fonetiche e concettuali, si deve ritenere che tutti i segni a confronto sono, nel complesso, simili in medio grado rispetto ai prodotti rilevanti nella classe 33 e altamente simili rispetto agli ulteriori prodotti e servizi.
d) Carattere distintivo dei marchi anteriori
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
Nelle sue osservazioni, l’opponente ha rivendicato la notorietà del marchio anteriore collettivo italiano n. 988 453, il quale, a sua detta, possiede un’elevata capacità distintiva e gode di notorietà in Italia per vini in classe 33. Tuttavia, alla luce dell’esito del procedimento, per ragioni di economia procedurale, la Divisione di Opposizione non ritiene necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso in esame, la registrazione anteriore n. 988 453 è un marchio collettivo la cui funzione è quella di distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese (05/03/2020, C‑766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 64).
Nonostante i marchi collettivi possano contenere elementi geograficamente descrittivi della provenienza geografica dei prodotti o servizi (v. articolo 74, paragrafo 2, RMUE), essi devono essere comunque in grado di adempiere la funzione essenziale di un marchio collettivo che è quella di indicare l’origine commerciale collettiva di tali prodotti e servizi (05/03/2020, C‑766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 73-74).
II carattere distintivo dei marchi collettivi non deve essere valutato in modo diverso rispetto al carattere distintivo dei marchi individuali. Di conseguenza, questi ultimi devono, in ogni caso, intrinsecamente o per uso, possedere un carattere distintivo (05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 71-72).
Nella fattispecie, come sopra esaminato, il marchio collettivo italiano n. 988 453 contiene una dicitura che designa l’origine geografica dei prodotti da esso coperti, la quale è di per sé non distintiva.
Ciononostante, a seguito della giurisprudenza sopra citata (24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41 e 47), nel caso di specie occorre attribuire al segno un certo grado capacità distintiva che, nella specie, è minimo.
Quanto al marchio anteriore n. 1 614 370, per le ragioni di cui sopra, la sua capacità distintiva intrinseca è da considerarsi, nel complesso, debole per i prodotti e servizi delle classi 3, 30, 41 e 43 e media per i prodotti delle classi 8, 9, 14, 18, 21 e 25.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Nell’ipotesi in cui, il marchio anteriore è un marchio collettivo, come nel caso della registrazione anteriore n. 988 453, il rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, deve essere inteso come il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi coperti dal marchio collettivo anteriore e quelli coperti dal marchio richiesto provengano tutti dai membri dell’associazione titolare del marchio anteriore o, se del caso, da imprese economicamente legate a tali membri o a tale associazione (05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 64).
Sebbene, in caso di opposizione da parte del titolare di un marchio collettivo, si debba tener conto delle funzione essenziale di tale tipo di marchio, vale a dire distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese, per comprendere cosa si intenda per rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, resta il fatto che la giurisprudenza che stabilisce i criteri in base ai quali si deve valutare in pratica se un tale rischio esiste è applicabile alle cause relative ad un marchio anteriore collettivo. Infatti, nessuna delle caratteristiche proprie dei marchi collettivi dell’Unione europea giustifica una deroga, in caso di opposizione basata su un tale marchio, ai criteri di valutazione del rischio di confusione che emergono da tale giurisprudenza (05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 65-66).
Secondo detta giurisprudenza, l’esistenza di un rischio di confusione deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). Inoltre, tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
É altresì di giurisprudenza costante che il grado di carattere distintivo del marchio anteriore, che determina la portata della tutela da esso conferita, rientra tra i fattori rilevanti del caso di
specie. Se il carattere distintivo del marchio anteriore è significativo, tale circostanza è tale da
aumentare il rischio di confusione. Tuttavia, l’esistenza di un rischio di confusione non è esclusa quando il carattere distintivo del marchio anteriore è debole (05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 70; 08/11/2016, C 43/15 P, compressor technology (fig.) / KOMPRESSOR et al., EU:C:2016:837, § 61-62; 12/06/2019, C‑705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 42 e 44).
Nella fattispecie in esame, è stato riconosciuto al marchio collettivo italiano n. 988 453 un grado carattere distintivo intrinseco ‘minimo’ dal momento che include una dicitura che designa l’origine geografica di un tipo vino, vale a dire i prodotti coperti nella classe 33.
Ciononostante, dalla giurisprudenza sopra citata, appare che una valutazione complessiva del rischio di confusione debba esser effettuata tenendo conto tutti i fattori rilevanti e dell’interdipendenza tra di essi (05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 78).
Nel caso di specie, è stata riscontrata una identità e una somiglianza tra i rispettivi prodotti della classe 33 coperti dal marchio collettivo italiano n. 988 453 e dal marchio impugnato. Inoltre, il grado di attenzione del consumatore rilevante rispetto a tali prodotti non è elevato.
Dal raffronto dei segni, è emerso inoltre che i marchi sono simili in media misura sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale. Difatti, sebbene tali somiglianze si basino sull’elemento comune ‘CHIANTI’, il quale, come detto, descrive la natura dei prodotti rilevanti, il marchio collettivo anteriore e il marchio contestato saranno riconosciuti dal pubblico rilevante come contraddistinti essenzialmente dalle diciture ‘Chianti Classico’ e ‘Chianti’, rispettivamente. Ebbene, tali segni non presentano elementi verbali e figurativi sufficienti a controbilanciare la somiglianza complessiva prodotta dall’elemento comune ‘CHIANTI’.
Infatti, nel marchio collettivo anteriore il termine ‘classico’ è un aggettivo qualificante caratteristiche del sostantivo ‘chianti’. Nel marchio contestato, l’attenzione del pubblico italiano si concentrerà sull’elemento ‘chianti’ posto che la lettera ‘C’ verrà percepita come una riproduzione della prima lettera di tale elemento e le componenti grafiche come elementi aventi un mero carattere ornamentale.
Ebbene, sebbene sia possibile ascrivere al marchio collettivo anteriore solamente una capacità distintiva minima, alla luce dell’identità e della somiglianza tra i prodotti in conflitto nella classe 33, tenuto conto del grado di somiglianza medio tra i segni, e conformemente ai principi enunciati dalla giurisprudenza succitata, che richiede una valutazione che tenga conto dell’interdipendenza tra i fattori rilevanti, nel caso di specie la Divisione di Opposizione ritiene che sussista il rischio che il pubblico italiano possa erroneamente ritenere che i prodotti offerti con il marchio impugnato ‘CHIANTI’ provengano da un’impresa affiliata all’associazione proprietaria del marchio collettivo anteriore ‘CHIANTI CLASSICO’.
Per titolo di completezza, si osserva che nelle sue osservazioni l’opponente ha fatto riferimenti a decisioni rese dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e dalle Commissioni dei Ricorsi italiane inerenti al procedimento di opposizione n. 638/2013 avanzato dal medesimo opponente avverso la domanda di registrazione nazionale n. T02012C003239 per il marchio figurativo ‘C CHIANTI’ depositata dall’attuale richiedente. Dal contenuto della documentazione agli atti emerge che nella decisione n. 354/2015 la Divisione di Opposizione dell’UIBM ha riscontrato un rischio di confusione tra la predetta domanda di registrazione e il marchio collettivo anteriore n. 988 453 in relazione ai prodotti della classe 33. La decisione è divenuta definitiva a seguito della sentenza n. 06/17 delle Commissioni dei Ricorsi nel procedimento di ricorso n. 7477.
Ebbene, benché sotto il profilo sostanziale sia principio consolidato che le decisioni dei giudici nazionali relative ai conflitti tra marchi identici o simili a livello nazionale non hanno effetto vincolante per l’Ufficio, in quanto il regime dei marchi dell’Unione europea rappresenta un sistema autonomo la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale (13/09/2010, T 292/08, Often, EU:T:2010:399), nello specifico le conclusioni del procedimento nazionale non possono essere ignorate. Difatti, si tratta di un procedimento nel quale il territorio rilevante coincide con l’ambito territoriale interessato dal presente procedimento di opposizione, il marchio collettivo anteriore n. 988 453 è il medesimo e il marchio contestato è pressoché identico alla domanda contestata nella disputa italiana. Pertanto, l’esito del caso citato dall’opponente non fa che confermare le conclusioni della presente decisione sul rischio di confusione tra i marchi in esame.
Per le suddette ragioni, si ritiene che tra il marchio collettivo anteriore n. 988 453 e il marchio impugnato esiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE per tutti i prodotti in contestazione nella classe 33.
In merito agli ulteriori prodotti e servizi contestati nelle classi 3, 8, 14, 18, 21, 25, 30, 41 e 43, è stata riscontrata una parziale identità e una parziale somiglianza (in diverso grado) tra i prodotti e servizi coperti dal marchio anteriore italiano n. 1 614 370 e il marchio contestato. Inoltre, rispetto a tali prodotti e servizi è stato riscontrato un livello di attenzione medio rispetto ai prodotti e servizi delle classi 3, 8, 9, 18, 21, 25, 30 e 43 e da medio a elevato per i prodotti e servizi delle classi 14 e 41. Con riferimento a quest’ultimi è stato tuttavia preso in considerazione il consumatore con il livello di attenzione medio.
Il marchio anteriore italiano n. 1 614 370 è stato ritenuto dotato, nel complesso, di un carattere distintivo debole per i prodotti e servizi nelle classi 3, 30, 41 e 43 e normale per i prodotti delle classi 8, 14, 18, 21 e 25.
Come visto sopra, i segni in conflitto presentano evidenti somiglianze a livello visivo, fonetico e concettuale, che nel raffronto tra il marchio italiano n. 1 614 370 e la domanda impugnato sono state ritenute sufficienti a determinare un elevato grado di somiglianza complessiva.
Nel caso di specie, anche in presenza di un marchio anteriore dal debole carattere distintivo per una parte dei prodotti e servizi (classi 3, 30, 41 e 43), un rischio di confusione può esistere alla luce del grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti e servizi di cui trattasi (13/12/2007, T 134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Come si è rilevato, gli elementi differenziali dei marchi non hanno caratteristiche tali da influenzare in modo determinante la percezione del consumatore medio. Gli elementi ‘Chianti Classico’ e ‘Chianti’ sono quelli a cui il pubblico farà più verosimilmente riferimento per identificare i prodotti e servizi, rispettivamente, del marchio anteriore e della domanda contestata.
Inoltre, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi e deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Posto quanto sopra, debitamente considerato ogni
altro fattore di rilevanza nel presente caso, ivi incluso il
principio di interdipendenza sopra citato, la Divisione di
Opposizione conclude che vi sia il rischio che i consumatori italiani
siano indotti a ritenere che i prodotti e servizi recanti il marchio
contestato nelle classi 3,
8, 14, 18, 21, 25, 30, 41 e 43 provengano
dalla medesima impresa produttrice dei prodotti e servizi
contraddistinti dal marchio anteriore
italiano n.
1 614 370 o da
imprese economicamente collegate. Ciò vale sia per i prodotti e
servizi ritenuti identici sia per i prodotti e servizi considerati
simili in media e lieve misura a ragione delle significative analogie
sussistenti tra i segni.
Pertanto, l’opposizione deve essere accolta anche con rispetto ai prodotti e servizi contestati nelle classi 3, 8, 14, 18, 21, 25, 30, 41 e 43.
Dal momento che le registrazioni anteriori italiane n. 988 453 e n. 1 614 370 determinano l’esito positivo dell’opposizione per tutti i prodotti e servizi contro cui è stata rivolta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). Inoltre, poiché l’opposizione ha avuto un esito positivo sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non occorre esaminare gli altri motivi sollevati dall’opponente, vale a dire l’articolo 8, paragrafi 4, 5 e 6, RMUE, né tantomeno la rivendicazione di carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori.
- Osservazioni del richiedente
Le conclusioni di cui sopra non sono messe in discussione dagli argomenti sollevati dal richiedente.
In primo luogo, nelle sue osservazioni, con riferimento al raffronto tra il marchio collettivo n. 988 453 e il marchio impugnato, il richiedente menziona una decisione delle Commissioni di ricorsi italiane (sentenza n. 76/17 nel caso n. 7578) nella quale viene enunciato il principio secondo cui “la presenza in un marchio collettivo comunitario di un segno o di una indicazione di una provenienza geografica del prodotto non impedisce ad altri produttori di utilizzare siffatto segno nei loro marchi collettivi se ciò è conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale” (v. osservazioni del richiedente, § 106, pag. 15).
Su tale punto, occorre rilevare che nella specie il marchio anteriore collettivo è una registrazione italiana e non un marchio dell’Unione europea con la conseguenza che esula dalla competenza della Divisione di Opposizione definire i limiti all’uso di una registrazione nazionale secondo l’ordinamento interno. Difatti, la portata del presente procedimento concerne l’esame del rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e non riguarda questioni inerenti l’uso dei segni nel mercato.
Ad ogni modo, a titolo di chiarezza espositiva, si rileva che l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva (UE) n. 2015/2436 (recepito all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), RMUE), dispone che il diritto conferito da un marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano, inter alia, la provenienza geografica, […] o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Al paragrafo 2 della medesima disposizione è chiarito che il paragrafo 1 si applica solo se l'uso fatto dal terzo è conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale.
L’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva (UE) n. 2015/2436 mira a salvaguardare la possibilità per tutti gli operatori economici di utilizzare indicazioni descrittive, con la conseguenza che, in principio, sebbene un marchio dell’Unione europea ricada nell’impedimenti relativi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è garantita la possibilità di utilizzare un termine in modo descrittivo, ad esempio quale indicazione relativa alla provenienza geografica, purché l’utilizzo sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale (v., per analogia, 25/10/2018, T 122/17, DEVIN, EU:T:2018:719, § 77-78).
Ciò detto, posto che il marchio collettivo anteriore è una registrazione nazionale, la valutazione di quanto sopra deve essere effettuata dall’autorità nazionale competente al fine di garantire, da un lato, l’esercizio dei diritti conferiti dal marchio registrato, e dall’altro, la libera disponibilità di un termine descrittivo conformemente alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale.
In secondo luogo, rispetto agli argomenti del richiedente sulla coesistenza di marchi dell’Unione europea e italiani contenenti elementi corrispondenti a denominazioni di origine, si rileva che gli esempi forniti dal richiedente (v. osservazioni del richiedente, § 104, pag. 14) non contengono analogie con il caso di specie posto che si tratta di marchi complessi che presentano vari elementi figurativi e verbali che si aggiungono alle diciture descrittive dell’origine dei prodotti. Nel caso di specie, come visto sopra, i marchi in conflitto non contengono componenti ulteriori sufficienti ad escludere un rischio di confusione.
In terzo luogo, il richiedente fa riferimento alla notorietà del marchio impugnato.
Tuttavia, l’asserita notorietà del marchio impugnato non può assumere rilievo nel caso in esame. Nei procedimenti di opposizione è infatti necessario prendere in esame esclusivamente la domanda di marchio dell’Unione europea contestata a partire dalla sua data di deposito, vale a dire la data dalla quale sorge il diritto connesso a un marchio dell’Unione europea. Pertanto, nel valutare se una domanda di marchio dell’Unione europea ricada nell’ambito di applicazione di uno degli impedimenti relativi alla registrazione, gli eventi o i fatti verificatisi prima della data di deposito di tale marchio sono privi di rilievo, in quanto i diritti invocata dall’opponente, nella misura in cui precedono il deposito della domanda di MUE contestata, debbono considerarsi anteriori rispetto al marchio del richiedente.
Alla luce di quanto sopra, le eccezioni del richiedente non trovano accoglimento.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione d’Opposizione
Angela DI BLASIO |
Pierluigi M. VILLANI |
Rosario GURRIERI |
Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.