DIVISIONE D’OPPOSIZIONE





OPPOSIZIONE N. B 3 036 426


G. & G. S.r.l., Via Carlo Alberto Pizzardi 50, 40138 Bologna, Italia (opponente), rappresentata da Rosalba Palmas, Via A. Calzoni 1/3, 40128 Bologna, Italia (rappresentante professionale)


c o n t r o


Edizioni B S.r.l., Via Benvenuto Garofalo 38, Milano, Italia (richiedente), rappresentata da Dr. Modiano & Associati S.p.A., Via Meravigli 16, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale).


Il 29/11/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente



DECISIONE:


1. L’opposizione n. B 3 036 426 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:


Classe 18: Borse; borsellini; ombrelli; portafogli; portafogli per carte di credito in pelle; portafogli in pelle; portafogli con portacarte; valigie; bauli e valigie; trolleys (valigie a rotelle); portacarte; portabiglietti; borsette, portamonete e portafogli; cartelle (portadocumenti); abiti per animali; collari per animali; articoli di abbigliamento per animali domestici; coperte per animali; cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bagagli e borse per il trasporto; ombrelli e ombrelloni; collari, guinzagli e abbigliamento per animali; tutti i suddetti prodotti non sono relativi al settore dell'equitazione e della selleria.


Classe 25: Magliette; magliette e pantaloncini per lo sport; magliette a maniche corte; magliette termiche; t-shirt; t-shirt stampate; t-shirt a maniche lunghe o a maniche corte; berretti; cappelli e berretti per lo sport; cappelli; cappelli per feste (abbigliamento); cappelli di carta (abbigliamento); polo; ciabatte; ciabatte di plastica; stivali; camicie; camicie sportive; pigiami; guanti; calze; calze da uomo; calzettini per neonati e bambini ai primi passi; calze per lo sport; biancheria intima; abbigliamento per la ginnastica; scarpe da ginnastica; articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria; tutti i suddetti prodotti non sono relativi al settore dell'equitazione e della selleria.


2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 383 613 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.


3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.



MOTIVAZIONE:


L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 383 613 per il marchio figurativo , vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 18 e 25. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 8 926 503 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.



RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE


Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.


L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 8 926 503.


I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:


Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli, articoli di valigeria, borse da viaggio e astucci; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; borse a tracolla, borse per la spesa, borsette, borsoni, borsellini; valigie, portamonete e portafogli; borse per lo sport; borsette per il trucco; zainetti (zaini); buste.


Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; articoli d'abbigliamento sportivo e capi d'abbigliamento esterno; camicie, T-shirt, felpe; indumenti lavorati a maglia; biancheria intima; maglieria; sciarpe, cinture (abbigliamento), guanti.


A seguito di una limitazione effettuata dalIa richiedente in data 21/03/2018, i prodotti contestati sono i seguenti:


Classe 18: Borse; borsellini; ombrelli; portafogli; portafogli per carte di credito in pelle; portafogli in pelle; portafogli con portacarte; valigie; bauli e valigie; trolleys (valigie a rotelle); portacarte; portabiglietti; borsette, portamonete e portafogli; cartelle (portadocumenti); abiti per animali; collari per animali; articoli di abbigliamento per animali domestici; coperte per animali; cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bagagli e borse per il trasporto; ombrelli e ombrelloni; collari, guinzagli e abbigliamento per animali; tutti i suddetti prodotti non sono relativi al settore dell'equitazione e della selleria.


Classe 25: Magliette; magliette e pantaloncini per lo sport; magliette a maniche corte; magliette termiche; t-shirt; t-shirt stampate; t-shirt a maniche lunghe o a maniche corte; berretti; cappelli e berretti per lo sport; cappelli; visiere di cappelli; cappelli per feste (abbigliamento); cappelli di carta (abbigliamento); polo; ciabatte; ciabatte di plastica; stivali; camicie; camicie sportive; pigiami; guanti; calze; calze da uomo; calzettini per neonati e bambini ai primi passi; calze per lo sport; biancheria intima; abbigliamento per la ginnastica; scarpe da ginnastica; articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria; tutti i suddetti prodotti non sono relativi al settore dell'equitazione e della selleria.


I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.


Prodotti contestati in classe 18


Valigie; bauli; ombrelloni; cuoio e sue imitazioni; ombrelli; pelli di animali; borsette; borse per il trasporto; portamonete; borsellini; portafogli; trolleys (valigie a rotelle); portafogli per carte di credito in pelle; portafogli in pelle; portafogli con portacarte tutti i suddetti prodotti non sono relativi al settore dell'equitazione e della selleria sono compresi nelle ampie categorie di valigie; bauli; ombrelloni; cuoio e sue imitazioni; ombrelli; pelli di animali; borsette; borse per il trasporto; portamonete; borsellini; portafogli del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.


I bagagli; tutti i suddetti prodotti non sono relativi al settore dell'equitazione e della selleria del marchio impugnato si sovrappongono con le valigie del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.


Le borse del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, le borse per lo sport; tutti i suddetti prodotti non sono relativi al settore dell'equitazione e della selleria del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.


I portacarte; portabiglietti; cartelle (portadocumenti); tutti i suddetti prodotti non sono relativi al settore dell'equitazione e della selleria del marchio impugnato si sovrappongono con gli astucci nella classe 18 del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.


Gli abiti per animali; collari per animali; articoli di abbigliamento per animali domestici; coperte per animali; collari; guinzagli; abbigliamento per animali; tutti i suddetti prodotti non sono relativi al settore dell'equitazione e della selleria del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto agli articoli di selleria nella classe 18 del marchio anteriore, i quali sono le attrezzature usate per i cavalli, quali le selle o i finimenti. Nonostante la limitazione dei prodotti del marchio impugnato, è lecito attendersi che questi prodotti, oltre ad essere destinati, allo stesso modo, ad animali, tra i quali i cavalli, condividano pubblico di riferimento, canali di distribuzione e origine.



Prodotti contestati in classe 25


I prodotti camicie; cappelleria; guanti; T-shirt; biancheria intima; articoli di abbigliamento magliette; magliette e pantaloncini per lo sport; magliette a maniche corte; magliette termiche; t-shirt stampate; cappelli di carta (abbigliamento); polo; camicie sportive; pigiami; calze; calze da uomo; calzettini per neonati e bambini ai primi passi; calze per lo sport; abbigliamento per la ginnastica; t-shirt a maniche lunghe o a maniche corte; tutti i suddetti prodotti non sono relativi al settore dell'equitazione e della selleria del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria degli articoli di abbigliamento del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.


Le calzature; tutti i suddetti prodotti non sono relativi al settore dell'equitazione e della selleria del marchio impugnato si sovrappongono alle scarpe del marchio anteriore. Questi prodotti sono quindi identici.


Le scarpe da ginnastica; tutti i suddetti prodotti non sono relativi al settore dell'equitazione e della selleria del marchio impugnato si sovrappongono alle scarpe del marchio anteriore. Pertanto, questi prodotti sono identici.


I berretti; cappelli e berretti per lo sport; cappelli; cappelli per feste (abbigliamento); tutti i suddetti prodotti non sono relativi al settore dell'equitazione e della selleria del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria della cappelleria del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.


I prodotti ciabatte; ciabatte di plastica; stivali; tutti i suddetti prodotti non sono relativi al settore dell'equitazione e della selleria del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto alle scarpe del marchio anteriore poiché essi coincidono nella loro natura. Inoltre, essi hanno la stessa destinazione, sono in concorrenza, coincidono nei loro in canali di distribuzione, nonché nel pubblico di riferimento e nel produttore.


Le visiere di cappelli; tutti i suddetti prodotti non sono relativi al settore dell'equitazione e della selleria sono di natura del tutto diversa se confrontati con tutti i prodotti del marchio anteriore nelle classi 18 e 25. Questi prodotti contestati sono infatti usati nella manifattura dei cappelli e sono diretti ai produttori di articoli di cappelleria mentre i prodotti del marchio anteriore sono destinati al pubblico in generale. Oltre a non condividere lo stesso pubblico di riferimento non ci si può neppure attendere che essi siano distribuiti attraverso gli stessi canali, né tantomeno possano trovarsi in competizione tra loro. Pertanto, la Divisione d’Opposizione può giungere alla conclusione che questi prodotti siano tra loro dissimili, non avendo nessuna caratteristica in comune.



a) Pubblico di riferimento – grado di attenzione


Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.


Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in alto grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.


b) I segni




Marchio anteriore


Marchio impugnato


Il territorio di riferimento è l’Unione europea.


La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.


L’elemento “STUDIO” del marchio anteriore possiede un significato, tra gli altri, in lingua inglese. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla la lingua inglese.


Il marchio anteriore è un marchio figurativo formato dalla dicitura “B.D. STUDIO” riprodotta in caratteri maiuscoli. Al di sopra di questi elementi si trova la raffigurazione stilizzata di una macchina da cucire. Nella parte inferiore invece si trovano le due parole “NEW YORK”, riprodotte in caratteri maiuscoli di dimensioni inferiori rispetto agli elementi verbali che le precedono.


Il marchio impugnato consiste invece in un elemento circolare nero circondato da una fascia bianca al cui interno è possibile riconoscere le due lettere “B” e “D” di colore bianco poste in senso verticale. La loro particolare combinazione unita al loro orientamento e a una stilizzazione originale nel caso della lettera “B” fanno sì che sia possibile riconoscere nel segno nel suo complesso, insieme o alternativamente, pure una cosiddetta faccina o emoticon ossia, come descritto dal Vocabolario Treccani, Edizione online, “l’equivalente di una piccola immagine (o icona), spesso ottenuta combinando segni di punteggiatura (parentesi, punti, punti e virgole, ecc.), che nei messaggi di posta elettronica e negli SMS viene usata per dare un’idea dello stato d’animo del mittente”.


Le lettere “D” e “B” di entrambi i marchi non hanno un significato e sono, pertanto, distintive.


L’elemento “NEW YORK” del marchio anteriore sarà inteso come il nome della più popolosa città degli Stati Uniti d’America. Questo elemento si considera non-distintivo giacché può semplicemente indicare l’origine dei prodotti.

Inoltre, il termine “STUDIO” del marchio anteriore fa riferimento in lingua inglese, tra le altre cose, al termine utilizzato per indicare un ambiente o complesso di ambienti arredato e attrezzato per lo svolgimento di determinate attività professionali, quali ad esempio quelle di uno stilista o di un disegnatore di moda. Questo elemento messo in relazione con prodotti nelle classi 18 e 25, i quali sono spesso il frutto del lavoro di uno stilista, o comunque di un professionista del disegno, è da ritenersi non-distintivo.

Per quanto riguarda l’elemento figurativo del marchio anteriore, esso presenta evidenti connessioni con i prodotti nelle classi 18 e 25, i quali sono tutti passibili di cucitura. A causa di questo collegamento semantico, è possibile ritenerlo un elemento debole del marchio.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.


L’elemento figurativo e la dicitura “D.B. STUDIO” nel segno anteriore formano insieme l’elemento dominante in quanto dotati nel loro complesso di maggiore impatto visivo rispetto alla dicitura “NEW YORK”.


Per quanto riguarda la natura di entrambi i segni, si deve poi tener presente che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).


Visivamente, i segni coincidono nei tratti principali delle due lettere “D” e “B” che sono elementi distintivi in entrambi i marchi e nel caso del marchio anteriore parte dell’elemento dominante. Tuttavia, essi differiscono in tutti i loro restanti elementi, i quali sono però secondari, deboli o non distintivi.


Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.


Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “D” e “B”, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce negli elementi “STUDIO” e “NEW YORK” del marchio anteriore, i quali sono però, per le ragioni viste sopra, non distintivi.


Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.


Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile in ragione della presenza delle lettere “D” e “B”, aventi contenuto semantico in quanto tali, i segni sono simili in media misura, anche in considerazione della presenza di ulteriori elementi deboli e non-distintivi.


Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.



c) Carattere distintivo del marchio anteriore


Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.


L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.


Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di elementi non distintivi o di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.



d) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione


In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.


La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).


I prodotti nelle classi 18 e 25 sono stati riscontrati essere identici, simili in alto grado o dissimili. Come chiarito nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti sia al grande pubblico il cui grado di attenzione sarà medio.


Per quanto riguarda invece i segni, essi sono visivamente simili in ridotta misura a causa del modo in cui sono rappresentati, che nel caso del marchio impugnato presenta caratteri di spiccata originalità. Tuttavia, essi sono foneticamente molto simili, in particolare a causa della presenza, nel marchio anteriore, di ulteriori elementi verbali i quali sono però non distintivi. È evidente come il pubblico di riferimento tenderà a riferirsi ai marchi, in entrambi i casi, per mezzo delle due lettere “B” e “D”, presenti in entrambi.


Di fatto, essi coincidono nei loro tratti principali, i quali nel caso del marchio anteriore, sono pure elementi dominanti e maggiormente distintivi. Sebbene le coincidenze esistenti tra i segni siano meno evidenti delle differenze, specialmente da un punto di vista visivo, la Divisione d’Opposizione ritiene che possa esistere un rischio di confusione dato che gli elementi coincidenti possiedono una funzione distintiva indipendente in entrambi i segni.


Ciò a maggior ragione se si tiene conto del fatto che valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Poiché prodotti sono in parte identici e in parte molto simili e tenendo conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), è quindi giocoforza concludere che il consumatore possa effettuare un collegamento tra i segni in conflitto e presupponga che i prodotti designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.


Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione almeno, ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.


Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili in alto grado a quelli del marchio anteriore.


I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.


L’opponente ha basato l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:


La registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 115 926 per il marchio denominativo BD BAGGIES.


La registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9 960 998 per il marchio figurativo .


La registrazione di marchio dell’Unione europea n. 6 992 581 per il marchio figurativo .


La registrazione di marchio dell’Unione europea n. 8 161 044 per il marchio figurativo .

La registrazione di marchio dell’Unione europea n. 8 926 487 per il marchio figurativo .


Gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché essi contengono elementi figurativi ulteriori e parole aggiuntive quali “BAGGIES” e “FOUNDRY” che non sono presenti nel marchio contestato. Inoltre, essi coprono lo stesso elenco, un elenco più ristretto di prodotti nelle classi 18 e 25 o prodotti che sono chiaramente dissimili da quelli rimanenti rivendicati dal marchio contestato, ovvero visiere di cappelli; tutti i suddetti prodotti non sono relativi al settore dell'equitazione e della selleria. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.



SPESE


Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.


Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.



Divisione d’Opposizione



Aldo BLASI

Andrea VALISA

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE


Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.



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