DIPARTIMENTO OPERAZIONI



L123


Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE




Alicante, 23/10/2018



BUGNION S.P.A.

Via di Corticella, 87

I-40128 Bologna

ITALIA


Fascicolo nº:

017536111

Vostro riferimento:

61.C4173.22.EM.1

Marchio:

PIGNOLETTO


Tipo de marchio:

Marchio denominativo

Nome del richiedente:

CONSORZIO VINI COLLI BOLOGNESI

VIA ABBAZIA 30/C Frazione MONTEVEGLIO

I-40053 VALSAMOGGIA (BO)

ITALIA



In data 14/12/2018 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.


In data 13/04/2018 il richiedente, dopo aver richiesto una proroga dei termini, ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:


  1. Dalle osservazioni dell’Ufficio emerge che il termine “Pignoletto” sarebbe riferito esclusivamente a un vitigno dell’area Emiliana, quindi una porzione molto ristretta del territorio nazionale italiano. Le fonti da cui l’Ufficio ha attinto le informazioni sono dal punto di vista della legislazione vitivinicola piuttosto imprecise. Si tratta di siti web spesso privi di autorevolezza per gli operatori del settore, destinati eventualmente ad un consumatore che desidera approfondire la conoscenza che mediamente possiede. Le informazioni rinvenute non possono essere considerate prove che riconducibilità, da parte del pubblico di riferimento, del termine “Pignoletto” ai prodotti della classe 33.

  2. Il richiedente in seguito alla scoperta che recenti analisi del DNA abbiano associato il vitigno denominato “Pignoletto” a quello del “Grechetto Gentile”, ha avviato una serie di istanze per eliminare il vitigno “Pignoletto” dai disciplinari di alcune DOP e IGP. Questa iniziativa si è tradotta nella richiesta da parte del richiedente al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di modificare tutti i disciplinari a DOP (Colli Bolognesi, Colli di Imola, Reno e Modena) e delle IGT (Emilia e Rubicone) che contenevano l’indicazione “Pignoletto” come varietà di uva. In seguito alle modifiche dei disciplinari, il Ministero ha emesso i decreti di autorizzazione all’etichettatura provvisoria (ai sensi del DM 23/12/2015, concernenti aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell’autorizzazione transitoria dei vini DOP e IGP ai sensi dell’art. 72 del reg CE n. 607/2009 e dell’art. 13 del DM 7/11/2012. Tali disposizioni sono applicabili anche nei confronti di proposte di modifiche dei disciplinari DOP e IGP che comportano una o più modifiche del documento unico, anche a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono inoltrate alla Commissione UE) che stabilisce che “le disposizioni di etichettatura transitoria si applicano solo all’ultima versione del disciplinare, escludendo la possibilità di etichettare i vini sulla base delle versioni precedenti del disciplinare”. Ne consegue che in tali disciplinari figura il “Grechetto Gentile” e non il “Pignoletto”.

  3. Il richiedente afferma che alla luce di queste precisazioni non è possibile sostenere che il marchio “Pignoletto” sia inammissibile alla registrazione in quanto è progressivamente scomparso dai disciplinari che lo qualificano come vitigno e alla luce della normativa vitivinicola dell’UE e nazionale, non può essere apposto sull’etichettatura di tali tipologie di vino. Infatti l’art 31 co. 11, l.n.238/2016 prevede che i vini DO e i vini IG la possibilità di utilizzare nell’etichettatura dei nomi dei vitigni. Tale possibilità offerta agli Stati Membri (mediante il regolamento UE 1308/2013 art. 120 par 2) circa l’impiego del nome di una o più varietà di uve da vino per vini che non sono DOP/IGP, sia stata utilizzata dallo Stato Italiano per restringere tale possibilità ai soli vini DO e IG. In assenza di descrittività del marchio “Pignoletto”, anche l’impedimento dell’assenza di distintività deve essere escluso e il segno “Pignoletto deve essere ammesso alla registrazione.


Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.


Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Questi i motivi.


L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.


È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE


persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.


(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).


"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).


Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno “PIGNOLETTO” rappresenti nella mente del consumatore interessato di lingua italiana una descrizione delle caratteristiche dei prodotti e servizi o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).


Come già indicato nella precedente comunicazione, la dicitura in questione consiste nel termine “PIGNOLETTO” che l’Ufficio ha provveduto ad esaminare.


In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di un vocabolo del tutto corrente, facilmente interpretabile dal consumatore di riferimento, senza necessità di complicati sforzi mentali, che danno origine ad un sintagma indicante “un tipo di vitigno ed i vino”. Si tratta di un’informazione chiara e diretta, tutt’altro che ambigua.



L’Ufficio sottolinea che la modifica dei disciplinari, non avrebbe influenzato circa i motivi di rifiuto della domanda in esame. In primo luogo le disposizioni di “etichettatura transitoria” sono tali fin quando la Commissione non conferisce le protezione o accoglie le modifiche dei disciplinari, Circostanza di cui il richiedente non ha fornito nessuna prova al riguardo. Giusto a titolo di completezza, bisogna anche aggiungere che (l’articolo 72, paragrafo 2 del regolamento CE n. 607/2009 a cui il richiedente fa riferimento), prevede che se la Commissione decide di non conferire la protezione ad una DO/IG o la relativa modifica del testo unico, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo sono ritirati dal mercato oppure rietichettati in conformità ….]”. Alla luce di quanto sopra indicato, L’Ufficio non è in grado di stabilire se effettivamente le modifiche dei disciplinari siano state concesse oppure se sono ancora sotto esame, fatto sta che sulla base dell’informazione agli atti risulta impossibile stabilire tale circostanza.


Invece per quanto riguarda l’applicazione riduttiva nell’applicazione del regolamento EU 1308/2013 assunta dallo Stato italiano circa l’impiego del nome di uno o più varietà di uve da vino per vini che non sono DOP/IGP, vale lo stesso ragionamento per il punto precedente, ossia che il richiedente non ha prodotto le prove che le modifiche dei disciplinari siano state/non siano state accolte dalla Commissione UE. Comunque anche nell’ipotesi che ciò fosse avvenuto, la natura descrittiva del termine “Pignoletto” in relazione ai prodotti della classe 33 non sarebbe cambiata. Infatti il semplice fatto che il nome dei vitigno “Pignoletto” sia stato sostituito nei disciplinari dal “Grechetto Gentile” non è motivo sufficiente per far “decadere” il significato descrittivo della dicitura ad un tipo di vitigno ed di vino.


Lungi dall’essere una percezione soggettiva, l’Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.


Il significato del termine “Pignoletto” (v. lettera allegata) è avallato anche dall’enciclopedia Treccani che definisce il Pignoletto “come uno dei tanti vitigni autoctoni che sono coltivati da tempo immemorabile nel grande vigneto italiano”. Che il richiedente abbia richiesto di eliminare il nome del vitigno “Pignoletto” dai disciplinari di alcune DOP/IGP non è sufficiente per eclissare il significato del marchio in esame come descrittivo di un tipo di vitigno e di vino, soprattutto agli occhi del consumatore medio, normalmente interessato e ragionevolmente attento e avveduto.


Ciò premesso e contrariamente di quanto affermato dal richiedente, se applicata a vini frizzanti, la dicitura “PIGNOLETTO” verrà percepita dal pubblico di riferimento come un’indicazione del tipo di vitigni e di vino.


A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che il segno “PIGNOLETTO”, se applicato a vini, vini con denominazione d’origine protetta; vini frizzanti a fermentazione naturale; vini fermi; vini dolci, ecc., non faccia altro che definire più concretamente quale sia il tipo dei prodotti in questione. Il consumatore di riferimento quando si reca al supermercato ed acquista del vino sulla cui etichetta è scritto, ad esempio, “Pinot Grigio” o “Pignoletto” capirà immediatamente che si tratta di un tipo di vino. Il fatto che siano vini prodotti con vitigni di uve “PIGNOLETTO” sarà con tutta probabilità un richiamo promozionale importante che il consumatore di riferimento saprà tenere in debita considerazione.


Mentre per quanto riguarda il resto degli articoli citati (a parere del richiedente “privi di autorevolezza”) nella notifica di rifiuto provvisoria del 14/12/2017, sono esempi dell’uso descrittivo che si fa nel mercato di riferimento del segno “PIGNOLETTO” per indicare un vino tipico del bolognese e dell’Emilia. Il pubblico di riferimento, nonostante la nozione espressa dal richiedente che in quanto il termine è “progressivamente scomparso· dai disciplinari si traduce automaticamente in un segno che non è descrittivo, sembra essere abbastanza in contraddizione con quanto avviene nella realtà.


Che “pignoletto” sia stato cancellato dall’elenco dei vitigni di alcune DOP/IGP non significa che esso sia scomparso completamente dal mercato.


La versione digitale del quotidiano “Ravennanotizie.it” nell’articolo del 23/08/2018 riporta che la Coldiretti regionale annuncia che “È già avanti la vendemmia delle uve destinate alla spumantizzazione (Pinot, Chardonnay, Moscato) ed è pronta al via la raccolta dei vini bianchi classici: Albana, Trebbiano, Pignoletto, Ortrugo, Malvasia, per ricordare i più importanti”. (informazione estratta il 22/10/2018)

http://www.ravennanotizie.it/articoli/2018/08/23/vendemmia-2018.-in-romagna-previsto-un-aumento-dei-volumi-raccolti-per-tutte-le-variet-di-uva.html


Anche in questo caso nonostante il nome del vitigno sia stato sostituito con quello del Grechetto gentile/Alionzina nei disciplinari di varie DOP/IGP, l’uso descrittivo per indicare il tipo di vitigno “PIGNOLETTO” è invariato presso il pubblico di riferimento, fattore che contrariamente da quanto affermato dal richiedente non scalfisce minimamente il carattere descrittivo del segno “PIGNOLETTO”.


Non solo, anche l’Enciclopedia Libera “Wikipedia” definisce il “PIGNOLETTO come “il vino più tipico e caratteristico della provincia di Bologna (nonché vitigno), prodotto storicamente nei colli bolognesi e la cui produzione ha avuto recentemente una certa espansione in altre zone dell’Emilia”. (informazione estratta il 22/10/2018).


https://it.wikipedia.org/wiki/Pignoletto


Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE,


non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.


(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).


Ciò è il caso del segno in esame, che offre indicazioni dirette sul tipo dei prodotti in oggetto. Tale legame non può sicuramente sfuggire al consumatore di riferimento.


L’Ufficio ritiene di aver motivato sufficientemente le ragioni secondo le quali la dicitura “PIGNOLETTO” sarebbe descrittiva dei prodotti richiesti.


Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1, 2 e 3 sono da rigettare.


Va inoltre ricordato che

qualora lo stesso impedimento venga opposto per una categoria o un gruppo di prodotti, l’autorità competente può limitarsi ad una motivazione globale riguardante tutti i prodotti interessati. Questa possibilità può estendersi solo a prodotti che presentino tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea per consentire che tutte le considerazioni di fatto e di diritto che formano la motivazione della decisione in questione, da una parte, chiariscano a sufficienza l’iter logico seguito dalla commissione di ricorso per ciascuno dei prodotti appartenenti a tale categoria e, dall’altra, possano essere applicate indistintamente a ciascuno dei prodotti interessati [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 2 aprile 2009, causa T‑118/06, Zuffa/UAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 27‑28].

(19/05/2010, T‑464/08, ‘SUPERLEGGERA’, ECLI:EU:T:2010:212, § 49).



Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 536 111 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.


Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.








Antonino TIZZANO

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Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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