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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 18/10/2018
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Federico Le Divelec Lemmi c/o Studio Legale Castiglioni Marchetti le Divelec Baratta Viale Bianca Maria, 25 I-20122 Milano (MI) ITALIA |
Fascicolo nº: |
017917206 |
Vostro riferimento: |
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Marchio: |
TERMORESINE
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Tipo de marchio: |
Marchio denominativo |
Nome del richiedente: |
Termoresine S.r.l. Via Artigianato, 7 I-20020 Arconate (MI) ITALIA |
L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 13/07/2018 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario, ritenendo che il marchio richiesto non possa essere registrato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, per i motivi esposti nella lettera allegata, che costituisce parte integrante della presente decisione.
Il richiedente non ha presentato osservazioni entro il termine stabilito. Per i motivi esposti nella lettera di opposizione e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento EUTMR, la domanda di marchio dell'Unione europea è respinta per tutti i prodotti rivendicati.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Mauro BUFFOLO