DIPARTIMENTO OPERAZIONI



L123


Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE



Alicante, 10/02/2020



LEXICO SRL

Via Cacciatori delle Alpi 28

I-06121 Perugia

ITALIA


Fascicolo nº:

017803503

Vostro riferimento:


Marchio:

OMM The One Minute Meditation


Tipo de marchio:

Marchio denominativo

Nome del richiedente:

Patrizio Paoletti

Via S. Maria di Lignano, 42

I-06081 Assisi

ITALIA



In conformità alla decisione della Quinta Commissione di ricorso del 08 Luglio 2019 che annulla integralmente la precedente decisione dell’Ufficio del 14/02/2019 (“decisione impugnata”), in seguito ad un riesame dei motivi di rifiuto, emette la presente decisione:


In data 29/03/2018 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.


In data 30/04/2018 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:


1. Erronea valutazione del consumatore medio di riferimento: Chi, segue le pratiche della meditazione, è un “praticante” dotato di una capacità di attenzione di certo maggiore rispetto al cosiddetto “consumatore medio” di prodotti di largo consumo 


2. Proprio nel fornire le iniziali delle parole “one minute meditation” si crea una parola del tutto di fantasia che richiama, non essendo identica, la sigla OM che deriva dal sanscrito e che in alcune culture orientali (ad esempio quella induista) viene usata per la lettura dei testi sacri e/o come mantra. La stessa espressione del “one minute meditation” non è affatto priva di autonoma capacità distintiva dal momento che non risulta alcun precedente circa l’esecuzione della pratica meditativa in un minuto.


3. Inoltre il segno avrebbe acquisito un carattere distintivo a norma dell’articolo 7 -3) RMUE. A Tal fine si produce il collegamento alla pagina web associata al libro in cui ci sono materiali su OMM (1 video di Patrizio, 1 audiorilassamento, 1 audio con la meditazione OMM). www.oneminutemeditation.com/easy . Così come si produce il collegamento alla pagine dei cosiddetti eventi live www.oneminutemeditation.com/live . Inoltre nelle pagine seguenti si producono le stampe estratte da portale Amazon da cui si dovrebbe comprende la diffusione del libro.


In data 08/07/2019 la quinta Commissione annullava la decisione sostenendo che:


  • Diversamente da quanto sostenuto dalla richiedente il pubblico di riferimento per i servizi di cui alla classe 41 è il pubblico medio di riferimento ragionevolmente attento ed avveduto;


  • La grande maggioranza dei servizi della classe 42 sono rivolti ad un pubblico professionale;


  • Che pertanto il segno ha un significato compiuto e chiaro per il pubblico di riferimento (punto 21-23);


  • L’esaminatore ha correttamente stabilito il significato del marchio richiesto e dell’acronimo OMM (Punto 24);


  • Che va rivalutata la descrittività in funzione di alcuni servizi per i quali le argomentazioni erano insufficienti.


  • Che non essendoci chiarezza sull’estensione dell’obiezione, non si poteva pronunciare in merito all’applicazione dell’articolo 8(3) RMUE (punto 38).


Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.


Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente nonché delle argomentazione contenute nella succitata decisione della Quinta Commissione di ricorso, l'Ufficio ha deciso di revocare parzialmente la propria obiezione per i seguenti servizi:



Classe 42; Ricerca scientifica; Conduzione di studi clinici; Ricerca tecnologica; ricerca e sviluppo di nuovi prodotti per i terzi; progettazione e sviluppo di hardware e software; Collaudi, certificazioni e controllo di qualità; Servizi di progettazione; Servizi di scienza e tecnologia; Servizi informatici; esame, analisi e valutazione di insegnanti e scuole per determinare la conformità con gli standard di certificazione; Servizi informatici sotto forma di pagine Web personalizzate contenenti informazioni definite dall'utente, profili personali e informazioni;


Classe 44: Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo e gli animali; servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura.



L'obiezione viene invece mantenuta per i rimanenti servizi:



Classe 41: Insegnamento di pratiche di meditazione; formazione; educazione; divertimento; attività sportive e culturali; esami pedagogici; prove pedagogiche; organizzazione di esami pedagogici ...Show morei]; Armadietti portaoggetti [mobili]; Attaccapanni [mobili]; Banconi (mobili); Buffet a rotelle [mobili]; Carrelli [mobili]; Cassetti portaoggetti [mobili]; Cassetti per mobili; Componenti per mobili; Composizioni mobili per decorazione; Console [mobili]; Credenze [mobili]; Espositori [mobili]; Leggii [mobili]; Librerie [mobili]; Mobili; Mobili componibili; Mobili da archivio; Mobili da cucina componibili; Mobili da giardino; Mobili di bambù; Mobili di metallo; Mobili e complementi di arredo; Mobili in canna; Mobili in acciaio; Mobili per archiviazione; Mobili per bambini; Mobili per camere da letto; Mobili per computer [mobili]; Mobili per interni; Mobili per la casa; Mobili per ordinare; Mobili per soggiorni; Mobili per ufficio; Mobili trasformabili; Porta-asciugamani [mobili]; Portabottiglie [mobili]; Portariviste [mobili]; Pouf [mobili]; Ripiani di mobili; Scaffalature in legno [mobili]; Scaffalature di metallo [mobili]; Scaffalature [mobili]; Scaffali [mobilio]; Scrivanie [mobili]; Sedili [mobili]; Sedie, ovvero mobili per ufficio; Sgabelli [mobili]; Specchi [mobili]; Tavoli [mobili]; Tavolini da toilette [mobili]; Cassettoni; Comodini; Tavolini; Tavolini da salotto; Tavoli pieghevoli; Tavoli da tè; Tavoli da cucina; Tavoli per sale da pranzo; Mensole per documenti; Mensole per biblioteche; Appendiabiti; Stand appendiabiti su rotelle; Mobili da cucina..


Classe 42: Servizi informatici, ovvero creazione d'una comunità on-line per utenti registrati per partecipare a varie discussioni, ottenere feedback dai propri pari, da comunità virtuali e per collegamento in reti sociali relativamente alla meditazione. Offerta d'un sito web contenente tecnologia che consente agli utenti la connessione con altre persone nella loro zona o città per il reperimento e la scelta di insegnanti, corsi e studi di meditazione; Creazione di una comunità on-line per utenti nel settore della meditazione per la connessione di studi, insegnanti e studenti di tutto il mondo; Software come servizi (SAAS) in materia di software per consentire agli utenti di fornire un feedback di valutazione e giudizi su corsi e insegnanti di meditazione; Software come servizi (SAAS) relativi ad una piattaforma per il commercio elettronico per l'acquisto di corsi di meditazione; Servizi di cloud computing relativi al settore della meditazione, per la programmazione e invio automatici di località e studi, software che consente agli utenti il collegamento con altre persone nella loro zona o città per il reperimento e la scelta di insegnanti, corsi e studi di yoga, software che consente agli utenti la prenotazione e il pagamento di corsi, la gestione di un calendario e gruppo di studenti;


Classe 44: Servizi di meditazione; servizi di gestione dello stress;


Con riferimento al pubblico di riferimento, per i succitati servizi della classe 42 cui fa riferimento la Commissione, l’Ufficio concorda con la quest’ultima nel senso che con riferimento ai servizi in classe 42 per i quali l'Ufficio ha deciso di revocare la propria obiezione, il pubblico di riferimento è un pubblico professionale (inglese in particolare, vedi punto 21 della decisione della Commissione) e quindi dotato di un più alto livello di attenzione e di discernimento e quindi in grado di percepire che tra essi ed i segno vi è tutt’al più un’allusività.


Per quanto riguarda, quindi, l’argomento della richiedente in relazione alla erronea valutazione del consumatore medio di riferimento per i servizi contro i quali l’obiezione è mantenuta, si deve ribadire conformemente a quanto sostenuto dalla Commissione, che destinatario di questi non è solamente il “praticante” ma anche chi, per esempio, neofita, vuole acquisire una conoscenza che non ha. Si tratta infatti di servizi probabilmente aperti al pubblico ingenerale e non hai soli praticanti. Pertanto l’argomento va rigettato.


Peraltro, conformemente a quanto soetiene la Commissione, l’allusività non sussiste affatto per i servizi succiatati della classe 44 :


Classe 44: Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo e gli animali; servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura.


Pertanto anche in relazione a questi servizi la domanda va accolta.


La Commissione, tuttavia, non si oppone, nelle sue argomentazioni, al rigetto della domanda per il resto dei servizi, anzi, concorda con l’Ufficio sia nella definizione di pubblico pertinente che in merito al significato descrittivo del segno in relazione ad essi.


Con riguardo alle motivazioni del rigetto della domanda con riferimento ai succitati servizi, non rimane all’Ufficio che fare riferimento, per quanto di pertinenza alle sue precedenti comunicazioni.


In particolare, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.


È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).


Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE


persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.


(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).


"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).


La richiedente sostiene che la combinazione dell’acronimo OMM con la locuzione corrispondente sia provvista di 7un minimo grado di distintività. Si tratterebbe, nel suo complesso, in buona sostanza, di un neologismo.


La richiedente sostiene che “Proprio nel fornire le iniziali delle parole “one minute meditation” si crea una parola del tutto di fantasia che richiama, non essendo identica, la sigla OM che deriva dal sanscrito e che in alcune culture orientali (ad esempio quella induista) è usata per la lettura dei testi sacri e/o come mantra” richiede un’elaborazione mentale che solo un soggetto che è a conoscenza della pratica meditativa può avere e, quindi, è un argomento irrilevante nel contesto dell’esame della distintività del segno richiesto. D’altra parte l’argomento è stato rigettato anche dalla Commissione (punto 24).


Perché un marchio costituito da un neologismo o da un termine risultante da una combinazione di elementi sia considerato descrittivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, non è sufficiente che un eventuale carattere descrittivo venga constatato per ciascuno dei detti elementi. Tale carattere deve essere constatato anche per il neologismo o il termine stesso (12/01/2005, T 367/02 - T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).


Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono: ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi .


(12/01/2005, T 367/02 - T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).


Nello stesso senso, è utile anche un’analisi del termine in questione alla luce delle pertinenti regole lessicali e grammaticali (30/11/2004, T 173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21).


Se non altro, con riferimento a quella parte (non trascurabile) di persone che non ha una sufficiente conoscenza della meditazione (neofiti, appunto) il fatto che non esistesse, almeno anteriormente a che nel “mercato” intervenisse la richiedente, una “one-minute” meditazione è irrilevante proprio perché il pubblico di riferimento non è tenuto ad avere questa conoscenza. Pertanto una parte non trascurabile del pubblico di riferimento interpreterà la locuzione in senso puramente letterale e l’acronimo iniziale come, appunto, acronimo della locuzione succitata. Vedi in tal senso anche gli argomenti della Commissione ai punti 23-24.


Pertanto, è chiaramente evidente, con riferimento ad una parte dei servizi per la meditazione o lo Yoga ovvero ogni altra pratica meditativa, gestione dello stress o analoga, che il significato della locuzione, nel suo complesso, è percepito come descrittivo della natura e destinazione dei servizi offerti: cioè servizio di insegnamento di (o relativo all’insegnamento ovvero funzionale o ancillare a) pratiche meditative o di gestione dello stress basate su una pratica [meditativa] di breve durata.


Pertanto tutti i succitati argomenti della richiedente vanno respinti in quanto infondati.


  • Articolo 7(3) EUTMR


La richiedente, in risposta alle osservazioni già esposte nella nostra precedente comunicazione sostiene che, in seguito all'uso che ne è stato fatto, il segno sarebbe diventato distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR.


In effetti, un segno come quello oggetto della domanda, può godere dei diritti derivanti dalla sua registrazione a titolo di marchio se, benché sprovvisto ab-initio di carattere distintivo intrinseco per quanto riguarda i servizi rivendicati, a causa dell'uso fatto di esso sul mercato, almeno una parte significativa del pubblico interessato possa identificare i servizi rivendicati nella domanda EUTM come provenienti da un'impresa determinata, cioè quella del titolare del segno registrato.


D’altra parte, la norma di cui all’articolo 7, paragrafo 3, EUTMR va letta in congiunzione con quella di cui all’articolo 1 EUTMR, secondo la quale un marchio dell'Unione europea ha un carattere unitario e produce gli stessi effetti in tutta l'Unione europea. Conseguentemente, un marchio deve essere escluso dalla registrazione anche se è privo di carattere distintivo solo con riferimento ad una parte dell'Unione europea. Questa parte dell'Unione europea può essere costituito anche da un solo Stato membro (Vedi, in quel senso, sentenze del 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83 e 29/09/2010, T-378/07, Répresentation d'un tracteur rouge en, noir et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata).


Pertanto, ne discende come logica conseguenza, che l’esistenza di un carattere distintivo acquisito deve essere stabilita in tutto il territorio in cui il marchio ab-initio, non aveva un carattere distintivo, nel presente caso, in Gran Bretagna (sentenze del 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Répresentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).


La prova del carattere distintivo acquisito deve essere esaminata nel suo complesso, tenendo conto, in particolare, della quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, la frequenza e la durata dell'uso del marchio. Le prove devono essere tali da poter concludere con ragionevole certezza che una parte significativa del pubblico interessato è in grado, in virtù di tale marchio, di identificare i prodotti di cui trattasi come provenienti da un particolare impresa.


A tal fine la richiedente produce il collegamento alla pagina web associata al libro in cui ci sono materiali su OMM (1 video di Patrizio, 1 audio-rilassamento, 1 audio con la meditazione OMM).

www.oneminutemeditation.com/easy ; Inoltre produce il collegamento alla pagine dei cosiddetti eventi live: www.oneminutemeditation.com/live . Da ultimo la richiedente produce le stampe estratte dal portale Amazon e referenti al libro OMM.


Tuttavia, queste prove sono assolutamente insufficienti, alla luce delle premesse di cui sopra, a dimostrare che il pubblico di riferimento riconosce i prodotti/servizi della richiedente alla sola vista del titolo del libro o dell’audio eccetera.


D’altra parte la richiedente non ha presentato nessun altro elemento come potrebbero essere le indicazioni sugli investimenti pubblicitari, sul turn-over realizzato nel corso di un certo numero di anni in UK (territorio di riferimento). Oppure articoli di giornale, indagini di mercato o altra informazione proveniente da terzi che possa far concludere la ragionevole possibilità che locuzione di cui alla domanda abbia acquisito, agli occhi del pubblico di riferimento Inglese (pubblico di riferimento), un valore di segno distintivo capace di distinguere, per se solo, i servizi della richiedente da altri identici i simili provenienti da terzi.


Inoltre, né dagli argomenti della richiedente né dalla documentazione fornita in allegato alle argomentazioni, è possibile desumere con una ragionevole certezza che la richiedente abbia mai offerto servizi in Gran Bretagna o una parte non trascurabile della Unione europea di lingua inglese.


A questo proposito è bene sottolineare il fatto che i requisiti per dimostrare il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR non sono gli stessi che servono a dimostrare l’uso effettivo del marchio a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, EUTMR. Infatti, sotto l'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR è necessario dimostrare l'uso qualificato, tale cioè che il pubblico pertinente percepisca come distintivo un segno che di per sé è privo di carattere distintivo.


Inoltre, la ricorrente EUTM deve presentare prove che consentano all'ufficio di concludere che almeno una parte significativa della sezione pertinente del pubblico identifica i prodotti o i servizi di cui trattasi come proveniente dalla richiedente stessa (sentenza del 15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61 e giurisprudenza ivi citata).


Queste prove devono essere chiare e convincenti sia con riferimento alla natura dell’uso della patta come elemento distintivo, sia con riferimento alla sua estensione a una porzione rilevante del pubblico in UK (territorio di riferimento).


Come si è detto più sopra, né gli argomenti né il materiale allegato come prove dell’acquisita distintività contengono elementi che facciano riferimento a fattori come la quota di mercato detenuta dal marchio per quanto riguarda i capi di abbigliamento citati; l’intensività dell’uso e l’epoca del suo inizio; l'importo investito dalla richiedente per promuoverlo; la proporzione del pubblico che, grazie al marchio, identifica i prodotti come provenienti dalla richiedente; opuscoli di vendita; cataloghi, fatture; indagini di mercato eccetera.


Pertanto, la richiedente non ha dimostrato la condizione minima ma necessaria, e cioè che, almeno per una parte rilevante del pubblico di riferimento dell’Unione europea, la rappresentazione oggetto della domanda abbia acquistato un carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.



Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17803503 è respinta per i seguenti servizi:


Classe 41: Insegnamento di pratiche di meditazione; formazione; educazione; divertimento; attività sportive e culturali; esami pedagogici; prove pedagogiche; organizzazione di esami pedagogici ...Show morei]; Armadietti portaoggetti [mobili]; Attaccapanni [mobili]; Banconi (mobili); Buffet a rotelle [mobili]; Carrelli [mobili]; Cassetti portaoggetti [mobili]; Cassetti per mobili; Componenti per mobili; Composizioni mobili per decorazione; Console [mobili]; Credenze [mobili]; Espositori [mobili]; Leggii [mobili]; Librerie [mobili]; Mobili; Mobili componibili; Mobili da archivio; Mobili da cucina componibili; Mobili da giardino; Mobili di bambù; Mobili di metallo; Mobili e complementi di arredo; Mobili in canna; Mobili in acciaio; Mobili per archiviazione; Mobili per bambini; Mobili per camere da letto; Mobili per computer [mobili]; Mobili per interni; Mobili per la casa; Mobili per ordinare; Mobili per soggiorni; Mobili per ufficio; Mobili trasformabili; Porta-asciugamani [mobili]; Portabottiglie [mobili]; Portariviste [mobili]; Pouf [mobili]; Ripiani di mobili; Scaffalature in legno [mobili]; Scaffalature di metallo [mobili]; Scaffalature [mobili]; Scaffali [mobilio]; Scrivanie [mobili]; Sedili [mobili]; Sedie, ovvero mobili per ufficio; Sgabelli [mobili]; Specchi [mobili]; Tavoli [mobili]; Tavolini da toilette [mobili]; Cassettoni; Comodini; Tavolini; Tavolini da salotto; Tavoli pieghevoli; Tavoli da tè; Tavoli da cucina; Tavoli per sale da pranzo; Mensole per documenti; Mensole per biblioteche; Appendiabiti; Stand appendiabiti su rotelle; Mobili da cucina..


Classe 42: Servizi informatici, ovvero creazione d'una comunità on-line per utenti registrati per partecipare a varie discussioni, ottenere feedback dai propri pari, da comunità virtuali e per collegamento in reti sociali relativamente alla meditazione. Offerta d'un sito web contenente tecnologia che consente agli utenti la connessione con altre persone nella loro zona o città per il reperimento e la scelta di insegnanti, corsi e studi di meditazione; Creazione di una comunità on-line per utenti nel settore della meditazione per la connessione di studi, insegnanti e studenti di tutto il mondo; Software come servizi (SAAS) in materia di software per consentire agli utenti di fornire un feedback di valutazione e giudizi su corsi e insegnanti di meditazione; Software come servizi (SAAS) relativi ad una piattaforma per il commercio elettronico per l'acquisto di corsi di meditazione; Servizi di cloud computing relativi al settore della meditazione, per la programmazione e invio automatici di località e studi, software che consente agli utenti il collegamento con altre persone nella loro zona o città per il reperimento e la scelta di insegnanti, corsi e studi di yoga, software che consente agli utenti la prenotazione e il pagamento di corsi, la gestione di un calendario e gruppo di studenti;


Classe 44: Servizi di meditazione; servizi di gestione dello stress;



La domanda può proseguire per i rimanenti servizi.



Classe 42; Ricerca scientifica; Conduzione di studi clinici; Ricerca tecnologica; ricerca e sviluppo di nuovi prodotti per i terzi; progettazione e sviluppo di hardware e software; Collaudi, certificazioni e controllo di qualità; Servizi di progettazione; Servizi di scienza e tecnologia; Servizi informatici; esame, analisi e valutazione di insegnanti e scuole per determinare la conformità con gli standard di certificazione; Servizi informatici sotto forma di pagine Web personalizzate contenenti informazioni definite dall'utente, profili personali e informazioni;


Classe 44: Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo e gli animali; Classe 44: servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura.


Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Mauro BUFFOLO

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


Latest News

  • FEDERAL CIRCUIT AFFIRMS TTAB DECISION ON REFUSAL
    May 28, 2021

    For the purpose of packaging of finished coils of cable and wire, Reelex Packaging Solutions, Inc. (“Reelex”) filed for the registration of its box designs under International Class 9 at the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”).

  • THE FOURTH CIRCUIT DISMISSES NIKE’S APPEAL OVER INJUNCTION
    May 27, 2021

    Fleet Feet Inc, through franchises, company-owned retail stores, and online stores, sells running and fitness merchandise, and has 182 stores, including franchises, nationwide in the US.

  • UNO & UNA | DECISION 2661950
    May 22, 2021

    Marks And Spencer Plc, Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom, (opponent), represented by Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Grays Inn Road, London WC1X 8BT, United Kingdom (professional representative)