DIPARTIMENTO OPERAZIONI



L123


Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE



Alicante, 18/01/2018



Studio Legale Piacentini

Riadi Piacentini

Via Modigliani 7

I-10137 Torino

ITALIA


Fascicolo nº:

017087503

Vostro riferimento:


Marchio:

VIVIRVEGAN love for life

Tipo de marchio:

Marchio figurativo

Nome del richiedente:

Eduardo Ferrante

Strada Comunale del Villaretto 204/11

I- Torino

ITALIA



In data 25/08/2017 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.


In data 24/10/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:


  1. Combinato con “VEGAN”, il termine “VIVIR” è destinato ad evocare nella potenziale clientela una impressione generale di vita sana. Pertanto non vi è alcun riferimento alle modalità e/o qualità di un concreto prodotto / servizio offerto,


  1. Inoltre si sottolineano i numerosi significati che comporta la locuzione VIVIRVEGAN LOVE FOR LIFE;


  1. VIVIRVEGAN” in sé considerata rappresenta un neologismo e non ha alcun significato.;



  1. La peculiare combinazione degli elementi grafici è sufficiente a conferire in sé considerati la necessaria capacità distintiva. La richiedente ricorda inoltre che la giurisprudenza ha affermato che “la mancanza di carattere distintivo non può risultare dalla mera constatazione del fatto che il segno controverso manca di aggiunta di fantasia o non ha un aspetto insolito o sorprendente” (EASYBANK, 5/4/2001, T-87/00) e, nel caso di specie, appare evidente che la parte figurativa presenta senza alcun dubbio sia un elemento di fantasia sia un aspetto insolito.


Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.


Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.


Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE


persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.


(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).


"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).


Va da sé che, un segno che si ritiene essere esclusivamente descrittivo della specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio è anche privo di capacità distintiva a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 7 RMUE.


È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di prodotti di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).


Si tratta quindi di un giudizio di carattere formale che intende ricostruire, sulla base del segno oggetto della domanda, dei prodotti rivendicati e del tipo di consumatore di riferimento, quella percezione che, al di la di ogni ragionevole dubbio, il segno stesso possa generare nella mente del consumatore di riferimento.


Con riferimento al punto 1) l’Ufficio rileva quanto segue:


L’Ufficio ha innanzitutto proceduto all’esame dell’espressione VIVIRVEGAN LOVE FOR LIFE. Come già indicato nella precedente notifica, si tratta di un’espressione composta da vocaboli del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati e, quindi, completamente trasparente per il consumatore medio di riferimento.


L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame gli unici significati che le verrebbero possibilmente conferiti di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, essendo VIVIRVEGAN LOVE FOR LIFE un’espressione del tutto corrente e comprensibile al grande pubblico.


In base alle definizioni date, si ratta quindi di una locuzione significativa il cui significato di “prodotti/servizi per vegani e destinati al benessere della persona ed, in particolare, alla difesa, equilibrio, benessere del suo stato di salute”, sembra difficile da contestare.


Pertanto, con riferimento al carattere descrittivo del segno non resta che fare riferimento alla motivazione di cui alla nostra precedente comunicazione. In ogni caso, anche volessimo distinguere il termine VEGAN, descrittivo, dal resto del segno e considerare che gli elementi aggiunti come VIVIR e LOVE FOR LIFE non siano descrittivi, il segno rimane comunque nel suo complesso descittivo in quanto questi ultimi elementi sono privi, come s’è detto di capacità distintiva a norma della lettera b) dell’articolo 7. La combinazione di un elemento descrittivo con altri elementi non distintivi non rende per ciò solo il segno distintivo ma, all’opposto, lascia inalterata, nella percezione del pubblico di riferimento, la descrittività della parola VEGAN.


Con riferimento al punto 2) l’Ufficio rileva quanto segue:


D’altra parte, non è necessaria nessuna corrispondenza biunivoca tra segno e prodotto affinché questo possa considerarsi descrittivo nella misura in cui la parola VIVIRVEGAN LOVE FOR LIFE indica una sua qualità o caratteristica fondamentale.


Infatti, affinché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE è sufficiente che il segno o parte di esso designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).


In secondo luogo, l’argomento della richiedente che consiste nel mettere in evidenza il fatto che il consumatore percepirebbe la parola PRO-BIOTIC come dotata di carattere distintivo in quanto il consumatore non farebbe alcun collegamento tra batteri probiotici e, ad esempio, un profumo, non appare a quest’Ufficio adeguata a contestare la precedente obiezione. L’argomentazione della richiedente si basa, infatti, su un’interpretazione o ricostruzione alquanto artificiosa della percezione del consumatore di riferimento. La richiedente afferma che è addirittura impossibile che il consumatore possa fare un collegamento diretto tra i prodotti e il concetto di probiotico in quanto incompatibili per le ragioni succitate.


l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno, per il consumatore di riferimento di lingua italiana, possa essere percepito come descrizione delle caratteristiche dei prodotti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).


Salvo quanto già affermato nei paragrafi precedenti in merito all’irrilevanza di un collegamento diretto ed univoco tra segno e caratteristiche dei prodotti, è necessario ammettere che il consumatore di riferimento è una persona razionale che non si limita ad attribuire un senso meramente “letterale” o tecnico, ma che è capace di deduzioni e/o associazioni fatte sulla base della sua esperienza e delle sue ulteriori conoscenze personali. All’opposto di quanto sostenuto dalla richiedente, l’Ufficio ritiene assolutamente normale che, confrontato con lo slogan VIVIRVEGAN LOVE FOR LIFE di cui ne conosce il significato, il consumatore di riferimento non sia portato a pensare all’origine commerciale del prodotto che ha sotto gli occhi ma, piuttosto e sicuramente, ad una qualche relazione tra il prodotto stesso ed una delle sue caratteristiche che, come si è sottolineato, non necessariamente devono caratterizzare la natura o composizione del prodotto stesso ma, invece, la sua origine, la tecnologia di riferimento ed ogni altra caratteristica, anche solo presunta dal consumatore stesso e, purtuttavia, pensata o, meglio, intuita, dallo stesso come ragionevolmente possibile.


Pertanto l’argomento della richiedente va rigettato totalmente in quanto infondato.


Con riferimento al punto 3) l’Ufficio rileva quanto segue:


Perché un marchio costituito da un neologismo o da un termine risultante da una combinazione di elementi sia considerato descrittivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, non è sufficiente che un eventuale carattere descrittivo venga constatato per ciascuno dei detti elementi. Tale carattere deve essere constatato anche per il neologismo o il termine stesso (12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).


Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono: ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi.


(12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).


Nello stesso senso, è utile anche un’analisi del termine in questione alla luce delle pertinenti regole lessicali e grammaticali (30/11/2004, T‑173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21).

Nel caso di specie si tratta di un neologismo molto sui generis che non presenta alcun scarto concettuale né in se né in relazione ai prodotti e servizi di cui alla domanda.


Pertanto, l’insieme della parte denominativa “VIVIRVEGAN LOVE FOR LIFE” rimane pur sempre una locuzione sprovvista di un minimo grado di arbitrarietà che possa far pensare ad un uso del segno in questione in funzione distintiva della provenienza dei prodotti dalla richiedente.


Infatti, il segno della richiedente si distingue non solo per la sua funzione descrittività in relazione ai prodotti della domanda ma anche, e forse di più, per la totale mancanza di capacità distintiva. Si tratta in sostanza, di uno slogan (VIVIRVEGAN LOVE FOR LIFE), una specie di motto a fini pubblicitari e marketing.


Con riferimento al punto 4) l’Ufficio rileva quanto segue:


D’altra parte anche il confezionamento grafico del segno non ha le caratteristiche necessarie per attribuire al segno nel suo complesso un carattere distintivo certo ancorché minimo.


Infatti, data l’evidente, anche se per alcuni aspetti generica, descrittività della dicitura VIVIRVEGAN LOVE FOR LIFE nonché della sua totale ed assoluta mancanza di distintività in relazione ai prodotti della domanda, è necessario dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio una particolare capacità distintiva dell’elemento grafico capace di controbilanciare la descrittività dell’elemento verbale.


Allo scrivente sembra assolutamente ragionevole pensare che il pubblico di riferimento, confrontato con il segno apposto ai prodotti che si rivendicano, non darà molto peso (o nessuno) all’elemento grafico. Anzi, sembra piuttosto improbabile che il consumatore possa leggere in questo segno un’indicazione d’origine.


Infatti, è l’elemento descrittivo VIVIRVEGAN LOVE FOR LIFE che è l’elemento dominante o vedette del segno nel senso che è quello che molto probabilmente impressiona il consumatore di riferimento rimanendo impresso nella sua memoria e non certamente gli elementi grafici che ne costituiscono il contorno secondario.


Pertanto, ai fini della registrabilità del segno, considerando la sostanziale mancanza di carattere distintivo dell’elemento verbale del segno, è necessaria una distintività sufficiente dell’elemento grafico in modo tale che questo possa svolgere la sua funzione d’indicatore di provenienza e non semplicemente essere relegato ad elemento secondario vagamente decorativo.



Per quanto riguarda il grado di stilizzazione del segno , l’Ufficio ribadisce che la struttura del segno oggetto della domanda di registrazione sia piuttosto ovvia e ordinaria con un carattere squisitamente decorativo. Infatti essa rinforza il messaggio genericamente pubblicitario o di marketing veicolato dalla parola LOVE che si associa al disegno del cuore come simbolo della parola LOVE o amore. La figura del cuore è banale in commercio in quanto largamente utilizzata per trasmettere il concetto di piacere, amore, predilezione eccetera.


D’altra parte, l’immagine va valutata nel suo complesso e nella relazione che essa ha rispetto agli altri elementi del segno. Come s’è detto l’elemento verbale del segno è privo di carattere distintivo e parzialmente descrittivo. Pertanto, affinché il segno nel suo complesso possa considerarsi minimamente distintivo, è necessario vieppiù un surplus di distintività dell’elemento figurativo capace di controbilanciarne l’assenza nell’elemento verbale. Nel caso di specie, l’immagine del cuore è molto debole e scontata nel suo significato non che banalizzata nel suo uso nella comunicazione marketing e non permette che il segno, nel suo complesso, possa essere considerato distintivo.


Infatti, anche gli elementi figurativi sottolineati dalla richiedente incidono, per dimensione, sistemazione e caratteristiche in modo del tutto trascurabile e comunque non sono tali da sviare l’attenzione del pubblico di riferimento dal messaggio trasmesso dall’elemento verbale.


L’Ufficio ritiene pertanto che, seppure il segno in esame contenga degli elementi figurativi, essi non posseggano una caratteristica tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo.


Pertanto, data la descrittività del segno per i prodotti accennati, si deve concludere necessariamente che il segno sia privo anche di carattere distintivo a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 7 RMUE.


Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 087 503 è respinta per tutti UNA PARTE dei prodotti e servizi oggetto della domanda (vedi nostra comunicazione anteriore).


Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.





Mauro BUFFOLO

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


Latest News

  • FEDERAL CIRCUIT AFFIRMS TTAB DECISION ON REFUSAL
    May 28, 2021

    For the purpose of packaging of finished coils of cable and wire, Reelex Packaging Solutions, Inc. (“Reelex”) filed for the registration of its box designs under International Class 9 at the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”).

  • THE FOURTH CIRCUIT DISMISSES NIKE’S APPEAL OVER INJUNCTION
    May 27, 2021

    Fleet Feet Inc, through franchises, company-owned retail stores, and online stores, sells running and fitness merchandise, and has 182 stores, including franchises, nationwide in the US.

  • UNO & UNA | DECISION 2661950
    May 22, 2021

    Marks And Spencer Plc, Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom, (opponent), represented by Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Grays Inn Road, London WC1X 8BT, United Kingdom (professional representative)