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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/12/2017
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Studio Legale Cattaneo Biscuola Cammareri Viale Bianca Maria 25 I-20122 Milano ITALIA |
Fascicolo nº: |
017125824 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
AMNIOCHECK |
Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
Growe Investment SA Via Roncone 22 CH- Agra SUIZA |
In data 02/10/2017 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è parzialmente inammissibile alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 125 824 è respinta per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 5 Prodotti farmaceutici per autodiagnosi e per automedicazione per la prevenzione; prodotti farmaceutici; prodotti igienici per la medicina; prodotti omeopatici; sostanze dietetiche per uso medico; disinfettanti.
Classe 10 Apparecchi e strumenti chirurgici e medici.
Classe 44 Servizi medici.
La domanda può proseguire per i rimanenti servizi.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Antonino TIZZANO