Shape6

DIVISIONE D’OPPOSIZIONE




OPPOSIZIONE N. B 3 045 872


Fiere di Parma S.p.A., Viale delle Esposizioni, 393/A, 43126 Baganzola (PR), Italia (opponente), rappresentata da Matteo Scaglietti, Via Giuseppe Castelli, 6, 41124 Modena, Italia (rappresentante professionale)


c o n t r o


Cibus Pet S.r.l., Loc. Bran, 37013, Caprino Veronese (VR), Italia (richiedente), rappresentata da Praxi Intellectual Property S.p.A., Piazza Brà 28, 37121 Verona, Italia (rappresentante professionale).


Il 19/11/2020, la Divisione di Opposizione emana la seguente



DECISIONE:


1. L’opposizione n. B 3 045 872 è totalmente respinta.


2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.



MOTIVAZIONE:


L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 489 501 Shape1 (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 13 144 746 ‘CIBUS’ (marchio denominativo) e sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 13 144 811 Shape2 (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.



NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE


In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.


Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:


I segni devono essere identici o simili.


Il marchio dell’opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.


Rischio di pregiudizio: l’uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.


I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l’assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T‑345/08 & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l’opposizione può comunque essere respinta se la richiedente dimostra un giusto motivo per l’uso del marchio impugnato.


Nel caso specifico, la richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo.



a) Notorietà dei marchi anteriori


Secondo l’opponente i marchi anteriori godono di notorietà nell’Unione europea.


La notorietà implica una soglia di conoscenza che si raggiunge soltanto quando il marchio anteriore è noto a una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi cui il marchio stesso si riferisce. Il pubblico in seno al quale il marchio anteriore deve aver acquisito notorietà è quello cui il marchio stesso fa riferimento, ossia a seconda del prodotto o del servizio commercializzati, l’intero pubblico o un segmento più specializzato.


Nel presente caso il marchio impugnato è stato depositato il 17/11/2017. Quindi è stato chiesto all’opponente di dimostrare che i marchi su cui si basa l’opposizione aveva acquisito notorietà nell’Unione europea prima di tale data. Le prove devono inoltre dimostrare che la notorietà acquisita riguardava i prodotti e servizi, in relazione ai quali l’opponente ha affermato l’esistenza della notorietà stessa, ossia i seguenti:


Classe 16: Pubblicazioni; stampati; libri; giornali; giornalini; periodici; riviste; cataloghi; opuscoli; depliants; volantini; schede; prospetti; buste; carta da lettera; etichette pubblicitarie autoadesive; poster; biglietti da visita; agende; rubriche per indirizzi; rubriche telefoniche; articoli per legatoria; fotografie; articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); articoli di cancelleria per la scrittura; manifesti pubblicitari; pubblicazioni periodiche; pubblicazioni pubblicitarie; pubblicità stampata; quaderni; quaderni operativi; raccoglitori [cartoleria]; riproduzioni grafiche; segnalibri; segnaposto.


Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova; latte e prodotti derivati dal latte; burro; crema di burro; formaggi; panna montata; yogurt; olii e grassi commestibili; acciughe; aringhe; pesce in salamoia; lardo; prosciutti, salami; brodi; concentrati [brodi]; vongole non vive; burro di cacao; burro di cocco; olio di cocco; olio di granturco; panna [prodotto lattiero]; crocchette alimentari; crostacei non vivi; datteri; filetti di pesce; farina di pesce per il consumo umano; mousse [di pesce]; conserve di pesce; snack a base di frutta; macedonia di frutta; cacciagione [selvaggina]; gelatina per uso culinario; cetriolini sottaceto; strutto; lenticchie [legumi] conservate; pasticci di fegato; margarina; gelatina di carne; conserve di carne; funghi conservati; cozze; noci preparate; olio d'oliva commestibile; olive conservate; cipolle [ortaggi] conservate; burro di arachidi; arachidi preparate; piselli conservati; sottaceti; patate chips; fiocchi di patate; preparati per fare i brodi; preparati per fare la minestra; uova di pesce, preparate; semi, preparati; uva passa; alimenti salati [cibi conservati sotto sale]; estratti d'alghe per uso alimentare; brodi ristretti; fagioli di soia conservati per uso alimentare; latte di soia [succedanei del latte]; sego commestibile; tofu; concentrato di pomodoro; trippa; succhi vegetali per la cucina; juliennes [preparati di verdure per zuppe]; legumi cotti; legumi conservati; conserve di verdura in scatola; preparati a base di soya; minestre, prodotti per minestre, in polvere e in forma liquida; prodotti per preparare zuppe in forma di polveri o liquidi; frullati; dolci a base di yogurt; bevande a base di yogurt.


Classe 30: Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; confetteria a base di mandorle; pasta di mandorle; composti aromatici per uso alimentare; succedanei del caffè; bicarbonato di sodio [per cucinare]; farina di orzo; farina di fave; propoli; leganti per gelati; panini; pangrattato; brioches; glasse per torte; miscele per torte ripiene; barrette di cereali; snack a base di cereali; cereali; gomme da masticare non per uso medico; fiocchi di cereali essiccati; bevande a base di cioccolato; mousse al cioccolato; cacao; bevande a base di cacao; bevande a base di caffè; condimenti; sale di cucina; fiocchi di mais; farina di granturco; cuscus [semolino]; crackers; impasto per il pane; salse per insalata; aromi diversi dagli olii essenziali; erbaggi conservati [condimenti]; pan pepato; glucosio per uso culinario; glutine per uso alimentare; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; infusioni non medicinali; ketchup [salsa]; pasticche [confetteria]; marzapane; maionese; succhi di carne [salse]; pasticcio di carne; muesli; dolcificanti naturali; alimenti a base di avena; crêpes; paste alimentari; sughi per pasta; paste [pasticceria]; confetteria a base di arachidi; pepe; mentine; sapori [condimenti]; pesto [salsa]; focacce; pizze; granturco tostato e soffiato [popcorn]; confetti; quiche; torte di riso; pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; pane biscottato; sago; sandwiches; semolino; sorbetti [ghiacci edibili]; spaghetti; sushi; tacos; torte; salsa di pomodoro; tortillas; aceto; cialde; farina di grano; germi di grano per l'alimentazione umana; confetteria in forma surgelata; cioccolato; caramelle al cioccolato; prodotti dolciari in barrette; cioccolatini; dolci; wafer; spuntini; gelato e prodotti a base di gelato, confetteria fredda e gelata.


Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; preparazione, organizzazione, promozione e realizzazione di fiere ed esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; preparazione, organizzazione, promozione e realizzazione di fiere ed esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari nel settore dei prodotti alimentari; attività svolte per conto e/o a favore di terzi nel settore della pubblicità e degli affari; servizi pubblicitari, di ricerche di mercato e promozionali; distribuzione di materiale promozionale e pubblicitario; pubblicità diretta per corrispondenza; pubblicità on-line su rete informatica; servizi resi da agenzie di pubblicità nonché servizi quali la distribuzione di prospetti, direttamente o a mezzo posta; servizi di pubblicazione di testi pubblicitari; distribuzione di testi pubblicitari; pubblicazione di volantini pubblicitari; annunci pubblicitari on line; allestimento di presentazioni per scopi pubblicitari; locazione di spazi pubblicitari; attività di pubbliche relazioni e di ricerche di mercato; studio, progettazione e realizzazione di materiale e campagne pubblicitarie; dislocazione ed esposizione di prodotti di terzi che permette ai consumatori di prendere visione e di procurarsi merci per soddisfare le proprie necessità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; promozione delle vendite per i terzi; ricerche di mercato e servizi di marketing; informazioni di affari; servizi di consulenza per la direzione degli affari; gestione di archivi informatici; compilazione, archiviazione, analisi e reperimento d'informazioni e dati; raggruppamento e sistematizzazione di dati all'interno di banche dati; compilazione ed organizzazione d'informazioni statistiche; servizi di analisi di prezzi; compilazione e fornitura di informazioni su prezzi, caratteristiche e idoneità di prodotti e servizi; diffusione d'informazioni statistiche commerciali; servizi di abbonamento ai giornali per i terzi; abbonamenti a riviste elettroniche; servizi di pubbliche relazioni; amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi.


Classe 41: Organizzazione di esposizioni e manifestazioni a scopo culturale, organizzazione della fornitura di servizi ricreativi; organizzazione di conferenze relative ad attività culturali; organizzazione di convention per scopi educativi; organizzazione di esposizioni per intrattenimento; organizzazione di manifestazioni a scopo culturale; organizzazione di corsi di cucina; organizzazione di manifestazioni a scopo educativo; organizzazione e direzione di corsi, congressi, seminari; organizzazione di concorsi, giochi e gare sportive; organizzazione di manifestazioni musicali e canore; servizi resi nel settore dell'istruzione, dell'educazione, del divertimento e della ricreazione; servizi consistenti nella realizzazione di programmi radiofonici e televisivi; organizzazione e direzione di conferenze; organizzazione e direzione di congressi; organizzazione e direzione di convegni; organizzazione e direzione di seminari; organizzazione e direzione di simposi; organizzazione e gestione di laboratori di formazione; pianificazione di ricevimenti (divertimento); pubblicazione di libri; pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; pubblicazione elettronica di libri e di riviste on line; pubblicazioni tramite computer; attività svolte da case editrici e consistente nella elaborazione di testi e di articoli destinati ad essere pubblicati; pubblicazione di libri e riviste specializzate elettroniche on-line; pubblicazione di materiali accessibili tramite banche dati o internet; pubblicazione di manuali di formazione; pubblicazione elettronica di libri e periodici on line; servizi di pubblicazione di guide; servizi di informazione in materia di svago.


Classe 43: Gestione e fornitura di luoghi e spazi per esposizioni; servizi di ristorazione commerciale, di mense, di bar; servizi di catering; gestione e fornitura di strutture per eventi ed uffici temporanei; gestione e fornitura di strutture per convegni; gestione e fornitura di strutture per eventi a scopo commerciale; gestione e fornitura di strutture per eventi a scopo culturale e ricreativo.


L’opposizione è rivolta contro i seguenti prodotti:


Classe 31: Alimenti per cani in scatola; bevande per cani; biscotti per cani; cibo per cani; leccornie commestibili per cani; alimenti in scatola per gatti; bevande per gatti; cibo per gatti; leccornie commestibili per gatti; ossi per cani; ossi da mordere per cani; prodotti da masticare commestibili per cani; alimenti per animali sotto forma di pezzi.


Per determinare il livello di notorietà del marchio, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, tra cui, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo.


Il 25/06/2020 l’opponente ha presentato le seguenti prove:


Allegato 1:


- Rassegna stampa 2018 che contiene vari articoli in lingua italiana relativi in particolare alla Diciannovesima Edizione della fiera ‘CIBUS’ di Parma e ad alcuni dei partecipanti;


- “Domanda di Partecipazione – Quaderno Espositore” dell’edizione 2016 di “Cibus, Salone internazionale dell’alimentazione”;


- alcuni articoli in lingua italiana relativi all’Edizione di Cibus 2016;

- avviso pubblico per la partecipazione alla collettiva camerale presente a CIBUS 2016” della Camera di Commercio di Avellino;


- Rassegna stampa con lanci Ansa e AdnKronos, articoli tratti da giornali e riviste italiani, siti web italiani e riferimenti a passaggi televisivi e radiofonici, tutti datati maggio 2012 e riguardanti il “Salone internazionale dell’alimentazione CIBUS” di Parma.


Allegato 2: Sentenza n. 18985/2018 pubbl. il 05/10/2018, RG n. 17485/2016, Repert. n. 21194/2018 del 05/10/2018 del Tribunale di Roma, nella causa civile promossa dall’opponente in opposizione ad una registrazione di domanda di marchio italiano. La domanda dell’opponente è stata accolta sulla base dell’anteriorità del proprio titolo e ha riconosciuto il diritto di vietare nell’attività economica di segni simile a quello anteriormente registrato per prodotti e servizi in parte identici e in parte affini, dato il rischio di confusione. Il Tribunale di Roma ha altresì riconosciuto “l’utilizzo del marchio da parte dell’opponente per l’organizzazione, in particolare, di eventi fieristici di larga risonanza nel settore della produzione agroalimentare, ulteriormente avvalorata dal rilievo della sua partecipazione all’evento Expo 2015, notoriamente avente ad oggetto il tema dell’alimentazione”.


Allegato 3: Articoli in lingua italiana, risultati di ricerche in Google e documenti informativi riguardanti l’evento “CIBUS CONNECT” realizzato da Fiere di Parma in collaborazione con Federalimentare per le edizioni 2017 e 2019.


Allegato 4: Ricerche Google relative a ‘cibustec’ con risultati relativi a ‘”Cibus Tec 2019”, estratto dalla pagina www.repubblica.it che menziona “Cibus Tec” e documento informativo dell’opponente che contiene dati e statischiche dell’edizione 2016 Shape3 , descritto come “uno dei principlai eventi di riferimento per l’innovazione teconlogica nel settore agroalimentare”.


Allegati 5-6: Quattro pagine di risultati della ricerca dei termini “cibus show” e “cibusland” nel motore di ricerca Google.


Allegato 7: Elenco tratto dalla pagina web dell’opponente dei partecipanti all’edizione 2018 del “Salone internazionale dell’alimentazione CIBUS”.


Allegato 8: Vari link relativi a video trasmessi da televisione italiane all’interno di programmi informativi riguardanti il salone CIBUS datati 2018 e 2019. L’allegato contiene anche un link relativo ad un servizio di telegiornale italiano nazionale del 06/05/2014.


Allegato 9: Fotografie relative alle edizioni dei saloni CIBUS negli anni 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 e 2018 con i link di pagine web alle quali rimandano.


Allegato 10: Elenco di registrazioni di marchio contenenti, inter alia, il termine ‘CIBUS’. Le tabelle sono suddivise in marchi italiani, dell’Unione europea, internazionali e nazionali esteri. Esse contengono colonne relative, tra le altre indicazioni, al territorio, le classi e il numero di registrazione.


Allegato 11: Copia della sentenza del Tribunale di Roma di cui sopra all’Allegato 2; copia di due decisioni di opposizione rese negli anni 2013 e 2014 in procedimenti italiani in cui si è stabilito un rischio di confusione tra marchi dell’opponente contenenti il termine “CIBUS” e domande di marchio pure contenenti l’elemento “CIBUS” nonché copia della decisione del 13/07/2017 resa dalla Divisione d’Opposizione dell’EUIPO nella quale pure è stato stabilito un rischio di confusione tra marchi “CIBUS”. In nessuna delle suddette decisioni è presente alcuna conclusione positiva circa la distintività accresciuta o la notorietà dei marchi anteriori.


Oltre alla documentazione di cui sopra l’opponente, nelle proprie osservazioni del 25/06/2020, richiama a fini di economia procedurale le allegazioni già prodotte in due precedenti procedimenti.


L’Ufficio può ricevere osservazioni dall’opponente si fa riferimento a documenti o prove presentati in occasione di altri procedimenti, ad esempio prove dell’uso che sono già state presentate in una diversa opposizione.


Tali richieste vengono accettate in qualunque fase del procedimento se l’opponente identifica chiaramente i documenti a cui si riferisce. La parte deve indicare quanto segue: 1) il numero dell’opposizione cui si riferisce; 2) il titolo del documento cui si riferisce; 3) il numero di pagine di tale documento; e 4) la data in cui tale documento è stato inviato all’Ufficio.


Nel presente caso, l’opponente non ha fornito il numero di pagine dei documenti ai quali ha fatto riferimento, limitandosi a fornire il numero dell’opposizione, il titolo dei documenti e la data in cui tali documenti sono stati inviati all’Ufficio.


Pertanto, la Divisione d’Opposizione si trova nell’impossibilita di prendere in considerazione dei suddetti documenti e limiterà la propria analisi ai documenti sopraelencati, prodotti dall’opponente in data 25/06/2020.


La Divisione d’Opposizione ritiene che le prove presentate dall’opponente non dimostrino che il marchio anteriore abbia acquisito notorietà tramite l’uso.


Innanzitutto, è evidente che per quanto riguarda i prodotti nelle Classi 16, 29 e 30 l’opponente non abbia prodotto alcun documento che contenga qualsivoglia informazione al riguardo. Lo stesso vale per la stragrande maggioranza dei servizi nelle Classi 35, 41 e 43, quali ad esempio i servizi di pubblicità, l’organizzazione di concorsi, giochi e gare sportive o ancora servizi di ristorazione commerciale, di mense, di bar.


Le prove fanno essenzialmente solo riferimento ad un uso dei marchi in relazione a servizi di preparazione, organizzazione, promozione e realizzazione di fiere ed esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari nel settore dei prodotti alimentari nella Classe 35, oltre che a servizi affini nella Classe 41. Tuttavia, esse non offrono indicazioni dirette sulla diffusione della loro conoscenza presso il pubblico interessato.


Tra le altre questioni, si rileva che una sostanziale parte delle prove si riferisce al periodo successivo al deposito del marchio impugnato, ossia il 17/11/2017. In particolare, ciò vale nella loro interezza per i documenti di cui all’Allegato 7 e in buona parte per i documenti contenuti negli Allegati 1, 3, 4, 8 e 9.


Per quanto riguarda l’Allegato 10, che contiene un elenco di registrazioni di marchi ‘CIBUS’, è l’opponente stesso nelle proprie osservazioni a far presente che il numero e la durata delle registrazioni e delle domande di registrazione del marchio in ambito europeo o mondiale è altresì rilevante, ma costituisce di per sé un’indicazione di scarso rilievo del grado di conoscenza del segno presso il pubblico di riferimento. La circostanza che l’opponente sia titolare di molte registrazioni di marchi e in più classi può indirettamente attestare una circolazione della sua marca a livello internazionale, ma da sola non è determinante per provare la notorietà.


Inoltre, il valore probatorio dei documenti di cui agli Allegati 3, 4, 5 e 6 è da ritenersi piuttosto limitato allo scopo, dato che i suddetti documenti, come elencati dall’opponente, fanno riferimento non ai segni “CIBUS” o “Shape4 ” ma ad altri segni, ovvero “CIBUS CONNECT”, “CIBUSTEC”, “CIBUSHOW” e “CIBUSLAND”.


Per quanto poi concerne le sentenze e le decisioni di cui agli Allegati 2 e 11, è evidente come in nessuno dei casi citati la decisione finale abbia preso in considerazione la notorietà dei marchi “CIBUS”, trattandosi di casi in cui è stato solamente il rischio di confusione ad essere valutato.


Il riferimento del Tribunale di Roma all’utilizzo del marchio da parte dell’opponente per “l’organizzazione, in particolare, di eventi fieristici di larga risonanza nel settore della produzione agroalimentare, ulteriormente avvalorata dal rilievo della sua partecipazione all’evento Expo 2015, notoriamente avente ad oggetto il tema dell’alimentazione” resta per l’appunto soltanto un riferimento incentrato sull’uso, che nulla stabilisce sul grado di conoscenza da parte del pubblico di riferimento né tantomeno sul livello di notorietà.


Alla luce di tutto quanto sopra, come già accennato, benché dimostrino in qualche misura l’uso dei marchi, per un tempo non breve, le prove non forniscono informazioni sull’ampiezza e la rilevanza economica di tale uso. Il materiale presentato non offre indicazioni in merito al grado di conoscenza del marchio da parte del pubblico interessato, se non per deduzioni effettuabili sulla base del numero di partecipanti agli eventi organizzati dall’opponente. Inoltre, non vi sono indicazioni sul volume di affari derivante dall’organizzazione degli eventi fieristici, né sulla quota di mercato dei marchi, né tantomeno sull’ampiezza dell’opera di promozione.


L’opponente avrebbe potuto produrre ulteriori documenti giustificativi del volume di affari oltre che sondaggi di opinione e indagini di mercato, dichiarazioni scritte e giurate, in particolare rese da terzi, e in particolare e relazioni annuali sui risultati economici certificate da enti indipendenti, dati relativi a campagne pubblicitarie o alle quote di mercato eventualmente detenute, tutti elementi probatori aventi ad oggetto il riconoscimento dei marchi e in grado quindi di fornire informazioni cruciali circa la riconoscibilità da parte del pubblico del territorio di riferimento.


In mancanza di tale documentazione, la giurisprudenza è sostanzialmente concorde nel propendere per il rigetto della rivendicazione della notorietà del segno (si vedano, inter alia, 21/05/2020, R 1769/2019-2, Toctoto / TOTTO (fig.) et al., § 33; 09/04/2020, R 1494/2019-4, MONTIBELLO T TREAT NATURTECH / naturaltech et al., § 47).


Di conseguenza, le prove non dimostrano il grado di conoscenza dei marchi da parte del pubblico interessato. In tali circostanze la Divisione d’Opposizione conclude che l’opponente non sia riuscito a dimostrare che i marchi godano di notorietà.



b) Conclusione


Come precedentemente menzionato, la notorietà del marchio anteriore è un requisito perché l’opposizione venga accolta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Dal momento che non è stato dimostrato che il marchio anteriore goda di notorietà, una delle condizioni necessarie stabilite nell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE non è soddisfatta e l’opposizione dev’essere respinta.


Resta da prendere in considerazione l’argomentazione dell’opponente secondo la quale i marchi anteriori, tutti caratterizzati dalla presenza dello stesso elemento verbale "CIBUS", costituiscono una "famiglia di marchi" o una "serie di ".


Secondo consolidata giurisprudenza, qualora sia possibile inquadrare il marchio contestato come parte di una stessa «serie» o «famiglia» di marchi (almeno tre) in uso da parte dell’opponente, la possibilità di associazione fra il marchio contestato e i marchi anteriori appartenenti alla serie può creare un rischio di confusione.


L’Opponente dichiara di operare da anni sul mercato con ulteriori segni distintivi, affiancati al marchio “CIBUS”, tali da costituire un “sistema” di attività fieristiche dedicate al mondo agroalimentare.


In particolare, ciò avverrebbe per mezzo di diversi segni di cui Fiere di Parma S.p.A. farebbe ampio, costante e risalente uso da molto tempo, quali “CIBUS CONNECT”, “CIBUSTEC”, “CIBUS SHOW” e “CIBUS LAND”, peraltro già citati negli Allegati 3, 4 5 e 6. Secondo l’opponente, tali marchi sono costituiti dal termine “CIBUS” al quale viene aggiunta una parola inglese per dettagliare l’ambito della fiera. Il consumatore percepirebbe il marchio “CIBUS PET” come includibile nella famiglia costituita dai segni di cui sopra, costituendo un rischio di associazione fra i segni, dato che il suddetto sarà indotto a supporre che anche i prodotti contraddistinti da tale marchio provengono dall’opponente.


La Divisione d’Opposizione rileva che la suddetta rivendicazione operata dall’opponente circa l’esistenza di una famiglia di marchi “CIBUS” è avvenuta solo in data 25/06/2020, ovvero entro il periodo valido per presentare fatti, prove e argomenti a sostegno dell’opposizione oppure per completare fatti, prove e argomenti contenuti nell’atto di opposizione. Tuttavia, proprio in quest’ultimo atto di opposizione né durante il periodo di opposizione l’opponente ha fatto menzione alcuna dell’esistenza di una famiglia di marchi.


Si deve necessariamente notare che la rivendicazione di una famiglia di marchi ricade nell’ambito di quanto previsto a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE e limitatamente ai concetti di doppia identità e rischio di confusione.


L’indicazione dei motivi può avvenire soltanto entro la scadenza del termine di opposizione, che nel presente caso corrisponde al 23/02/2018.


Entro tale data l’opponente non ha né indicato i motivi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, né selezionato una delle opzioni pertinenti nel modulo di opposizione, né fornito argomenti che risultassero depositati entro il periodo di opposizione.


La suddetta rivendicazione tardiva, che implica un’estensione della base dell’opposizione proceduralmente inammissibile, deve pertanto essere respinta.



SPESE


Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.


Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.


Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.



Shape5



Divisione d’Opposizione



Francesca CANGERI

Andrea VALISA

Aurelia PÉREZ BARBER



Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.



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