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DIVISIONE D’OPPOSIZIONE |
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OPPOSIZIONE N. B 3 017 012
Meta S.r.l., Via 2 Giugno, n. 126 Loc. Castelluccio, 52010 Capolona (AR), Italia (opponente), rappresentata da Luca Pierannunzio, Via Carlo Collodi n. 5, 06012 Città di Castello (PG), Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
A.S.S.O. S.p.A., Via Enrico Mattei 6, 63900 Fermo (FM), Italia (richiedente), rappresentata da Praxi Intellectual Property S.p.A., Via G. Carducci 6, 62012 Civitanova Marche (MC), Italia (rappresentante professionale).
Il 06/11/2020, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 3 017 012 è totalmente respinta.
2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.
MOTIVAZIONE:
L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 221 722 ‘ASSO SPORT’ (marchio denominativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 302016000079786 ‘ASCOT SPORT’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
a) I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:
Classe 25: Calzature.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 25: Calzature per bambini; scarponcini per bambini.
Calzature per bambini; scarponcini per bambini del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria delle calzature del marchio anteriore. Pertanto, questi prodotti sono identici.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
c) I segni
ASCOT SPORT
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ASSO SPORT
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Marchio anteriore |
Marchio impugnato |
Il territorio di riferimento è l’Italia.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Entrambi i marchi sono denominativi. Il termine che hanno in comune, ossia “SPORT”, è un elemento non-distintivo, dal momento che ha il potenziale di descrivere la natura dei prodotti nella Classe 25, ovvero la loro destinazione d’uso per attività sportive.
Al contrario, gli elementi “ASCOT” ed “ASSO” non presentano carattere né allusivo né descrittivo rispetto ai prodotti nella Classe 25, e sono da considerarsi normalmente distintivi. Essi infatti fanno riferimento, da un lato, “ASCOT”, ad un termine che sarà inteso quantomeno da una parte del pubblico di riferimento, dato che indica un toponimo inglese, noto per essere il luogo ove si trova un famoso ippodromo dove si svolgono corse di cavalli purosangue e dall’altro ad un termine, “ASSO”, dalle varie accezioni, tra le quali quelle che fanno riferimento nelle carte da gioco, alla carta corrispondente all’uno, che ha cioè un segno solo e che in molti giochi è la carta di maggior valore, significato dal quale deriva, in senso figurato, l’uso ad indicare una persona che ha qualità eccezionali, unica nel suo genere.
Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nel suono delle prime due lettere “AS-“ dei termini “ASCOT” ed “ASSO”. Essi presentano pure una certa somiglianza in ragione della presenza della doppia “S” nel termine “ASSO” e della medesima seconda vocale “O”, oltre a coincidere nell’elemento non-distintivo “SPORT”. Tuttavia, essi differiscono nella terza e quinta lettera di “ASCOT”, nonché nella presenza della doppia “S” in “ASSO”.
Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili, al massimo, in media misura.
Sotto il profilo concettuale, i segni sono dissimili in quanto si sovrappongono in un elemento non distintivo, “SPORT”, e gli elementi differenzianti, “ASCOT” e “ASSO”, trasmettono chiaramente concetti diversi e danno luogo, al contrario di “SPORT”, ad elementi normalmente distintivi. Pertanto, la summenzionata sovrapposizione non produce alcun impatto, contrariamente a quanto invece deriva dalla presenza degli elementi “ASCOT” e “ASSO”.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
Innanzitutto, si rammenta che la Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C- 251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti nella Classe 25 sono identici. Essi sono diretti al grande pubblico il quale presterà un livello di attenzione medio.
Nel caso in oggetto, per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili al massimo in media misura, e solo da un punto di vista visivo e fonetico, in virtù della coincidenza parziale di alcune lettere nei due termini “ASCOT” ed “ASSO”.
Tuttavia, questi due termini ed in particolare il termine “ASSO”, possiedono significati così evidenti, chiaramente riconoscibili e la tempo stesso distanti, da far ritenere assai improbabile che si possa verificare un rischio di confusione, anche tenendo conto del fatto che l’elemento comune “SPORT” è descrittivo, e quindi non-distintivo, per il pubblico di riferimento.
Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione d’Opposizione
María Clara IBÁÑEZ FIORILLO |
Andrea VALISA |
Aurelia PÉREZ BARBER |
Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.