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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 05/02/2018
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D'AGOSTINI ORGANIZZAZIONE S.R.L. Via Giusti, 17 I-33100 Udine ITALIA |
Fascicolo nº: |
017164401 |
Vostro riferimento: |
bc201708-04 |
Marchio: |
FABBRICA DI PEDAVENA ITALIA |
Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
BIRRA CASTELLO S.p.A. Via Enrico Fermi, 42 I-33058 S. Giorgio Di Nogaro (UD) ITALIA |
In data 17/10/2017 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione contiene un termine evocativo di un’indicazione geografica protetta, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 164 401 è respinta per i seguenti prodotti:
Classe 33 Bevande alcoliche.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Annalisa GIACOMAZZI