DIVISIONE D’OPPOSIZIONE




OPPOSIZIONE N. B 3 045 567


Tatiana Desirée / Alexander Egon Von Furstenberg, Piazza Borromeo 12, 20123 Milano, Italia (opponenti), rappresentati da Ufficio Brevetti Rapisardi S.r.l., Via Serbelloni, 12, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)


c o n t r o


Vito Miranda, Via Giuseppe Ammendola N. 33, 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA), Italia (richiedente).


Il 08/01/2019 la Divisione d’Opposizione emana la seguente



DECISIONE:


1. L’opposizione n. B 3 045 567 è accolta per tutti i prodotti contestati.


2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 576 422 è totalmente respinta.


3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.



MOTIVAZIONE:


Gli opponenti hanno presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 576 422 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 290 382 per il marchio denominativo “EGON VON FURSTENBERG”. Gli opponenti hanno invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.



RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE


Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.


L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 290 382.



  1. I prodotti


I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:


Classe 20: Mobili, specchi, cornici; osso, corno, avorio, balena o madreperla allo stato grezzo o semilavorato; conchiglie; spuma di mare; ambra gialla.


Classe 24: Tessuti e loro succedanei; coperte da letto e copri tavoli.


Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.


I prodotti contestati sono i seguenti:


Classe 20: Cuscini; cuscini imbottiti; cuscini profumati; cuscini (imbottiture); cuscini per sedie; guanciali in lattice; guanciali; guanciali di supporto per il collo; cuscini per materassi; cuscini in pouf.


Classe 24: Biancheria da letto e biancheria da tavola; coperte da letto; coperte per divani; copripiumone in tessuto; coprimaterassi sagomati; federe di guanciale; federe di materassi; fodere per cuscini; fodere per guanciali; lenzuola; trapunte; trapunte [coperte]; federe per cuscini; tessuti e sostituti per prodotti tessili; tessuti.


Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria; calzature da donna; calzature da uomo; calzature per bambini; calzature per lo sport; calzature per neonati; galosce [calzature]; calzini; calzini corti; calzini e calze; calzini da letto; calze; calzerotti; calzettoni; calze da uomo; calze per lo sport; calzini di lana.


I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.


Prodotti contestati in classe 20


I prodotti cuscini; cuscini imbottiti; cuscini profumati; cuscini (imbottiture); cuscini per sedie; guanciali in lattice; guanciali; guanciali di supporto per il collo; cuscini per materassi; cuscini in pouf del marchio impugnato sono simili ai mobili nella classe 20 del marchio anteriore poiché essi coincidono nella loro destinazione, nei loro canali di distribuzione e nel loro pubblico di riferimento. Inoltre, essi presentano un certo grado di complementarietà.


Prodotti contestati in classe 24


Tessuti e sostituti per prodotti tessili; coperte da letto sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).


I prodotti biancheria da letto e biancheria da tavola; coperte per divani; copripiumone in tessuto; coprimaterassi sagomati; federe di guanciale; federe di materassi; fodere per cuscini; fodere per guanciali; lenzuola; trapunte; trapunte [coperte]; federe per cuscini del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei tessuti nella classe 24 del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.


Prodotti contestati in classe 25


Le calzature; calzature da donna; calzature da uomo; calzature per bambini; calzature per lo sport; calzature per neonati del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, o si sovrappongono, alle scarpe nella classe 25 del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.


Abbigliamento e cappelleria sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).


Calzini; calzini corti; calzini e calze; calzini da letto; calze; calzerotti; calzettoni; calze da uomo; calze per lo sport; calzini di lana del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria degli articoli di abbigliamento nella classe 25 del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.


Le galosce [calzature] del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto alle scarpe del marchio anteriore. Questi prodotti condividono natura, canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore. Inoltre, essi possiedono un certo grado di complementarietà.



  1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione


Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.


Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in vario grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.



  1. I segni

EGON VON FURSTENBERG


Marchio anteriore


Marchio impugnato


Il territorio di riferimento è l’Italia.


La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dai termini “EGON VON FURSTENBERG”. Il marchio impugnato è formato dai termini “EGON” e “FURSTENBERG” posti uno sopra l’altro. Il termine “Egon” è riprodotto in caratteri corsivi mentre “FURSTENBERG” è riprodotto in caratteri stampatelli maiuscoli di maggiori dimensioni rispetto a “Egon”. Al di sopra di questi due elementi verbali e di una linea curva si trova la rappresentazione stilizzata di una corona.


Nonostante la mancanza del termine ‘VON’ nel caso del marchio impugnato, entrambi i marchi fanno chiaramente riferimento al principe Egon von Fürstenberg, conosciuto in Italia per essere stato, tra le altre cose, uno stilista e designer nella seconda metà del Ventesimo Secolo e discendente dei Fürstenberg, un’importante famiglia principesca originaria della Svevia.



Essi sono da considerarsi normalmente distintivi in mancanza di una relazione diretta tra il suddetto significato e i prodotti oggetto di protezione nelle classi 20, 24 e 25.



Il segno dell’opponente non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Per quanto riguarda il segno impugnato, si deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).


Visivamente, i segni coincidono nei termini “EGON” e “FURSTENBERG”, per quanto nel segno impugnato riprodotti in forma stilizzata. Tuttavia, essi differiscono nel secondo termine “VON” del marchio anteriore e negli ulteriori elementi figurativi del marchio impugnato.


Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.


Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che formano le parole “EGON” e “FURSTENBERG”, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “VON” del segno anteriore/, che non hanno controparte nel marchio contestato.


Di conseguenza, i segni sono pure foneticamente molto simili.


Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati, per quanto riguarda i loro elementi verbali, alla medesima persona, essi sono concettualmente molto simili, nonostante la presenza di un ulteriore elemento dotato di contenuto semantico nel segno impugnato, ovvero la rappresentazione della corona e nonostante la mancanza di ‘von’ nel marchio impugnato .


Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.



  1. Carattere distintivo del marchio anteriore


Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.


Gli opponenti non hanno affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.


Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.



  1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione


In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate.


La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).


I prodotti nelle classi 20, 24 e 25 sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in alto grado e in parte simili. Come esplicitato nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione sarà medio.


I segni sono molto simili sia da un punto di vista fonetico che visivo considerando che condividono la quasi totalità dei loro elementi verbali, ovvero “EGON FURSTENBERG”. La sola differenza a livello verbale è costituita dal secondo termine “VON” del marchio anteriore. Tuttavia, questo elemento presenta una rilevanza secondaria alla luce della perfetta coincidenza semantica che presentano i suddetti elementi verbali, i quali per il pubblico italiano rappresentano entrambi un evidente riferimento allo stilista Egon von Fürstenberg. Per quanto riguarda gli ulteriori elementi figurativi del marchio impugnato, come già rilevato nella sezione c) della presente decisione, è evidente che essi svolgano un ruolo secondario all’interno del marchio. Sarà invece l’elemento verbale “EGON FURSTENBERG”, che è interamente riprodotto nel marchio anteriore, ad avere il maggior impatto sul consumatore.


Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).


È poi altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).


La Divisione d’Opposizione ritiene pertanto che sussista un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti secondari.


Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 1 290 382 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.


Poiché la registrazione di marchio italiano n. 1 290 382 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dagli opponenti (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).



SPESE


Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.


Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dagli opponenti nel corso del procedimento.


Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare agli opponenti sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.





Divisione d’Opposizione



Aldo BLASI

Andrea VALISA

Edith Elisabeth

VAN DEN EEDE


Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.


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