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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
[Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 14/05/2018
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BARZANÒ & ZANARDO Via Piemonte, 26 I-00187 Roma ITALIA |
Fascicolo nº: |
017641515 |
Vostro riferimento: |
NI/cs-CTM2366 |
Marchio: |
italiana petroli
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Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A. Via Salaria, 1322 I-00138 Roma ITALIA |
In data 07/02/2018 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché articolo 7, paragrafo 2 RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, che forma parte integrante della presente decisione.
L’Ufficio mantiene l’obiezione sollevata
poiché la dicitura “italiana petroli” contenuta nel marchio
informa immediatamente il consumatore senza ulteriore riflessione del
fatto che i prodotti e servizi obiettati provengono/sono forniti da
una società italiana specializzata in petroli. Di conseguenza,
nonostante la presenza di alcuni elementi figurativi che consistono
in caratteri blu alquanto comuni e perfettamente leggibili, il segno
offre informazioni su elementi, quali l’origine/il produttore dei
prodotti e servizi in questione.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 641 515 è respinta per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 01 Prodotti chimici destinati all'industria e alla scienza riguardanti carburanti, combustibili, energia e fonti rinnovabili; Additivi chimici per carburanti.
Classe 04 Carburanti; Prodotti petroliferi e combustibili per motori come benzina, diesel, gas combustibile e GPL; Oli per motori; Olii combustibili; Olii e grassi industriali; Lubrificanti; Additivi non chimici per carburanti.
Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio di ricambi auto (batterie, candele, filtri, fusibili, lampadine e spazzole tergi), prodotti chimici per auto (additivi, car care, bike care, nautica, lavaggi e detergenza, lavavetro, liquidi funzionali, profumatori, tecnici auto, easy care), accessori auto e trasporto pesante (catene e accessori neve, cavi, cinghie, corde, coprisedili, tappetini, emergenza, tendine parasole), prodotti per la pulizia (carta, lavamani, detergenti, guanti, panni, pelli, spugne, pulizia casa, multiuso, lubrificanti e sbloccanti), giochi gadget sportivi e modellismo, atlanti e cartine, accendini, telefonia e accessori, calzature antinfortunistica, cartoleria e cancelleria, cura della persona (alcool, amuchina), assorbenti, saponi, dentifricio, spazzolini, creme, cerotti, lamette da barba, kit soccorso, profilattici, protezione zanzare, fazzoletti, carta monouso e cucina, ombrelli, pile e torce, arredamento; servizi di carte fedeltà.
Classe 36 Servizi di pagamento relativi a carte e buoni carburante elettronici e cartacei; Servizi finanziari funzionanti mediante carte e buoni carburante, Gestione di servizi di carte ricaricabili, Emissione di carte prepagate e buoni carburante.
Classe 37 Stazioni di servizio di erogazione benzina, diesel, gas combustibile e GPL; servizi di autolavaggio.
Classe 40 Trattamento di materiali riguardanti carburanti, combustibili, energia e fonti rinnovabili.
Classe 42 Servizi d'analisi e ricerca industriali riguardanti carburanti, combustibili, energia e fonti rinnovabili; Servizi scientifici e tecnologici e ricerca e progettazione.
La domanda sarà accolta per i seguenti servizi:
La domanda può proseguire per i rimanenti servizi, ovvero:
Classe 43 Servizi di ristorazione e bar.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Annalisa GIACOMAZZI