DIPARTIMENTO OPERAZIONI



L123


Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE




Alicante, 22/11/2018



Pierpaolo milani

via visentin 13

I-31022 preganziol

ITALIA


Fascicolo nº:

017951218

Vostro riferimento:


Marchio:

Betterdifferent


Tipo de marchio:

Marchio denominativo

Nome del richiedente:

Pierpaolo milani

via visentin 13

I-31022 preganziol

ITALIA




In data 18/09/2018 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.


In data 30/09/2018 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

  1. Il nome Betterdifferent è stato ideato per migliorare i prodotti di vario tipo.

  2. Il segno sarebbe utilizzato maggiormente nel mercato italiano.

  3. Il segno non è uno slogan ed il fatto che si tratta di una unica parola lo rende distintivo. Inoltre possiede elementi di intrigo, è originale e innesca nella mente del consumatore una processo cognitivo.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).


La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).


È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).


Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine "è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale" (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).


3 - Il richiedente afferma che l´accostamento delle parole è inusuale e il fatto che queste siano unite innesca un intrigo nella mente del consumatore. Si tratterebbe quindi di un elemento che secondo il richiedente, renderebbe il marchio distintivo.

L´Ufficio non concorda. L´accostamento delle due parole è un elemento trascurabile e non può dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Tale elemento non possiede alcuna caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui i due termini sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i prodotti obbiettati. Infatti, il segno è composto da due parole con un preciso significato riportato nei dizionari generici ed inoltre sono perfettamente chiare e leggibili. L’assenza di una separazione tra i termini non è motivo sufficiente per rendere il segno distintivo.

L´unico significato che il consumatore di riferimento attribuirebbe al segno è che i prodotti obbiettati sono migliori, più efficaci e diversi dagli altri prodotti sul mercato. Si tratta quindi di un banale slogan promozionale ed elogiativo che vuole comunicare gli aspetti positivi dei prodotti, ossia che i prodotti del richiedente sono migliori e diversi.

1, 2 -Per quanto riguarda l’argomento secondo il quale parte del segno sarebbe stato creato per l´ideazione e miglioramento di alcuni oggetti e che sarebbe utilizzato solamente in Italia, l’Ufficio fa notare che la sua missione è quella di concedere titoli di proprietà industriale. Esso non è legittimato ad entrare nel merito dell’attività svolta dal richiedente, né a valutare i progetti di quest’ultima.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio comunitario n. 17 951 218 è respinta


Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.






Stefania NUTI

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Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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