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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 27/06/2018
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MONDIAL MARCHI S.R.L. Via Olindo Malagodi, 1 I-44042 Cento (FE) ITALIA |
Fascicolo nº: |
017777111 |
Vostro riferimento: |
CM2934 |
Marchio: |
FRIGOS europe
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Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
FRIGOS EUROPE S.R.L. VIA C. BECCARIA,7 I- SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) ITALIA |
In data 21/02/2018 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 05/04/2018 il richiedente, oltre a presentare una limitazione dei prodotti della classe4 12, ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
La valutazione dell’Ufficio è erronea in quanto risultato di un procedimento riflessivo e non di una valutazione “d’impressione”. Infatti, secondo la richiedente, da questa diversa valutazione sarebbe emerso che il marchio ha una sua connotazione distintiva, anche se minima. Inoltre, il messaggio trasmesso al pubblico in tal caso è indiretto. Peraltro, continua la richiedente, il consumatore di riferimento non è il consumatore medio, ma un pubblico professionale. Infatti i prodotti contestati non sono dei normali frigoriferi domestici comunemente chiamati “FRIGO(s)” ma, invece, containers isotermici. Pertanto, ne deduce la richiedente, applicare a dei container la parola colloquiale che si usa normalmente per dei frigoriferi domestici costituisce un uso arbitrario e, quindi, distintivo della parola stessa.
L’uso esclusivo del marchio FRIGOS europe non ostacola la concorrenza.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione per PARTE dei prodotti e cioè:
Classe 11: apparecchi di refrigerazione, refrigeratori; apparecchi ed impianti di refrigerazione; refrigeratori a gas; refrigeratori elettrici; apparecchio refrigerante; pannelli di climatizzazione per uso in celle frigorifere; pannelli di condizionamento dell'aria per uso in celle frigorifere; container da trasporto refrigerati.
Pertanto la limitazione va rigettata.
7, paragrafo 1, lettera c) RMUE
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
La richiedente sostiene che il segno non sia descrittivo in quanto il messaggio che veicola è indiretto. Essa giustifica tale affermazione con degli argomenti, questi si, sommamente speculativi che non trovano applicazione nella realtà concreta costituita dalla situazione ipotetica che si genera al momento dell’acquisto del prodotto o del servizio. In sede d’esame del segno, l’Ufficio decide con riferimento ad una situazione che è costituita dalla ricostruzione ipotetica di alcuni fattori in vista di un giudizio di carattere squisitamente giuridico e non fattuale.
Peraltro da una semplice ricerca in internet della parola FRIGO per dei CONTAINERS, i risultati danno una lunga serie si siti internet anche francesi, dove la stessa espressione viene usata in senso assolutamente descrittivo.
D’altra parte, le stesse argomentazioni sono applicabili ad un pubblico più vasto che quello francese essendo in effetti i due termini parte del lessico del pubblico professionale di riferimento a livello europeo.
https://www.alibaba.com/showroom/frigo-containers.html
https://www.goliat.fr/classification-containers-frigo/
Pertanto è ovvio che in commercio la locuzione FRIGO per dei container refrigerati (o frigo) è assolutamente comune.
D’altra parte, nemmeno la parola Europe può essere considerata distintiva per il pubblico professionale di riferimento francese. D’altra parte la questione non viene sollevata dalla richiedente.
Pertanto non si vede come un messaggio tanto chiaro possa giungere “indirettamente” al consumatore.
I riferimenti costituiti dai siti internet dimostrano che tale dicitura è assolutamente comune proprio per il pubblico professionale di riferimento e, pertanto, anche tale argomento (cioè il carattere di consumatore professionale del pubblico di riferimento) va rigettato.
Perciò non rimane che rimandare alle considerazioni già svolte nella nostra precedente comunicazione nelle quali si considera che il segno di cui alla domanda è una mera descrizione di un certo tipo di prodotti.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE
L’articolo stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Tutto ciò premesso, con riferimento al punto 1, l’Ufficio rileva quanto segue:
La richiedente si riferisce alla valutazione erronea dell’Ufficio in quanto risultato di una riflessione e non di una “valutazione d’impressione”, è necessario considerare che il giudizio non mira a raggiungere quell’obbiettività che è tipica delle scienze che studiano, ad esempio, i fenomeni fisici o psichici. Si tratta invece di cercare di ricostruire quella che, di là da ogni ragionevole dubbio, potrebbe essere la percezione, nel caso concreto, del consumatore medio di riferimento. D’altra parte, il concetto di distintività di un segno è una nozione giuridica che si basa, tra l’altro, sulla finzione del consumatore medio (che, appunto non esiste) per cercare di raggiungere, con la migliore approssimazione possibile, una valutazione giuridica di un fatto ritenuto il più verosimile con riferimento all’obbiettivo/valore tutelato dalla norma applicabile.
D’altra parte, non è chiaro allo scrivente cosa la richiedente intenda per “valutazione d’impressione” dato che, appunto, la valutazione dell’Ufficio tende, come si è detto, proprio alla ricostruzione di un’impressione probabile da parte del pubblico medio di riferimento in vista di una decisione di carattere giuridico. SE per valutazione d’impressione s’intende una valutazione complessiva che non si limiti all’analisi razionale di ogni singolo elemento ma, invece, del complesso degli elementi secondo la loro relazione reciproca, allora, L’Ufficio concorda con la richiedente.
Tuttavia, la valutazione d’insieme non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono poiché è a partire da questa valutazione che, in un secondo momento, si può valutare se due o più elementi, in sé descrittivi, possano poi costituire nel loro complesso, un’espressione dotata di distintività sufficiente.
Premesso quanto sopra, l’Ufficio ribadisce che la struttura del segno oggetto della domanda di registrazione sia piuttosto ovvia e ordinaria non dissimile a molti marchi strutturalmente simili di uso comune in commercio.
In altri termini, la raffigurazione non particolarmente originale del segno non sarà verosimilmente percepita come inusuale o dotata d’un’originalità tale da essere, appunto, avvertita, dal consumatore di riferimento come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti cui si applica (piuttosto che mera informazione delle caratteristiche del prodotto).
Infatti, è necessario che esista uno scarto percettibile tra la forma in concreto (intesa come risultato delle relazioni delle sue componenti) con altre disposizioni analoghe. Ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, la raffigurazione crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione degli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi.
All’Ufficio appare che il logo abbia scarsissima o nulla originalità poiché consiste in elementi geometrici banalissimi, da una stilizzazione di un cristallo di ghiaccio o neve, ampliamente utilizzato come simbolo dall’”industria del freddo”, e di un elemento verbale scritto con caratteri standard e, per di più, descrittivo. Gli elementi figurativi sottolineati dalla richiedente incidono in modo del tutto trascurabile nella percezione del consumatore (si tratta di elementi semplici e banali) quindi, l’elemento grafico non è assolutamente adeguato per aggiungere un quid d’originalità al segno che, anzi, risulta scontato nella sua configurazione.
Pertanto, a giudizio dello scrivente, tali elementi non sono in grado di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore, né di sviare l’attenzione di quest’ultimo dal significato della dicitura. Essi incidono, per dimensione, collocazione e caratteristiche, in modo del tutto trascurabile e comunque non sono tali da sviare l’attenzione del pubblico di riferimento dal messaggio trasmesso dall’elemento verbale.
L’Ufficio ritiene pertanto che, seppure il segno in esame contenga degli elementi figurativi, essi non posseggano una caratteristica tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo.
Pertanto, data la descrittività di ogni singolo elemento in relazione ai prodotti elencati, nonché la loro congiunzione in una locuzione che nulla apporta di arbitrarietà al segno nel suo complesso, l’insieme della parte denominativa FRIGOS europe rimane pur sempre una locuzione sprovvista di carattere distintivo. In altri termini, tenuto conto della specificità dei servizi cui fa riferimento, la dicitura FRIGOS europe non è verosimilmente percepita come inusuale o, come dice la richiedente, “di fantasia”, dal consumatore di riferimento.
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17641762 è respinta per tutti i prodotti/servizi oggetto della domanda.
Con riferimento al punto numero 2 si osserva quanto segue:
Quanto all'argomento del richiedente in base al quale i concorrenti non si vedrebbero ostacolati nel loro bisogno di utilizzare il segno controverso per designare i prodotti/servizi oggetto della domanda, si deve rilevare che l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 89/104, che corrisponde all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) [RMUE], non dipende dall'esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio.
Per i motivi esposti e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento EUTMR, la domanda di marchio dell'Unione europea 17 777 111 è parzialmente respinta per i seguenti prodotti rivendicati:
Classe 11: apparecchi di refrigerazione, refrigeratori; apparecchi ed impianti di refrigerazione; refrigeratori a gas; refrigeratori elettrici; apparecchio refrigerante; pannelli di climatizzazione per uso in celle frigorifere; pannelli di condizionamento dell'aria per uso in celle frigorifere; container da trasporto refrigerati..
La domanda sarà registrata per i rimanenti prodotti:
Classe 11: apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari; apparecchi ed impianti di essiccamento; impianti di distribuzione di acqua; impianti di ventilazione [climatizzazione] per veicoli
Classe 12: veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici; cassoni [veicoli]; veicoli frigoriferi; rimorchi [veicoli]; trasporti [veicoli]; carrozzerie; veicoli terrestri; carrozzerie per veicoli a motore; parti strutturali per furgoni.
Classe 17: caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica grezzi e semi-lavorati e succedanei di tutte queste materie; materie plastiche e resine semilavorate utilizzate nella produzione; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici; materie per turare le fessure; isolanti; materiali per calatafare, stoppare e isolare; materiali di isolamento termico; materiali isolanti termici.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Mauro BUFFOLO