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DIPARTIMENTO OPERAZIONI |
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L123 |
Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 08/02/2019
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BUGNION S.P.A. Via A. Valentini, 11/15 I-47922 Rimini ITALIA |
Fascicolo nº: |
017976405 |
Vostro riferimento: |
01.S0128.22.EM.9 |
Marchio: |
Sapori del Bio Orto
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Tipo de marchio: |
Marchio figurativo |
Nome del richiedente: |
SIPO S.R.L. Via Fermignano 20 I-47814 BELLARIA - IGEA MARINA ITALIA |
In data 20.11.2018 l’Ufficio, dopo aver
riscontrato che il marchio in questione
è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata
In data 27.12.2018 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
Il richiedente afferma che l´impedimento alla registrazione del segno è solamente quello relativo all´articolo 7, paragrafo 1, lettera c) in quanto la mancanza di distintività è solamente una conseguenza della descrittività del segno. Quindi il richiedente ritiene di dover approfondire solamente gli argomenti in relazione alla descrittività del marchio.
Il richiedente ricorda che un minimo di distintività deve consentire la registrazione del segno.
Il richiedente afferma che la disposizione delle scritte su 3 livelli e la differenza delle dimensioni delle lettere non è da considerarsi irrilevante.
L´Ufficio
ha registrato il marchio 15289184
dello stesso richiedente, per i medesimi prodotti e con la stessa
veste grafica . Il marchio è stato accettato senza rilievi.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno
rappresenti, nella mente del consumatore
interessato di lingua italiana una descrizione delle caratteristiche
dei prodotti e servizi o se sia ragionevole ritenere che ciò possa
avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).
Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.
L’Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.
2, 3, - L’Ufficio si è limitato a riportare il significato dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione plausibile che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento.
Nella lettera inviata dall´Ufficio in data 20.11.2018 si riporta il significato trovato nei dizionari generici a conferma che i termini parte del segno hanno un chiaro e preciso significato. Conseguentemente il consumatore di riferimento percepirà i termini in questione come un’espressione dotata di un significato ben preciso, ovvero: erbe aromatiche provenienti da una coltivazione, un orto ecologico.
Quindi in relazione ai prodotti contestati i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni che i prodotti in questione (spuntini a base di verdure, fagioli, funghi, verdure, patate, insalate ecc ) sono preparati, elaborati, insaporiti con erbe aromatiche che provengono da un orto biologico. Conseguentemente ne deriva che il segno in questione informa il pubblico sul genere dei prodotti in questione, ovvero che sono prodotti che provengono da un orto biologico.
Gli elementi figurativi del segno a cui fa riferimento il richiedente non sono in grado di creare nella mente del consumatore un impatto tale da far percepire il segno come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti in questione. Tali elementi non sono sufficienti da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale.
Il richiedente afferma che gli elementi complessivi incidono sulla percezione del segno.
La differenza delle dimensioni delle lettere e la posizione su tre livelli dell´elemento verbale, sono, secondo il richiedente sufficienti a dare una certa distintività al segno.
L´ Ufficio non concorda con il richiedente.
Se si procede all´analisi degli elementi figurativi del segno si nota che essi risultano di poco rilievo sull´immagine complessivo.
Il segno
è
composto da 3 parole di uno stesso colore , con contorni leggermente
accentuati e le dimensioni delle parole minimamente differenti. La
preposizione articolata “del” si trova tra i termini “Sapori “
e “BioOrto” e la dicitura è posizionata su 3 livelli.
Tale veste grafica non può considerarsi sufficiente per distogliere l´attenzione del consumatore dal chiaro significato dei termini in quanto gli espedienti stilistici sono minimi e sicuramente non in grado di imprimersi nella mente del consumatore il quale percepirà solamente il messaggio della parte verbale.
Gli elementi grafici non sono originali/ impattanti per il consumatore, non aggiungono distintività alcuna e non sono in grado di alterare il carattere puramente descrittivo del marchio.
La scritta è completamente leggibile e comprensibile, non comporta nessun sforzo interpretativo né induce il consumatore a intraprendere complicati processi mentali.
1 - In quanto descrittivo di una caratteristica essenziale dei prodotti, il marchio in esame è quindi, per questo stesso motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC (v. sentenza del 12 marzo 2004, C-363/99, ‘POSTKANTOOR’, ECLI:EU:C:2004:86, punto 86).
4 – Per quanto riguarda l’argomentazione del richiedente fondata sulla previa registrazione di un marchio anteriore del richiedente va rammentato che la registrazione di un segno quale marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinate a verificare se il segno di cui trattasi non sia soggetto ad un impedimento alla registrazione (v. 03/07/2013, T 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50, e giurisprudenza ivi citata). (…)
Senza entrare in merito dell´esame di un segno non oggetto della presente decisione, a titolo meramente informativo, l´Ufficio ritiene doveroso sottolineare la prima differenza subito percepibile . Infatti è un dato subito evidente , che i segni sono sostanzialmente diversi nello loro parte verbale. Infatti la parte denominativa del segno obbiettato è “Sapori del BioOrto” che informa i consumatori di una specifica caratteristica dei prodotti , cioè che provengono da un orto biologico, mentre la parte denominativa del marchio anteriore “Sapori del mio Orto “ ha chiaramente un significato nominale e concettuale totalmente diverso.
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio comunitario n. 17976405 è respinta.
Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Stefania NUTI