|
DIVISIONE D’OPPOSIZIONE |
|
|
OPPOSIZIONE N. B 3 080 142
E-Pharma Trento S.p.A., Via Provina, 2 Frazione Ravina, 38123, Trento, Italia (opponente), rappresentata da Marchi & Partners S.r.l., Via Vittor Pisani, 13, 20124, Milano, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Salvatore Nigrelli, Via Federico II, 17/4, 93014, Mussomeli (CL), Italia (richiedente).
Il 11/03/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 3 080 142 è totalmente respinta.
2. L’opponente sopporta l’onere delle spese.
MOTIVAZIONE:
L’opponente
ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda
di marchio dell’Unione europea n. 18 000 307
“Etapharma” (marchio denominativo), vale a dire contro una parte
dei prodotti compresi nella classe 5. L’opposizione si basa, inter
alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea
n. 1 899 871
“E-PHARMA” (marchio
denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 1 899 871.
a) I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 5: Prodotti farmaceutici e integratori alimentari sotto forma di compresse effervescenti e/o prodotti effervescenti granulari prodotti per conto terzi.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 5: Integratori alimentari e preparati dietetici; medicamenti farmaceutici e naturali; amminoacidi per uso medico e veterinario; prodotti d'amminoacidi per uso medico; preparati di amminoacidi per uso farmaceutico; integratori dietetici per uso medico a base di amminoacidi; farmaci; farmaci omeopatici; integratori vitaminici; integratori dietetici; integratori prebiotici; integratori nutrizionali; integratori minerali nutrizionali; medicine.
Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili ai prodotti sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti considerati essere, in ipotesi, identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.
Dalla giurisprudenza risulta evidente che, nel caso delle preparazioni farmaceutiche, prescritte con ricetta oppure da banco, il grado di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente elevato (15/12/2010, T‑331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T‑288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
In particolare, i professionisti del settore medico prestano un grado elevato di attenzione quando prescrivono medicinali. Anche i non professionisti prestano un grado di attenzione più elevato, indipendentemente dal fatto che i prodotti farmaceutici, o in questo caso anche gli integratori, siano venduti senza prescrizione medica, in quanto tali prodotti incidono sul loro stato di salute.
c) I segni
E-PHARMA |
Etapharma
|
Marchio anteriore |
Marchio impugnato |
Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
In via preliminare si nota che, per quanto riguarda in particolare il segno contestato, pur essendo composto da un elemento verbale, i consumatori di riferimento, percependo un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti (13/02/2007, T‑256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T‑146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Il marchio anteriore è un marchio denominativo, “E-PHARMA”. Il marchio impugnato è pure denominativo, ed è formato da “Etapharma”.
È lecito attendersi che in entrambi i marchi il pubblico di riferimento riconoscerà l’elemento “pharma” come un riferimento a “farmacia, farmaceutico”, non solo in virtù di un suo uso piuttosto diffuso ma anche in considerazione del fatto che nelle lingue europee i vocaboli equivalenti derivano dal vocabolo greco antico “ϕαρμακεία” dal quale sono derivati vocaboli quali, a titolo di esempio, “pharmacy” in inglese, “farmácia” in portoghese o “farmacja” in polacco.
Questo elemento è da considerarsi quantomeno molto debole, se non addirittura non-distintivo, dato che esso fa riferimento alla natura dei prodotti, o alla loro origine, ossia l’industria farmaceutica.
Per quanto riguarda la prima lettera “E” seguita dal trattino del marchio anteriore, essa sarà intesa dalla totalità del pubblico di riferimento come una forma di prefisso piuttosto comune, posta prima di un sostantivo, che denota qualcosa di elettronico ma anche riferito ad Internet, a qualcosa di disponibile su Internet, si pensi ad esempio all’uso fatto in espressioni quali “e-commerce”, “e-business”, o “e-money”. Questo elemento è quindi pure quantomeno debole, dato che indica, ad esempio, il tipo di distribuzione dei prodotti coperti dal marchio de quo.
Per quanto infine riguarda le prime tre lettere “Eta” del segno impugnato, esse saranno separate dall’elemento chiaramente riconoscibile “pharma” sia nel caso in cui ad esse sia attribuito un contenuto semantico, quale ad esempio, tra gli altri, quello di settima lettera dell’alfabeto greco, sia in quello in cui esse non saranno intese come aventi un significato. In entrambi i casi, questo elemento è da considerarsi normalmente distintivo.
Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nella prima lettera “E”, la quale è tuttavia un elemento separato nel marchio anteriore, oltre che debole, e nell’elemento pure debole “PHARMA”, il che in taluni casi, come ad esempio in lingua francese o inglese, potrebbe dare luogo ad una pronuncia diversa. Essi differiscono nel trattino che separa “E” “PHARMA” nel marchio anteriore e nella seconda e terza lettera dell’elemento che viene prima di “pharma” nel marchio impugnato, ossia “Eta”.
In considerazione del fatto che le somiglianze tra i segni sono limitate ad elementi quantomeno deboli, la Divisione d’Opposizione ritiene che essi siano visivamente e foneticamente simili in misura inferiore alla media.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I segni saranno associati a un significato simile, per quanto limitatamente ad un elemento quantomeno debole, ossia “pharma”. Pertanto, i segni sono concettualmente simili in ridotta misura, anche in considerazione del fatto che il pubblico di riferimento riconoscerà un contenuto semantico nella lettera “E-“ del marchio anteriore e una parte del pubblico pure attribuirà un significato alle prime tre lettere “Eta” del marchio impugnato.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione nella classe 5.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C- 251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti nella classe 5 sono stati considerati, in ipotesi, essere identici. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento sarà relativamente elevato.
Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili soltanto in misura inferiore alla media sotto l’aspetto visivo, fonetico e concettuale in virtù della coincidenza, in particolare, dell’elemento “pharma”.
È evidente come le differenze tra i segni siano particolarmente rilevanti se si tiene conto del fatto che la scarsa somiglianza tra i segni deriva dalla presenza, come accennato poc’anzi, di elementi dal carattere distintivo assai limitato per il pubblico di riferimento. Nel marchio impugnato è evidente che ad attirare maggiormente l’attenzione saranno le prime tre lettere “Eta”, che formano un elemento normalmente distintivo, le quali, pur essendo la lettera “E” pure presente nel marchio anteriore, non saranno in alcun modo associate a quest’ultimo, in considerazione del fatto che la lettera “E” separata dal trattino sarà chiaramente associata ad un significato concreto, che rende tuttavia il marchio anteriore di modesta capacità distintiva nel suo complesso.
La Divisione d’Opposizione ritiene che, considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico, dato che non solo il grado di attenzione del pubblico sarà relativamente elevato, ma le differenze tra i segni sono sufficientemente marcate, gli elementi aggiuntivi e differenti sono chiaramente percettibili, e, soprattutto, le coincidenze solo si riscontrano in un elemento dalla scarsa capacità distintiva.
Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.
L’opponente ha basato l’opposizione anche sul seguente marchio anteriore:
La
registrazione di marchio italiano n. 2017000006060
per il marchio figurativo
.
Quest’altro diritto anteriore invocato dall’opponente è meno simile al marchio contestato. Questo perché esso contiene, ad esempio, parole aggiuntive quali “ALWAYS TO CREATE SOLUTIONS” che non sono presenti nel marchio contestato. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il richiedente non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.
Divisione d’Opposizione
Edith Elisabeth VAN DEN EEDE |
Andrea VALISA |
Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ |
Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.