DECISIONE
della Prima Commissione di ricorso
del 18 di marzo di 2021
Nel procedimento R 377/2020-1
PASSOPISCIARO S.R.L. AZ. AGRICOLA |
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Via Val D'Orcia, 15 53047 Sarteano (SI) Italia |
Richiedente / Ricorrente |
rappresentata da BARZANÒ & ZANARDO ROMA S.P.A., Via Piemonte, 26, 00187 Roma, Italia
contro
BOTTER S.P.A. |
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Via L. Cadorna, 17 30020 Fossalta di Piave (Venezia) Italia
Rotkäppchen-Mumm Sektkellerein GmbH Matheus-Müller-Platz 1 65343 Eltville Germania |
Opponente / Convenuta |
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rappresentate da JACOBACCI & PARTNERS S.P.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131 Padova, Italia
RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 3 048 537 (domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 447 723)
LA Prima COMMISSIONE DI RICORSO
composta da G. Humphreys (Presidente e Relatore), M. Bra (Membro) e A. Kralik (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
Decisione
Sintesi dei fatti
Con domanda depositata in data 9 novembre 2017, PASSOPISCIARO S.R.L. AZ. AGRICOLA (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio figurativo
per i seguenti prodotti:
Classe 33 - Vino rosso siciliano di varietà Nerello Mascalese.
La richiedente rivendicava i seguenti colori: nero, grigio, rosso e bianco.
La domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio in data 10 gennaio 2018.
In data 21 marzo 2018, BOTTER S.P.A. (“l’opponente”) presentava un’opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti.
L’opposizione si fondava sul motivo previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
L’opponente basava l’opposizione sul marchio anteriore dell’Unione europea n. 11 364 122 “DOPPIO PASSO”, depositato il 21 novembre 2012 e registrato il 12 aprile 2013 per “bevande alcoliche (escluse le birre); vini; spumanti” nella Classe 33.
In data 13 ottobre 2018, l’opponente presentava i propri argomenti a sostegno dell’opposizione e invocava una distintività accresciuta del marchio anteriore a seguito dell’uso intenso e della promozione a livello europeo. L’opponente allegava i seguenti documenti:
Allegato 1: Tabelle con dati di fatturato relative agli anni 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 concernenti la vendita dei prodotti a marchio “DOPPIO PASSO”;
Allegato 2: Report elaborato dalla società indipendente Nielsen Insight concernente il posizionamento del marchio “DOPPIO PASSO” nel mercato tedesco, dal quale emerge che il vino “DOPPIO PASSO” è tra i più venduti in Germania;
Allegato 3: Presentazione di Casa Vinicola Botter a cura del distributore tedesco EGGERS & FRANKE del 23 ottobre 2017;
Allegato 4: Lista dei premi ricevuti dalla richiedente in relazione al marchio “DOPPIO PASSO” in ambito europeo e non;
Allegato 5: Articoli specificamente dedicati al marchio “DOPPIO PASSO” ed estratti dal sito web www.meiniger.de, ove lo stesso viene presentato come uno dei vini maggiormente venduti nel territorio tedesco;
Allegato 6: Raccolta di fatture relative al marchio anteriore nei principali Paesi dell’Unione europea (Germania, Olanda, Lituania, Svezia, Danimarca, Polonia).
Il 4 aprile 2019, la richiedente presentava la propria memoria di replica alle osservazioni dell’opponente.
In data 22 agosto 2019, l’opponente faceva pervenire le proprie osservazioni in replica a quanto precedentemente sostenuto dalla richiedente.
Con decisione del 16 dicembre 2019 (“la decisione impugnata”), la Divisione di Opposizione accoglieva l’opposizione nella sua totalità, in quanto riteneva che sussistesse un rischio di confusione. In particolare, la Divisione di Opposizione ravvisava quanto segue:
I prodotti contestati sono inclusi nella più ampia categoria di vini dell’opponente. Pertanto, sono identici.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
L’elemento comune “PASSO” ha significato in taluni territori, per esempio nei Paesi in cui l’italiano viene capito. Di conseguenza, la Divisione di Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla l’italiano.
Il segno contestato è un marchio figurativo, costituito dall’elemento verbale “passorosso” in lettere minuscole scritte a mano, in cui la prima parte “passo” è in nero e la seconda parte dell’elemento verbale, “rosso”, è in rosso. Lo sfondo del marchio ricorda un documento scritto a mano, tuttavia con lettere illeggibili molto piccole. Sul fondo del segno è presente un elemento figurativo in grigio e bianco, che ricorda un cappello con piume o, come sostiene la richiedente, un cigno dalle ali spiegate.
Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto da due parole e contenente l’elemento “PASSO” (presente anche nel segno impugnato) che sarà inteso, nel suo significato tipico, nell’accezione di “movimento che si compie camminando”. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.
L’elemento “DOPPIO” del marchio anteriore indica in lingua italiana “che è due volte tanto”. L’espressione “DOPPIO PASSO” nel suo insieme, in italiano, può altresì significare un tipo di danza di origine spagnola o sudamericana, di movimento vivace in ritmo binario (http://www.treccani.it/vocabolario/passo2/). Tuttavia, si ritiene che la maggior parte del pubblico italiano non sia a conoscenza di tale danza. Pertanto, la parola “DOPPIO” sarà intesa come aggettivo riferito al sostantivo “PASSO” e l’espressione “DOPPIO PASSO”, nel suo insieme, sarà intesa sempre nel significato di “movimento di piedi”.
La parola “rosso” del segno impugnato sarà intesa come “di colore rosso” e potrà percepirsi o come aggettivo riferito al sostantivo “PASSO” o come riferita alle caratteristiche dei prodotti in questione, ossia vino di colore rosso. In quest’ultimo caso tale elemento sarebbe descrittivo e pertanto non distintivo.
Gli aggettivi sono, in linea di principio, meno distintivi dei nomi che qualificano, poiché vengono percepiti dal consumatore esclusivamente come degli attributi del nome a cui si riferiscono. Dunque, nonostante non siano di per sé deboli, le parole “DOPPIO” e “rosso”, in quanto aggettivi, hanno un impatto minore nella percezione del segno da parte del consumatore, rispetto al condiviso sostantivo “PASSO”.
Lo sfondo del segno impugnato, simile ad un documento scritto a mano, sarà percepito come tale. Poiché non è descrittivo o altrimenti allusivo per i prodotti, è distintivo.
L’elemento figurativo in grigio e bianco nella parte inferiore del marchio sarà percepito, tra l'altro, come un cappello con piume o un cigno. Ad ogni modo, non ha alcun significato per i prodotti rilevanti ed è, quindi, distintivo. Una parte del pubblico non identificherà affatto questo elemento figurativo ed anche in questo caso sarebbe distintivo.
L’elemento “PASSOROSSO” nel segno contestato è l’elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.
Seppur sia vero che i segni presentano inizi differenti, si ricorda che questa considerazione non può applicarsi in tutti i casi. In particolare, il principio secondo cui il consumatore presta una particolare importanza all'inizio di un marchio non può essere valutato indipendentemente dalle circostanze del caso di specie e, specialmente, dalle caratteristiche specifiche dei segni raffrontati.
Visivamente, i segni coincidono nella parola “PASSO” che è distintivo. Tuttavia, essi differiscono nell’elemento “DOPPIO” del marchio anteriore e nell’elemento “ROSSO” del segno impugnato, che hanno un ruolo accessorio rispetto al sostantivo “PASSO”, e negli elementi figurativi del segno impugnato che hanno un impatto minore. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni nel suono della parola “PASSO” distintiva è presente in entrambi i marchi. La pronuncia differisce nel suono della parola “DOPPIO” del marchio anteriore e “ROSSO” del segno impugnato. Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.
Dal punto di vista concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Tale contenuto appare fortemente caratterizzato dal termine comune “PASSO”. Gli elementi “DOPPIO” nel marchio anteriore e “ROSSO” del segno contestato non sono in grado di distanziare i segni in maniera decisiva sotto il profilo concettuale, incluso tenendo conto del significato dell’espressione “DOPPIO PASSO” esposta in precedenza. Pertanto, i segni sono concettualmente simili in media misura.
Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione.
Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore deve essere considerato normale.
I marchi sono simili in misura media sul piano visivo, fonetico e concettuale. In particolare i segni compartono l’elemento “PASSO” che è distintivo e chiaramente riconoscibile in entrambi i marchi. Le parole aggiuntive “DOPPIO” del marchio anteriore e “ROSSO” del segno impugnato hanno un impatto minore rispetto all’elemento comune “PASSO” così come più sopra esposto. Con riferimento agli elementi figurativi del segno impugnato, anch’essi hanno un impatto minore.
Si ritiene che le differenze tra i segni non siano sufficienti a controbilanciare le somiglianze e che, pertanto, sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana.
La richiedente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall’Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono. Nel caso in esame, i precedenti invocati dalla richiedente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento, in quanto non vi sono sufficienti informazioni sugli antecedenti di fatto e di diritto dato che la richiedente non ha fornito copia della sentenza richiamata nelle sue osservazioni.
La richiedente richiama altresì a sostegno delle proprie argomentazioni precedenti decisioni nazionali. Neppure le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale sono vincolanti per l’Ufficio, perché il regime del marchio dell’Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale.
Nel caso in esame, i precedenti invocati dal richiedente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento in quanto non vi sono sufficienti informazioni sugli antecedenti di fatto e di diritto dato che la richiedente non ha fornito copia della sentenza richiamata nelle sue osservazioni.
In data 14 febbraio 2020, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l’annullamento. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i rispettivi motivi di ricorso in data 12 maggio 2020.
Con la sua risposta, ricevuta dall’Ufficio in data 25 agosto 2020, l’opponente chiedeva il rigetto del ricorso.
Conclusioni e argomenti delle parti
Gli argomenti della richiedente presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue:
La valutazione della Divisione di Opposizione non ha in alcun modo preso in considerazione il valore della parte iniziale dei marchi a raffronto. Infatti, le considerazioni espresse circa la distintività della dicitura “passo”, l’accessorietà ed il significato dell’aggettivo “rosso” sono elementi intrinseci della valutazione sulla confondibilità concettuale e non su quella visiva.
Non è stato pertanto compiuto quell’esame visivo che tenga debitamente conto del principio pressoché univocamente riconosciuto della valenza della porzione iniziale tra i segni che, nel caso in esame, è la stessa.
Dal raffronto visivo emerge che i due marchi a confronto condividono esclusivamente la dicitura “passo”, la quale, nel marchio opposto, riveste solo una porzione secondaria della dicitura di fantasia “passorosso” e con una valenza subordinata rispetto agli elementi distintivi preminenti e senz’altro visivamente preponderanti, i quali, peraltro, non trovano nessun elemento equivalente nel marchio anteriore.
Le forti differenze visive tra il marchio oggetto di opposizione ed il segno anteriore sono dunque sufficienti ad escludere la confondibilità visiva tra i segni.
Analogamente, a livello fonetico, non è stato debitamente considerato il peso che la separazione fonetica della dicitura “DOPPIO” apporta al marchio anteriore e che non trova alcun corrispettivo nell’elemento denominativo del segno opposto. La porzione iniziale del marchio è proprio la componente che resta maggiormente impressa nella mente del consumatore anche dal punto di vista fonetico. Nel presente caso non vi è dunque alcuna sovrapposizione tra gli elementi iniziali, che verranno quindi pronunciati in maniera del tutto distinta.
Infatti, benché la pronuncia dei segni coincida nel suono dato dalle lettere “P-A-S-SO”, che compone il secondo ed ultimo elemento del marchio anteriore, essa chiaramente differisce nel suono iniziale dato dalle lettere che compongono il primo elemento del marchio opposto “R-O-S-S-O”, il quale sarà pronunciato in modo completamente dissimile.
È invero principio consolidato che il suono della parte iniziale di un marchio verbale è più importante, in virtù del suo maggior impatto su colui che percepisce il marchio foneticamente (13/10/2009, T‑146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 72).
La Divisione di Opposizione non ha considerato gli ulteriori significati contemplati dal termine “passo”, in primis quello di passaggio, varco ed apertura, come si evince dalla sentenza della Commissione dei Ricorsi n. 60 del 2017 che vedeva l’odierna Opponente, Casa Vinicola Botter Carlo & C. (C.V.B.C.) S.p.a., basare lo stesso marchio “DOPPIO PASSO” contro la domanda di registrazione per “VINO DEL PASSO” (Allegato A).
In tale sentenza, si riconoscono i molteplici significati della dicitura “PASSO”. Nello specifico, oltre al riferimento all’atto/al movimento di passare cui fa esplicito riferimento il marchio anteriore, viene indicato “PASSO” anche come “luogo, apertura, varco e sim. per dove si passa o si può passare. Insellatura montuosa per la quale si può passare (sinon. quindi di valico, da cui però non può essere sostituito in molte denominazioni che hanno ormai valore di toponimi): il p. (di) Sella, il p. Pordoi, il p. (di) Falzarego, il p. (di)Rolle; il p., o il valico, del Cenisio, del Sempione-, il p, delle Termopili, che anticam. esisteva tra la Grecia centrale e la Tessaglia. Nelle carte antiche, passaggio montano obbligato, per il quale passava una strada vigilata con luoghi di controllo, detti appunto passi, (da vocabolario on-line Treccani)” (si veda sul punto la Decisione dell’UIBM sull'Opposizione N 1481/2013 del 26 luglio 2016, DOPPIO PASSO / VINO DEL PASSO (Allegato B).
Oltre ai molteplici significati elencati dalla giurisprudenza italiana richiamata ed allegata, si rileva altresì che la dicitura “PASSO” possa essere considerata anche come evocativa della tecnica di vinificazione tipica dei prodotti oggetto di registrazione. Infatti, non si può escludere anche una certa descrittività del marchio “DOPPIO PASSO” nel senso di evocativo della tecnica di vinificazione utilizzata per ottenere il prodotto finale, consistente, appunto, in un “doppio ripasso” delle uve, ovvero una loro doppia fermentazione per garantire al prodotto finale una determinata gradazione alcolica.
Analoghe considerazioni possono essere svolte circa i riferimenti che il termine “PASSO” ha con il significato di “APPASSITO” o “PASSITO”, con cui si definiscono i vini ottenuti da uve disidratate e sottoposte a tecnica di vinificazione apposita delle uve passite. Anche tale specifico significato della parola “PASSO” può considerarsi come immediatamente riconoscibile da parte del consumatore italiano, dal momento che esso viene comunemente utilizzato con questa specifica accezione (si pensi ad esempio al termine “uva passa”).
Tale molteplicità di significati deve in ogni caso essere tenuta in debita considerazione, posto che il giudizio di confusione tra marchi necessita di una sua contestualizzazione che tenga conto della natura e delle modalità specifiche del mercato di riferimento dei prodotti contrassegnati.
Nella decisione impugnata, viene ritenuto che l’espressione “DOPPIO PASSO”, nel suo insieme, in lingua italiana può indicare un tipo di danza di origine spagnola o sudamericana, di movimento vivace in ritmo binario (http://www.treccani.it/vocabolario/passo2/). Si ritiene, tuttavia, che la maggior parte del pubblico italiano non sia a conoscenza di tale danza.
Infatti, l’espressione “DOPPIO PASSO” ha anche un significato calcistico che fa riferimento alla finta del giocatore messa in atto per superare in campo l’avversario di gioco. Tale significato deve essere necessariamente tenuto in considerazione, data l’importanza che il gioco del calcio riveste nel territorio italiano e in quello dell’Unione Europea. Conseguentemente, termini come “DOPPIO PASSO”, per descrivere la finta o il dribbling del giocatore, diventano altamente popolari ed ampiamente diffusi.
Anche la famosa enciclopedia online Wikipedia ha una propria voce per “DOPPIO PASSO” che viene qualificato come “un dribbling calcistico, più propriamente una finta, eseguito simulando un contatto col pallone che in realtà non avviene” (Allegato C).
Non è quindi irragionevole considerare che l’espressione calcistica “DOPPIO PASSO” sia immediatamente riconoscibile e percepibile dal pubblico in generale, stante l’immediata comprensione del suo significato.
A ciò si aggiunga che tale espressione è entrata nel linguaggio comune, come dimostrano numerosi titoli di giornale ed articoli che fanno riferimento, oltre che al calcio, anche ad eventi politici, commerciali e sociali (Allegato D).
Tale ultimo aspetto concettuale è stato considerato proprio dalla Quinta Commissione di Ricorso EUIPO, che, nella Decisione sul ricorso n. R 2306/2018-5 del 22 maggio 2019 tra l’odierna Opponente CASA VINICOLA BOTTER CARLO & C. (C.V.B.C.) S.p.A. avente ad oggetto il medesimo marchio “DOPPIO PASSO”, ha così stabilito: “l’espressione “DOPPIO PASSO” che costituisce per intero uno dei marchi anteriori, sarà compresa dal pubblico di lingua italiana come un sinonimo di “un tipo di danza di origine spagnola o sudamericana caratterizzata da un movimento vivace in ritmo binario” informazione ottenuta dal vocabolario Treccani, consultato il 15/05/2109 http://www.treccani.it/vocabolario/passo2/) o, più verosimilmente, come un riferimento ad “una finta eseguita nel gioco del calcio muovendo il piede lateralmente davanti al pallone”.
La Commissione di Ricorso nel citato caso ha quindi escluso la confondibilità tra il marchio “DOPPIO PASSO” ed il marchio “QUATTRO PASSI” stante l’identità dei prodotti rivendicati in classe 33, proprio sulla base della valutazione di confondibilità concettuale tra i segni, entrambi denominativi.
Pertanto, pur nella consapevolezza che l’Ufficio non è tenuto a doversi uniformare alle precedenti decisioni, riteniamo che la forte rilevanza dell’assunto della Commissione rilevi in maniera incisiva nel presente ricorso, perlomeno con riferimento alla valutazione del raffronto concettuale tra i segni (Allegato E).
Gli argomenti dell’opponente presentati in risposta al ricorso possono essere sintetizzati come segue:
Nonostante i marchi in conflitto presentino una diversa componente iniziale, la condivisione della sequenza letterale “P-A-S-S-O” rende i segni visivamente simili. Il consumatore di lingua italiana, opererà infatti un’immediata scomposizione del marchio “PASSOROSSO”, ancorché unito, potendo individuare due parole di senso compiuto.
Operando tale scomposizione, il consumatore individuerà immediatamente nel marchio impugnato la componente distintiva “PASSO” del marchio anteriore.
Contrariamente a quanto asserito dalla richiedente, la dicitura condivisa “PASSO” non rappresenta, nel marchio contestato, né una “porzione secondaria”, né un elemento con “valenza subordinata”. Al contrario, considerata la descrittività della parola “ROSSO” e la marginalità degli elementi figurativi, tale condivisa componente è quella di maggiore impatto nel segno contestato.
La ricorrente ha sottovalutato l’importanza della coincidenza della parola “PASSO” nei marchi in conflitto, componente maggiormente distintiva dei medesimi, ancora una volta ponendo l’accento ed il focus di tutta la sua comparazione dei marchi sulla diversità della parte iniziale, che, per le ragioni sopra esposte, non sempre può essere considerata alla stregua dell’elemento decisivo e determinante nell’esclusione della similitudine segnica.
Il consumatore di lingua italiana pronuncerà in entrambi i segni il fonema “PASSO”, che determina delle sovrapposizioni uditive tra i marchi nonostante la diversità della loro parte iniziale. Inoltre l’unione delle parole “PASSO” e “ROSSO” non è idonea a creare degli stravolgimenti fonetici nella lettura/pronuncia del marchio contestato.
Peraltro, i marchi posti a confronto sono costituiti rispettivamente da undici lettere e quattro sillabe (“DOPPIO PASSO”) e da dieci lettere e quattro sillabe (“passorosso”). Tale circostanza conferisce ai segni un ritmo, un suono ed un’intonazione molto simili.
La tecnica di vinificazione a cui la ricorrente sembra fare riferimento è quella del cosiddetto “ripasso”. Il fatto che l’espressione “DOPPIO PASSO” possa evocare la tecnica del ripasso è una conclusione del tutto indimostrata della ricorrente, trattandosi di una tecnica di vinificazione, la stessa non può essere conosciuta dal consumatore medio, ma soltanto da un consumatore più esperto se non unicamente dagli operatori del settore e professionisti, quali gli enologi. Pertanto, è molto meno che immediato il rimando che l’espressione “DOPPIO PASSO” possa operare in relazione alla tecnica del ripasso.
Analoghe considerazioni possono essere fatte valere per il collegamento che il consumatore sarebbe indotto ad operare, secondo la ricorrente, tra l’espressione “DOPPIO PASSO” e le parole “appassito” o “passito”.
Si evidenzia inoltre che in tutte le decisioni finora emesse in relazione alle diverse opposizioni bastate sul marchio “DOPPIO PASSO”, gli esaminatori hanno sempre ed unanimemente individuato un normale grado di distintività del marchio, costituito dall’aggettivo “DOPPIO” meno distintivo del termine “PASSO”, rispetto al quale hanno tutte stabilito che (quest’ultimo), inteso tra le altre cose, nella sua accezione tipica di movimento che si compie camminando, non è “descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti contraddistinti ed è dotato di carattere distintivo”.
Pur nella consapevolezza che né le decisioni degli Uffici nazionali né quelle dell’EUIPO stesso rivestono carattere vincolante, tali decisioni sono significative, poiché denotano un trend uniforme e coerente nella valutazione della distintività della parola “PASSO” che controparte pretende di ridurre ad un’indicazione meramente evocativa e perciò debole di una tecnica di vinificazione.
Emerge pertanto che, nonostante la possibile molteplicità dei suoi significati, in tutte le decisioni richiamate ed applicabili al caso in esame, è stato affermato che l’accezione tipica della parola “PASSO” è quella di movimento che si compie camminando e che così connotata questa non presenta alcun profilo di descrittività e debolezza rispetto ai prodotti rivendicati, che il marchio “DOPPIO PASSO” ha, nel suo complesso, un normale grado di carattere distintivo.
Il fatto che la Divisione di Opposizione, per ragioni di economia procedurale, non abbia considerato la documentazione presentata dalla richiedente atta a dimostrare il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore costituisce dimostrazione del fatto che il marchio anteriore sia già di per sé distintivo.
Il fatto che l’espressione “DOPPIO PASSO” faccia riferimento ad una tecnica calcistica ampiamente nota rimane tutto da dimostrare, nonostante l’apprezzamento diffuso e la notorietà del gioco del calcio, in particolare presso il consumatore italiano ed europeo. Non è infatti provato che il tifoso medio, sia talmente esperto da conoscere le tecniche di gioco tra cui quella del “DOPPIO PASSO”. Nondimeno, quand’anche questo significato del marchio anteriore venisse percepito, così come quello relativo alla danza di origini spagnola o sudamericana, che la Divisione di Opposizione ha correttamente evidenziato possa non essere nota “alla maggior parte del pubblico”, il concetto espresso dal marchio anteriore rimane comunque legato all’idea di movimento di piedi.
Motivazione
Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.
Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.
Il ricorso è tuttavia infondato. Le ragioni di questa Commissione sono riportate in seguito.
Rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
Da tale disposizione si evince che il rischio di confusione presuppone l'identità, o la somiglianza con il marchio richiesto e il marchio anteriore, nonché il fatto che i prodotti della domanda di registrazione sono identici o simili a quelli per i quali il marchio anteriore è registrato. Si tratta di due condizioni cumulative (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51; 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 e giurisprudenza ivi citata).
L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti e/o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti e/o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti e/o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).
Territorio rilevante e pubblico di riferimento
Nella fattispecie, il territorio rilevante è costituito dall’Unione europea nel suo complesso, posto che il marchio anteriore è una registrazione di marchio dell’Unione europea.
Al riguardo, si ricorda peraltro che, qualora la protezione del marchio anteriore si estenda all’insieme dell’Unione europea, per rifiutare la registrazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE è sufficiente che il rischio di confusione sussista anche solo in una parte dell’Unione (21/03/2011, T-372/09, Gold Meister, EU:T:2011:97, § 20).
Posto che l’elemento comune ad entrambi i segni “PASSO” ha significato in taluni territori, ad esempio ove la lingua italiana viene compresa, in linea con l’approccio adottato dalla Divisione di Opposizione, la Commissione valuterà se sussiste un rischio di confusione per il pubblico di lingua italiana, il quale sarà maggiormente in grado di comprendere il significato dei termini che compongono i segni in esame.
La Commissione rammenta altresì che i consumatori di alcolici fanno parte del grande pubblico, che si presume sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, e che dimostra in generale un livello di attenzione medio (13/10/2017, T-434/16, CONTADO DEL GRIFO (fig.)/EL GRIFO (fig.)/EL GRIFO (fig.) et al., § 29, e giurisprudenza ivi citata).
Infatti, contrariamente a quanto allegato dalla richiedente, i vini, gli spumanti e le bevande alcoliche rientranti nella Classe 33 sono prodotti normalmente oggetto di distribuzione generalizzata, che va dal reparto alimentari dei grandi magazzini ai ristoranti e ai bar, e trattasi di prodotti di consumo corrente, il cui pubblico di riferimento è il consumatore medio dei prodotti di largo consumo.
È risaputo che taluni vini possano essere alquanto cari in ragione della loro pregevolezza e rara diffusione sul mercato. Esistono altresì tipologie di vini offerte in vendita a prezzi relativamente bassi, talvolta addirittura in confezioni di cartone. Ciononostante, nel caso in esame la valutazione circa il rischio di confusione si baserà unicamente sulla percezione del consumatore medio che acquista vino di media qualità (30/09/2015, T‑364/13, Kajman, EU: T:2015:738, § 26; 13/04/2011, T‑358/09, Toro de piedra, EU: T:2011:174, § 29).
Pertanto, la richiedente non può validamente invocare che tutto il pubblico presterebbe un livello di attenzione superiore alla media. Inoltre, secondo la giurisprudenza, non è sufficiente affermare che in un determinato settore i consumatori prestano particolare attenzione ai marchi senza corroborarlo con fatti e prove (07/12/2011, T-152/10, Alia, EU:T:2011:715, § 21; 15/07/2011, T‑221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21, e giurisprudenza ivi citata).
Comparazione dei prodotti
Con riguardo al raffronto dei prodotti di cui trattasi, va ricordato che esso va effettuato tenendo conto di tutti fattori pertinenti che caratterizzano la relazione tra i prodotti in questione. Tali fattori comprendono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, le loro modalità d’utilizzazione, nonché la loro possibile intercambiabilità o complementarità (si veda 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Altri fattori da considerare includono l’origine dei prodotti, e le relative reti di distribuzione e vendita.
In particolare, si dovrà valutare se il pubblico di riferimento percepirà i prodotti o servizi come provenienti dalla medesima origine commerciale (04/11/2003, T‑85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) e se i consumatori considerano normale che i prodotti o servizi siano commercializzati dagli stessi produttori o fornitori (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007: 214, § 37).
I prodotti in contestazione sono i seguenti:
Classe 33 - Vino rosso siciliano di varietà Nerello Mascalese.
I suddetti prodotti devono essere confrontati con seguenti prodotti protetti dal marchio anteriore:
Classe 33 - Bevande alcoliche (escluse le birre); vini; spumanti.
L’identità dei prodotti in conflitto appartenenti alla Classe 33 non rappresenta un punto controverso.
La Commissione fa proprie, al riguardo, le conclusioni della Divisione di Opposizione in quanto, effettivamente, i prodotti in contestazione sono inclusi nella più ampia categoria di vini dell’opponente.
A tal fine, si rammenta che se l’elenco dei prodotti/servizi rivendicati dal diritto anteriore include un’indicazione generale o una categoria ampia che comprende integralmente i prodotti/servizi del marchio impugnato, i prodotti/servizi saranno identici (17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36 e la giurisprudenza ivi citata).
Infine, la Commissione desidera altresì ricordare che, come giustamente afferma l’opponente, la comparazione merceologica ha un fine sostanziale ai fini della valutazione del rischio di confusione e non meramente “tuzioristico” secondo quanto affermato dalla richiedente, poiché suddetta comparazione è finalizzata a determinare, come precisa la giurisprudenza costante, se il pubblico possa pensare, ragionevolmente, che i prodotti in questione possano condividere la medesima origine imprenditoriale.
Comparazione dei segni
Quanto alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, la valutazione globale del rischio di confusione dev’essere fondata sull’impressione d’insieme da essi prodotta, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30).
Si deve tenere a mente altresì che la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 e giurisprudenza citata).
È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante. Ciò potrebbe verificarsi segnatamente quando tale componente può, da sola, dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva nella memoria, cosicché tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta (20/09/2007, C–193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43).
Tenuto conto di quanto sopra, i segni da porre a confronto sono i seguenti:
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DOPPIO PASSO |
Segno contestato |
Marchio anteriore |
Il segno della richiedente è un marchio figurativo complesso. L’elemento verbale è costituito dalla dicitura “passorosso”, in lettere corsive minuscole. La parte “passo” è in colore nero, mentre la restante parte “rosso” è di colore rosso. Tale circostanza, assieme al fatto che queste sequenze di lettere formano due termini di senso compiuto nella lingua italiana, fanno sì che il pubblico di riferimento sarà portato a scomporre il segno in quesitone in due elementi verbali separati. La componente grafica del segno è costituita da uno sfondo pergamenato che, come giustamente ravvisato dalla Divisione di Opposizione, ricorda un elemento scritto a mano, con lettere sullo sfondo illeggibili per le loro ridotte dimensioni e per la grafia alquanto indecifrabile. Al di sotto della dicitura “passorosso” è visibile un ulteriore elemento figurativo, raffigurante, in linea con quanto sostenuto dalla richiedente, un cigno con le ali spiegate. Quest’ultimo è collocato, a sua volta, su un’ulteriore rappresentazione stilizzata decorativa di un anello a mo’ di corona ed ulteriori elementi grafici.
Il marchio anteriore considerato è invece un marchio puramente denominativo, composto dalla locuzione “DOPPIO PASSO”.
Sugli elementi dominanti e distintivi dei segni
Secondo la giurisprudenza, per la valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre, ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso (19/09/2019, T-678/18, GIUSTI WINE, EU:T:2019:616, § 31 e giurisprudenza ivi citata).
I segni oggetto del raffronto condividono l’elemento verbale “PASSO”. Come correttamente affermato nella decisione impugnata, questo elemento sarà percepito dal pubblico di lingua italiana come “movimento che si compie camminando”. La Commissione concorda con la Divisione di Opposizione che questo elemento non è descrittivo, elogiativo o allusivo in relazione ai prodotti in questione, e che, quindi, deve considerato normalmente distintivo.
Per ciò che riguarda gli elementi che compongono il marchio impugnato, la locuzione “passorosso” è di primo acchito l’elemento dominante, in quanto dotato di maggiore impatto visivo.
L’aggettivo “rosso” verrà interpretato come sinonimo di “colore rosso” e, pertanto, potrà fungere da aggettivo qualificativo in relazione al sostantivo “passo” o, in generale, designando le caratteristiche cromatiche dei prodotti in questione (vini). In quest’ultimo caso, tale elemento sarebbe descrittivo e, dunque, non distintivo.
Quanto agli elementi figurativi del marchio contestato, occorre ricordare innanzitutto che quando un segno è costituito da elementi denominativi e figurativi, i primi hanno in principio un maggiore impatto nella percezione del consumatore (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45; 30/11/2015, T-718/14, W E, EU:T:2015:916, § 53; 01/03/2016, T-61/15, 1e1 / UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61; 05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34).
La Commissione concorda con la Divisione di Opposizione che lo sfondo del segno impugnato, simile ad un documento pergamenato scritto a mano, sarà percepito come tale dal pubblico di riferimento. Tuttavia, nonostante esso non sia descrittivo o comunque allusivo per i prodotti della Classe 33, esso non è distintivo, ma riveste una funzione meramente ornamentale.
Per quanto concerne invece l’elemento figurativo collocato nella parte inferiore del segno impugnato, la Commissione ritiene che esso possa essere percepito come un cigno dalle ali spiegate collocato, a sua volta, sulla rappresentazione stilizzata di un anello che ricorda una corona. Anche suddetto elemento non possiede alcun significato per i prodotti rilevanti ed è, quindi, distintivo, anche in misura ridotta rispetto all’elemento verbale. Infatti, la Commissione ricorda che qualora un marchio sia composto da elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi dei secondi (19/09/2019, T‑678/18, GIUSTI WINE, EU:T:2019:616, § 32 e giurisprudenza ivi citata).
Passando al marchio anteriore considerato e ai suoi elementi costitutivi, la Commissione osserva che in esso non esista nessun elemento che prevalga visivamente giacché esso è un marchio denominativo che consta di due soli elementi verbali.
Inoltre, in linea con quanto affermato nella decisione impugnata, la Commissione desidera porre l’attenzione sul fatto che l’elemento verbale “PASSO”, presente anche nel segno impugnato, sarà inteso, nella sua accezione primaria, come “movimento che si compie camminando”, designando “ciascuno dei movimenti ritmici e alterni degli arti mediante i quali, nella deambulazione, si compie la traslazione del corpo in avanti (o indietro) sia nell’uomo sia negli animali” (definizione estratta in data 12 marzo 2021 dal dizionario di lingua italiana Treccani disponibile al sito https://www.treccani.it/enciclopedia/passo/). Non essendo descrittiva, allusiva o altrimenti debole per i prodotti contraddistinti dai marchi, suddetto elemento è dotato di carattere distintivo.
Per quanto concerne invece l’elemento verbale “DOPPIO”, questo aggettivo in lingua italiana significa “che è due volte tanto”. A questo riguardo, la Commissione deve sottolineare come l’espressione “DOPPIO PASSO”, complessivamente considerata, indichi in lingua italiana o una caratteristica danza di origine spagnola risalente ai primi anni del XX secolo, in tempo binario, dall'aspetto teatrale e dall’andamento incisivo, nota in Italia come “passo doppio” o, per i professionisti nel mondo della danza, come paso doble (https://www.treccani.it/vocabolario/passo2/), o il movimento calcistico così come correttamente menzionato dalla richiedente. In entrambi i casi, una parte del pubblico di riferimento assocerà il segno dell’opponente con uno di suddetti significati caratterizzati da un movimento di piedi. Ciononostante, è doveroso tener conto che un’altra parte del pubblico, cui consumatori non hanno conoscenze specifiche dei vari tipi di danza e/o dello sport del calcio, comprenderanno l’espressione “DOPPIO PASSO” semplicemente come un riferimento a una passo compiuto due volte.
Per completezza, la Commissione rammenta che gli aggettivi sono, in linea di principio, meno distintivi dei nomi che qualificano, poiché vengono percepiti dal consumatore esclusivamente come degli attributi del nome a cui si riferiscono. Dunque, nel caso in esame, nonostante le parole “DOPPIO” e “ROSSO” non siano di per sé deboli, in quanto aggettivi, hanno un impatto minore nella percezione del segno da parte del consumatore, rispetto al condiviso sostantivo “PASSO”, al quale sono subordinati.
Raffronto tra i segni
In primo luogo, per ciò che concerne il raffronto tra i segni sotto un profilo visivo, si rammenta che la Corte ha confermato che ciò che conta nella valutazione della somiglianza visiva di due marchi è, piuttosto, la presenza, in ciascuno di essi, di più lettere nello stesso ordine (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83; 02/01/2015, T-685/13, Blueco, EU:T:2015:38, § 33; 06/04/2017, T-49/16, NIMORAL / NEORAL, EU:T:2017:259; § 38). In linea di principio, quando le stesse lettere sono riprodotte nella stessa sequenza, qualsiasi variazione nella stilizzazione deve essere notevole perché si possa rilevare dissimilitudine visiva.
Nella fattispecie, gli elementi verbali dei segni coincidono nell’identica sequenza di lettere “P-A-S-S-O”.
Si deve riconoscere che tale coincidenza non si presenta nella medesima posizione nei segni, giacché la sequenza di lettere “P-A-S-S-O” ricopre una posizione iniziale nel segno della richiedente, mentre è posta alla fine del segno dell’opponente. Ciononostante, anche se è vero che la parte iniziale di un segno composto da elementi verbali può essere in grado di attirare l'attenzione del consumatore (17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64-65), questa considerazione non può applicarsi in tutti i casi (16/05/2007, T-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70). In particolare, il principio secondo cui il consumatore presta una particolare importanza all'inizio di un marchio non può essere valutato indipendentemente dalle circostanze del caso di specie e, specialmente, dalle caratteristiche specifiche dei segni raffrontati (07/03/2013, T-247/11, Fairwild, EU:T:2013:112, § 33).
Nel presente caso, la eccezione appena citata si verifica poiché, come spiegato sopra, l’elemento iniziale del marchio anteriore, ovverosia il vocabolo “DOPPIO” è un aggettivo e svolge quindi una funzione subordinata rispetto al sostantivo che segue, vale a dire “PASSO”. Ne deriva che il consumatore di lingua italiana noterà che entrambi i segni condividono la sequenza di lettere “P-A-S-S-O”, giacché individuerà nel marchio impugnato la presenza di tale componente distintiva del marchio anteriore.
Pertanto, le differenze date dagli elementi verbali “DOPPIO” nel marchio anteriore e “ROSSO” nel segno impugnato non sono in grado di prevalere sulle somiglianze, giacché le prime hanno un ruolo accessorio rispetto alle ultime.
Quanto alle differenze date dalla presenza degli elementi figurativi del marchio contestato che non trovano corrispondenza nel marchio anteriore, si osserva che, oltre che a riguardare elementi che, in linea di principio, sono meno distintivi, esse, data la loro posizione e dimensione nel segno, possiedono un impatto visivo minore rispetto all’elemento verbale “PASSOROSSO” che, come affermato in precedenza, è visivamente dominante.
Ne consegue che la Divisione di Opposizione ha a ragione concluso che i segni sono visualmente simili in media misura.
Analoghe considerazioni possono essere fatte valere sotto un profilo fonetico dove le differenze date dagli elementi figurativi del marchio impugnato non rilevano. In particolare, nonostante la pronuncia differisca nel suono della parola “ROSSO” del segno impugnato e “DOPPIO” del marchio anteriore, il consumatore di lingua italiana pronuncerà in entrambi i casi il suono “PASSO”, che costituisce elemento distintivo comune ad entrambi i segni in conflitto.
Benché nella fattispecie il numero di lettere che compongono i segni sia differente (undici nel marchio anteriore e dieci nel segno oggetto di contestazione), i marchi posti a confronto ne condividono cinque che sono identiche, poste esattamente nello stesso ordine, “P-A-S-S-O”. Questo aspetto conferisce ai segni un ritmo, un’intonazione e un suono abbastanza simili, unitamente all’identico numero di sillabe (quattro) che contraddistinguono entrambi i segni in esame.
Alla luce di quanto precede, occorre confermare la conclusione nella decisione impugnata secondo la quale che i segni sono foneticamente simili in media misura.
Concettualmente, il contenuto semantico trasmesso dai marchi risulta fortemente caratterizzato dal termine condiviso “PASSO”, il quale richiama principalmente la nozione di movimento compiuto con i piedi. Le aggiunte al termine “PASSO” degli aggettivi “ROSSO” nel marchio impugnato e “DOPPIO” nel marchio anteriore non sono in grado di compensare una somiglianza nella misura in cui entrambi i segni richiamano il concetto di un movimento di piedi. Per annullare tale coincidenza è necessario che i segni diano luogo a due determinate unità concettuali distinte. Tuttavia, tale circostanza non avviene nel caso di specie.
Infatti, quantomeno per una parte significativa del pubblico di riferimento, entrambi i marchi saranno intesi come riferenti al concetto di un movimento di piedi, sia nell’accezione che il marchio anteriore sarà percepito come un’indicazione di un movimento di danza o di un movimento calcistico, sia nell’eccezione che esso sarà compreso come un riferimento a un passo di piedi che avviene due volte. La Commissione ravvisa che tale associazione tra i marchi si produrrà soprattutto per quei consumatori che percepiranno nel marchio dell’opponente il messaggio di un passo di piedi che si ripete.
La circostanza allegata dalla richiedente secondo la quale il termine “PASSO” possa altresì essere inteso come sinonimo di “luogo”, “apertura”, “varco” o “insellatura montuosa per la quale si può passare” è irrilevante nella misura in cui una parte significativa del pubblico di riferimento percepirà immediatamente uno dei significati menzionati al punto di cui sopra.
Analoghe considerazioni devono essere altresì effettuate in relazione all’argomento della richiedente secondo il quale il consumatore di riferimento sarebbe indotto ad operare un collegamento tra l’espressione “DOPPIO PASSO” ed i concetti sottesi ai termini “passito” e “appassito”, i quali designano vini ottenuti da uve sottoposte a procedimenti di disidratazione. Invero, in antitesi a quanto affermato dalla richiedente, la Commissione ritiene che suddette tecniche vinicole non siano immediatamente percepibili da una parte significativa del pubblico di riferimento di lingua italiana e che il collegamento con il termine “PASSO” possa essere solo assai remoto.
Ne deriva che, in linea con quanto affermato dalla Divisione di Opposizione, i segni sono concettualmente simili in media misura, almeno per una parte significativa dei consumatori di lingua italiana.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, la Commissione conclude che i segni, valutati nel loro complesso, presentano un grado di somiglianza medio.
Valutazione globale del rischio di confusione
Secondo costante giurisprudenza, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (11/11/1997, C‑251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 24). I marchi aventi un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono quindi di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (si veda 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
Con riguardo alla distintività accresciuta del marchio anteriore a seguito dell’uso intenso e della promozione a livello europeo rivendicata dall’opponente, la Commissione osserva in primo luogo che la documentazione presentata consente di evidenziare una massiccia presenza del marchio “DOPPIO PASSO” prevalentemente nel mercato tedesco, come si evince in particolare dal report della società indipendente Nielsen Insight di cui all’Allegato 2 e dalla presentazione di Casa Vinicola Botter a cura del distributore tedesco EGGERS & FRANKE contenuta nell’Allegato 3. Lo stesso dicasi per il sito web www.meineger.de menzionato dall’opponente nell’Allegato 5, nel quale si presenta il marchio in questione associato ad uno dei vini maggiormente venduti nel territorio tedesco, senza alcun riferimento alla restante porzione dell’Unione europea.
Sebbene le tabelle di cui all’Allegato 1 possano recare informazioni rilevanti in termini di fatturato e quota di mercato, la Commissione rileva, in linea con quanto sostenuto dalla richiedente, che esse non contengano alcun riferimento al marchio anteriore e, dunque, non possano essere tenute in considerazione ai fini della valutazione della distintività accresciuta del marchio anteriore.
Pur riconoscendo la rilevanza della lista dei premi ricevuti dalla richiedente in relazione al marchio “DOPPIO PASSO” in ambito europeo e non (Allegato 4) e la cospicua raccolta di fatture relative al marchio anteriore nei principali Paesi dell’Unione europea (in particolare Germania, Olanda, Lituania, Svezia, Danimarca, Polonia), la Commissione, d’accordo con la Divisione di Opposizione, ritiene che il marchio anteriore abbia, in sé, un carattere distintivo quantomeno normale non essendo in alcun modo allusivo o descrittivo delle caratteristiche dei prodotti contraddistinti.
In risposta all’argomento della richiedente che afferma che il marchio anteriore abbia un carattere distintivo debole, si deve osservare come il marchio dell’opponente non presenti nessun collegamento diretto e immediato con i prodotti in causa. Inoltre, anche volendo accettare l’argomentazione della richiedente, bisogna rammentare che il carattere distintivo del marchio anteriore è solo uno tra vari altri elementi che rilevano nell’ambito di detta valutazione. Pertanto, anche in presenza di un marchio anteriore a carattere distintivo debole, può sussistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei marchi e dei prodotti o servizi interessati (19/09/2019, T-678/18, GIUSTI WINE, EU:T:2019:616, § 39 e giurisprudenza ivi citata).
La Commissione ha confermato che i prodotti sono identici e che si dirigono al grande pubblico, i cui consumatori presteranno un livello di attenzione medio. Per una parte significativa del pubblico, i marchi sono simili in misura media sul piano visivo, fonetico e concettuale.
Con particolare attenzione alla similitudine fonetica riscontrata nel raffronto dei segni, si osserva che dal momento che i prodotti in questione sono bevande che spesso vengono ordinate in stabilimenti rumorosi (per esempio, in bar, discoteche o ristoranti), la somiglianza fonetica tra i segni è particolarmente significativa (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).
In effetti, nel settore dei vini, la Corte ha più volte rilevato che i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell’elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui tali prodotti vengono ordinati a voce dopo averne letto il nome sul menu (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T‑40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T‑332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Tali considerazioni trovano piena applicazione nel caso in esame.
Nemmeno le differenze concettuali che possono eventualmente essere percepite sono tali da escludere ragionevolmente che il pubblico di riferimento, in assenza di ulteriori elementi verbali o figurativi di differenziazione, possa non confondere almeno l’origine imprenditoriale dei prodotti richiesti con quella dei prodotti protetti dal marchio anteriore.
Gli argomenti avanzati dalla richiedente non sono suscettibili di inficiare tale conclusione. Con riguardo, in particolare, alla decisione anteriore nel ricorso n. R 2306/2018-5 citato dalla richiedente a sostegno dell’assenza di rischio di confusione nella fattispecie, è sufficiente osservare che tale caso non è paragonabile con il presente, dato che i marchi impugnati non sono gli stessi. Inoltre, sebbene i marchi oggetto di suddetta controversia coincidano nel contenuto semantico veicolato dal termine “PASSO-PASSI”, il segno contestato “QUATTRO PASSI”, costituisce per il pubblico di lingua italiana un’espressione sintattica unitaria che ha un’accezione semantica del tutto diversa da quella veicolata dalle espressioni che costituiscono i tre marchi anteriori, tra i quali, appunto, “DOPPIO PASSO”.
Tali considerazioni non sono applicabili al caso di specie, posto che il segno impugnato “passorosso”, seppur costituito da un unico elemento verbale, non può essere concepito come unità concettuale a sé stante, giacché i consumatori di riferimento lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti (13/02/2007, T‑256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T‑146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Ne deriva che una parte significativa del pubblico di riferimento identificherà nel segno impugnato il sostantivo “PASSO”, nell’accezione innanzi esposta di “movimento che si compie camminando”, e l’aggettivo qualificativo ad esso riferito “rosso”, inteso come tonalità cromatica.
Infine, si rammenta che le decisioni precedenti dell’Ufficio non sono vincolanti per la Commissione, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono. Tale prassi è stata confermata dal Tribunale dell’Unione europea, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’EUIPO (26/04/2007, C‑412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 65; 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 71).
A titolo di completezza, poiché la richiedente invoca altresì talune decisioni su opposizioni adottate dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), è doveroso richiamare che il sistema del marchio dell’Unione europea è un sistema autonomo, costituito da un complesso di obiettivi e di norme specifiche che lo riguardano e che la sua applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale (12/12/2013, C-445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, § 48). Pertanto, la registrabilità di un segno come MUE deve essere valutata sulla sola base della normativa UE pertinente (05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31; 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 70; 11/07/2007, T‑150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 40). A tale riguardo occorre ricordare che l’Ufficio e, a seconda dei casi, i tribunali dell’Unione europea non sono vincolati da una decisione intervenuta in un paese terzo secondo la quale il segno è registrabile come marchio nazionale (25/03/2014, T-539/11, Leistung aus Leidenschaft, EU:T:2014:154, § 53; 24/06/2014, T-207/13, The Spirit of Cuba, EU:T:2014:570, § 32). Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata adottata in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 45-47).
Inoltre, da un’attenta disamina della Decisione sull’Opposizione n. 1481/2013 dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, confermata dalla Sentenza della Commissione dei Ricorsi n. 60 del 2017, emerge che l’attenzione sia stata posta sulle diverse articolazioni lessicali del termine “PASSO”. In particolare, il cuore del marchio “VINO DEL PASSO” – contestato dall’opponente in suddette occasioni – è stato individuato, sia in prima istanza che in sede di ricorso, nella struttura complessiva del segno che, in quanto tale, si imprimerà nella memoria del consumatore di riferimento. In particolare, la nozione sottesa al marchio impugnato “VINO DEL PASSO” è stata considerata come un’unità concettuale che evoca geograficamente un luogo, un valico o un passaggio di montagna, veicolando così nel consumatore l’immagine di un vino la cui origine è individuabile in una simile zona geografica. Questa circostanza non si verifica in relazione al marchio della richiedente.
Infatti, la locuzione “passorosso” del marchio impugnato, come innanzi esposto, non costituisce un’unità logica concettuale il cui significato è immediatamente riconducibile a un concetto differente rispetto a quello veicolato dal marchio anteriore, ma risulta scomponibile nei suoi elementi costitutivi (nome ed aggettivo), così percepiti quantomeno da una parte significativa del pubblico di riferimento.
Pertanto, alla luce delle considerazioni testé illustrate, la Commissione decide di confermare la conclusione della Divisione di Opposizione che tra il marchio impugnato e il marchio anteriore sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE per tutti i prodotti in contestazione.
Conseguentemente, l’accoglimento dell’opposizione deve essere confermato e il ricorso deve essere respinto.
Spese
Conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, RMUE e all’articolo 18, REMUE, la richiedente, quale parte soccombente, sopporta l’onere delle spese sostenute dall’opponente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.
Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta delle spese per la rappresentanza professionale dell’opponente, pari a 550 EUR.
Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, la decisione della divisione di Opposizione che ha ordinato alla richiedente di sopportare le spese di rappresentanza dell’opponente fissate in 300 EUR e la tassa di opposizione di 320 EUR rimane impregiudicata. L’importo totale per entrambi i procedimenti ammonta, pertanto, a 1 170 EUR.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA COMMISSIONE
così decide:
Il ricorso è respinto;
La richiedente sopporta le spese sostenute dall’opponente nel procedimento di ricorso, fissate in 550 EUR. L’importo totale a carico della richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso ammonta a 1 170 EUR.
Firmato
G. Humphreys
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Firmato
M. Bra
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Firmato
A. Kralik
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Cancelliere:
Firmato
p.o. N. Granado Carpenter |
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18/01/2021, R 377/2020-1, passorosso (fig.) / doppio passo