DIVISIONE D’OPPOSIZIONE




OPPOSIZIONE N. B 3 049 057


Fattorie Giacobazzi, Società a responsabilità limitata, Via G. di Vittorio 28, 41015 Nonantola (MO), Italia (opponente), rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale)


c o n t r o


Fabio Giavazzi, via Mario Cereda 14, 26027, Rivolta d'Adda (CR), Italia (richiedente).


Il 11/04/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente



DECISIONE:


1. L’opposizione n. B 3 049 057 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia


Classe 30: Sale, spezie, aroma e condimenti; glasse; alimenti pronti sotto forma di salse.


2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 603 821 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.


3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate a 620 EUR.



MOTIVAZIONE:


L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 603 821, vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nella classe 30. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 16 680 341 per il marchio denominativo “FATTORIE GIACOBAZZI”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.



RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE


Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.


L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 16 680 341.



  1. I prodotti


I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:


Classe 30: Aceti; aceto; aceto aromatizzato; aceto di frutta; aceto al pepe; aceto di vino; aceto di senape; aceto di birra; condimenti; salse [condimenti]; salse; glasse; aceto balsamico; aceto balsamico di Modena.


I prodotti contestati sono i seguenti:


Classe 30: Sale, spezie, aromi e condimenti; glasse; alimenti pronti sotto forma di salse.


I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.


I condimenti e le glasse sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).


Gli alimenti pronti sotto forma di salse del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria delle salse del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.


Gli aromi, il sale e le spezie del marchio impugnato sono simili alle salse [condimenti] del marchio anteriore. Questi prodotti coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.



  1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione


Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.


Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.



  1. I segni


FATTORIE GIACOBAZZI


Marchio anteriore


Marchio impugnato


Il territorio di riferimento è l’Unione europea.


La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.


Gli elementi “GIACOBAZZI” e “GIAVAZZI” sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi nei quali l’italiano non viene capito e il pubblico non riconoscerà i due termini, ad esempio, come due cognomi. Inoltre, i suddetti termini presentano maggiori affinità fonetiche in lingue quali lo spagnolo, nelle quali la pronuncia delle lettere “B” e “V” è pressoché identica. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla lo spagnolo.


Il marchio anteriore è un marchio denominativo. Esso è formato dai termini “FATTORIE GIACOBAZZI”. Mentre il termine “GIACOBAZZI” è privo di significato, ed è quindi distintivo, è lecito attendersi che il pubblico di lingua spagnola potrà associare il termine “FATTORIE”, data la somiglianza, al suo equivalente spagnolo, ossia “factorías”, avente il significato, tra gli altri, di fabbrica o complesso industriale. Ne consegue che questo elemento risulti essere quantomeno debole dato che potrà essere associato al luogo di produzione o lavorazione dei prodotti nella classe 30.


Il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso è composto da un cerchio di colore nero all’interno del quale si trovano una lettera “G” di relativamente grandi dimensioni intorno alla quale si trovano due cerchi bianchi all’interno dei quali si trovano il termine “GIAVAZZI” posto nella parte superiore, il numero “1956” e, ai due lati, degli elementi figurativi in forma di rametti stilizzati con foglie. Tutti i summenzionati elementi sono di colore bianco.


Gli elementi “GIAVAZZI” e “G” non hanno un significato e sono, pertanto, distintivi.


Tuttavia, il numero “1956” potrà essere inteso come un anno del ventesimo secolo, e di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente nelle sue osservazioni del 20/11/2018 esso è di modesta capacità distintiva dato che potrà essere inteso come l’anno di fondazione o creazione, ad esempio, dell’impresa responsabile del marchio e dei prodotti a esso associati, o ancora come l’anno di creazione del marchio stesso.


La lettera “G” del marchio impugnato è l’elemento dominante da un punto di vista visivo sia a causa delle sue dimensioni che della sua posizione centrale.


Per quanto riguarda poi gli elementi figurativi del marchio impugnato, si deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).


Visivamente, i segni coincidono nella stragrande maggioranza delle lettere che compongono l’elemento distintivo “GIAVAZZI” del marchio impugnato, le quali, con l’eccezione della lettera “V”, coincidono con l’inizio e la fine del termine maggiormente distintivo del marchio anteriore, ossia “GIACOBAZZI”. Tuttavia, essi differiscono nella lettera “V” di “GIAVAZZI”, nelle tre lettere centrali “-COB-“ del marchio anteriore, nel termine dalla distintività limitata “FATTORIE” dello stesso , nella lettera “G”, nel numero dalla limitata distintività “1956” e negli elementi figurativi, per loro natura secondari, del marchio impugnato.


Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.


Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “GIA-(xx)-BAZZI” e “GIAVAZZI”. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “CO” poste nel medio del termine distintivo “GIACOBAZZI” del marchio anteriore nonché nella pronuncia della lettera dominante “G” del marchio impugnato e degli elementi dalla distintività limitata “FATTORIE” del marchio anteriore e “1956” del marchio impugnato.


Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.


Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato diverso, per quanto ciò sia dovuto alla presenza di elementi dalla distintività limitata in entrambi i segni, essi non sono concettualmente simili.


Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.



  1. Carattere distintivo del marchio anteriore


Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.


L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.


Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.



  1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione


In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.


La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).


I prodotti nella classe 30 sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili. Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. Il marchio anteriore gode di un carattere distintivo normale per le ragioni viste nella sezione c) della presente decisione.


Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili in ridotta misura da un punto di vista visivo a foneticamente simili in media misura.


Di fatto le somiglianze tra i segni riguardano gli elementi più distintivi di entrambi. Il primo termine “FATTORIE” del marchio anteriore, che sarà inteso pure dal pubblico di lingua spagnola, così come il numero “1956” presentano una distintività limitata. Anche gli elementi figurativi del marchio impugnato giocano un ruolo secondario per le ragioni viste nella sezione c) della presente decisione. Ecco quindi che le somiglianze tra i termini “GIACOBAZZI” e “GIAVAZZI” svolgono un ruolo cruciale. Questi termini non solo sono identici nel loro principio e nel loro termine, ma, dal punto di vista del consumatore di lingua spagnola, presentano maggiori somiglianze dal punto di vista fonetico, vista la generale indistinguibilità tra la pronuncia della lettera “B” e della lettera “V”. Inoltre contrariamente a quanto potrebbe accadere ad esempio al pubblico di lingua italiana, questi termini sono privi di significato, e non saranno in ipotesi neppure riconoscibili come due cognomi, diversi, di origine italiana.


Resta da dirimere la questione dell’elemento visivamente dominante “G” del marchio impugnato. È vero che questa lettera sarà il primo elemento ad essere notato nell’insieme del marchio impugnato. Tuttavia si tratta per l’appunto di una sola lettera, ed è evidente che in concreto e di primo acchito la stessa lettera sarà ricollegata all’iniziale del termine distintivo “GIAVAZZI”. Di conseguenza, la dominanza visiva si vede necessariamente attenuta da questa circostanza, che rende per l’appunto minore l’impatto di questo elemento dominante nell’equilibrio generale, a livello percettivo, reso dal marchio impugnato.

Si deve pure tener conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).


Inoltre, il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.


Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione quantomeno per la parte del pubblico di riferimento di lingua spagnola. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.


Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 16 680 341 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.


Poiché la registrazione di marchio dell’Unione europea n. 16 680 341 anteriore porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).



SPESE


Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.


Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.


Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.





Divisione d’Opposizione



Edith Elisabeth

VAN DEN EEDE


Andrea VALISA

Riccardo RAPONI



Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

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