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DIVISIONE D’OPPOSIZIONE




OPPOSIZIONE N. B 3 049 666


Contri Spumanti S.p.A., Via Legnaghi Corradini, 30/A, 37030, Cazzano di Tramigna (VR), Italia (opponente), rappresentata da Mondial Marchi S.r.l., Via Olindo Malagodi, 1, 44042, Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)


c o n t r o


G.D. Vajra di Vaira Aldo, Via delle Viole, 25, 12060, Barolo (CN), Italia (richiedente).


Il 27/05/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente



DECISIONE:


1. L’opposizione n. B 3 049 666 è accolta per tutti i prodotti contestati.


2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 800 616 è totalmente respinta.


3. La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.



MOTIVAZIONE:


L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 800 616 per il marchio denominativo “Viola delle Viole”. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 608 752 per il marchio denominativo “CORTE VIOLA”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.



RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE


Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.


L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 608 752.



  1. I prodotti


I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:


Classe 33: Bevande alcooliche (tranne le birre).


I prodotti contestati sono i seguenti:


Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre).


Le bevande alcoliche (eccetto le birre) sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).



  1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione


Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.


Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.



  1. I segni



CORTE VIOLA


Viola delle Viole



Marchio anteriore


Marchio impugnato



Il territorio di riferimento è l’Unione europea.


La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.


Gli elementi dei marchi ad eccezione del termine “VIOLA” sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Per quanto riguarda il termine “VIOLA”, esso sarà invece inteso in lingue quali il bulgaro e il ceco con il significato che possiede in italiano in relazione al nome di uno strumento musicale a corde e ad arco.


Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla lingue quali il bulgaro o il ceco.


Gli elementi dei marchi non hanno un significato o ne hanno uno, come nel caso del termine “VIOLA”, che non presenta relazione alcuna con i prodotti nella Classe 33. Essi sono, pertanto, distintivi.


In via preliminare si rileva che se entrambi i marchi sono registrati come marchi denominativi, il carattere tipografico effettivamente utilizzato dal rispettivo ufficio nella pubblicazione ufficiale (ad esempio il bollettino MUE) è irrilevante. Le differenze nell’uso di lettere minuscole o maiuscole sono irrilevanti, anche quando si alternano lettere minuscole e lettere maiuscole.


Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nei termini “VIOLA” e nelle lettere “VIOL-“ dell’ultimo termine “Viole” del marchio impugnato, che coincidono con le prime quattro lettere del termine “VIOLA” del marchio anteriore.


Tuttavia, essi differiscono nel primo termine “CORTE” del marchio sul quale si basa l’opposizione, nel secondo termine “delle” del marchio impugnato e nell’ultimo termine “Viole” del marchio impugnato, per quanto quest’ultimo essendo nella sua quasi totalità una ripetizione del termine “VIOLA”.


Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in media misura.


Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile limitatamente al concetto inerente al termine “VIOLA”, comune ad entrambi, i segni concettualmente sono simili in media misura.


Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.



  1. Carattere distintivo del marchio anteriore


Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.


L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.


Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.



  1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione


In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.


La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).


I prodotti nella classe 33 sono stati riscontrati essere identici. Come chiarito nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti al grande pubblico il quale presterà un grado di attenzione medio.


Per quanto riguarda i segni, essi sono visivamente e foneticamente simili in media misura. Di fatto, essi condividono l’elemento “VIOLA”, che è il secondo dei due termini che formano il marchio anteriore e il primo dei tre termini che formano il marchio impugnato. Peraltro questo elemento si trova in parte ripetuto nel terzo elemento del marchio impugnato, ossia “Viole”. Inoltre, si deve tener conto del fatto che “Viola” è l’unico termine al quale la parte del pubblico presa in esame assocerà un significato concreto, circostanza questa che avvicina i due segni da un punto di vista concettuale e non è controbilanciata da alcuna differenza semantica in ragione dell’assenza di significato dei restanti elementi.


Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).


Nel presente caso, come visto poc’anzi, i prodotti coperti dai marchi in disputa nella classe 33 sono identici.


Inoltre, si deve rammentare che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).


Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.


Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico, in particolare di quella parte, quale ad esempio la parte di lingua bulgara e ceca, la quale attribuirà un significato soltanto al termine comune ai segni “VIOLA”.


Si ritiene quindi che, per lo meno per la summenzionata parte del pubblico di riferimento, ma non necessariamente soltanto, si ritiene che l’opposizione sia fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.


Poiché la registrazione di marchio dell’Unione europea n. 608 752 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).


Per dovere di completezza si rileva che la richiedente nelle proprie osservazioni del 19/12/2018 allega che i prodotti dell’opponente e della richiedente si distinguono nelle denominazioni, nella tipologia di vino (frizzante e rosso) e nelle destinazioni del marchio. Inoltre, la richiedente ritiene che l’espressione “Viola delle Viole” si riferisca ad una menzione geografica aggiuntiva, Bricco delle Viole, della zona produttiva del Barolo nelle Langhe. Infine, la richiedente sostiene che il vino della richiedente è destinato al consumo in ristoranti di alto livello e in enoteche e non è commercializzato nella grande distribuzione organizzata.


Tutti i citati argomenti della richiedente debbono essere rigettati. Si deve infatti tenere presente che il raffronto fra prodotti deve basarsi sulla loro definizione letterale, quale indicata nei rispettivi elenchi di prodotti. Qualsiasi uso effettivo o previsto non incluso nell’elenco di prodotti non è rilevante per il raffronto, dal momento che quest’ultimo fa parte della valutazione del rischio di confusione in relazione ai prodotti su cui l’opposizione si fonda e nei cui confronti è rivolta; non è una valutazione di confusione o violazione effettiva (sentenza del 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). È poi evidente come almeno una parte del pubblico di riferimento, e a maggior ragione quello che parla lingue quali il bulgaro o il ceco, non riconoscerà in “Viola delle Viole” un riferimento a “Bricco delle Viole”, data la sua peculiarità. Pertanto, la totalità dei restanti argomenti addotti dalla richiedente in favore della mancanza di rischio di confusione tra i segni deve essere rigettata.



SPESE


Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.


Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.


Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.



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Divisione d’Opposizione



Michele M.

BENEDETTI-ALOISI

Andrea VALISA

Valeria

ANCHINI


Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.


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