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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/06/2018
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STUDIO FERRARIO S.r.l. Via Collina, 36 I-00187 Roma ITALIA |
Fascicolo nº: |
017804923 |
Vostro riferimento: |
13973 |
Marchio: |
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Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
GD TECNOLOGIE INTERDISCIPLINARI FARMACEUTICHE s.r.l. Via A. Gaudenzi, 29 I-00163 Roma ITALIA |
In data 12/03/2018 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è parzialmente inammissibile alla registrazione perché è privo di qualsiasi carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.
Il segno per cui si richiede protezione, sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come uno slogan promozionale elogiativo/commerciale il cui proposito è quello di indicare una caratteristica positiva dei prodotti. Inoltre, in questo caso il pubblico di riferimento non tenderà a percepire nel segno alcuna particolare indicazione di origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato, che serve unicamente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti in questione, ossia che essi sono prodotti specificamente disegnati/idonei/concepiti per attrarre il consumatore desideroso di uno stile di vita che non prevede l’utilizzo di prodotti di origine animale.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 7, paragrafo 2,, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 804 923 è respinta per i seguenti prodotti:
Classe 05 Alimenti e sostanze dietetiche; Integratori alimentari e preparati dietetici; integratori vitaminici; integratori probiotici; integratori alimentari antiossidanti; integratori vitaminici liquidi; integratori liquidi alle erbe; bevande a base d'integratori dietetici; prodotti nutraceutici da utilizzare come integratori dietetici; integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici speciali; integratori omeopatici.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Antonino TIZZANO