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DIVISIONE D’OPPOSIZIONE




OPPOSIZIONE N. B 3 021 253


Olimpias Group S.r.l., Via delle Tezze, 1, 31050, Ponzano Veneto (TV), Italia (opponente), rappresentata da Zanoli & Giavarini S.p.A., Via Melchiorre Gioia, 64, 20125, Milano, Italia (rappresentante professionale)


c o n t r o


Olimpia S.r.l., Via Piani D'Ete, 62010, Mogliano (MC), Italia (richiedente), rappresentata da MAR.BRE S.r.l., Via San Filippo 2, 60044 Fabriano (AN), Italia (rappresentante professionale).


Il 13/06/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente



DECISIONE:


1. L’opposizione n. B 3 021 253 è accolta per tutti i prodotti contestati.


2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 320 417 è totalmente respinta.


3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.



MOTIVAZIONE:


L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 320 417 per il marchio figurativo Shape1 . L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 907 003 per il marchio figurativo Shape2 . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.



RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE


Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.


L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente dell’Unione europea n. 11 907 003.



  1. I prodotti


I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:


Classe 25: Articoli di abbigliamento per bambini e neonati; abbigliamento da notte, abbigliamento casual e indumenti sportivi per bambini; biancheria intima per bambini e neonati; pigiamini per neonati; corredini da neonato; mutandine per bebè; bavaglini in tessuto; accessori per l'abbigliamento per bambini e neonati, in particolare, sciarpe, scialli, mantelline, poncho, guanti, mezzoguanto, guanti da sci, guanti che coprono solo l'avambraccio, muffole, copri orecchie, foulard, fazzoletti, cinture, calze, calzini, collant, collant, fuseaux, ghette, scalda-mani, fasce tergisudore, cravatte, ascot, bretelle, colli finti; calzature per bambini e neonati; cappelleria per bambini e neonati, in particolare, berretti, cappelli, cappelli impermeabili per la pioggia, cappucci, passamontagna, turbanti; tutti esclusi articoli da spiaggia e abbigliamento da nuoto per uomo, donna e bambini e abbigliamento intimo da uomo e donna.


In seguito alla limitazione richiesta dalla richiedente il 12/10/2018 e accettata dall'Ufficio il 05/11/2018, i prodotti contestati sono i seguenti:


Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria; tutti esclusi articoli per bambini e neonati, articoli di abbigliamento da spiaggia e abbigliamento da nuoto per uomo, donna e bambini, abbigliamento intimo da uomo e donna e bambino.


Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti, è necessario interpretarne la formulazione.


Il termine ‘in particolare’, utilizzato nell’elenco dei prodotti dell’opponente, indica che i prodotti specificamente indicati sono solo esempi di prodotti compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107).


In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.


I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.


I prodotti abbigliamento; calzature; cappelleria; tutti esclusi articoli per bambini e neonati, articoli di abbigliamento da spiaggia […] del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto agli articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria per bambini e neonati; tutti esclusi articoli da spiaggia […] del marchio anteriore. La limitazione effettuata dalla richiedente non esclude che la natura dei prodotti in questione e la loro destinazione e modalità d’uso siano le medesime. Inoltre, essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttori.




  1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione


Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.


Nel presente caso, i prodotti che risultano essere simili in alto grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.



  1. I segni



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Marchio anteriore


Marchio impugnato



Il territorio di riferimento è l’Unione europea.


La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.


L’elemento ‘OLIMPIA/ OLIMPIAS’ sarà associato ad un’antica città greca presso la quale solevano svolgersi le gare delle olimpiadi o ad un nome proprio di persona femminile da una parte del pubblico di riferimento, per esempio da parte del pubblico di lingua italiana. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua italiana.


Il marchio contestato è un marchio figurativo formato dai termini ‘LANE’ e ‘OLIMPIA’ riprodotti in caratteri neri leggermente stilizzati le cui lettere iniziali sono maiuscole mentre le restanti sono minuscole. Tra questi due termini vi è la preposizione ‘di’ nella sua forma elisa. Al di sopra di tali elementi verbali appare la rappresentazione lievemente stilizzata di un cerchio i cui bordi esterni sono di colore giallo oro. Il termine ‘LANE’ si riferisce in italiano al plurale di ‘LANA’, fibra tessile ricavata dal pelo della pecora e di altri animali; il filato e il tessuto ottenuti con questa fibra (informazione ottenuta da dizionario Garzanti, consultato il 12/06/2019 https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=lana) e non è distintivo in relazione ai prodotti in questione in classe 25 poiché indica la fibra in cui essi sono fabbricati. ‘OLIMPIA’ sarà invece percepito come un riferimento a una città dell’antica Grecia o un nome proprio femminile. Tale elemento presenta un carattere distintivo normale non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento. Lo stesso vale per l’elemento figurativo mentre la preposizione ‘d’’ è piuttosto comune nelle locuzioni italiane per esempio per specificare un elemento particolare o indicare un’origine. In ogni caso, come preposizione, ha un ruolo accessorio e secondario.


Il marchio anteriore è un marchio pure figurativo composto da un unico elemento, il termine ‘OLIMPIAS’, riprodotto in caratteri minuscoli di colore blu scuro. Esattamente come nel segno contestato, esso sarà visto come un riferimento a una città dell’antica Grecia o un nome proprio femminile, considerandosi irrilevante la lettera ‘S’ aggiunta alla fine del segno. Anch’esso sarà dotato di un grado medio di distintività intrinseca poiché non ha relazione con i prodotti in questione.


Sebbene nel segno contestato l’elemento figurativo sia leggermente più grande dell’elemento verbale, quest’ultimo è più lungo e occupa una superficie maggiore a livello orizzontale. Di conseguenza, nessun elemento che compone il marchio anteriore può essere considerato più dominante (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Parimenti il marchio anteriore non contiene elementi che possano considerarsi dominanti sotto il profilo visivo.


Tuttavia, per quanto riguarda il segno contestato si deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali, quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).


Visivamente, i segni coincidono nel termine ‘OLIMPIA’(*). Tuttavia, essi differiscono nell’ultima lettera ‘S’ del marchio anteriore e nella preposizione ‘d’’, nell’elemento figurativo e nella parola aggiuntiva ‘LANE’ del segno impugnato. Tali elementi aggiuntivi del segno impugnato sono tuttavia non distintivi o svolgono un ruolo secondario. Pertanto, i segni sono da ritenersi simili almeno in media misura.


Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere del termine distintivo (e co-dominante nel segno contestato) ‘OLIMPIA’, presente in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della lettera addizionale ‘S’ del marchio anteriore e nel suono delle lettere ‘LANE’ e ‘d’’ del segno contestato, che non hanno controparti nel marchio anteriore. Tuttavia, si deve tener conto del fatto che questi elementi aggiuntivi del segno impugnato sono non distintivi o svolgono un ruolo secondario mentre la lettera ‘S’ non sarà pronunciata in modo chiaro poiché ubicata alla fine del marchio anteriore.


Alla luce di ciò, la Divisione d’Opposizione ritiene che i segni siano foneticamente simili almeno in media misura.


Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono concettualmente molto simili, in considerazione del fatto che gli elementi che potrebbero attenuare la somiglianza derivante dalla quasi identità dei termini ‘OLIMPIAS’ e ‘OLIMPIA’, o sono privi di significato (l’elemento figurativo), o non sono distintivi (‘LANE’), o sono meramente secondari (la preposizione ‘d’’).


Contrariamente a quanto allegato dalla richiedente, la lettera addizionale ‘S’ posta alla fine del marchio anteriore non è in grado di inficiare tali conclusioni poiché essa non introduce scarto semantico alcuno tra i segni.


Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.



  1. Carattere distintivo del marchio anteriore


Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.


L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.


Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.



  1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione



La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).


I prodotti nella classe 25 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere simili in alto grado. Essi sono diretti al grande pubblico che nel presente caso presterà un grado di attenzione medio.


Per quanto riguarda i segni, essi sono visivamente e foneticamente simili almeno in media misura e concettualmente molto simili. Di fatto, l’elemento co-dominante ‘OLIMPIA’ del marchio impugnato, è interamente ricompreso nell’unico elemento verbale che forma il marchio anteriore, ossia ‘OLIMPIAS’. Il marchio impugnato presenta sì elementi aggiuntivi, la cui natura però è secondaria o, nel caso dell’elemento verbale ‘LANE’ addirittura non distintiva per i prodotti in questione.


Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti/servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti/servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Nel presente caso, come visto poc’anzi, i prodotti coperti dai marchi in disputa nella classe 25 sono in simili in alto grado.


Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).


Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.


Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).


Inoltre, occorre sottolineare che, in genere, nei negozi di abbigliamento, i clienti possono scegliere da soli i capi che desiderano acquistare oppure possono farsi assistere dal personale preposto alla vendita. Benché la comunicazione orale relativa al prodotto e al marchio non sia esclusa, la scelta del capo di abbigliamento avviene, generalmente, su base visiva. Pertanto, la percezione visiva dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell’atto di acquisto. L’aspetto visivo riveste, quindi, maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione (06/10/2004, T‑117/03 - T‑119/03 & T‑171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Di conseguenza, le notevoli somiglianze visive esistenti tra i segni, dovute alla presenza dell’elemento verbale ‘OLIMPIA’ comune ad entrambi i segni, assumono uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione.


Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.


Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione europea n. 11 907 003 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.


Poiché il diritto anteriore registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 907 003 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).



SPESE


Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.


Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.


Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.



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Divisione d’Opposizione



Michele M.

BENEDETTI-ALOISI

Riccardo RAPONI

Valeria ANCHINI


Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

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