DIPARTIMENTO OPERAZIONI



L123


Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE




Alicante, 22/01/2019



Live Better

P.zza Carrobiolo 5

I-20900 Monza

ITALIA


Fascicolo nº:

017951614

Vostro riferimento:


Marchio:

CACAO ESPRESSO


Tipo de marchio:

Marchio denominativo

Nome del richiedente:

Live Better

P.zza Carrobiolo 5

I-20900 Monza

ITALIA



In data 28/09/2018 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo di alcune caratteristiche dei prodotti e perché può indurre in errore il pubblico , ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.


Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni che i prodotti sono, sono composti di, contengono/sono destinati a una bevanda ottenuta dal cacao/polvere di cacao preparata a macchina forzando una piccola quantità d’acqua bollente ad alta pressione e/o un prodotto alimentare ottenuto dalla pianta del cacao che viene/può essere preparato/elaborato al momento. Pertanto, il segno descrive la natura/l’oggetto, la qualità e la destinazione dei prodotti in questione.


Il segno per cui si richiede protezione sarebbe chiaramente ingannevole se utilizzato

in connessione con Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Caffè; Caffè aromatizzato; Caffè al cioccolato; Aromi al caffè; Succedanei del caffè; Succedanei del caffè e del tè; Succedanei del caffè [surrogati del caffè o preparati ai cereali da usare come caffè]; Bevande a base di succedanei del caffè; Preparati vegetali succedanei del caffè; Scaglie di cioccolato contenenti chicchi di caffè; Preparati per cioccolata da bere aromatizzati al caffè; Latte (Cacao e -); Bevande gassate [a base di caffè], nella Classe 30, in quanto trasmette chiare informazioni che indicano che i prodotti designati con tale segno sono, contengono, sono composti di cacao, laddove i prodotti per i quali è stata avanzata obiezione non possono in realtà avere tali caratteristiche poiché non contengono né sono, ne sono composti di cacao. Si deve presumere che il pubblico si attenda che i prodotti per cui è stata sollevata obiezione siano/contengano/siano composti di cacao. Sussiste pertanto un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia tratto in inganno in merito la natura/l’oggetto, la qualità e la destinazione dei prodotti in questione.


Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), g) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 951 2018 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.


Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.






Antonino TIZZANO

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu


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