|
DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
|
|
L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/07/2019
|
MONDIAL MARCHI S.R.L. Via Olindo Malagodi, 1 I-44042 Cento (FE) ITALIA |
Fascicolo nº: |
017972822 |
Vostro riferimento: |
CM3056 |
Marchio: |
VIGNAIOLI VENETI
|
Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
VIGNAIOLI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA Viale del lavoro, 52 I- Verona (VR) ITALIA |
In data 14/01/2019 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 14/02/2019 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
In data 14/02/2019 il richiedente presenta un’istanza di limitazione in cui si richiede di eliminare interamente la classe 33.
Il carattere figurativo della scrittura delle parole “VIGNAIOLI VENETI” associato alla combinazione di colori sia dei vocaboli che della riga sottostante crea un insieme che è in grado di raggiungere il livello minimo di carattere distintivo. Il segno è composto da un’unica parola in quanto i termini non sono distaccati. La percezione che siano parole distinte è data dall’uso dei colori e caratteri tipografici differenti.
Non si nega che la dicitura, ovvero le due parole “VIGNAIOLI” e “VENETI” possano essere utilizzate anche da terzi, con la registrazione si mira ad ottenere sulla impostazione complessiva del segno grafico, nella sua versione figurativa. Il consumatore di riferimento, trovandosi di fronte al segno in questione percepirà immediatamente che lo stesso non fornisce una generica informazione sui coltivatori di vigna del Veneto. Quindi il segno avrà la funzione di indicatore di provenienza e non solo e semplicemente di nomenclatura che trasmette informazioni ovvie e dirette su chi presta il servizio.
Il richiedente presenta una serie di marchi simili, ossia che richiamano l’origine geografica Veneta, che sono stati ammessi alla registrazione dall’EUIPO, chiedendo l’applicazione del principio di parità di trattamento.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
In seguito all’istanza di limitazione del 14/02/2019, la classe 33 è stata eliminata in toto, la presente decisione riguarda le classi 35, 41 e 43.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
Questi i motivi
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso
di specie si deve stabilire se il segno
rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua
italiana, una descrizione delle caratteristiche dei servizi richiesti
o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro
(12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).
Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.
L’Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.
In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine ad un sintagma indicante viticoltori del Veneto. La dicitura è inoltre grammaticalmente corretta e non è pertanto percepita come inusuale dal consumatore di riferimento.
Lungi dall’essere una percezione soggettiva, l’Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.
Ciò premesso, se applicata a servizi quali “Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; promozione delle vendite per terzi; marketing; organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; attività di formazione; attività di culturali relative alla promozione dei vini; fornitura di servizi di ristorazione; servizi di enoteche” la dicitura indica che essi sono prestati e/o resi da coltivatori di vigne/viticoltori originari del Veneto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la dicitura “VIGNAIOLI VENETI”, se applicata a “Organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; promozione delle vendite per i terzi; pubblicità; fornitura su mercato on-line di beni e servizi per acquirenti e venditori; realizzazione di eventi culturali relativi alla promozione di vini; fornitura di informazioni su caratteristiche enologiche”, ecc. non faccia altro che definire più concretamente l’origine/fornitore e la provenienza geografica dei servizi obiettati. Il fatto che si tratti di un “VIGNAIOLI VENETI”, sarà con tutta probabilità un richiamo promozionale importante che, il consumatore di riferimento saprà tenere in debita considerazione all’ora di acquistare i servizi in oggetto.
L’Ufficio ritiene di avere motivato sufficientemente le ragioni secondo le quali la dicitura “VIGNAIOLI VENETI” sarebbe descrittiva dei servizi richiesti.
Va inoltre ricordato che Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE,
non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nel punto 3 sono da rigettare.
Per quanto concerne gli elementi presenti nel
segno,
, l’Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente
comunicazione, ovvero che:
“Come si è già detto, benché il segno per cui si richiede protezione contenga alcuni elementi figurativi che consistono nella dicitura “VIGNAIOLI VENETI” che è chiaramente leggibile ed è riprodotta in caratteri di stampa alquanto comuni. Seppure l’aggiunta dei colori verde per il termine “VIGNAIOLI” e nero per “VENETI” e la linea composta di vari colori posta al di sotto dell’espressione “VIGNAIOLI VENETI” conferiscano un grado di stilizzazione, la natura di tali elementi è cosi trascurabile da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Questi elementi non possiedono alcuna caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i prodotti e servizi per cui si chiede protezione.
Contrariamente a quanto affermato, l’Ufficio ritiene di aver eseguito un esame esaustivo, soffermandosi su ciascuna delle caratteristiche degli elementi figurativi che compongono il marchio, peraltro piuttosto semplici.
Per quanto riguarda l’argomento del richiedente secondo cui “Il carattere figurativo della scrittura delle parole “VIGNAIOLI VENETI” associato alla combinazione di colori sia dei vocaboli che della riga sottostante crea un insieme che è in grado di raggiungere il livello minimo di carattere distintivo. Il segno è composto da un’unica parola in quanto i termini non sono distaccati. La percezione che siano parole distinte è data dall’uso dei colori e caratteri tipografici differenti”. L’accorgimento grafico di utilizzare dei colori e caratteri tipografici differenti e della riga sottostante la parte verbale non altera sostanzialmente la percezione del consumatore, in quanto non sarà in grado di sviare l’attenzione del pubblico dal messaggio trasmesso, di per sé descrittivo.
L’Ufficio ritiene pertanto che, seppure il segno in esame contenga degli elementi figurativi, essi non posseggano una caratteristica tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo.
Nessuno degli elementi costitutivi del marchio possiede autonoma carica distintiva, e lo stesso giudizio è estensibile all’insieme.
Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nel punto 2 sono da rigettare.
Per quanto riguarda l'argomento in base a cui due registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, va in primo luogo notato che si tratta di marchi diversi, non paragonabili a quello in esame. Questo principio è applicabile a tutte le registrazioni indicate dal richiedente, inclusi i marchi figurativi. In particolare, l’Ufficio sottolinea che nel caso dei marchi figurativi la prassi si è sviluppata nel corso del tempo, fino ad assumere criteri più restrittivi rispetto al passato, così come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.
Per tali ragioni l’Ufficio ritiene che nei casi in questione non sussista una violazione del principio di parità di trattamento.
Ciò premesso, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
“Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nel punto 4 sono anch’essi da rigettare.
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 972 822 è respinta per i seguenti servizi:
Classe 35 Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; promozione delle vendite per i terzi; assistenza nella gestione degli affari; pubblicità; marketing; servizi di agenzie per l'importazione e l'esportazione; fornitura su mercato on-line di beni e servizi per acquirenti e venditori; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; presentazione di prodotti e servizi mediante mezzi elettronici..
Classe 41 Organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; attività di formazione; attività culturali relative alla promozione di vini; realizzazione di eventi culturali relativi alla promozione di vini.
Classe 43 Fornitura di servizi di ristorazione; servizi di enoteche; fornitura di informazioni su caratteristiche enologiche.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Antonino TIZZANO