DIVISIONE D’OPPOSIZIONE




OPPOSIZIONE N. B 3 047 590


Neve Cosmetics S.r.l., Via Enzo Ferrari 5/2, 10028 Trofarello (TO), Italia (opponente), rappresentata da Domenico Sindico, Corso Cairoli, 2, 10123 Torino, Italia (rappresentante professionale)


c o n t r o


Micys Company S.p.A., Via Andrea Appiani 25 20900 Monza (MB), Italia (richiedente), rappresentata da Giambrocono & C. S.p.A., Via Rosolino Pilo 19/b, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale).


Il 05/04/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente



DECISIONE:


1. L’opposizione n. B 3 047 590 è totalmente respinta.


2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.



MOTIVAZIONE:


L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 533 407 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 2 016 000 030 884 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.



RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE


Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.



  1. I prodotti


I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:


Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.


I prodotti contestati sono i seguenti:


Classe 3: Saponi; saponette; saponi deodoranti; saponi contro la traspirazione; profumeria; olii essenziali; oli da toilette; oli per uso cosmetico; oli per massaggi non ad uso medico; cosmetici e preparati cosmetici; prodotti di make-up; prodotti per il trucco; prodotti struccanti; lozioni; lozioni per uso cosmetico; latti, creme; gel; gel per massaggi non ad uso medico; struccanti per occhi e viso; prodotti per rimuovere il trucco, salviette impregnate struccanti; detergenti e purificanti; prodotti per la cura e il trattamento dei capelli; prodotti in spray per capelli ed acconciature; lozioni per capelli; lacche per capelli; gel per capelli; schiuma per capelli; cera per capelli; shampoo; shampoo secco; balsamo; coloranti per capelli; coloranti per barba; coloranti per uso cosmetico; tinture cosmetiche; tinture per la barba; tinture per capelli; decoloranti per uso cosmetico; prodotti per la depilazione; prodotti per la rasatura; schiume da barba; saponi da barba; lozioni pre-rasatura e dopobarba; creme e gel prerasatura e dopobarba; prodotti dopobarba; profumi; eau de parfum, eau de toilette; acque di colonia; prodotti detergenti e di bellezza per il corpo; pomate per uso cosmetico; prodotti idratanti e nutrienti, emulsioni, creme, lozioni tonificanti, lozioni calmanti, oli essenziali per uso non medico; prodotti per la cura della pelle; creme cosmetiche; creme da giorno; creme da notte; creme per sbiancare la pelle; maschere di bellezza; motivi decorativi per uso cosmetico; necessaries di cosmetica; ovatta per uso cosmetico; prodotti antirughe, creme per gli occhi; gel per gli occhi; prodotti rassodanti; prodotti rivitalizzanti; prodotti per la protezione della pelle e del corpo; preparati a schermo solare; preparati abbronzanti; latti solari, lozioni solari, oli a schermo solare, creme solari; prodotti di protezione doposole; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; preparati per igiene intima, deodoranti intimi; prodotti per la cura delle unghie; smalti per unghie, solventi per smalto, unghie posticce; adesivi decorativi per unghie; adesivi (materie collanti) per uso cosmetico; adesivi per fissare i posticci; adesivi per fissare le ciglia posticce; ciglia posticce; astringenti per uso cosmetico; bastoncini ovattati per uso cosmetico; preparati per il bagno; preparati cosmetici per il bagno; gel per il bagno e la doccia; bagno schiuma; crema da bagno e da doccia; olio da bagno; sali da bagno; deodoranti e antitraspiranti per uso umano; prodotti per l'igiene orale; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; talco per uso non medico; dentifrici; prodotti per la cura della bocca non per uso medico; gel per sbiancare i denti; spray per rinfrescare l'alito; strisce per rinfrescare l'alito; profumi per ambiente; pot-pourri (fragranze); prodotti per profumare la biancheria.


Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili ai prodotti sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.



  1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione


Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.


Nel presente caso, i prodotti che si considerano essere, in ipotesi, identici, sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.



  1. I segni



Marchio anteriore


Marchio impugnato


Il territorio di riferimento è l’Italia.


La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Il marchio anteriore è un marchio figurativo. Esso è composto dalla lettera ‘n’ riprodotta in nero e come lettera minuscola, affiancata, nell’angolo superiore sinistra, da un elemento figurativo composto da sei punti neri posti in circolo e circondati da un giro più ampio di sei punti neri più distanziati tra loro.


Il marchio impugnato è pure un marchio figurativo. Esso è formato dalla lettera ‘n’ riprodotta in nero e minuscola. Al di sopra di essa si trova la raffigurazione stilizzata di una foglia, pure di colore nero. Ancora al di sopra, si trova la parola “PUPA” riprodotta in caratteri bianchi posti all’interno di un rettangolo nero. Al di sotto della lettera “n” sono presenti le due parole “natural side” riprodotti in caratteri minuscoli neri di tipo ordinario.


La Corte di giustizia, nella sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, ha statuito che il carattere distintivo dei marchi costituiti da una singola lettera deve essere valutato mediante un esame concreto che riguardi i prodotti e servizi in questione nonché secondo gli stessi criteri applicabili ad altri marchi denominativi (punti 33-39). Benché suddetta sentenza si occupi degli impedimenti assoluti, la Divisione d’Opposizione ritiene che il principio stabilito dalla Corte di giustizia (in base a cui l’applicazione del criterio del carattere distintivo deve essere identica per tutti i marchi) si applichi anche a casi inter partes quando si tratta di stabilire il carattere distintivo di elementi costituiti da una singola lettera nei marchi. La Corte di giustizia, pur riconoscendo che possa risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di marchi costituiti da una singola lettera rispetto ad altri marchi denominativi, ha statuito che tali circostanze non giustificano l’introduzione di criteri specifici che suppliscano o deroghino all’applicazione del criterio del carattere distintivo nel senso in cui è stato interpretato nella giurisprudenza.


Nel contesto dell’analisi del carattere distintivo degli elementi dei segni, la Divisione d’Opposizione ritiene che, in base alla decisione, quando si stabilisce il carattere distintivo di una singola lettera, che è elemento di un segno, non sia corretto fondarsi su presupposti quali affermazioni a priori secondo cui i consumatori non sono abituati a percepire singole lettere come marchi oppure su argomentazioni generiche come quelle relative alla disponibilità dei segni, dato il numero limitato di lettere. Il Tribunale ha successivamente dichiarato in una serie di casi che un marchio contenente una singola lettera o un singolo numero può invero essere intrinsecamente distintivo (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51).


La lettera “n” non ha un significato in relazione ai prodotti nella classi 3. Questo elemento dei marchi in disputa è, pertanto, distintivo.


Il termine “PUPA” in italiano può fare riferimento sia all’idea di bambola o talvolta, come appellativo o vocativo affettuoso o scherzoso, di ragazza o donna giovane e bella che, in zoologia, alla fase intermedia quiescente del ciclo vitale degli insetti olometaboli, che segue il periodo larvale, durante la quale l’insetto, di solito immobile e talvolta protetto da un bozzolo di seta, non si nutre e subisce profonde trasformazioni dei tessuti e degli organi in funzione delle future strutture dell’adulto. Per quanto riguarda i termini “natural side”, contrariamente a quanto asserito dall’opponente nelle proprie osservazioni del 13/08/2018, la Divisione d’Opposizione non ritiene che essi siano interamente descrittivi. Essi lo sono solo nella misura in cui “natural” sarà associato all’italiano “naturale”. In questo senso, si tratta di un elemento debole in relazione ai prodotti nella classe 3. Tuttavia, il termine “side” non sarà compreso dai consumatori di lingua italiana. Esso è pertanto distintivo. Lo stesso vale per il termine “pupa”, pure distintivo nonostante esso possa alludere all’idea di una ragazza giovane e bella. Tale circostanza non determina se non un carattere allusivo, ma non tale da alterare la distintività di questo elemento rispetto ai prodotti nella classe 3.


Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.


La lettera ‘n’ e il termine “PUPA”, pur essendo quest’ultimo di dimensioni inferiori, sono insieme co-dominanti rispetto ai termini “natural side” del marchio impugnato, in considerazione delle loro dimensioni ma anche del fatto che si trovino nella parte superiore del segno.


Per quanto riguarda poi, in particolare, il marchio anteriore, si deve tener conto del fatto che la lunghezza dei segni può influenzare l’effetto prodotto dalle differenze tra loro esistenti. Quanto più corto è un segno, tanto più facilmente il pubblico è in grado di percepire tutti i singoli elementi che lo compongono. Di conseguenza, nei segni di scarsa lunghezza piccole differenze possono spesso produrre un’impressione complessiva diversa. Per contro, il pubblico è meno in grado di percepire le differenze esistenti tra segni di lunghezza maggiore.


Visivamente, i segni coincidono solo nei tratti generali che caratterizzano la lettera “n” minuscola presente in entrambi, la cui distintività, è normale. Essi differiscono, oltre per l’appunto in alcune caratteristiche grafiche della suddetta lettera “n”, in tutti gli ulteriori elementi che li compongono, ossia gli elementi figurativi di entrambi, il termine distintivo e co-dominante “PUPA” del segno impugnato, il termine distintivo, ma secondario da un punto di vista grafico “side” nonché il termine debole e secondario “natural”.


Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.


Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide soltanto nel suono della lettera “n”, presente in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “PUPA”, che fanno parte di un elemento distintivo e co-dominante del segno impugnato, e dei termini “natural side”, entrambi secondari e in un caso elemento debole (natural), nell’altro distintivo (side).


Di conseguenza, i segni sono foneticamente simili in ridotta misura.


Sotto il profilo concettuale, la Divisione d’Opposizione segue l’approccio secondo il quale singole lettere possono avere un significato concettuale indipendente. Il Tribunale ha confermato questo approccio (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 56, impugnata nella causa del 21/03/2013, C-341/12 P, G, EU:C:2013:206), constatando identità concettuale quando entrambi i marchi possono essere visti come la stessa lettera. Quest’ultima circostanza non si applica al presente caso. I segni sono infatti concettualmente simili soltanto in ridotta misura limitatamente alla presenza della lettera “n” in entrambi. Ciò è in particolare dovuto alla presenza di ulteriori elementi aventi contenuto semantico nel segno impugnato.


Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.



  1. Carattere distintivo del marchio anteriore


Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.


L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Esso si è limitato, nelle proprie osservazioni del 13/08/2018 a ribadire che “Neve Cosmetics, titolare del marchio ‘N fiocco’, è una società attiva dall’anno 2008 nel settore della cosmetica e della cura della persona, nonché brand tra i più affermati nel panorama italiano della cosmesi naturale e cruelty free”. L’ulteriore affermazione che “la registrazione e l’uso costante e continuativo del Marchio N fiocco sono stati tali da permettere al consumatore di riferimento di istituire un collegamento immediato con Neve Cosmetics e con i suoi prodotti” non può essere ricevuta come una rivendicazione di distintività accresciuta dovuta all’uso intensivo o alla notorietà del marchio sul quale si basa l’opposizione.


Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.



  1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione


In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.


La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).


I prodotti e servizi nella classe 3 sono stati considerati essere, in ipotesi, identici, Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. Il marchio anteriore gode di un carattere distintivo normale per le ragioni viste nella sezione c) della presente decisione.


Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili soltanto in ridotta misura sia visivamente che foneticamente e concettualmente.


Il marchio anteriore è formato da una sola lettera, alla quale si affianca un elemento grafico. Tuttavia il marchio impugnato, che pure contiene la lettera “n”, presenta elementi aggiuntivi, e in particolare due elementi verbali, “PUPA” e “side” che sono normalmente distintivi. Il termine “PUPA” è poi pure co-dominante.


Le somiglianze esistenti tra i segni sono quindi limitate a dei tratti della lettera “n”.


Di conseguenza, il modo in cui la lettera appare in ciascuno dei segni è determinante. La lettera è rappresentata in modo diverso nei due segni.


Anche se entrambi possono essere percepiti come segni che rappresentano, tra le altre cose, la lettera “n”, gli stessi differiscono a livello visivo per proporzioni, forma, carattere tipografico e soprattutto, come già esplicitato, negli elementi addizionali nonché, conseguentemente, per l’impressione generale che suscitano.


Come si è visto più sopra, i segni presentano solo un basso grado di somiglianza visiva. Tale circostanza non è sufficiente per concludere che sussista un rischio di confusione.


Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.



SPESE


Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.


Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.


Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.





Divisione d’Opposizione



Edith Elisabeth

VAN DEN EEDE

Andrea VALISA

Riccardo RAPONI



Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Latest News

  • FEDERAL CIRCUIT AFFIRMS TTAB DECISION ON REFUSAL
    May 28, 2021

    For the purpose of packaging of finished coils of cable and wire, Reelex Packaging Solutions, Inc. (“Reelex”) filed for the registration of its box designs under International Class 9 at the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”).

  • THE FOURTH CIRCUIT DISMISSES NIKE’S APPEAL OVER INJUNCTION
    May 27, 2021

    Fleet Feet Inc, through franchises, company-owned retail stores, and online stores, sells running and fitness merchandise, and has 182 stores, including franchises, nationwide in the US.

  • UNO & UNA | DECISION 2661950
    May 22, 2021

    Marks And Spencer Plc, Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom, (opponent), represented by Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Grays Inn Road, London WC1X 8BT, United Kingdom (professional representative)