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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 27/03/2018
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Pierodavide Leardi Via Fontana, 22 I-20122 Milano ITALIA |
Fascicolo nº: |
017562703 |
Vostro riferimento: |
AdviseOnly |
Marchio: |
Advise Only |
Tipo de marchio: |
Word mark |
Nome del richiedente: |
Virtual B Srl Via San Gregorio, 40 I-20124 Milano ITALIA |
In data 20/12/2017 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è inammissibile alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 562 703 è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Nome dell'esaminatore
Antonino TIZZANO