Shape12

DIVISIONE D’OPPOSIZIONE




OPPOSIZIONE N. B 3 047 125


Mavive S.p.a., via Altinia 298/B, 30173 Venezia, Località Dese, Italia (opponente), rappresentata da Luca Giove, via Niccolò Tommaseo 69/d, 35131 Padova, Italia (rappresentante professionale)


c o n t r o


Fiorenza Palmerio, strada San Vincenzo 40/31 A, 10131 Torino, Italia (richiedente), rappresentata da Studio Professionale Associato a Baker & Mckenzie, piazza Filippo Meda 3, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale).


Il 04/08/2021, la Divisione d’Opposizione emana la seguente



DECISIONE:


1. L’opposizione n. B 3 047 125 è totalmente respinta.


2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.



MOTIVAZIONE:


L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 355 413, per il marchio figurativo Shape1 . L’opposizione si basa, sul marchio denominativo non registrato ‘AQVA NVNTIA’ utilizzato nella normale prassi commerciale in Italia. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 4, RMUE.



MARCHIO NON REGISTRATO O UN ALTRO SEGNO USATO NELLA PRASSI COMMERCIALE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4, RMUE



Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:


  1. sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio dell’Unione europea, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio dell’Unione europea;


  1. questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.


I motivi del rifiuto previsti dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE sono quindi soggetti ai seguenti requisiti:


  • il segno anteriore dev’essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale e aver avuto una portata non puramente locale prima del deposito del marchio impugnato;


  • conformemente alla legislazione che lo disciplina, prima del deposito del marchio impugnato l’opponente ha acquisito diritti sul segno sul quale si fonda l’opposizione, compreso il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo;


  • le condizioni alle quali l’uso di un marchio successivo può essere proibito sono soddisfatte in relazione al marchio impugnato.


Poiché tali condizioni sono cumulative, qualora un segno non soddisfi una di tali condizioni, l’opposizione fondata sull’esistenza di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale, secondo il significato attribuito dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, non può essere accolta.



  1. Utilizzazione anteriore nella normale prassi commerciale e portata non puramente locale


La condizione che prevede l’utilizzazione nella normale prassi commerciale è un requisito fondamentale, senza il quale il segno in questione non potrà godere di alcuna protezione dalla registrazione di un marchio dell’Unione europea, indipendentemente dai requisiti da soddisfare conformemente alla legislazione nazionale al fine di acquisire diritti esclusivi. Tale utilizzazione inoltre dovrà indicare che il segno in questione ha una portata non puramente locale.


A tal proposito, si deve ricordare che la finalità del presupposto stabilito dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, attinente all’utilizzo nel traffico commerciale di un segno di portata non puramente locale, è di limitare i conflitti tra i segni impedendo che un diritto anteriore che non è sufficientemente caratterizzato, ossia importante e significativo nel traffico commerciale, possa ostacolare la registrazione di un nuovo marchio dell’Unione europea. Tale facoltà di opposizione deve essere riservata ai segni che sono effettivamente e realmente presenti sul loro mercato pertinente. Per poter impedire la registrazione di un nuovo segno, il segno che viene invocato a sostegno dell’opposizione deve essere effettivamente utilizzato in un modo sufficientemente significativo nel traffico commerciale e deve avere un’estensione geografica che non sia puramente locale, il che implica, qualora il territorio di protezione di tale segno possa essere considerato come diverso da locale, che la suddetta utilizzazione abbia luogo in una parte rilevante di tale territorio. Al fine di stabilire se ricorra tale ipotesi, occorre tener conto della durata e dell’intensità dell’utilizzo di tale segno in quanto elemento distintivo per i suoi destinatari, che sono tanto gli acquirenti e i consumatori quanto i fornitori e i concorrenti. A questo proposito appaiono pertinenti, in particolare, le utilizzazioni del segno effettuate nella pubblicità e nella corrispondenza commerciale. Inoltre, la valutazione del presupposto attinente all’uso nel traffico commerciale deve essere effettuata in modo separato per ciascuno dei territori nei quali il diritto invocato a sostegno dell’opposizione beneficia di tutela. Infine, l’uso del segno in questione nel traffico commerciale dev’essere dimostrato prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea (29/03/2011, C‑96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159‑160, 163, 166).


Nel presente caso, il marchio impugnato è stato depositato il 16/10/2017. All’opponente quindi è stato chiesto di dimostrare che il segno su cui si fondava l’opposizione era utilizzato nella normale prassi commerciale con una portata non puramente locale in Italia prima di questa data. Le prove devono inoltre dimostrare che il segno dell’opponente è stato usato nella normale prassi commerciale in relazione a profumi.


In data 16/10/2018 l’opponente ha presentato la prova dell’uso insieme con la richiesta di mantenere confidenziale il contenuto del materiale probatorio e di non rivelarlo a terzi. La Divisione di Opposizione non può accogliere tale richiesta poiché essa non è stata accompagnata da alcuna motivazione circa le ragioni per le quali la documentazione presentata debba rimanere confidenziale. Inoltre, parte di tale documentazione consiste in informazioni di pubblico dominio essendo pubblicate su pagine web o riviste liberamente accessibili al pubblico. Pertanto, le prove presentate, di seguito elencate, non verranno trattate come coperte da vincolo di confidenzialità.


Documento 1: foto del prodotto dell’opponente (profumo) e relativa confezione che recano rispettivamente i segni Shape2 e Shape3 .

Documento 5: 33 fatture datate tra il 31/07/2017 e 29/09/2017 (prima della data di deposito del marchio impugnato), relative alla vendita di circa 90 pezzi del prodotto di profumeria denominato ‘D’ANNUNZIO AQVA NVNTIA EDPV 125 ml’ (il relativo prezzo di vendita è stato occultato dall’opponente) e all’offerta di circa 30 campioni omaggio ‘D’ANNUNZIO AQVA NVNTIA TESTER EDPV 125 ml’. Tali fatture sono intestate a clienti con sede in nove diverse regioni del territorio italiano (Lazio, Campania, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Piemonte, Abbruzzo, Veneto).

Documento 6: 9 documenti di trasporto datati tra il 23/08/2017 e il 10/10/2017 (prima della data di deposito del marchio impugnato), relativi alla consegna di circa 30 pezzi del prodotto di profumeria denominato ‘D’ANNUNZIO AQVA NVNTIA EDPV 125 ml’ e 6 campioni omaggio dello stesso prodotto (‘D’ANNUNZIO AQVA NVNTIA TESTER EDPV 125 ml’) a clienti con sede in tre diverse località italiane, una in Lombardia (in particolare, Milano) e due in Veneto (in particolare, Venezia e Verona).

Documento 7: 14 scontrini datati tra 28/08/2017 e il 15/10/2017 (prima della data di deposito del marchio impugnato), ciascuno relativo alla vendita di una unità di prodotto ‘D’ANNUNZIO AQVA NVNTIA EDPV 125 ml’ (il relativo prezzo di vendita è stato occultato dall’opponente), emessi da rivenditori con sede nelle stesse località menzionate al documento 6 (Milano, Venezia e Verona).

Documento 8: foto di un espositore che raffigura quattro flaconi di profumo, uno dei quali reca il segno Shape4 .

Documento 9: estratti di campagne pubblicitarie e rassegne stampa, pubblicate su periodici e riviste italiane o siti internet in italiano, datate tra il 18/09/2017 e il 10/10/2017 (prima della data di deposito del marchio impugnato) ove il segno ‘AQVA NUNTIA’ viene esplicitamente menzionato e/o compare nella versione figurativa Shape5 sul prodotto dell’opponente (flacone di profumo) che è talvolta raffigurato, come nell’esempio sottostante.

Shape6

In particolare, gli estratti presentati si riferiscono a: (i) articolo intitolato Sniff Sniff …I Nuovi Profumi per l’Inverno 2018 Sono da Urlo pubblicato su www.gioia.it il 18/09/2017; (ii) articolo intitolato La Pioggia (di Profumi) nel Pineto di D’Annunzio pubblicato su Il Venerdì di Repubblica il 29/09/2017; (iii) articolo intitolato D’Annuzio, i Profumi e la Passione, pubblicato su Io Donna il 30/09/2017; (iv) articolo intitolato Odorarius Mirabilis: I Profumi di D’Annunzio ricreati da Mavive, pubblicato su www.tr3ndygirl.com e sulla pagina faceboook del blog Tr3nDyGiRL il 02/10/2017; (v) articolo intitolato I Profumi di D’annunzio by Mavive pubblicato su www.allure.it il 09/10/2017; (vi) articolo intitolato I Profumi di D’annunzio pubblicato su www.ilsole24ore.it il 10/10/2017; (vii) banner promozionale pubblicato nel numero di Ottobre 2017 del magazine Glamour; (viii) articolo I Profumi per l’Autunno 2017.2018 pubblicato sul blog Alice e i Giardini della Memoria (senza indicazione di una data specifica).

Documento 10: due estratti del sito www.web.archive.org che mostrano la pagina web del sito www.mavive.com come appariva in data 6 e 7/10/2017. In uno di questi estratti il segno ‘AQVA NVUNTIA’ appare menzionato tra i brands dell’opponente.

Documento 16: 66 fatture datate tra il 17/10/2017 al 31/07/2018 (dopo la data di deposito del marchio impugnato), relative alla vendita di circa 100 pezzi del prodotto di profumeria denominato ‘D’ANNUNZIO AQVA NVNTIA EDPV 125 ml’ (il relativo prezzo di vendita è stato occultato per ragioni di riservatezza) e all’offerta di circa 20 campioni omaggio ‘D’ANNUNZIO AQVA NVNTIA TESTER EDPV 125 ml’. Tali fatture sono intestate a clienti con sede in diverse località del territorio italiano.

Documento 17: 10 documenti di trasporto datati tra il 18/10/2017 e il 28/03/2018 (dopo la data di deposito del marchio impugnato) relativi alla consegna di 39 pezzi del prodotto di profumeria denominato ‘D’ANNUNZIO AQVA NVNTIA EDPV 125 ml’ e 3 campioni omaggio dello stesso prodotto (‘D’ANNUNZIO AQVA NVNTIA TESTER EDPV 125 ml’) a clienti con sede nelle stesse località menzionate ai documenti 6 e 7 (Milano, Venezia e Verona).

Documento 18: 22 scontrini datati tra il 24/10/2017 e il 30/03/2018 (dopo la data di deposito del marchio impugnato), ciascuno comprovante la vendita di una singola unità di prodotto ‘D’ANNUNZIO AQVA NVNTIA EDPV 125 ml’ (il relativo prezzo di vendita è stato occultato per ragioni di riservatezza), emessi da rivenditori con sede nelle stesse località menzionate ai documenti 6, 7 e 17 (Milano, Venezia e Verona).

Documento 19: 15 estratti di campagne pubblicitarie e rassegne stampa pubblicati su periodici e riviste italiane o siti internet in italiano datate tra il 24/10/2017 e il 12/12/2017 (dopo la data di deposito del marchio impugnato) ove il segno ‘AQVA NUNTIA’ viene esplicitamente menzionato e/o compare nella versione figurativa Shape7 o Shape8 sul prodotto dell’opponente (flacone di profumo) che è talvolta raffigurato.



Documento 20: Brochure relativa alla collezione di prodotti ‘I Profumi di D’Annunzio’ ove il segno ‘AQVA NUNTIA’ viene esplicitamente menzionato in relazione a una particolare fragranza di profumo e compare nelle versioni figurative Shape9 e Shape10 sul prodotto dell’opponente.

Documento 21: fattura emessa da Grafiche Antiga in data 30/09/2017 per la pubblicazione di 2 brochure pubblicitarie denominate ‘Leaflet d’Annunzio’ e di un libro intitolato ‘The Merchant of Venice Golden Book’ che reca un ammontare di circa 3.500 euro.


Per completezza, si precisa che l’opponente ha presentato ulteriore documentazione (documenti 2-4, 11-15 e 22-27) volta a sostanziare altri argomenti che non riguardano la portata dell’uso del segno invocato.


Il 04/04/2019, dopo la scadenza del termine concesso dall’Ufficio per sostanziare i motivi di opposizione, l’opponente ha presentato prove supplementari, di seguito elencate, che forniscono dati relativi al traffico dei siti internet e alla diffusione delle testate e pagine Facebook menzionate al documento 9.


Documento 28: estratto del sito www.semrush.com contenente dati relativi al traffico del sito internet www.gioia.it che mostrano un traffico di circa 700.000 utenti nel settembre 2017.


Documento 29: dati relativi alla tiratura e diffusione della testata ‘Il Venerdì di Repubblica’ forniti da Accertamenti Diffusione Stampa S.r.l. che mostrano una media di circa 250.000 copie vendute al mese.


Documento 30: dati relativi alla tiratura e diffusione della testata ‘Io Donna’ forniti da Accertamenti Diffusione Stampa S.r.l. che mostrano una media di circa 200.000 copie vendute al mese.


Documento 31: estratto del sito www.semrush.com contenente dati relativi al traffico del sito internet www.ilsole24ore.com che mostrano un traffico di circa 10 milioni di utenti nell’ottobre 2017.


Documento 32: estratto del sito www.semrush.com contenente dati relativi al traffico del sito internet www.allure.it che mostrano un traffico di circa 180 utenti nell’ottobre 2017.


Documento 33: dati relativi alla tiratura e diffusione della testata ‘Glamour’ forniti da Accertamenti Diffusione Stampa S.r.l. che mostrano una media di circa 70.000 copie vendute al mese.


Documento 34: estratto della pagina Facebook ‘Tr3nDyGiRL by Pamela Soluri’ che mostra un numero di follower di circa 170.000.


Sebbene, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, RDMUE, l’opponente debba fornire le prove dell’esistenza e della validità del marchio anteriore entro un termine stabilito dall’Ufficio, ciò non può essere interpretato come un impedimento automatico alla presa in considerazione di prove supplementari.


Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RDMUE, se dopo la scadenza del termine stabilito dall’Ufficio l’opponente presenta fatti o prove a supplemento di fatti o prove rilevanti precedenti presentati entro il termine, l’Ufficio può prendere in considerazione le prove presentate tardivamente a seguito di un esercizio oggettivo e ragionevole del potere discrezionale conferitogli dall’articolo 95, paragrafo 2, RMUE. L’Ufficio deve esercitare il suo potere discrezionale se i fatti o le prove tardivi si limitano a sostenere, rafforzare e chiarire le prove rilevanti precedenti presentate entro il termine, in relazione allo stesso requisito legale di cui all’articolo 7, paragrafo 2, RDMUE, ossia, quando i due insiemi di fatti o prove si riferiscono allo stesso marchio anteriore, sulla stessa base e, nell’ambito di tale base, allo stesso requisito.


Nel presente caso, non è necessario stabilire se l’Ufficio può o no, nell’esercizio del potere discrezionale conferitogli dall’articolo 95, paragrafo 2, RMUE, prendere in considerazione le prove presentate dall’opponente il 04/04/2019. La Divisione d’Opposizione ritiene appropriato procedere assumendo che le prove tardive debbano prendersi in considerazione, benché il richiedente non abbia avuto l’opportunità di presentare osservazioni su tali prove, poiché questo è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione può essere esaminata e, nello stesso tempo, non pregiudica le ragioni del richiedente, come si vedrà più avanti. Per gli stessi motivi, la Divisione d’Opposizione non considera necessario riaprire il procedimento di opposizione per dare al richiedente la possibilità di presentare osservazioni su tali prove tardivamente presentate.


Valutazione delle prove


Dopo avere esaminato il materiale sopra elencato, la Divisione d’Opposizione è arrivata alla conclusione che le prove non soddisfino il requisito minimo di uso di “portata non puramente locale” come previsto dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE.


Occorre ricordare che al momento di determinare la portata di un segno ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, è necessario considerare il territorio in cui viene utilizzato, la durata e la dimensione economica dell’uso, il gruppo dei destinatari ai quali il segno in questione è divenuto noto come elemento distintivo, ossia consumatori, concorrenti o anche fornitori, nonché l’esposizione offerta al segno, per esempio mediante promozione pubblicitaria o su Internet (vedi a riguardo la sentenza del 24 marzo 2009, Cause riunite T-318/06 a T-321/06, Moreira da Fonseca / UAMI, (GENERAL OPTICA / Generalóptica), Racc. II-649).


Ne deriva che il criterio della “portata non puramente locale” è più di un esame geografico. Deve essere, infatti, valutato anche l’impatto economico dell’utilizzo del segno. Si deve tenere conto dei seguenti elementi, cui devono altresì far riferimento le prove da presentare:


a) intensità dell’uso (volume di vendite realizzate utilizzando il segno);

b) durata dell’uso;

c) diffusione dei beni o servizi (ubicazione dei clienti);

d) promozione pubblicitaria effettuata utilizzando tale segno e mezzi per essa impiegati, ivi compresa la distribuzione di tale promozione pubblicitaria.


Nel caso di specie, nonostante le fatture, i documenti di trasporto e gli scontrini presentati dall’opponente ai documenti 5-7, dimostrino che il prodotto dell’opponente sia stato venduto in diverse parti del territorio italiano prima della data di deposito del marchio impugnato, l’opponente non ha dimostrato un impatto economico dell’utilizzo del segno invocato sufficiente a impedire la registrazione del marchio impugnato.


In particolare, le fatture presentate (documento 5) mostrano che il prodotto dell’opponente recante il segno ‘AQVA NVNTIA’ è stato venduto a rivenditori in modeste quantità prima della data di deposito del marchio impugnato (circa 90 pezzi in totale). Infatti, anche considerando che, come sostenuto dall’opponente, il prodotto in questione ‘rientra nella gamma di prodotti di nicchia, rivolti a un pubblico esperto e intenditore, ed è rivenduto solo tramite profumerie di lusso altamente selezionate’, la vendita di 90 pezzi deve considerarsi una quantità piuttosto esigua, per una tipologia di prodotto (profumo) che, sebbene generalmente associato a prodotti di lusso, rimane un prodotto di largo consumo.


Inoltre, tali fatture mostrano che il numero di pezzi venduti a ogni singolo rivenditore, nella maggior parte dei casi, varia da 1 a 3 e che la vendita di questi prodotti era spesso accompagnata dall’offerta di un tester omaggio e da espositori del prodotto.


L’esiguo numero di pezzi venduti è coerente con i dati desumibili dai documenti di trasporto (documento 6), che danno prova della consegna di una trentina di prodotti recanti il segno ‘AQVA NVNTIA’, e dagli scontrini (documento 7) emessi per la vendita di soli 14 prodotti al consumatore finale prima della data di deposito del marchio impugnato.


Inoltre, dalle date delle fatture, documenti di trasporto e scontrini, si evince che la vendita ai rivenditori del prodotto recante il segno AQVA NVNTIA’ è cominciata solo circa due mesi prima della data di deposito del marchio impugnato (la prima fattura reca la data del 31/07/2017) e che l’effettiva circolazione del prodotto sul mercato sia addirittura avvenuta successivamente (la data del primo documento di trasporto e del primo scontrino sono rispettivamente 23/08/2017 e 28/08/2017).


Anche le date delle campagne pubblicitarie e iniziative promozionali di cui al documento 9 (datate tra il 18/09/2017 e il 10/10/2017, ad eccezione di una che non è datata), dimostrano che l’esposizione offerta al segno attraverso articoli e banner pubblicitari in 3 periodici, 4 siti internet e 1 social network risale, come sopra specificato nella lista dei documenti, ad un arco temporale che va da un mese a sei giorni prima della data di deposito del marchio impugnato. Lo stesso dicasi per l’esposizione offerta al segno dall’opponente attraverso la propria pagina web http://www.mavive.com che, come si evince dagli estratti di cui al documento 10 datati 6-7/10/2017, risale a 10 giorni prima della data di deposito del marchio impugnato.


Alla luce di quanto sopra, la Divisione d’Opposizione considera che il modesto volume di vendite e la breve durata dell’uso dimostrati dall’opponente nel periodo che precede il deposito del marchio impugnato sono coerenti con un uso del segno AQVA NVNTIA’ limitato all’iniziale lancio di un prodotto (profumo) sul mercato ma non forniscono prova che il segno in questione abbia raggiunto una posizione stabile sul mercato, al punto da giustificare l’acquisizione di diritto esclusivo sul marchio non registrato nel territorio di riferimento.


Per completezza, si precisa che l’opponente ha anche presentato delle prove (i.e. fatture, documenti di trasporto e rassegne stampa) che si riferiscono a un periodo successivo alla data di deposito del marchio impugnato. A tale riguardo, l’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), RDMUE, stabilisce espressamente che se un'opposizione si basa su un diritto anteriore nel senso indicato all’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, l'opponente dovrà fornire prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e della portata della protezione di tale diritto. Pertanto, ove sia stata dimostrata l’esistenza del diritto anteriore, prove dalle quali emerga che l’utilizzo del segno invocato (di portata non puramente locale) continua alla data del deposito dell’opposizione, sebbene successive alla data di deposito del marchio impugnato, devono considerarsi rilevanti.


Tuttavia, nel presente caso, oltre a non esser stata dimostrata l'acquisizione di un diritto esclusivo sul marchio non registrato nel territorio di riferimento prima della data di deposito del marchio impugnato, le prove riguardanti l’arco temporale che va dal giorno successivo alla data di deposito del marchio impugnato (17/10/2017) alla data del deposito dell’opposizione (01/03/2018), dimostrano ad ogni modo una dimensione economica dell’uso del marchio invocato che non è coerente con il raggiungimento di una posizione stabile sul mercato, poiché si limitano a:


  • 12 fatture relative alla vendita di un totale di 31 pezzi del prodotto dell’opponente recanti il marchio invocato;


  • 8 documenti di trasporto relativi alla consegna di 24 pezzi del prodotto dell’opponente recanti il marchio invocato;


  • 17 scontrini, ciascuno comprovante la vendita di una singola unità di prodotto ‘D’ANNUNZIO AQVA NVNTIA EDPV 125 ml’, emessi da rivenditori con sede in tre diverse località del territorio italiano (Milano, Venezia e Verona);


  • 15 estratti di campagne pubblicitarie e rassegne stampa pubblicati su periodici e riviste italiane o siti internet in italiano ove il segno ‘AQVA NUNTIA’ viene esplicitamente menzionato e/o compare sul prodotto dell’opponente che è talvolta raffigurato.


Di conseguenza, tali prove non influiscono sull’esito del presente procedimento.


In considerazione di quanto sopra, la Divisione d’Opposizione conclude che le prove fornite dall’opponente sono insufficienti a dimostrare l’uso del marchio anteriore nella normale prassi commerciale e la portata non puramente locale in relazione ai prodotti sulla cui base è stata proposta l’opposizione, anteriormente alla data rilevante e nel territorio pertinente.


Dal momento che uno dei requisiti essenziali dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE non è soddisfatto, l’opposizione basata su quest’articolo è respinta.



SPESE


Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.


Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.


Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.



Shape11



Divisione d’Opposizione



Claudia ATTINÀ


Rosario GURRIERI

Valeria ANCHINI



Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.


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