DECISIONE
della Quinta Commissione di ricorso
del 15 Marzo 2021
Nel procedimento R 578/2020-5
Be Brand S.A.S. di Brunello Alessio & C. |
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Via del Benaco 46043 Castiglione Delle Stiviere (MN) Italia |
Richiedente / Ricorrente |
rappresentata dall’avv. Luca Giove, Via Niccolò Tommaseo 69/d, 35131 Padova, Italia
contro
Nautica Apparel, Inc. |
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40 West 57th Street 10019 New York Stati Uniti |
Opponente / Resistente |
rappresentata da Akran Intellectual Property S.r.l., Via del Tritone 169, 00187 Roma, Italia
RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 3 071 383 (domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 960 510)
LA Seconda COMMISSIONE DI RICORSO
composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e C. Govers (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
Decisione
Con domanda depositata in data 21 settembre 2018, BE BRAND S.A.S. DI BRUNELLO ALESSIO & C. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio figurativo
per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 9 - Occhiali; Cordoncini per occhiali; Catenelle per occhiali; Astucci per occhiali; Occhiali da sport; Occhiali da sole; Occhialini per subacquei; Occhialini per nuotatori; Occhiali protettivi per lo sport;
Classe 14 - Orologi; Orologi sportivi; Orologi digitali; Orologi automatici; Orologi da tasca; Cinturini di orologi; Cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica; Orologi da polso; Braccialetti per orologi da polso; Orologi da polso con apparecchi GPS; Orologi da polso con contapassi; Orologi a carica solare; Orologi meccanici con carica automatica; Orologi digitali con timer automatici;
Classe 25 - Abbigliamento da donna; Abbigliamento da uomo; Abbigliamento intimo; Abbigliamento per ginnastica; Abbigliamento per il tempo libero; Abbigliamento per ragazzi; Abbigliamento per surf; Abbigliamento sportivo; Accappatoi da bagno; Accappatoi da spiaggia; Accessori da portare al collo; Articoli d'abbigliamento per la vela; Articoli di abbigliamento in lino; Bandane [foulards]; Bermuda; Biancheria intima; Bikini; Blazer; Body [abbigliamento]; Bomber; Boxer [intimo]; Boxer; Bretelle; Caffettani; Calzamaglie; Calze; Calze da uomo; Calzini; Calzini per lo sport; Calzoncini; Calzoncini da bagno; Camicette; Camiciole; Camicie; Camicie sportive; Camicie hawaiane; Canotte; Canottiere; Canottiere da sport; Capi d'abbigliamento resistenti al vento; Cappotti; Cardigan; Cinture [abbigliamento]; Collant; Completi da marinaio; Completi intimi composti da maglie e pantaloncini; Copricostume; Coprispalle [abbigliamento]; Costumi da bagno; Costumi da bagno da donna; Costumi da bagno da uomo; Costumi da bagno per bambini; Parei per costumi da bagno; Pantaloncini [costumi da bagno]; Cravatte; Fazzoletti [abbigliamento]; Felpe; Foulard [articoli di abbigliamento]; Gambaletti; Giacche; Giacche in maglia; Giacche di felpa; Giacche di pile; Giacche di piumino; Giacche reversibili; Giacche senza maniche; Giacche sportive; Giacche trapuntate [abbigliamento]; Giacconi; Giubbotti; Guanti [abbigliamento]; Jerseys [indumenti]; Leggings; Maglie con collo a V; Maglie sportive; Maglie intime [maglieria]; Maglieria; Magliette; Magliette a manica lunga; Magliette a maniche corte; Magliette con cappuccio; Magliette e pantaloncini per lo sport; Maglioni; Mantelli; Mutande; Mutandine [slip]; Mute da wind-surf; Mute per lo sci nautico e da sub; Pantaloncini [abbigliamento]; Pantaloncini aderenti; Pantaloncini da surf; Pantaloni; Pantaloni di tute da ginnastica; Pantaloni sportivi; Parka; Pigiama; Polo; Polo in maglia; Poncho; Pullover a girocollo; Pullover a manica lunga; Pullover con cappuccio; Salopette; Scaldacollo; Scaldamani [abbigliamento]; Scaldamuscoli; Scialli; Sciarpe; Spolverini; T-shirt stampate; Tee-shirt; Teli da bagno; Tracolle per abbigliamento; Tute da snowboard; Tute in acetato; Visiere [cappelleria]; Jeans; Scarpe; Scarpe acquatiche; Scarpe da vela; Scarpe da bagno; Scarpe da spiaggia; Scarpe di tela; Scarpe in gomma; Scarpe per lo sport; Sandali e scarpe da spiaggia; Scarpe antisdrucciolo per la barca; Scarpe per il tempo libero; Scarpe di tela con suola di corda; Ciabatte; Ciabatte di plastica; Ciabatte infradito giapponesi; Cuffie [copricapo]; Cuffie da bagno; Cuffie per il nuoto; Berrette [cuffie]; Pigiami; Pantofole;
Classe 35 - Servizi al dettaglio in relazione all'abbigliamento; Servizi all'ingrosso in relazione all'abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio online di articoli d'abbigliamento; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti l'abbigliamento.
La domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio in data 4 ottobre 2018.
In data 17 dicembre 2018, NAUTICA APPAREL, INC. (“l’opponente”) presentava un’opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti e servizi.
L’opposizione si fondava sul motivo previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
L’opponente basava l’opposizione sui seguenti diritti anteriori:
Marchio denominativo dell’Unione europea NAUTICA n. 13 304 621, depositato il 26 settembre 2014 e registrato l’11 gennaio 2016 per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 9 - Apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici, di pesata e d'insegnamento; Apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; Apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; Supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; Compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; Meccanismi per apparecchi di prepagamento; Registratori di cassa, calcolatrici, computer; Software; Estintori; Occhiali [ottica]; Occhiali [ottica]; Occhiali da sole; Monocoli; Astucci, lenti, montature, catenelle, cordoncini e cinghie per occhiali da sole o da vista; Visiere parasole protettive; Parti, componenti ed accessori per tutti i suddetti articoli;
Classe 14 - Metalli preziosi e loro leghe; Oreficeria, gioielleria, pietre preziose; Orologi; Orologi [da polso e da tasca]; Oreficeria; Bottoni per polsini; Spille da cravatte; Ferma-cravatte; Bigiotteria; Amuleti [gioielleria]; Targhette; Braccialetti; Spille; Fibbie per cinturini d'orologi; Catene di orologi; Ciondoli; Orecchini; Medaglioni; Medaglie; Collane [gioielleria]; Anelli da dito; Braccialetti per orologi [cinturini]; Braccialetti per orologi [cinturini]; Fermagli per orologi; Parti ed accessori per tutti i prodotti summenzionati;
Classe 35 - Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio; Vendita al dettaglio e vendita al dettaglio on-line in relazione a prodotti per la sbianca ed altre sostanze per il bucato, prodotti per la pulizia, la lucidatura, sgrassanti e abrasivi, saponi, articoli di profumeria, oli essenziali, cosmetici, capelli (lozioni per i capelli), dentifrici, cosmetici, prodotti per il trucco, articoli da toilette, fragranze, fragranze per uso personale, profumi, acque di colonia, deodoranti, prodotti da toilette contro il sudore, oli essenziali per uso personale, creme per la pelle, lozioni per la pelle, creme solari, lozioni solari, creme da barba, gel da barba, lozioni da barba, creme dopobarba, lozioni dopobarba, emulsioni dopobarba, astringenti, shampoo per capelli, balsami, gel per capelli, lozioni per i capelli, creme per capelli, lacche per capelli, tinture per capelli, talco per il corpo, talco, saponi per il corpo, prodotti per il bagno o la doccia, sapone per il viso, prodotti per la pulizia del viso, sali da bagno, creme da doccia, gel doccia, prodotti per la cura delle unghie; Vendita al dettaglio e vendita al dettaglio on-line in materia di apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici, di pesata e d'insegnamento, apparecchi e strumenti per conduzione, commutazione, trasformazione, accumulo, regolazione o controllo dell'elettricità, apparecchi per registrazione, trasmissione o riproduzione di suoni o immagini, supporti magnetici per dati, dischi acustici, compact disc, DVD e altri supporti di registrazione digitali, meccanismi per apparecchi a moneta, registratori di cassa, macchine calcolatrici, apparecchiature d'elaborazione dati, computer, software, estintori, occhiali da vista, occhiali a molla, occhiali da sole, monocoli, astucci per occhiali e occhiali da sole, montature per occhiali e occhiali da sole, lenti per occhiali e occhiali da sole, catenelle per occhiali e occhiali da sole, cordoncini e tracolle per occhiali e occhiali da sole, visiere parasole e parti, componenti e accessori per tutti i suddetti prodotti; Vendita al dettaglio e vendita al dettaglio on-line in relazione a metalli preziosi e loro leghe, gioielleria, pietre preziose, orologi, orologi da polso e da tasca, gioielleria, gemelli, spille da cravatte, ferma-cravatte, bigiotteria, amuleti, stemmi, braccialetti, spille, fibbie, astucci per sigarette e sigari, catene d'orologi, ciondoli per bracciali, orecchini, borracce, medaglioni, medaglie, collane, anelli, cinturini d'orologi, cinturini, fermagli per orologi e parti e accessori per tutti i suddetti articoli; Vendita al dettaglio e vendita al dettaglio on-line di pelletteria e finta pelle, pelli d'animali, pellami, bauli e valigie, ombrelli e ombrelloni, bastoni da passeggio, fruste, imbracature e selleria, portafogli da uomo, portafogli, portafogli che si piegano in tre, portafogli, astucci per chiavi, custodie per cravatte da viaggio, borse a tracolla, borsoni, pochettes, bagagli a mano, zaini, ventiquattrore, sacchi da campeggiatori, sacche per alpinismo, sacchi da spiaggia, portadocumenti, portacarte, borsellini, borsette, borselli da uomo, sacche, borse a tracolla, bandoliere, borselli, portamonete, zaini, cartelle, borse per scolari, borse per shopping, borse a tracolla, borse per contenere il cambio per neonati, porte-enfant (imbracature o cinture), borse da viaggio, borsoni, valigie, borse da viaggio, valigeria, nécessaire per la toilette, buste per cosmetici (vendute vuote), borse per scolari, valige, custodie per abiti per il viaggio, cinture in pelle, cinture in finta pelle e parti e accessori per tutti i suddetti articoli; Vendita al dettaglio e vendita al dettaglio on-line di mobili, specchi, cornici, letti, credenze, cassettoni, specchi, tavoli, armadietti, credenze, banconi per servire, banconi, sedie, panche, scaffali per ornamenti e libri, armadi a scaffale aperto, armadi a muro, barre, mobili per sistemi per intrattenimento domestico, compresi armati per stereo e armadi per televisori e armadietti per DVD, scrivanie, ripiani librerie, sofà, divani a due posti, divani, divani-letto, sedie a dondolo, sedie con schienale reclinabile, mobili per esterni, tutti imbottiti e non, realizzati in legno, in vimini o in una combinazione di legno e vimini; Vendita al dettaglio e vendita al dettaglio on-line di utensili e recipienti per la casa o la cucina, pettini e spugne, spazzole (eccetto pennelli), materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per la pulizia, paglie di ferro, vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e Faenza (ceramica), vetro e articoli per bevande in plastica, servizi da tavola, sottobicchieri (non di carta o lino), vasche di lavello, coppe, candelabri, barre portatovaglioli, anelli per tovaglioli, piatti da portata, cucchiai da portata, caraffe, agitatori, mescolatori manuali (shaker), bicchieri di carta, piatti di carta; Vendita al dettaglio e vendita al dettaglio on-line di tessuti, copriletto, copritavoli, biancheria da letto, copriletto coperta, lenzuola, imbottiture per letti, coperte da letto, piumoni, coperte imbottite, piumini, federe per guanciali, fodere per guanciali, biancheria da bagno, asciugamani, guanti di toilette, strofinacci da cucina, rivestimenti per pareti in tessuto, stoffa d'arredamento, tende, flanella, biancheria da tavola, tovaglie non di carta, centri tavola (non di carta), tovagliette all'americana in materia tessile, tovaglioli non di carta, asciugamani da cucina, prodotti tessili per la fabbricazione d'effetti letterecci, articoli tessili da utilizzare come effetti letterecci, trapunte, trapunte in piumino, borse trapuntate, stuoie per effetti letterecci trapuntate, coperte imbottite, trapunte, tessuti, tessuti per uso tessile, tendaggi in materie tessili o plastica, tende per finestre, fazzoletti di tessuto, plaid, fodere per cuscini, tessuti di rivestimento, sottopiatti, tessuti per la fabbricazione d'ombrelli, strofinacci, stoffa d'arredamento, rivestimenti per pareti in tessuto, tessuti per la fabbricazione d'indumenti, stoffe per la produzione d'abbigliamento esterno per uomo, stoffe per la produzione d'abbigliamento esterno per donna, stoffe per calzature, rivestimenti in tessuto per calzature, materiali (tessili) per la fabbricazione di calzature, materiali (tessili) per la produzione di fodere per calzature e parti e accessori per tutti i suddetti prodotti; Vendita al dettaglio e vendita al dettaglio on-line d'articoli d'abbigliamento, calzature, copricapo, indumenti per uomo, donna e bambino, accessori per l'abbigliamento, grembiuli, calzetteria, scarpe, scarpe da ginnastica, scarpe da ginnastica, stivali, mocassini, sandali, canottiere, magliette della salute, boxer, articoli di camiceria, camicette, magliette, pantaloni, pantaloni, jeans, fuseaux, scalda muscoli, fodere, cappotti, soprabiti, impermeabili, maglioni, maglioni, maglie, gonne, vestiti, sarong, completi da uomo, abiti completi, smoking, costumi da bagno, cuffie da bagno, accappatoi, pantofole, pantaloncini, cravatte, accessori da portare al collo (colletti, sciarpe, cravatte ecc), sciarpe, bretelle, mutandine, mutande, calzetteria, calzetteria, reggiseni, pigiami, cappelli e berretti, cappucci, bandane, fasce per la testa, guanti e manicotti, cinture e bretelle, indumenti contro le intemperie, poncho, scialli, polsini, dispositivi antisdruccevoli per calzature, bavaglini, paraorecchie; Servizi di vendita al dettaglio e di vendita al dettaglio on-line in materia di tappeti, stuoie, zerbini e tappetini, linoleum ed altri materiali per rivestimento di pavimenti, tappezzerie (non in tessuto), parati murali, rivestimenti per pareti, tappeti da bagno in stoffa.
Marchio denominativo dell’Unione europea NAUTICA n. 7 081 391, depositato il 5 ottobre 2005 e registrato il 9 ottobre 2008 per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 9 - Occhiali, ovvero occhiali da vista ed occhiali da sole ed accessori, ovvero cordoncini e astucci;
Classe 25 - Indumenti, ovvero giacche, camicette, cappotti, soprabiti, impermeabili, pantaloni, pantaloncini, maglioni, camicie, magliette della salute, boxer, bretelle, sciarpe, guanti, maglieria, calzature, cappelleria, stivali e scarpe e scarpe da ginnastica;
Classe 35 - Vendita al dettaglio d'un'ampia gamma di prodotti di consumo, ovvero occhiali da vista e occhiali da sole, orologi da polso, da tasca e da parete e biancheria.
Marchio denominativo dell’Unione europea NAUTICA n. 6 027 064, depositato il 5 ottobre 2005 e registrato il 23 luglio 2010 per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 25 - Abbigliamento, ovvero abiti su misura, abiti completi, smoking, giacche in pelle, cappotti di montone, giacche di montone, gilet di montone, costumi da bagno, accappatoi, cravatte, cinture, mocassini, ciabatte;
Classe 35 - Servizi di punti vendita al dettaglio relativi ad un'ampia gamma di prodotti di consumo, ovvero prodotti per la toilette, gioielleria, valigeria, piccoli articoli in pelle.
Marchio denominativo dell’Unione europea NAUTICA n. 4 678 108, depositato il 5 ottobre 2005 e registrato il 2 ottobre 2014 per i seguenti prodotti:
Classe 14 - Orologi.
Con decisione del 20 gennaio 2020 (“la decisione impugnata”), la Divisione di Opposizione accoglieva totalmente l’opposizione e rifiutava la domanda di marchio, per tutti i prodotti e servizi in contestazione, in quanto riteneva sussistere un rischio di confusione. In particolare, la Divisione di Opposizione ravvisava quanto segue:
La richiedente non ha presentato la richiesta di prova dell’uso mediante un documento separato come richiesto dall’articolo 10, paragrafo 1, RDMUE. Pertanto, la richiesta di prova dell’uso non è ammissibile.
Nonostante l’opposizione sia basata su più di un marchio anteriore, essa viene esaminata in relazione alle registrazioni di marchio dell’Unione europea dell’opponente per il marchio denominativo “NAUTICA” n. 13 304 621 e n. 7 081 391.
I prodotti e servizi contestati sono identici o simili ai prodotti dell’opponente.
Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, come nel caso, ad esempio, dei servizi all'ingrosso in relazione all'abbigliamento. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
I marchi anteriori sono dei marchi denominativi composti da un unico elemento: “NAUTICA”.
Il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso è formato dai termini “SCUOLA”, ‘NAUTICA” e “ITALIANA” riprodotti in caratteri ordinari maiuscoli di colore nero al di sopra dei quali si trova una rappresentazione di una bandiera composta da tre bande. Sulla prima banda appaiono tre stelle allineate in senso verticale.
Gli elementi verbali “SCUOLA” e “NAUTICA” sono privi di significato in taluni territori, per esempio in quei paesi nei quali l’italiano, lo spagnolo o il portoghese non vengono capiti. Di conseguenza, la Divisione di Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla tali lingue e non attribuirà ai suddetti elementi alcun significato, come ad esempio la parte del pubblico di riferimento di lingua lettone e bulgara.
Gli elementi “SCUOLA” e “NAUTICA” non hanno un significato per il pubblico in questione e sono, pertanto, distintivi.
L’elemento “ITALIANA” del marchio impugnato, per quanto non facente parte del vocabolario lettone e bulgaro, sarà inteso con il medesimo significato che esso possiede in lingua italiana e deve quindi considerarsi un elemento quantomeno debole, dato che può indicare l’origine o una specifica caratteristica dei prodotti e servizi.
La raffigurazione della bandiera del marchio impugnato è priva di un significato preciso in relazione ai prodotti e servizi in questione. Tuttavia, essendo composta da forme geometriche piuttosto semplici, non risulta particolarmente distintiva e svolge una funzione più che altro decorativa.
Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Visivamente, i segni coincidono nella parola “NAUTICA” che rappresenta l’unico elemento che costituisce i marchi anteriori ed è integralmente riprodotto nel segno contestato. Tuttavia, essi differiscono negli elementi verbali addizionali “SCUOLA” e “ITALIANA” e nell’elemento figurativo del segno impugnato. Nonostante ciò, gli ultimi due elementi differenziatori menzionati hanno un impatto ridotto sull’impressione globale fornita dai marchi.
Pertanto, i segni sono visivamente simili almeno in ridotta misura.
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che compongono la parola “NAUTICA”, che costituisce i marchi anteriori nella loro interezza ed è integralmente riprodotta nel segno contestato. Essi differiscono nel suono delle lettere che compongono gli elementi verbali addizionali “SCUOLA” e “ITALIANA” del segno impugnato. Tuttavia, quest’ultimo è debole e poco atto a distinguere i marchi in questione. L’elemento figurativo del marchio impugnato poi non è rilevante sotto il profilo fonetico.
Pertanto, i segni sono, da un punto di vista fonetico, simili in media misura.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Il pubblico dei territori di riferimento percepirà il significato dell’elemento figurativo e del termine “ITALIANA” nel marchio impugnato mentre i marchi anteriori non hanno un significato nei territori in questione. Poiché i marchi anteriori non saranno associati ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.
Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico dei territori di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale.
È quindi possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come, ad esempio, un “sotto‑marchio”, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di servizi che designa ma in ogni caso facente capo al medesimo operatore economico, il quale sarebbe quindi in controllo dell’origine dei servizi di entrambi i marchi.
Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua lettone e bulgara e questo è sufficiente per respingere la domanda di marchio contestata.
Pertanto, l’opposizione basata sulle registrazioni di marchio dell’Unione europea n. 13 304 621 e n. 7 081 391 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati.
Poiché tali diritti anteriori portano all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti e servizi contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente
In data 19 marzo 2020, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 18 maggio 2020.
Con la sua risposta, ricevuta dall’Ufficio in data 20 ottobre 2020, l’opponente chiedeva il rigetto del ricorso.
Gli argomenti della richiedente presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue:
L’elemento “SCUOLA” è già un elemento di per sé sufficiente a rendere i due marchi non confondibili pertanto non è stato adeguatamente considerato ai fini della decisione.
La decisione impugnata risulta del tutto contraddittoria. Essa rigetta infatti integralmente la domanda di marchio pur riscontrando l’assenza di qualsiasi somiglianza concettuale tra i marchi contestati e riconoscendo espressamente autonoma rilevanza distintiva all’elemento “SCUOLA”; quest’ultimo, tuttavia, viene poi inspiegabilmente “dimenticato” ai fini della comparazione tra segni laddove la Divisione, nel riscontrare una ridotta somiglianza visiva e una somiglianza fonetica di grado medio, non considera l’elemento verbale “SCUOLA” ai fini di tali valutazioni.
La decisione risulta illogica, in quanto sancisce la sussistenza di un rischio di confusione sulla base di un’asserita tenue somiglianza visiva e media somiglianza fonetica e di una asserita identità e affinità tra prodotti e servizi.
La valutazione in ordine all’identità e affinità tra prodotti e servizi non risulta condivisibile: in primo luogo, non sussiste alcuna affinità tra alcuni prodotti della Classe 9 dei marchi anteriori e alcuni prodotti della medesima classe di cui alla domanda di marchio presentata dalla richiedente.
Nella generica categoria ”occhiali [ottica]” del MUE n. 13 304 621 e ancor più nella più specifica categoria “Occhiali, ovvero occhiali da vista e occhiali da sole e accessori, ovvero cordoncini e astucci” di cui al MUE n. 7 081 391 non possono di certo ricomprendersi anche prodotti quali “Occhialini per subacquei” e “Occhialini per nuotatori” che, infatti, non presentano punti di contatto con i prodotti e i servizi tutelati dai marchi anteriori, essendo prodotti con una funzione intrinsecamente diversa rispetto a quella degli occhiali protetti dai marchi dell’opponente. Se da un lato si tratta certamente di dispositivi ottici, non appare per nulla condivisibile l’assunto in base al quale occhialini subacquei e occhialini per nuotatori condividano la medesima destinazione degli occhiali e degli altri prodotti di cui alla Classe 9 dei marchi azionati e coincidano con questi ultimi quanto a pubblico di riferimento e canali di distribuzione. Gli occhialini subacquei e gli occhialini per nuotatori sono infatti specificamente destinati a un preciso uso sportivo o ricreativo, mentre i dispositivi ottici protetti dai marchi dell’opponente possono avere una destinazione differente e ben più ampia (dalla correzione di difetti della vista alla riparazione dalla luce solare e molto altro). Non è dunque per nulla scontato che il pubblico di riferimento delle due tipologie di prodotti e i canali di distribuzione dei medesimi coincidano: infatti, non solo la destinazione dei prodotti ma anche i soggetti a essi interessati nonché i distributori (si pensi, ad esempio, a rivenditori specializzati in articoli sportivi per quanto riguarda gli occhialini subacquei o da nuoto e agli ottici per quanto riguarda gli occhiali) potrebbero, più che plausibilmente, risultare differenti. Si deve quindi escludere che ci sia affinità.
In secondo luogo, i servizi della Classe 35 del MUE n. 7 081 391 di titolarità dell’opponente sono ben distanti dai servizi rivendicati dalla richiedente, specificamente ed esclusivamente riguardanti la vendita di abbigliamento e di accessori per l’abbigliamento. È quindi evidente come i servizi della richiedente non rientrino né siano in qualsiasi modo affini a quelli oggetto delle registrazioni anteriori che concernono la “vendita al dettaglio di un’ampia gamma di prodotti di consumo, ovvero occhiali da vista e occhiali da sole, orologi da polso, da tasca e da parete e biancheria”, ma non di abbigliamento.
In terzo luogo, si rileva come la Divisione abbia evidenziato che il pubblico di riferimento presentasse un grado di attenzione medio, dunque come nonostante alcuni prodotti e servizi possano apparire simili o identici, il pubblico di riferimento risulti pienamente in grado di riconoscere a quale impresa gli stessi siano riconducibili; e ciò non solo a opera dei soggetti “dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale”, ma anche del consumatore medio, che viene descritto come “ragionevolmente attento e avveduto”. Ciò appare verosimile soprattutto con riferimento a determinati prodotti oggetto della richiedente. In particolare, tutti i prodotti contestati in Classe 14, destinati a un pubblico di soggetti con un grado di accortezza inevitabilmente più elevato rispetto a quello del consumatore medio, quali, ad esempio, i collezionisti e gli appassionati di orologi e che comunque al momento dell’acquisto presteranno particolare attenzione stante la natura del prodotto e le modalità di vendita; e ancora, alcuni prodotti contestati in Classe 9, quali “occhiali da sport”, “occhiali protettivi per lo sport”, “occhialini per subacquei” e “occhialini per nuotatori” e alcuni prodotti contestati in Classe 25, quali “abbigliamento per surf”, “articoli d’abbigliamento per la vela”, “completi da marinaio”, “mute da wind-surf”, “mute per lo sci nautico e da sub”, “pantaloncini da surf”, “scaldamuscoli”, “tute da snowboard”, “scarpe da vela” e “scarpe antisdrucciolo per la barca” evidentemente destinati a soggetti che praticano determinate attività sportive - peraltro non di ampia diffusione come, ad esempio, la vela, il sub, lo sci nautico, il surf o il windsurf - e ricercano conseguentemente prodotti specifici e dotati di determinate caratteristiche tecniche prestando notevole attenzione al momento dell’acquisto.
Infine, si rileva come molti dei prodotti suddetti, quali “orologi” e altri prodotti appartenenti alla Classe 14, possano avere anche un costo elevato, il che comporta un innalzamento del grado di attenzione del consumatore.
Quanto all’asserita somiglianza (peraltro “in ridotta misura”) dal punto di vista visivo, si osserva come a fronte del marchio puramente denominativo dell’opponente, la richiedente abbia formulato domanda di registrazione di un marchio complesso, che contiene numerosi elementi idonei a differenziarlo dai segni anteriori.
Il marchio opposto presenta innanzitutto, rispetto alla parola “NAUTICA” che compone i marchi azionati, ulteriori componenti verbali, ossia le parole “SCUOLA” e “ITALIANA”; sul piano visivo, dunque, i marchi anteriori sono costituiti da un termine di sette lettere, mentre l’elemento in parola del segno opposto è costituito da un’espressione composita di tre parole, per un totale di ventuno lettere.
In secondo luogo, il marchio contestato presenta un elemento figurativo posto in posizione centrata e di dimensioni rilevanti rispetto alla parte denominativa, il quale raffigura una bandiera tricolore con inserite tre stelle, nella forma triangolare caratteristica delle bandiere di bordo nautiche, tesa a evocare appunto il mondo delle scuole nautiche e di vela.
I segni, da un punto di vista visivo, coincidono dunque solo nella parola “NAUTICA”. L’elemento figurativo risulta rilevante sul piano visivo almeno al pari di quello denominativo. La bandiera presenta infatti dimensioni notevoli ed è posta al di sopra dell’elemento denominativo, in posizione centrale, risultando senza dubbio di impatto visivo equivalente a quello delle parole “SCUOLA NAUTICA ITALIANA”. Ciò a conferma del fatto che la regola giurisprudenziale, citata dalla Divisione, in base alla quale sul piano visivo la componente figurativa possiede minor rilievo rispetto a quella denominativa è solo tendenziale e vi si può derogare nel caso di raffigurazioni di fantasia. Inoltre, il fatto che la bandiera sia composta da figure geometriche è irrilevante e non impedisce assolutamente di indentificarla come tale dal pubblico di riferimento. Quest’ultimo infatti, come si è visto, è composto per buona parte da appassionati di vela e di altri sport acquatici. Di conseguenza la bandiera, per quanto stilizzata, verrà certamente percepita come tale dal pubblico, in ragione del fatto che essa reca la forma triangolare caratteristica delle bandiere di bordo nautiche, risultando evocativa del mondo delle scuole nautiche e di vela e non potendo pertanto essere relegata a mero elemento decorativo. Risulta dunque evidente come l’elemento grafico costituito dalla bandiera possegga un impatto visivo equivalente a quello dell’elemento denominativo e non sia dotato di una mera funzione ornamentale, contribuendo pertanto a distinguere visivamente i marchi azionati da quello contestato.
L’elemento “SCUOLA” costituisce anche la prima parola del marchio contestato, ossia quella che più facilmente rimane impressa nella mente del consumatore e contribuisce a differenziare i marchi a livello fonetico.
Nel caso di specie, peraltro, anche a prescindere da ogni valutazione in merito all’affinità dei prodotti o servizi, le differenze tra i segni sono tali da escludere, già di per sé, qualsivoglia rischio di confusione o financo di associazione, anche con riferimento a prodotti e servizi eventualmente identici e/o affini.
L’esistenza dei termini “ITALIANA” e soprattutto “SCUOLA”, la presenza dell’elemento figurativo, nonché la diversità dei segni dal punto di vista fonetico e concettuale rendono impossibile ritenere che il consumatore medio possa ritenere che i prodotti sui quali sia apposto il segno “SCUOLA NAUTICA ITALIANA” siano stati realizzati (o appartengano a una linea particolare) dall’opponente o da un soggetto a essa collegato.
Gli argomenti dell’opponente presentati in risposta al ricorso possono essere sintetizzati come segue:
L’argomento della richiedente secondo il quale ai fini dell’accertamento della sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi, la Divisione di Opposizione avrebbe dovuto procedere al confronto tra i segni tenendo conto di tutte e quattro le registrazioni anteriori poste a fondamento della opposizione e non solo due, deve essere rigettato. La Corte di Giustizia ha, infatti, già da anni e più volte confermato chiaramente che l’Ufficio non ha alcun obbligo di esaminare tutti i diritti anteriori e i motivi giuridici invocati contro la medesima domanda di MUE se uno di essi è sufficiente per respingerla.
Vengono allegati alcuni link e screenshots di pagine tratte da siti Internet di ottici, ove vengono proposti in vendita, oltre ai classici occhiali da vista o da sole, anche occhiali sportivi di diversa natura (occhialini e maschere subacquee nello specifico) sia senza gradazione che con gradazione per confutare l’insussistenza di affinità tra questi prodotti della Classe 9 affermata della richiedente.
Alla richiedente che non concorda con il pubblico di riferimento individuato viene obiettato che, in primo luogo, anche i prodotti opposti in Classe 9 di per sé possono appartenere a una fascia di prezzo alta così come molto bassa (oggigiorno gli orologi anche dotati di GPS sono facilmente reperibili anche nelle grandi catene di supermercati) e inoltre, secondo giurisprudenza oramai consolidata, quando i prodotti o servizi sono destinati a professionisti e consumatori finali, il pubblico di riferimento deve essere considerato composto da entrambe le categorie e deve essere presa in considerazione la parte del pubblico che ha il livello di attenzione più basso.
I marchi anteriori NAUTICA sono interamente ricompresi nel marchio opposto (motivo che di per sé è già indizio di confusione). Vi è una parziale identità tra i marchi a raffronto che sommata alla identità e forte similitudine tra i prodotti e servizi ha condotto la Divisione di Opposizione a ritenere fondata l’azione e rigettare la domanda opposta anche in base al consolidato principio della “interdipendenza”.
Quanto all’elemento figurativo della bandiera si tratta di un elemento trascurabile la cui funzione è più decorativa che distintiva, anche tenuto conto delle dimensioni e posizione in cui è riprodotta.
Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.
Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 e all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, RDMUE, una richiesta di prova dell’uso di un marchio anteriore a norma dell’articolo 47, paragrafo 2 o 3, RMUE è ricevibile se presentata come richiesta incondizionata in un documento separato entro il termine indicato dall’Ufficio conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, RDMUE.
Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), RDMUE, l’esame del ricorso comprende la richiesta di prova dell’uso, purché essa sia stata sollevata per tempo nel procedimento dinanzi all’organo dell’Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso e nella memoria che contiene i motivi del ricorso.
Nel caso in esame, la Divisione di Opposizione ha rilevato che la richiedente non ha presentato la richiesta di prova dell’uso mediante un documento separato come richiesto dall’articolo 10, paragrafo 1, RDMUE. Pertanto, essa ha ritenuto non ammissibile la richiesta di prova dell’uso.
Essendosi la Divisione di Opposizione già pronunciata sulla richiesta di prova dell’uso e non essendo stati sollevati argomenti in senso contrario nella memoria contenente i motivi del ricorso, la decisione impugnata è pertanto divenuta definitiva nella misura in cui la richiesta di prova d’uso è stata rigettata. La questione della prova dell’uso, pertanto, è da considerarsi esclusa dall’ambito dell’appello.
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).
Nella fattispecie, il territorio rilevante è costituito dall’Unione europea nel suo complesso, posto che i marchi anteriori presi in esame nella decisione impugnata sono registrazioni per marchi dell’Unione europea.
Al riguardo, si ricorda peraltro che, qualora la protezione del marchio anteriore si estenda all’insieme dell’Unione europea, per rifiutare la registrazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE è sufficiente che il rischio di confusione sussista anche solo in una parte dell’Unione (21/03/2011, T-372/09, Gold Meister, EU:T:2011:97, § 20). Pertanto, la Divisione di Opposizione era legittimata ad incentrarsi, per la valutazione del rischio di confusione, sulla percezione del pubblico di riferimento di lingua lettone e bulgara. D’altro canto, tale linea di ragionamento non è stata contestata dalla richiedente.
La Commissione incentrerà dunque la comparazione dei segni e la valutazione complessiva del rischio di confusione dal punto di vista del pubblico rilevante di lingua lettone e bulgara.
Come stabilito dal Tribunale, il pubblico di riferimento per la valutazione del rischio di confusione è composto da utenti che potrebbero utilizzare sia i prodotti o i servizi oggetto del marchio anteriore che i prodotti o i servizi oggetto del marchio rivendicato che è stato giudicato identico o simile al marchio anteriore (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
Nella fattispecie, i prodotti e servizi rilevanti si dirigono principalmente al grande pubblico, il cui consumatore medio si ritiene normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, e in parte a un pubblico di professionisti (è il caso dei servizi contestati di vendita all’ingrosso in Classe 35).
Occorre prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C: 1999:323, § 26). Per quanto riguarda i settori in questione (relativi a prodotti e servizi compresi nelle classi 9, 14, 25 e 35), essi comprendono prodotti e servizi di natura, qualità e di prezzo molto diversi. Il livello di attenzione che il pubblico di riferimento è suscettibile di prestare nell’acquisto dei prodotti e servizi in questione varierà dunque da medio a elevato, a seconda del tipo di prodotto/servizio e del relativo consumatore/utente di riferimento.
Con riguardo al raffronto dei prodotti e servizi di cui si tratta, va ricordato che esso va effettuato tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano la relazione tra i prodotti e servizi in questione. Tali fattori comprendono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, le loro modalità d’utilizzo, nonché la loro possibile intercambiabilità o complementarità (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Altri fattori da considerare includono l’origine dei prodotti e servizi e le relative reti di distribuzione e vendita.
I prodotti e servizi rilevanti per il presente ricorso sono i seguenti:
Classe 9 - Occhiali; Cordoncini per occhiali; Catenelle per occhiali; Astucci per occhiali; Occhiali da sport; Occhiali da sole; Occhialini per subacquei; Occhialini per nuotatori; Occhiali protettivi per lo sport;
Classe 14 - Orologi; Orologi sportivi; Orologi digitali; Orologi automatici; Orologi da tasca; Cinturini di orologi; Cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica; Orologi da polso; Braccialetti per orologi da polso; Orologi da polso con apparecchi GPS; Orologi da polso con contapassi; Orologi a carica solare; Orologi meccanici con carica automatica; Orologi digitali con timer automatici;
Classe 25 - Abbigliamento da donna; Abbigliamento da uomo; Abbigliamento intimo; Abbigliamento per ginnastica; Abbigliamento per il tempo libero; Abbigliamento per ragazzi; Abbigliamento per surf; Abbigliamento sportivo; Accappatoi da bagno; Accappatoi da spiaggia; Accessori da portare al collo; Articoli d'abbigliamento per la vela; Articoli di abbigliamento in lino; Bandane [foulards]; Bermuda; Biancheria intima; Bikini; Blazer; Body [abbigliamento]; Bomber; Boxer [intimo]; Boxer; Bretelle; Caffettani; Calzamaglie; Calze; Calze da uomo; Calzini; Calzini per lo sport; Calzoncini; Calzoncini da bagno; Camicette; Camiciole; Camicie; Camicie sportive; Camicie hawaiane; Canotte; Canottiere; Canottiere da sport; Capi d'abbigliamento resistenti al vento; Cappotti; Cardigan; Cinture [abbigliamento]; Collant; Completi da marinaio; Completi intimi composti da maglie e pantaloncini; Copricostume; Coprispalle [abbigliamento]; Costumi da bagno; Costumi da bagno da donna; Costumi da bagno da uomo; Costumi da bagno per bambini; Parei per costumi da bagno; Pantaloncini [costumi da bagno]; Cravatte; Fazzoletti [abbigliamento]; Felpe; Foulard [articoli di abbigliamento]; Gambaletti; Giacche; Giacche in maglia; Giacche di felpa; Giacche di pile; Giacche di piumino; Giacche reversibili; Giacche senza maniche; Giacche sportive; Giacche trapuntate [abbigliamento]; Giacconi; Giubbotti; Guanti [abbigliamento]; Jerseys [indumenti]; Leggings; Maglie con collo a V; Maglie sportive; Maglie intime [maglieria]; Maglieria; Magliette; Magliette a manica lunga; Magliette a maniche corte; Magliette con cappuccio; Magliette e pantaloncini per lo sport; Maglioni; Mantelli; Mutande; Mutandine [slip]; Mute da wind-surf; Mute per lo sci nautico e da sub; Pantaloncini [abbigliamento]; Pantaloncini aderenti; Pantaloncini da surf; Pantaloni; Pantaloni di tute da ginnastica; Pantaloni sportivi; Parka; Pigiama; Polo; Polo in maglia; Poncho; Pullover a girocollo; Pullover a manica lunga; Pullover con cappuccio; Salopette; Scaldacollo; Scaldamani [abbigliamento]; Scaldamuscoli; Scialli; Sciarpe; Spolverini; T-shirt stampate; Tee-shirt; Teli da bagno; Tracolle per abbigliamento; Tute da snowboard; Tute in acetato; Visiere [cappelleria]; Jeans; Scarpe; Scarpe acquatiche; Scarpe da vela; Scarpe da bagno; Scarpe da spiaggia; Scarpe di tela; Scarpe in gomma; Scarpe per lo sport; Sandali e scarpe da spiaggia; Scarpe antisdrucciolo per la barca; Scarpe per il tempo libero; Scarpe di tela con suola di corda; Ciabatte; Ciabatte di plastica; Ciabatte infradito giapponesi; Cuffie [copricapo]; Cuffie da bagno; Cuffie per il nuoto; Berrette [cuffie]; Pigiami; Pantofole;
Classe 35 - Servizi al dettaglio in relazione all'abbigliamento; Servizi all'ingrosso in relazione all'abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio online di articoli d'abbigliamento; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti l'abbigliamento.
Nella decisione impugnata, la Divisione di Opposizione ha ritenuto che i prodotti e servizi contestati fossero in parte identici e in parte simili ai prodotti e servizi dell’opponente.
La Commissione nota che nei motivi di ricorso la richiedente non contesta l’analisi comparativa effettuata nella decisione impugnata relativamente ai prodotti ricompresi nelle classi 14 e 25. Le osservazioni della richiedente in relazione ai prodotti ricompresi in dette classi si riferiscono al grado di attenzione del consumatore rilevante, ma non al grado di somiglianza tra i prodotti contestati prodotti e quelli dell’opponente. Pertanto, la Commissione conferma la valutazione realizzata nella decisione impugnata, che ha stabilito l’identità dei prodotti nella Classe 14 e (almeno) la somiglianza dei prodotti della Classe 25.
Con riguardo ai prodotti contestati ricompresi nella Classe 9, la richiedente si limitata sostenere che gli “Occhialini per subacquei” e gli “Occhialini per nuotatori” non sarebbero simili ai prodotti dell’opponente nella stessa Classe. Non è mossa invece nessuna contestazione all’identità riscontrata nella decisione impugnata tra il resto dei prodotti del marchio richiesto nella Classe 9 e i prodotti coperti dai marchi opponenti.
Contrariamente alle pretese della richiedente, la Commissione ritiene che gli ”Occhialini per subacquei” e gli “Occhialini per nuotatori” siano ricompresi nella categoria più ampia degli “Occhiali [ottica]” del marchio dell’Unione europea n. 13 304 621 dell’opponente (in linea con le precedenti decisioni delle Commissioni di Ricorso nei casi 02/12/2019, R 541/2018-4, North Ways / NORTHWAVE et al.; 02/07/2014, R 787/2013-4 – O2 ARENA / ARENA et al.; 12/09/2009, R 1466/2008-2 – COMMERZBANK ARENA / ARENA ET AL.) o che, quantomeno, si tratti di prodotti estremamente simili, come giustamente rilevato nella decisione impugnata. Infatti, gli occhiali per lo sport come il nuoto o l’attività subacquea possono entrambi essere fabbricati con lenti graduate e possono entrambi essere utilizzati per correggere la vista difettosa durante l’esercizio di attività sportive. È vero che gli “occhialini per subacquei” e gli “occhialini per nuotatori” sono disegnati per adattarsi strettamente al viso e intorno agli occhi per proteggerli dall’acqua. Tuttavia, sono pur sempre simili nella loro natura agli “occhiali” del segno opponente, poiché sono progettati e comprati per migliorare e proteggere la vista di una persona.
Pertanto, la Commissione condivide le conclusioni della decisione impugnata, che ha ritenuto che i prodotti contestati nella Classe 9 sono in parte identici e in parte molto simili ai prodotti dell’opponente.
Per quanto riguarda i servizi contestati della Classe 35, la richiedente sostiene che i servizi della Classe 35 del MUE n. 7 081 391 di titolarità dell’opponente sono ben distanti dai servizi rivendicati dalla richiedente, specificamente ed esclusivamente riguardanti la vendita di abbigliamento e di accessori per l’abbigliamento.
A tal proposito, la Commissione rileva che la decisione contestata ha comparato i servizi del segno contestato con quelli del marchio dell’Unione europea n. 13 304 621 dell’opponente, che copre specificamente i “servizi di vendita al dettaglio e vendita al dettaglio on-line d’articoli d’abbigliamento”. Detti servizi sono stati giustamente considerati identici o comunque molto simili ai servizi contestati della Classe 35, che consistono essenzialmente in servizi di vendita all’ingrosso, al dettaglio e online in relazione all’abbigliamento.
Ad abundantiam, si rileva che i servizi contestati della Classe 35 sono altresì simili in grado medio agli articoli d’abbigliamento ricompresi nella Classe 25 del marchio dell’Unione europea n. 7 081 391 dell’opponente. Sebbene la natura, la destinazione e la modalità d’uso di tali prodotti e servizi non siano le stesse, va rilevato che essi presentano delle somiglianze, tenendo conto del fatto che sono complementari e che tali servizi sono generalmente offerti negli stessi luoghi in cui sono offerti i prodotti in vendita. Inoltre, sono rivolti al medesimo pubblico (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.) / TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34).
Pertanto, la Commissione conferma che nel caso in esame i prodotti e servizi contestati sono in parte identici e in parte molto simili ai prodotti e servizi dell’opponente.
L’apprezzamento globale della somiglianza tra i segni comprende un esame per stabilire se i due segni in questione sono visivamente, udibilmente o concettualmente simili. Tale esame deve essere effettuato sulla base dell’impressione generale creata dai segni in conflitto e tenendo conto, in particolare, delle loro componenti distintive e dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
Al riguardo, giova ricordare che, quando un marchio è composto di elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, oggetto di maggior attenzione rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citando il nome piuttosto che descrivendo l’elemento figurativo del marchio (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289).
Inoltre, secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30).
Tenuto conto di quanto sopra, nella fattispecie, i segni da porre a confronto sono i seguenti:
NAUTICA |
|
marchio anteriore |
segno contestato |
Il territorio di riferimento è l’Unione europea, anche se per le ragioni suesposte la Commissione ritiene ragionevole prendere in primo luogo come parametro di riferimento, ai fini della valutazione del rischio di confusione, la percezione dei segni da parte del pubblico di lingua lettone e bulgara.
Il segno rivendicato dai due marchi anteriori è un marchio puramente denominativo il quale è composto dalla dicitura “NAUTICA”.
Il marchio contestato formato sia da elementi denominativi che da elementi figurativi. In particolare, le componenti verbali sono, nell’ordine, “SCUOLA”, “NAUTICA” e “ITALIANA”, riprodotte in caratteri ordinari maiuscoli di colore nero, al di sopra dei quali si trova una rappresentazione di una bandiera composta da tre bande.
Il termine “NAUTICA”, che rappresenta l’unico elemento dei marchi anteriori e uno degli elementi verbali del marchio contestato, è privo di qualsiasi significato per il pubblico di lingua lettone e bulgara in relazione ai prodotti e servizi rilevanti e, pertanto, possiede un carattere distintivo normale.
Quanto alla distintività dei restanti elementi del segno impugnato, la richiedente non contesta le conclusioni della decisione impugnata, che ha stabilito che a) il termine “SCUOLA” non ha un significato per il pubblico di lingua lettone e bulgara ed è, pertanto, distintivo; b) il termine ‘ITALIANA’, per quanto non facente parte del vocabolario lettone e bulgaro, sarà inteso con il medesimo significato che esso possiede in lingua italiana e deve quindi considerarsi un elemento quantomeno debole, dato che può indicare l’origine o una specifica caratteristica dei prodotti e servizi. Dette conclusioni devono, pertanto, essere confermate.
La Commissione condivide altresì la considerazione della decisione impugnata che la raffigurazione della bandiera del marchio contestato è composta da forme geometriche piuttosto semplici e, pertanto, non risulta particolarmente distintiva e svolge una funzione più che altro decorativa.
Sotto il profilo visivo, i segni coincidono nel termine “NAUTICA”, che è l’unico elemento del marchio anteriore e rappresenta un termine autonomo e in posizione centrale nel segno impugnato. Essi differiscono in tutti i restanti elementi denominativi e figurativi del segno impugnato, ovverosia i termini ”SCUOLA” e “ITALIANA” e la rappresentazione della bandiera, i quali sono assenti nel segno dell’opponente.
La Commissione ritiene che il segno contestato non presenti nessun elemento che possa considerarsi di spicco sotto un profilo visivo. Infatti, gli elementi verbali che compongono il marchio della richiedente hanno le medesime dimensioni e quelli figurativi hanno dimensioni abbastanza ridotte.
Per queste ragioni, la Commissione ritiene che tutti gli elementi del segno in questione, specialmente le sue componenti verbali, attrarranno allo stesso modo l’attenzione del consumatore dal punto di vista visivo e pertanto esso non si soffermerà in modo particolare su nessun aspetto del segno della richiedente.
Tuttavia, conviene ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza, quando un segno è costituito da entrambi elementi denominativi e figurativi, i primi hanno in principio un maggiore impatto nella percezione del consumatore (18/02/2004, T‑10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 45; 30/11/2015, T‑718/14, W E / WE, EU:T:2015:916, § 53; 01/03/2016, T‑61/15, 1e1 / UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61; 05/10/2011, T‑118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34).
Tenuto conto delle valutazioni di cui sopra, la Commissione ravvisa la sussistenza di una somiglianza visiva tra i segni, data dalla presenza in entrambi dell’elemento denominativo “NAUTICA”, che sarà chiaramente percepita dal pubblico rilevante. Le differenze suesposte non sono in grado di annullare la somiglianza tra i segni derivante dall’identità dell’elemento distintivo ‘NAUTICA’.
In particolare, benché sia vero che, come sostiene la richiedente, la parte iniziale dei marchi può essere in grado di attirare l’attenzione del consumatore più delle seguenti parti, tale considerazione non può prevalere in ogni caso (06/07/2004, T‑117/02, Chufafit, EU:T:2004:208, § 48) e non può, in ogni caso, rimettere in discussione il principio secondo cui la valutazione della somiglianza dei segni in conflitto deve tener conto dell’impressione complessiva prodotta dagli stessi effettuata alla luce dei loro elementi dotati di un maggiore carattere distintivo.
Nel caso di specie, il segno anteriore “NAUTICA” conserva una posizione distintiva autonoma nel marchio contestato, pur senza costituirne l’elemento dominante. A tal proposito, si ricorda che, in base alla giurisprudenza della Corte, può sussistere un rischio di confusione per il pubblico, in caso di identità di prodotti o di servizi, quando il segno controverso è costituito mediante la giustapposizione, da un lato, della denominazione dell’impresa del titolare e, dall’altro, del marchio anteriore, dotato di normale capacità distintiva, e quando quest’ultimo, pur senza determinare da solo l’impressione complessiva del segno composto, conserva nell’ambito dello stesso una posizione distintiva autonoma (06/10/2005, C‑120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 37).
Conseguentemente, è doveroso confermare l’affermazione nella decisione impugnata che i segni, valutati nel loro insieme, sono visivamente simili almeno in misura ridotta.
Sotto il profilo fonetico, la Commissione ritiene che sussista altresì un medio grado di somiglianza per il pubblico di lingua lettone e bulgara, in quanto la pronuncia dei segni coinciderà nel suono dato dal termine “NAUTICA”. Secondo la consolidata giurisprudenza, due marchi sono foneticamente simili se il marchio anteriore è completamente incluso nel marchio impugnato (16/03/2005, T‑112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 72; 26/01/2006, T‑317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 47).
La Commissione osserva che suddetto elemento è, nel marchio impugnato, preceduto dal termine “SCUOLA” e seguito dal termine “ITALIANA”. Nonostante ciò, in linea con quanto esposto relativamente al raffronto visivo di cui sopra, dette differenze non sono sufficienti per annullare la similitudine fonetica. Tale similitudine, correttamente rilevata nella decisione impugnata, è di media misura.
Concettualmente, poiché i marchi anteriori non saranno associati ad alcun significato, i marchi in questione non sono simili.
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente non ha affermato in modo esplicito che i marchi anteriori siano particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico dei territori di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale.
Secondo la giurisprudenza costante, il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, in base alla percezione dei segni e dei prodotti e servizi di cui trattasi da parte del pubblico interessato e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C: 1997:528, § 22).
Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Ne consegue che un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C: 1999:323, § 19; 09/07/2003, T‑162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30‑33 e giurisprudenza ivi citata).
Nella fattispecie, la Commissione ha ratificato che i prodotti e servizi coperti dal marchio della richiedente sono identici o molto simili quelli dell’opponente.
La Commissione ha altresì confermato che carattere distintivo del segno anteriore “NAUTICA” deve considerarsi normale per il pubblico di lingua bulgara e lettone in relazione ai prodotti e servizi in questione.
Visivamente, i marchi sono stati ritenuti simili almeno in misura ridotta, a causa dalla presenza in entrambi dell’elemento denominativo “NAUTICA”, che rappresenta l’unico termine dei marchi anteriori ed è chiaramente identificabile nella parte centrale della denominazione del marchio contestato. In particolare, poiché il segno anteriore “NAUTICA” è compreso nella sua interezza nel marchio richiesto, ed è presentato come un elemento verbale separato e distinto dagli altri due elementi verbali “SCUOLA” e “ITALIANA”, si ritiene che il pubblico di riferimento individuerà agevolmente il segno anteriore nel marchio contestato.
Foneticamente, i marchi sono stati ritenuti simili in misura media, in quanto il segno anteriore ‘NAUTICA’ è completamente incluso nel marchio impugnato.
Concettualmente, i marchi sono stati ritenuti non simili.
I segni, valutati nel loro complesso, sono considerati simili poiché le somiglianze visive e fonetiche prevalgono sulle dissimilitudini, incluso su quelle concettuali.
A tal proposito, va ricordato che il consumatore medio raramente avrà l’opportunità di fare un confronto diretto tra i diversi marchi, ma dovrà, invece, fare affidamento all’immagine imperfetta che ricorda di essi (03/03/2004, T‑355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41). Tale principio, per costante giurisprudenza, è espressamente applicabile anche ad un pubblico avente un elevato livello di attenzione (20/02/2018, T‑45/17, CK1 (fig.) /CK, EU:T:2018:85, § 57; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, 48 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, il fatto che il livello di attenzione del pubblico di riferimento sia, quando non medio, comunque superiore alla media, non è sufficiente per escludere la possibilità che tale pubblico ritenga che i prodotti e servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, secondo i casi, da imprese economicamente collegate (16/12/2010, T‑363/09, RESVEROL / LESTEROL, EU:T:2010:538, § 33).
Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto, in particolare, del principio dell’interdipendenza dei fattori, dell’identità o elevata somiglianza tra i prodotti e servizi rilevanti, della somiglianza visiva (almeno ridotta) e fonetica (di grado medio) riscontrate tra i segni, dovute all’identità del termine “NAUTICA”, che non sono controbilanciate dalla dissimilitudine concettuale e della circostanza che il consumatore medio mantiene nella memoria un’immagine non perfetta dei marchi, non si può escludere che il pubblico rilevante di lingua bulgara o lettone possa ritenere che i prodotti identici e simili con i segni in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Per tutte queste ragioni, la Commissione decide di confermare la conclusione della Divisione di Opposizione che tra il segno contestato e i marchi anteriori sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto.
Conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, RMUE e all’articolo 18, REMUE, la richiedente, quale parte soccombente, sopporta l’onere delle spese sostenute dall’opponente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.
Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta delle spese per la rappresentanza professionale dell’opponente, pari a 550 EUR.
Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, la decisione della Divisione di Opposizione che ha ordinato alla richiedente di sopportare le spese di rappresentanza dell’opponente fissate in 300 EUR e la tassa di opposizione di 320 EUR rimane impregiudicata. L’importo totale per entrambi i procedimenti ammonta, pertanto, a 1 170 EUR.
Per questi motivi,
LA COMMISSIONE
così decide:
Firmato
V. Melgar
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Firmato
S. Rizzo
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Firmato
C. Govers
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Cancelliere:
Firmato
p.o. N. Granado Carpenter |
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15/03/2021, R 578/2020-2, SCUOLA NAUTICA ITALIANA (fig.) / Nautica et al.